CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 17893/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 3322-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell'Amministratore e del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ORSI, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife$-a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 339/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 19/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 03322 sez. M3 - ud. 24-02-2022 -2- Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo amministratore pro tempore, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito a delle infiltrazioni di liquami ed acque luride provenienti dalla colonna fecale condominiale. Si costituì in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] contestando le pretese attoree sia nell'an che nel quantum, nonché chiedendo di poter essere autorizzato alla chiamata in causa della [OSCURATO:SOCIETA]., quale impresa assicuratrice per la tipologia dei danni oggetto di giudizio. A seguito dell'autorizzazione alla chiamata da parte del Tribunale, si costituì la compagnia d'assicurazioni contestando la domanda attorea ed eccependo l'inoperatività della polizza per il mancato pagamento del relativo premio nei termini previsti dal contratto. Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 796 del 10 novembre 2017, in parziale accoglimento della domanda, condannò il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno in favore dell'attrice, nonché alla refusione delle spese di lite, sia in favore dell'attrice che in favore della chiamata in causa ,t3.- [OSCURATO:SOCIETA]., rigettando la hiamat4-ffl garanzia avanzata nei confronti di ques t'ultima. La sentenza venne impugnata dal [OSCURATO:PERSONA] il quale eccepì il mancato raggiungimento della prova dell'an e contestò la liquidazione equitativa dei danni e la mancanza di copertura assicurativa. 2. La Corte d'Appello di Campobasso, con sentenza n. 339 del 19 novembre 2020 ha rigettato l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado, con condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Considerato che: 4.1 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per ,vVC6,4—'3- i omessa, insufficiente od apparente motivazione ex art. 36Orc.p.c. La Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto che l'evento, inteso come causa dei fatti verificatesi il 14 novembre 2010, risulterebbe provato r- sulla base di testimonianze nonchè dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non r)9, avrebbe seriamente contestato l'accadimento. La sentenza impugnata sarebbe, altresì, nulla ai sensi dell'art. 360 n. 4, c.p.c., perché in essa viene meramente indicata la fonte di riferimento (le deposizioni dei testi Canzonella e Romano) senza che sia possibile individuare le ragioni che la Corte pone alla base della decisione. La Corte avrebbe omesso ogni esame e valutazione dei motivi di gravame FNk_ per deliberarne l'infondatezza, omettendo ed operando in maniera non adeguatamente approfondita l'esame dei motivi di gravame, mancando di precisare le ragioni dell'inadeguatezza delle allegazioni difensive proposte dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]. RiA, C 4.2 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 1226 c.c. ed all'art. 115 c.p.c. Censura, in particolare, che tanto la Corte d'Appello quanto il Tribunale / , eilyL utilizzando erroneamente il criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. si sarebbero sostituiti alla parte attrice nel fornire elementi probatori idonei al giudizio, stante l'assenza di particolari difficoltà per la parte interessata nel provare il danno nel suo preciso ammontare. 4.3 Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 115 c.p.c. Osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'Appello, al verificarsi dell'evento la copertura assicurativa del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata valida ed efficace in quanto quest'ultimo avrebbe pagato il premio assicurativo in data 12 novembre 2010 e, dunque, due giorni prima dell'evento (e non il giorno successivo) e, comunque, non oltre i 15 giorni di proroga della copertura. 5. I tre motivi sono in parte infondati ed in parte inammissibili. Le diverse censure, che possono essere congiuntamente esaminate per la loro connessione, mirano alla rivalutazione delle risultanze probatorie e richiedono valutazioni di fatto, già frutto dell'apprezzamento del giudice di merito ed insindacabili in questa sede. La sentenza d'appello ha infatti affermato di aver valutato tutte le prove testimoniali assunte in primo grado tra cui anche quella del Romano che si era qualificato come manutentore del condominio pag. 4 sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] aveva, appunto, affermato di essere stato chiamato dall'amministratore del condominio per risolvere i problemi relativi alla canna fecale. E il Rondinara aveva eseguito una perizia sui beni per l'[OSCURATO:SOCIETA]. Quindi sulla base di tutte le prove (fr. pag. 5 sentenza impugnata) il giudice dell'appello ha ritenuto la sussistenza del nesso causale tra lo sversamento dei liquami e il danno causato all'oggettistica presente nei locali allagati. Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497). Inoltre, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. Come appunto nel caso di specie. Per quanto poi riguarda la valutazione equitativa la Corte territoriale ha spiegato ampiamente le ragioni per cui ha, correttamente, fatto ricorso alla liquidazione equitativa (pag. 5 e 6 sentenza impugnata). Il terzo motivo, oltre ad essere inammissibile per quanto già detto, lo è anche per violazione dell'art. 366n. 61cm 4uanto non indica dove e quando è stata depositata in questo giudizio la ricevuta dell'avvenuto pagamento del premio assicurativo. Inoltre, il motivo non censura la ratio decidendi della sentenza dove si afferma che la polizza escludeva il danno da rigurgito fognario. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte rigettctil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.200 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione T za Civile - 3 del