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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10078/2025

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l 17/09/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona ha dichiarato sussistenti le condizioni per procedere alla estradizione di [OSCURATO:PERSONA], richiesta dal Ministero della giustizia di Albania per l'esecuzione di una condanna alla pena di anni 3 di reclusione in relazione a reati contro il patrimonio di cui all'art. 143, comma 2, cod. pen. albanese, commessi nel 2017.

Lo stesso è attualmente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, essendosi ritenuto sussistente, dalla Corte di merito, il pericolo di fuga.

2. Ricorre l'estradando con un unico motivo, deducendo l'inosservanza o erronea applicazione della legge, in rapporto alla decisione favorevole alla consegna, per essere stata disattesa la richiesta di rinvio della procedura formulata dalla difesa istante in ragione della pendenza nello Stato di emissione di un procedimento per l'applicazione dell'indulto, concesso con legge dello Stato di Albania n. 33 del 2024, con udienza fissata l'8 novembre 2024 innanzi al Tribunale di Tirana.

La questione sulla applicabilità del provvedimento di clemenza risulta essere dirimente - si sostiene - posto che, in caso di accoglimento, la pena inflitta al condannato non sarebbe più eseguibile.

Avendo ritenuto che la richiesta non fosse adeguatamente documentata, la Corte avrebbe dovuto integrare la ravvisata lacuna esercitando i poteri officiosi che le competono.

3. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso, osservando che, a prescindere dai difetti di allegazione rilevati dalla Corte d'appello, la questione sollevata, "attenendo alla persistenza del titolo esecutivo emesso dall'Autorità straniera e internazionalizzato attraverso la richiesta estradizionale, rileverà soltanto se e quando il provvedimento dovesse essere concesso, con conseguente ritiro della domanda di cooperazione". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Il tema posto con l'unico motivo di ricorso attiene alla incidenza sulla estradizione esecutiva della domanda di indulto presentata nello Stato richiedente; domanda che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe ostativa alla consegna.

3. La Corte ha rilevato in via preliminare il difetto di allegazione da parte del ricorrente, il quale si è limitato a produrre in visione un decreto di fissazione di udienza per la discussione della richiesta del beneficio innanzi al Tribunale di Tirana, per la data dell'8 novembre 2024, senza documentarne l'esito.

4. Ritiene al riguardo il Collegio che non vi fosse alcun obbligo, per la Corte di appello, di sospendere il procedimento fino al termine della procedura interna per la concessione del beneficio dell'indulto, né di acquisire ulteriore documentazione oltre quella espressamente richiamata, al fine di conoscerne l'epilogo.

La invocata causa estintiva non può, invero, avere influenza sulla presente procedura estradizionale.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in relazione all'art. 10 della Convenzione Europea di estradizione, che le cause di estinzione del reato o della pena diverse dalla prescrizione, perché non collegate al mero decorso del tempo e - quindi - non comuni ai due ordinamenti giuridici, producono effetto soltanto nell'ambito di ciascun singolo ordinamento e senza vincolo di congiunto obbligo di controllo da parte dei due Stati (Sez. 6, n. 4595 del 20/01/2015; Lidke, Rv. 262020 - 01; Sez. 6, n. 14175 del 09/12/2009, dep. 13/04/2010, Marinescu, Rv. 246526, secondo la quale non costituisce causa ostativa all'estradizione esecutiva, richiesta sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'indulto concesso dallo Stato richiesto).

Secondo quanto affermato in tali arresti, che il Collegio condivide ed ai quali intende dare continuità, l'art. 10 cit., in forza del quale l'estradizione non può essere accordata in caso di prescrizione dell'azione penale o della pena per uno dei due Stati del rapporto di assistenza giudiziaria, è disposizione intimamente connessa al principio della doppia procedibilità e della doppia incriminabilità della condotta illecita ascritta all'estradando, ed alla sua stabilità temporale; onde l'esigenza di verificarne la compatibilità diacronica con le normative vigenti in materia in entrambi gli ordinamenti (Stato richiesto e Stato richiedente) e la regola, che si pone come condizione ai fini della estradizione, che lo Stato richiedente assolva l'onere di dimostrare che, per il reato per cui l'estradizione è chiesta, non sia intervenuta la prescrizione ovvero - alla luce della documentazione acclusa alla domanda di estradizione - la prescrizione della pena.

Altro è, invece, il regime regolativo delle cause di estinzione del reato o della pena che non sono collegate al mero decorso del tempo e che non siano comuni ai due ordinamenti giuridici - come, nella specie, l'indulto - la cui operatività è circoscritta all'ambito dei singoli ordinamenti.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).6. [OSCURATO:PERSONA] sono demandati gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 17/09/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona ha dichiarato sussistenti le condizioni per procedere alla estradizione di [OSCURATO:PERSONA], richiesta dal Ministero della giustizia di Albania per l'esecuzione di una condanna alla pena di anni 3 di reclusione in relazione a reati contro il patrimonio di cui all'art. 143, comma 2, cod. pen. albanese, commessi nel 2017. Lo stesso è attualmente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, essendosi ritenuto sussistente, dalla Corte di merito, il pericolo di fuga. 2. Ricorre l'estradando con un unico motivo, deducendo l'inosservanza o erronea applicazione della legge, in rapporto alla decisione favorevole alla consegna, per essere stata disattesa la richiesta di rinvio della procedura formulata dalla difesa istante in ragione della pendenza nello Stato di emissione di un procedimento per l'applicazione dell'indulto, concesso con legge dello Stato di Albania n. 33 del 2024, con udienza fissata l'8 novembre 2024 innanzi al Tribunale di Tirana. La questione sulla applicabilità del provvedimento di clemenza risulta essere dirimente - si sostiene - posto che, in caso di accoglimento, la pena inflitta al condannato non sarebbe più eseguibile. Avendo ritenuto che la richiesta non fosse adeguatamente documentata, la Corte avrebbe dovuto integrare la ravvisata lacuna esercitando i poteri officiosi che le competono. 3. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso, osservando che, a prescindere dai difetti di allegazione rilevati dalla Corte d'appello, la questione sollevata, "attenendo alla persistenza del titolo esecutivo emesso dall'Autorità straniera e internazionalizzato attraverso la richiesta estradizionale, rileverà soltanto se e quando il provvedimento dovesse essere concesso, con conseguente ritiro della domanda di cooperazione". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Il tema posto con l'unico motivo di ricorso attiene alla incidenza sulla estradizione esecutiva della domanda di indulto presentata nello Stato richiedente; domanda che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe ostativa alla consegna. 3. La Corte ha rilevato in via preliminare il difetto di allegazione da parte del ricorrente, il quale si è limitato a produrre in visione un decreto di fissazione di udienza per la discussione della richiesta del beneficio innanzi al Tribunale di Tirana, per la data dell'8 novembre 2024, senza documentarne l'esito. 4. Ritiene al riguardo il Collegio che non vi fosse alcun obbligo, per la Corte di appello, di sospendere il procedimento fino al termine della procedura interna per la concessione del beneficio dell'indulto, né di acquisire ulteriore documentazione oltre quella espressamente richiamata, al fine di conoscerne l'epilogo. La invocata causa estintiva non può, invero, avere influenza sulla presente procedura estradizionale. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in relazione all'art. 10 della Convenzione Europea di estradizione, che le cause di estinzione del reato o della pena diverse dalla prescrizione, perché non collegate al mero decorso del tempo e - quindi - non comuni ai due ordinamenti giuridici, producono effetto soltanto nell'ambito di ciascun singolo ordinamento e senza vincolo di congiunto obbligo di controllo da parte dei due Stati (Sez. 6, n. 4595 del 20/01/2015; Lidke, Rv. 262020 - 01; Sez. 6, n. 14175 del 09/12/2009, dep. 13/04/2010, Marinescu, Rv. 246526, secondo la quale non costituisce causa ostativa all'estradizione esecutiva, richiesta sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'indulto concesso dallo Stato richiesto). Secondo quanto affermato in tali arresti, che il Collegio condivide ed ai quali intende dare continuità, l'art. 10 cit., in forza del quale l'estradizione non può essere accordata in caso di prescrizione dell'azione penale o della pena per uno dei due Stati del rapporto di assistenza giudiziaria, è disposizione intimamente connessa al principio della doppia procedibilità e della doppia incriminabilità della condotta illecita ascritta all'estradando, ed alla sua stabilità temporale; onde l'esigenza di verificarne la compatibilità diacronica con le normative vigenti in materia in entrambi gli ordinamenti (Stato richiesto e Stato richiedente) e la regola, che si pone come condizione ai fini della estradizione, che lo Stato richiedente assolva l'onere di dimostrare che, per il reato per cui l'estradizione è chiesta, non sia intervenuta la prescrizione ovvero - alla luce della documentazione acclusa alla domanda di estradizione - la prescrizione della pena. Altro è, invece, il regime regolativo delle cause di estinzione del reato o della pena che non sono collegate al mero decorso del tempo e che non siano comuni ai due ordinamenti giuridici - come, nella specie, l'indulto - la cui operatività è circoscritta all'ambito dei singoli ordinamenti. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).6. [OSCURATO:PERSONA] sono demandati gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti
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