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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39365/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt.497 bis e 496 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in punto di mancata applicazione dell'art. 49 comma secondo cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen., è inedito, poiché fa leva su circostanze di fatto (come l'invalidità all'espatrio) mai sottoposte al vaglio del giudice di merito; Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in punto di mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, poiché lamenta un'illogicità della motivazione che non risulta dal testo del provvedimento impugnato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt.497 bis e 496 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in punto di mancata applicazione dell'art. 49 comma secondo cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen., è inedito, poiché fa leva su circostanze di fatto (come l'invalidità all'espatrio) mai sottoposte al vaglio del giudice di merito; Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in punto di mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, poiché lamenta un'illogicità della motivazione che non risulta dal testo del provvedimento impugnato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 39365/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris