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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 1974

Cassazione n. 45844/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdat-G-~se-al4e-Paiti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto a propria firma, depositato in data 3 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto, in data 19 luglio 2022, gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione ai delitti di cui agli artt. 473 e 474, comma 2, cod. pen..

2. Denuncia il difetto di prova certa in ordine alla sua responsabilità per i delitti menzionati, che avrebbe suggerito il suo proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. — come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla

I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).

4. Vale, altresì, soggiungere che, in forza del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Alla stregua, dunque, della disciplina dettata dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., deve riconoscersi che le doglianze articolate dal ricorrente non possono essere esaminate perché deducono un vizio che non è sussumibile in alcuna delle categorie che tipizzano le ipotesi di patologia della sentenza di patteggiamento.

5. Per le suesposte ragioni va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdat-G-~se-al4e-Paiti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto a propria firma, depositato in data 3 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto, in data 19 luglio 2022, gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione ai delitti di cui agli artt. 473 e 474, comma 2, cod. pen.. 2. Denuncia il difetto di prova certa in ordine alla sua responsabilità per i delitti menzionati, che avrebbe suggerito il suo proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. — come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). 4. Vale, altresì, soggiungere che, in forza del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Alla stregua, dunque, della disciplina dettata dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., deve riconoscersi che le doglianze articolate dal ricorrente non possono essere esaminate perché deducono un vizio che non è sussumibile in alcuna delle categorie che tipizzano le ipotesi di patologia della sentenza di patteggiamento. 5. Per le suesposte ragioni va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende Così
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