CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22696/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/02/19784. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/07/19675. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte di appello di Catanzarononché sulla richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso lapredetta sentenza;visti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi e la richiesta di restituzione neltermine;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PerlaLori, che ha concluso per l’inammissibilità dell’istanza di restituzione nel terminee di tutti i ricorsi;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl’accoglimento dell’istanza di restituzione nel termine e del ricorso;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzionedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro haparzialmente riformato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la sentenzadell’1 dicembre 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato lapenale responsabilità di:- [OSCURATO:PERSONA] per plurime falsità ideologiche su documenti diaccompagnamento semplificati, rilevanti ai sensi degli artt. 476 e 479 cod. pen.,e operazioni di miscelazione non autorizzate o detenzione di prodotti petroliferiottenuti da miscelazioni non autorizzate con conseguente sottrazione delprodotto al pagamento dell’accisa, condotte punite dall’art. 40, commi 1 e 4,d.lgs. n. 504 del 1995, autoriciclaggio, emissione di fatture per operazionisoggettivamente inesistenti, omessa dichiarazione IVA e trasferimentofraudolento di valori (i capi B2.1, B2.2, B2.3 - in essi assorbito il capo B20 -, ilcapo B2.4 - in esso riunito il capo B18 -, i capi B3.1, B3.2 e B3.3, il capo B3.4 -in esso riuniti i capi B3.7 e B3.10 -, i capi B3.9, B3.12, B12 e B13) e, ritenuta lacontinuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;- [OSCURATO:PERSONA] per plurime falsità ideologiche su documenti diaccompagnamento semplificati, rilevanti ai sensi degli artt. 476 e 479 cod. pen.,e operazioni di miscelazione non autorizzate o detenzione di prodotti petroliferiottenuti da miscelazioni non autorizzate con conseguente sottrazione delprodotto al pagamento dell’accisa, condotte punite dall’art. 40, commi 1 e 4,d.lgs. n. 504 del 1995, associazione per delinquere nella veste di promotore edorganizzatore, autoriciclaggio, ricettazione, accesso abusivo ad un sistemainformatico, falso ideologico in atto pubblico e emissione di fatture per operazionisoggettivamente inesistenti, omessa dichiarazione IVA e trasferimentofraudolento di valori (capi C25, C1, C2, C6, C8, C9, C33, C34, C17 e C22) e,ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta digiustizia;- [OSCURATO:PERSONA] per plurimi reati di falso ideologico, trasferimentofraudolento di valori, associazione per delinquere nella veste di promotore edorganizzatore (capi C22, C1, C22-bis, C22-ter) e ritenuta la continuazione tra ireati lo aveva condannato alla pena di giustizia;- [OSCURATO:PERSONA] per plurimi reati di falso ideologico e trasferimentofraudolento di valori, associazione per delinquere nella veste di mero partecipe eautoriciclaggio (capi C22, C1, C21 e C22-bis) e, ritenuta la continuazione, loaveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;- [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione per delinquere, nella veste dimero partecipe, esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo C1).Gli imputati erano stati anche condannati al risarcimento del danno in favoredelle parti civili.La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado:- quanto a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto le circostanze- quanto a [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la recidiva e ha rideterminato la penaquale aumento in continuazione della pena inflitta con altra sentenza passata ingiudicato;- quanto a [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto le attenuanti generiche prevalentisulle aggravanti e ha rideterminato la pena;- quanto a [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo delsuo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando un solo motivo con ilquale si duole della violazione di legge e della carenza di motivazione in ordineall’affermazione della sua penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 479 e476 cod. pen., sostenendo che non sussisterebbero gli elementi costitutivi dellefattispecie contestate.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], amezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi.3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenzaimpugnata in conseguenza della violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., degliartt. 24 e 111 Cost., e dell’art. 6 CEDU in relazione ai reati ex artt. 479 e 476,secondo comma, cod. pen. ed art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 contestati in fatto alcapo C17) e per il reato di cui agli artt. 479 e 476, secondo comma, cod. pen.contestato al capo C22) nonostante si trattasse di fatti diversi.In sintesi, il ricorrente segnala che tali reati sono stati ritenuti contestati infatto dal Tribunale, mentre vi sarebbe stata una violazione dell’art. 521 cod.proc. pen. per difetto di correlazione tra accusa e sentenza e, non avendol’imputato avuto la possibilità di difendersi, anche dell’art. 6 CEDU, posto che giànel noto caso Drassich la Corte EDU aveva affermato che ogni mutamento dellaqualificazione giuridica del fatto deve essere preceduta da un adeguatocontraddittorio onde consentire all’imputato di esercitare il suo diritto di difesa.Nel caso di specie ciò non era avvenuto.3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 81cod. pen., per non avere la Corte di appello correttamente aumentato la penaper la continuazione con i reati di cui ai capi C17) e C22), sebbene gli stessidovessero essere ritenuti assorbiti nel capo C25), non avendo essi una loroautonomia.4. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo deiloro difensori, ciascuno con un proprio atto di impugnazione, chiedendol’annullamento della sentenza impugnata ed articolando un solo motivo con ilquale sostengono che la sentenza è affetta da nullità assoluta per violazione delprincipio di correlazione tra accusa e sentenza.In particolare, quanto al capo C22), il decreto di citazione a giudizio facevamenzione solo di un reato di intestazione fittizia di quantitativi di carburante,mentre il Tribunale aveva ritenuto sussistente un reato di falso ideologico maicontestato.Non si tratta di una riqualificazione giuridica del fatto, ma della condannaper un fatto per il quale non è mai stata esercitata l’azione penale.Nella motivazione della sentenza di primo grado si afferma che il reatosarebbe stato contestato in fatto, mentre invece il Tribunale ha condannatol’imputato per un fatto per il quale non era stata esercitata l’azione penale.Né può sostenersi che sia stata operata una riqualificazione del fatto, perchétrattasi di un fatto completamente differente da quello contestato.5. [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente proposto ricorso, chiedendol’annullamento della sentenza sulla base di un solo motivo con il quale deduceche la Corte di appello ha omesso di valutare la sussistenza di alcuna delle causedi proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen.6. Successivamente, in data 27 febbraio 2026, il difensore di GennaroVivese, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire a questa Corte di cassazione unaistanza di rimessione nel termine per proporre ricorso per cassazione avversodetta sentenza, evidenziando che il suo assistito aveva proposto ricorso con ungiurisdizioni superiori e come tale destinato ad essere disatteso, mentre egli erastato nominato quale suo difensore di ufficio quando il termine per proporrericorso era già scaduto, evidenziando altresì che la Corte di appello, nel motivarela sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., aveva omesso didare atto dell’insussistenza di eventuali cause di proscioglimento previstedall’art. 129 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’istanza di restituzione nel termine avanzata nell’interesse di GennaroVivese è infondata, atteso che l’imputato era a conoscenza della pronuncia dellasentenza e ha proposto tempestiva impugnazione, sebbene non si sia a tal fineavvalso di un difensore abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori,cosicché la mancata proposizione di un ricorso ammissibile dipende danegligenza dell’imputato, che non si è avvalso di un difensore abilitato.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, infatti, inammissibile perché propostopersonalmente dal predetto, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondoi quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità,da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per la sua estrema genericità, inquanto non spiega perché non sussisterebbero gli elementi costitutivi dei reatiche gli sono stati contestati.3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.In tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio delgiudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazioneè giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo,quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; ne consegue che la Corte,in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescinderedalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, devevalutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche noncorrettamente giustificata o giustificata solo a posteriori (Sez. 5, n. 19970 del15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 - 01).I reati di falso ideologico su documenti di accompagnamento semplificati,rilevanti ai sensi degli artt. 476 e 479 cod. pen., risultano contestati in fatto nelcapo C22) come ha correttamente rilevato il Tribunale, anche se nello stessocapo di imputazione non vengono menzionate le disposizioni incriminatrici.Non può, quindi, sostenersi che per tali reati non sia stata esercitata l’azionepenale e ricorra una nullità assoluta.Ne consegue che neppure sussiste una ipotesi di violazione del principio dicorrelazione tra accusa e sentenza, atteso che tali reati di falso ideologicorisultano contestati, sia pure in fatto.Peraltro, ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen., la riqualificazione del fatto èoperazione consentita in qualunque grado del processo.Infine, anche laddove fosse stato violato tale principio, si sarebbe inpresenza di una nullità generale a regime intermedio, sanata perché noneccepita con l’atto di appello e comunque rinunciata con la richiesta diconcordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra unanullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può esserededotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegueche detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede dilegittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01).4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.4.1. Il primo motivo è inammissibile laddove si denuncia la violazione delprincipio di correlazione tra accusa e sentenza, dovendo trovare applicazione ilprincipio di diritto poco innanzi richiamato.Avendo il ricorrente optato per il concordato in appello, la questione èpreclusa e non può essere riproposta in questa sede.Peraltro, quanto alla violazione dell’art. 6 CEDU, per avere il Tribunaleriqualificato giuridicamente il fatto senza previamente avvisare l’imputato, deveosservarsi che la previa instaurazione del contraddittorio è diretta a stimolarel’esercizio del diritto di difesa da parte dell’imputato. Avendo quest’ultimorinunciato a far valere le sue difese, avendo preferito rinunciare al motivo diimpugnazione proponendo istanza di concordato in appello ex art. 599-bis cod.proc. pen., non può sostenersi che vi sia stata lesione del diritto di difesa.4.2. Il secondo motivo di ricorso è estremamente generico e comunque ilricorrente non può dolersi dell’entità della pena, essendo questa conforme allasua richiesta.Non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessaa seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della penache non comportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualisticadell'istituto e la sua funzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025,Tanasi, Rv. 289033 - 02).Solo nel caso in cui sia stata concordata una pena illegale è possibile farvalere il vizio.5. Concludendo, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essererigettati, mentre gli altri ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.Tutti gli imputati devono essere condannati al pagamento delle speseprocessuali e i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ancheal pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MRigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di GennaroVivese, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Dichiara inammissibile l'istanza di rimessione nel termine perproporre ricorso per cassazione, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]