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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 25046/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 21.11.2016, dal Tribunale della medesima città - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, riqualificando l'originaria imputazione nella correlativa fattispecie tentata ai sensi dell'art. 56, 624-bis e 525 comma 1, n. 2 cod. pen., alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 150,00 di multa - ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli altri coimputati in ordine al reato loro ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata nei confronti del predetto (stante la recidivé a lui contestata).

2. Avverso la suindicata sentenza ricorre per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, prospettando due motivi.

2.1. Il primo motivo, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., deduce l'inosservanza degli ai Li. 195 comma 1, 2 e 3 e 194 comma 4 cod, proc. pen.

Si evidenzia, al riguardo, come l'affermazione di responsabilità si fondi sulla testimonianza de relato del carabiniere [OSCURATO:PERSONA] che deve ritenersi inutilizzabile nella parte in cui il predetto depone su quanto appreso dal collega [OSCURATO:PERSONA] che è l'unico ad aver visto gli imputati uscire dall'appartamento oggetto del tentativo di 'urto.

Il Pubblico ministero ha rinunziato al testimone di riferimento Ruggeri, rimanendo agli atti solamente la testimonianza de relato suindicata.

Richiamando la disciplina del divieto della testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, si evidenzia come, nel caso di specie, il testimone di riferimento è un agente di polizia giudiziaria che ha svolto indagini ed il teste escusso non può dunque rendere dichiarazioni de relato su indagini svolte dal collega a cui non ha assistito personalmente, ed, inoltre, che alla testimonianza indiretta vi osta il dispositivo di cui all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen.: le dichiarazioni testimoniali dell'agente giudiziario andavano acquisite mediante verbalizzazione e dunque non possono essere oggetto di deposizione da parte degli agenti di p.g. ex art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

Inoltre, sì evidenzia come la circostanza per cui il difensore abbia dichiarato, in sede dibattimentale, di non avere alcuna domanda da porre al testimone, non implica che vi sia stata una rinunzia implicita od espressa.

Invero, la Corte territoriale, erroneamente ha fatto propria la giurisprudenza della Suprema Corte per cui le dichiarazioni di un testimone indiretto sono utilizzabili allorchè le parti rinunciano espressamente all'audizione del teste di riferimento.

2.2. Con il secondo motivo si contesta vizio di motivazione in relazione alle modalità di svenimento, asporto e trasporto della merce oggetto del tentato furto.In particolare, la motivazione offerta dalla Corte territoriale sul punto si rende illogica ed apodittica posto che per procedere ad uno svellimento del pavimento sarebbe stato necessario l'utilizzo dì ben altri attrezzi - con conseguenti rumori udibili all'esterno - rispetto ad utensili, cacciavite e pinze.

3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 11, comma 7, d.

I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla

I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso; chidendo in via subordinata dichiararsi prescritto il reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è nel suo complesso infondato.

Va dunque preliminarmente precisato che non è maturata la prescrizione, essendo stata contestata e ritenuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale (che comporta sia l'aumento di un terzo della pena base ex art. 63, comma 4, cod. pen, che quello di due terzi ex art. 161 cod. pen.).

Sicchè il termine massimo di prescrizione, ex artt. 157 e 161 cod. pen., sarà pari ad anni quindici mesi due e giorni sette, a cui devono aggiungersi i periodi di sospensione come calcolati in atti (risalendo la commissione del reato al 22.7.2010). 1.1,11 primo motivo è infondato.

Esso mira a contestare l'utilizzabilità della deposizione del verbalizzante Natalicchio, assumendo, innanzitutto, che, essendo il testimone di riferimento un agente di polizia giudiziaria che ha svolto indagini, il teste escusso, a sua volta agente dì p.g., non può rendere dichiarazioni de relato su indagini svolte dal collega a cui non ha assistito personalmente, e che in ogni caso alla testimonianza indiretta vi osta il disposto di cui all'articolo 195, comma 4, del codice dì rito, dal momento che nel caso di specie le dichiarazioni testimoniali dell'agente giudiziario necessariamente avrebbero dovuto essere acquisite mediante verbalizzazione.

Sicchè esse non avrebbero potuto essere oggetto di deposizione da parte degli agenti/ufficiali di p.g. ex articolo 195 cit, A ben vedere, tuttavia, non si versa nel caso della testimonianza de relato dal momento che l'agente Natalicchio ebbe a procedere all'arresto del ricorrente, e dei suoi correi, nell'immediatezza del fatto, dopo essersi dato all'inseguimento dei presunti autori del tentato furto unitamente al carabiniere, collega, Ruggieri, che aveva visto tre soggetti uscire dall'abitazione all'interno della quale vi erano le mattonelle divelte pronte per essere portate via.

I due agenti operarono insieme e sulla base dell'input visivo dell'uno entrambi giunsero a fermare i fuggitivi nell'ambito di un continuum operativo cocomure, che non implicava né la necessità di un'assunzione a sommarie informazioni del Ruggieri da parte del Natalicchio (quanto alla circostanza della visione dei tre uscire dall'appartamento oggetto del tentato furto), né impediva al verbalizzante Natalicchio di esporre la complessiva ricostruzione del fatto annotando anche il particolare visto solo dal co-agente (essendo egli caduto mentre correva verso l'appartamento in questione).

Questa Corte ha già affermato che quando la deposizione del testimone ha ad oggetto una complessa attività di polizia giudiziaria, caratterizzata anche da plurime acquisizioni documentali, la consultazione di documenti in aiuto della memoria, di cui all'art. 499, comma quinto, cod. proc. pen., può realizzarsi attraverso la lettura dei dati risultanti da documenti redatti dallo stesso teste, ovvero, nel caso di ufficiale o agente dì polizia giudiziaria, dei verbali e degli altri atti di documentazione dell'attività da lui svolta che tali dati riportano (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi, Rv. 263800 in fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo l'utilizzo di prospetti formati dal teste che riassumevano il contenuto di documenti acquisiti nel corso delle indagini dall'articolazione di polizia giudiziaria di cui il medesimo faceva parte).

Con tale pronuncia si è, in buona sostanza, inteso sottolineare come sia da valorizzare il dato della collaborazione nell'ambito delle medesime indagini rispetto a quello formale.

E nel caso di specie l'agente di p.g. ebbe non solo a compiere la complessiva operazione unitamente all'altro agente ma anche a sottoscrivere l'atto - il verbale di arresto - in cui essa fu descritta in tutti i suoi segmenti.

Del resto, non si contesta che il dichiarante abbia partecipato alle operazioni trasfuse nell'informativa, ma solo che egli non avrebbe poi potuto riferire anche in ordine ad un segmento della complessiva operazione che portò all'arresto degli autori del tentato furto, pur trattandosi di attività, nel suo complesso, svolta, nell'ambito del medesimo contesto spazio- temporale, anche dall'operante che ebbe poi a riferirne in dibattimento.

A ciò si aggiunga quanto opportunamente osservato dai giudici di merito che nel ritenere pienamente utilizzabile l'intera deposizione del Natalicchio hanno evidenziato - sulla base del verbale stenotipico - come in realtà la difesa dopo la rinuncia all'escussione del Ruggieri, presente in udienza, avesse espressamente affermato di non avere domande da rivolgere al teste, in tal modo prestando quiescenza alla rinuncia del Pm e comunque palesando di non avere avuto alcuno interesse alla sua escussione (dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emerge che a fronte della rinuncia all'escussione del teste, da parte del PM, la difesa nulla osservava), circostanza che è stata quindi ritenuta sufficiente per affermare il rispetto del disposto normativo dì cui all'art.195 c.p.p., che prevede la necessità dell'esame del teste diretto solo ove richiesto (o dì ufficio).Questa Corte ha d'altra parte già avuto modo di affermare che nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell'art.195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni "de relato", qualora nel giudizio di primo grado la difesa non abbia richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame (Sez. 6, Sentenza n. 12982 del 20/02/2020, Rv. 279259 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 33100 del 07/06/2022, Rv. 283651 - 02).

Tutto ciò senza considerare che nel caso in cui si adduce la inutilizzabilità di una prova è onere della parte che la eccepisce, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, non solo indicare gli atti specificamente affetti dal vizio ma anche chiarirne la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv, 243416). 1.2.11 secondo motivo, che pone una questione di puro merito, circa le modalità di sottrazione dei beni rubati, è inammissibile, facendo peraltro esso leva su pretese illogicità che non trovano addentellati in atti e si risolvono in mere congetture prive, peraltro, di quella stringente logicità idonea a porre in crisi la ricostruzione del fatto come appurata nelle conformi pronunce dì merito.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 21.11.2016, dal Tribunale della medesima città - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, riqualificando l'originaria imputazione nella correlativa fattispecie tentata ai sensi dell'art. 56, 624-bis e 525 comma 1, n. 2 cod. pen., alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 150,00 di multa - ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli altri coimputati in ordine al reato loro ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata nei confronti del predetto (stante la recidivé a lui contestata). 2. Avverso la suindicata sentenza ricorre per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, prospettando due motivi. 2.1. Il primo motivo, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., deduce l'inosservanza degli ai Li. 195 comma 1, 2 e 3 e 194 comma 4 cod, proc. pen. Si evidenzia, al riguardo, come l'affermazione di responsabilità si fondi sulla testimonianza de relato del carabiniere [OSCURATO:PERSONA] che deve ritenersi inutilizzabile nella parte in cui il predetto depone su quanto appreso dal collega [OSCURATO:PERSONA] che è l'unico ad aver visto gli imputati uscire dall'appartamento oggetto del tentativo di 'urto. Il Pubblico ministero ha rinunziato al testimone di riferimento Ruggeri, rimanendo agli atti solamente la testimonianza de relato suindicata. Richiamando la disciplina del divieto della testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, si evidenzia come, nel caso di specie, il testimone di riferimento è un agente di polizia giudiziaria che ha svolto indagini ed il teste escusso non può dunque rendere dichiarazioni de relato su indagini svolte dal collega a cui non ha assistito personalmente, ed, inoltre, che alla testimonianza indiretta vi osta il dispositivo di cui all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen.: le dichiarazioni testimoniali dell'agente giudiziario andavano acquisite mediante verbalizzazione e dunque non possono essere oggetto di deposizione da parte degli agenti di p.g. ex art. 195, comma 4, cod. proc. pen. Inoltre, sì evidenzia come la circostanza per cui il difensore abbia dichiarato, in sede dibattimentale, di non avere alcuna domanda da porre al testimone, non implica che vi sia stata una rinunzia implicita od espressa. Invero, la Corte territoriale, erroneamente ha fatto propria la giurisprudenza della Suprema Corte per cui le dichiarazioni di un testimone indiretto sono utilizzabili allorchè le parti rinunciano espressamente all'audizione del teste di riferimento. 2.2. Con il secondo motivo si contesta vizio di motivazione in relazione alle modalità di svenimento, asporto e trasporto della merce oggetto del tentato furto.In particolare, la motivazione offerta dalla Corte territoriale sul punto si rende illogica ed apodittica posto che per procedere ad uno svellimento del pavimento sarebbe stato necessario l'utilizzo dì ben altri attrezzi - con conseguenti rumori udibili all'esterno - rispetto ad utensili, cacciavite e pinze. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso; chidendo in via subordinata dichiararsi prescritto il reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è nel suo complesso infondato. Va dunque preliminarmente precisato che non è maturata la prescrizione, essendo stata contestata e ritenuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale (che comporta sia l'aumento di un terzo della pena base ex art. 63, comma 4, cod. pen, che quello di due terzi ex art. 161 cod. pen.). Sicchè il termine massimo di prescrizione, ex artt. 157 e 161 cod. pen., sarà pari ad anni quindici mesi due e giorni sette, a cui devono aggiungersi i periodi di sospensione come calcolati in atti (risalendo la commissione del reato al 22.7.2010). 1.1,11 primo motivo è infondato. Esso mira a contestare l'utilizzabilità della deposizione del verbalizzante Natalicchio, assumendo, innanzitutto, che, essendo il testimone di riferimento un agente di polizia giudiziaria che ha svolto indagini, il teste escusso, a sua volta agente dì p.g., non può rendere dichiarazioni de relato su indagini svolte dal collega a cui non ha assistito personalmente, e che in ogni caso alla testimonianza indiretta vi osta il disposto di cui all'articolo 195, comma 4, del codice dì rito, dal momento che nel caso di specie le dichiarazioni testimoniali dell'agente giudiziario necessariamente avrebbero dovuto essere acquisite mediante verbalizzazione. Sicchè esse non avrebbero potuto essere oggetto di deposizione da parte degli agenti/ufficiali di p.g. ex articolo 195 cit, A ben vedere, tuttavia, non si versa nel caso della testimonianza de relato dal momento che l'agente Natalicchio ebbe a procedere all'arresto del ricorrente, e dei suoi correi, nell'immediatezza del fatto, dopo essersi dato all'inseguimento dei presunti autori del tentato furto unitamente al carabiniere, collega, Ruggieri, che aveva visto tre soggetti uscire dall'abitazione all'interno della quale vi erano le mattonelle divelte pronte per essere portate via. I due agenti operarono insieme e sulla base dell'input visivo dell'uno entrambi giunsero a fermare i fuggitivi nell'ambito di un continuum operativo cocomure, che non implicava né la necessità di un'assunzione a sommarie informazioni del Ruggieri da parte del Natalicchio (quanto alla circostanza della visione dei tre uscire dall'appartamento oggetto del tentato furto), né impediva al verbalizzante Natalicchio di esporre la complessiva ricostruzione del fatto annotando anche il particolare visto solo dal co-agente (essendo egli caduto mentre correva verso l'appartamento in questione). Questa Corte ha già affermato che quando la deposizione del testimone ha ad oggetto una complessa attività di polizia giudiziaria, caratterizzata anche da plurime acquisizioni documentali, la consultazione di documenti in aiuto della memoria, di cui all'art. 499, comma quinto, cod. proc. pen., può realizzarsi attraverso la lettura dei dati risultanti da documenti redatti dallo stesso teste, ovvero, nel caso di ufficiale o agente dì polizia giudiziaria, dei verbali e degli altri atti di documentazione dell'attività da lui svolta che tali dati riportano (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi, Rv. 263800 in fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo l'utilizzo di prospetti formati dal teste che riassumevano il contenuto di documenti acquisiti nel corso delle indagini dall'articolazione di polizia giudiziaria di cui il medesimo faceva parte). Con tale pronuncia si è, in buona sostanza, inteso sottolineare come sia da valorizzare il dato della collaborazione nell'ambito delle medesime indagini rispetto a quello formale. E nel caso di specie l'agente di p.g. ebbe non solo a compiere la complessiva operazione unitamente all'altro agente ma anche a sottoscrivere l'atto - il verbale di arresto - in cui essa fu descritta in tutti i suoi segmenti. Del resto, non si contesta che il dichiarante abbia partecipato alle operazioni trasfuse nell'informativa, ma solo che egli non avrebbe poi potuto riferire anche in ordine ad un segmento della complessiva operazione che portò all'arresto degli autori del tentato furto, pur trattandosi di attività, nel suo complesso, svolta, nell'ambito del medesimo contesto spazio- temporale, anche dall'operante che ebbe poi a riferirne in dibattimento. A ciò si aggiunga quanto opportunamente osservato dai giudici di merito che nel ritenere pienamente utilizzabile l'intera deposizione del Natalicchio hanno evidenziato - sulla base del verbale stenotipico - come in realtà la difesa dopo la rinuncia all'escussione del Ruggieri, presente in udienza, avesse espressamente affermato di non avere domande da rivolgere al teste, in tal modo prestando quiescenza alla rinuncia del Pm e comunque palesando di non avere avuto alcuno interesse alla sua escussione (dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emerge che a fronte della rinuncia all'escussione del teste, da parte del PM, la difesa nulla osservava), circostanza che è stata quindi ritenuta sufficiente per affermare il rispetto del disposto normativo dì cui all'art.195 c.p.p., che prevede la necessità dell'esame del teste diretto solo ove richiesto (o dì ufficio).Questa Corte ha d'altra parte già avuto modo di affermare che nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell'art.195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni "de relato", qualora nel giudizio di primo grado la difesa non abbia richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame (Sez. 6, Sentenza n. 12982 del 20/02/2020, Rv. 279259 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 33100 del 07/06/2022, Rv. 283651 - 02). Tutto ciò senza considerare che nel caso in cui si adduce la inutilizzabilità di una prova è onere della parte che la eccepisce, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, non solo indicare gli atti specificamente affetti dal vizio ma anche chiarirne la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv, 243416). 1.2.11 secondo motivo, che pone una questione di puro merito, circa le modalità di sottrazione dei beni rubati, è inammissibile, facendo peraltro esso leva su pretese illogicità che non trovano addentellati in atti e si risolvono in mere congetture prive, peraltro, di quella stringente logicità idonea a porre in crisi la ricostruzione del fatto come appurata nelle conformi pronunce dì merito. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
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