CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 13846/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il presente giudizio – avente per oggetto l’impugnazione della sentenzan. 1255/2024 depositata in data 29/10/2024 dalla Corte di giustiziaNumero registro generale 9836/2025Numero sezionale 2394/2026Numero di raccolta generale 13846/2026Data pubblicazione 12/05/2026tributaria di secondo grado della Toscana (hinc: CGT2) – scaturiscedall’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] (hinc: il contribuente)contro l’atto di recupero relativo all’IVA indebitamente compensata adavviso dell’amministrazione finanziaria.2. Ai fini del presente giudizio è sufficiente evidenziare che l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Prato controla sentenza n. 20/2022 - con la quale la Commissione tributaria provincialedi Prato aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente contro l’attoimpositivo – è stato dichiarato inammissibile dalla CGT2, ai sensi dell’art.51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto tardivo.La CGT2, in particolare, ai fini della decorrenza del termine cd. breve diimpugnazione, dava rilievo alla notifica – eseguita dal contribuente in data12/04/2022 a mezzo posta elettronica certificata ex art. 16-bis, comma 3,d.lgs. n. 546 del 1992 - della sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Prato, depositata in data 16/02/2022. Tale notifica, inparticolare, era eseguita in occasione dell’istanza di sgravio, al Centrooperativo servizi finanziari di Venezia, all’Agenzia delle Entrate di Prato eall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ad avviso della CGT2 il riscontropositivo dell’istanza di sgravio consentiva di concludere che la notificaperfezionata in data 12/04/2022 fosse andata a buon fine, evidenziando, atal fine, che «l’oggetto della PEC di comunicazione dell’adozione dellosgravio è rubricato “invio sgravio a seguito sentenza C.T. di Prato; lamotivazione del provvedimento di sgravio è “a seguito sentenza della CTPPrato n. 20/2022 del 27.1.2022 depositata in data 16.2.2022.»2.1. Ad avviso della CGT2 la notifica dell’atto di appello avvenuta in data02/08/2022 era da considerarsi tardiva e l’appello doveva essere, pertanto,dichiarato inammissibile.3. Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate – DirezioneProvinciale di Prato ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.4. La parte intimata non si è costituita.Numero registro generale 9836/2025Numero sezionale 2394/2026Numero di raccolta generale 13846/2026Data pubblicazione 12/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è stata denunciata la violazione degliartt. 170, 285, 325, primo comma, e 326, primo comma, cod. proc. civ.,nonché degli artt. 38, comma 2, e 51, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.1.2. Con tale motivo la ricorrente evidenzia che la CGT2 ha giudicatoinammissibile l’appello dell’Ufficio per “tardività”, sull’assunto che ilcontribuente avesse notificato, a mezzo PEC, la decisione di primo gradoall’Ufficio fiscale procedente, in allegato alla istanza di sgravio delle partitedi ruolo corrispondenti all’atto di recupero impugnato e al fine di ottenerel’annullamento in autotutela delle medesime partite e della conseguentecartella esattoriale notificata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.1.3. Tale decisione sembra, tuttavia, porsi in palese contrasto conl’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale ha individuato conprecisione i caratteri che la notificazione della sentenza da impugnare deveavere affinché possa iniziare a decorrere il termine breve di impugnazione,ai sensi del combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c., applicabili ancheal processo tributario, come integrati e completati dagli artt. 38, comma 2,e 51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992.2. Il motivo di ricorso è fondato. Come già rilevato, il contenzioso traeorigine da un atto di recupero dell’IVA indebitamente compensata,impugnato dal contribuente davanti alla Commissione tributaria provincialedi Prato, che accoglieva il ricorso. In data 11/04/2022, l’Agenzia delleEntrate – Riscossione notificava, tuttavia, allo stesso contribuente la cartelladi pagamento n. 13620220002465128000, recante il ruolo n. 2022/000016,emesso dal [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, con il quale si intimava ilversamento delle somme oggetto dell’atto di recupero annullato dallasentenza della CTP di Prato. A questo punto il contribuente comunicava, indata 12/04/2022, a mezzo pec un atto denominato «Istanza di sgravio e diNumero registro generale 9836/2025Numero sezionale 2394/2026Numero di raccolta generale 13846/2026Data pubblicazione 12/05/2026annullamento in autotutela», riprodotto analogicamente nella settima enell’ottava pagina del ricorso in cassazione.L’appello, proposto in data 02/08/2022, è stato ritenuto tardivo dallaCGT2.2.1. Ciò premesso, devono applicarsi anche nell’ermeneusi dell’art. 51d.lgs. n. 546 del 1992 - con le precisazioni di cui infra – i principi affermantidalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo le quali, a garanzia del dirittodi difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenzatecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condottaprocessuale più conveniente da porre in essere e in relazione agli effettidecadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione,la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove lalegge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione acura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fineacceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa vaeseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suoprocuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata. Diconseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relatadi notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo pressoil quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve diimpugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede diuna pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilioeletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione delladirezione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativorisulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o nonsignificativo di tale sola circostanza (Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20866).2.2. La decorrenza del termine di sessanta giorni dalla notificazione aistanza di parte non consegue, quindi, a ogni e qualsivoglia comunicazioneo istanza che contenga in allegato la sentenza impugnata, ma bensì allanotificazione di un atto univocamente diretto a far decorrere il termineNumero registro generale 9836/2025Numero sezionale 2394/2026Numero di raccolta generale 13846/2026Data pubblicazione 12/05/2026decadenziale breve per la proposizione dell’impugnazione, mettendo ildestinatario della notifica non solo a conoscenza della sentenza e del suocontenuto, ma anche del fatto che la sua notificazione è diretta a ottenereun effetto processuale ben preciso e cioè il suo passaggio in giudicato incaso di mancata proposizione dell’impugnazione nel termine di legge.Ciò vale anche nell’ipotesi in cui la parte (i.e. l’amministrazionefinanziaria) si sia difesa in proprio davanti al giudice di prime cure, a mezzodi un proprio funzionario. Anche in tale ipotesi la notificazione della sentenzadeve essere diretta a rendere il destinatario della notificazione pienamenteconsapevole dell’effetto cui è mirato il procedimento notificatorio. Perraggiungere tale effetto la conoscenza o conoscibilità legale della sentenzaquest’ultima ex art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 devono costituirelo scopo esclusivo della notificazione. Ciò trova conferma nell’orientamentodi questa Corte, secondo il quale neppure la comunicazione della sentenzaintegrale a mezzo pec da parte della cancelleria non produce i medesimieffetti della notificazione della sentenza e, pertanto, non è idonea a fardecorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., in quanto consente aldestinatario di acquisire la conoscenza legale dell'avvenuto deposito, manon è atto esclusivamente destinato a provocare l'impugnazione (Cass.,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5495).3. Nel caso di specie, la conoscenza della sentenza allegata alla pecinviata unitamente all’istanza di sgravio era funzionale all’esercizio delpotere di autotutela da parte dell’agente della riscossione e non alla finalitàdi ottenere la stabilità definitiva della sentenza mediante il suo passaggio ingiudicato.3.1. Deve, quindi, ritenersi che nel processo tributario, ai fini delladecorrenza del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 51, comma 1,d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546 per impugnare la sentenza emessa dalla corte digiustizia tributaria di primo e secondo grado, non è sufficiente che taleNumero registro generale 9836/2025Numero sezionale 2394/2026Numero di raccolta generale 13846/2026Data pubblicazione 12/05/2026sentenza sia contenuta in allegato e richiamata nell’istanza di sgravioproposta dal contribuente in seguito alla notificazione della cartella dipagamento, poiché funzionale all’esercizio del potere di autotuteladell’agente della riscossione e non idonea, come tale, a rendere edotto ildestinatario dell’intento di ottenere l’effetto di stabilità definiva dellasentenza, mediante il suo passaggio in giudicato.3.2. Di conseguenza, la decisione della CGT2 è errata, avendo ritenutoche qualsiasi modalità di conoscenza della sentenza – anche attuatamediante una pec inviata alla parte soccombente ad altro scopo – potesserilevare ai sensi dell’art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992.4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è fondato e deveessere accolto.4.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvioalla CGT2 che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese delpresente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Toscana in diversa composizione, anche ai fini dellaliquidazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]