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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39969/2025

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 277 del 28 febbraio 2025, la Sesta sezione di questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Genova del 18 dicembre 2024, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre e mesi tre di reclusione;avverso la sentenza della Sesta Sezione di questa Corte propone ricorso per cassazione ex art. 625- bis cod. proc. pen. il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che: 1.1 relativamente al primo episodio di contestazione del reato di corruzione a beneficio del Presidente della Regione [OSCURATO:PERSONA] inerente la spiaggia di Punto dell’Olmo nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], erano emerse le seguenti circostanze: a) era in atti la testimonianza dell’amministratore della società dott. [OSCURATO:PERSONA] che aveva, in [OSCURATO:PERSONA], ristrutturato gli immobili delle ex “[OSCURATO:PERSONA]”, laddove si specificava che nella vigenza della ben nota “[OSCURATO:PERSONA]” era interdetto ai Comuni rilasciare concessioni e financo rinnovare quelle esistenti, in difetto di specifica gara; la società aveva già stipulato precontratti con alcuni acquirenti, a prezzi correnti, esplicitando che la spiaggia frontistante alle abitazioni era di uso pubblico e non esclusivo; b) nell’interrogatorio di garanzia, il figlio del ricorrente, dott. [OSCURATO:PERSONA] (la cui posizione era stata archiviata), aveva affermato che il padre si era fatto “imbrogliare” dal Presidente della Regione [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva nessuna competenza per interferire in ordine alla concessione delle spiagge in via esclusiva.

Non erano state inoltre considerate le condizioni di salute del ricorrente all’epoca dei fatti, posto che dalla consulenza di parte era risultato che il ricorrente era stato ritenuto affetto da vizio parziale di mente; tale aspetto avrebbe consentito di esprimere un giudizio diverso da quello formulato dal giudice sulle imputazioni di corruzione contestate, per tratteggiare le quali -sempre nell’ottica di ipotesi di “vizio dispercettivo”- si trattava il tema della figura della “concussione criptica”; 1.2 si chiedeva l’assoluzione del ricorrente dal reato di corruzione a favore del Presidente di Autorità di [OSCURATO:PERSONA] di Genova e Savona con riferimento al capo d) dell’imputazione inerente la presunta occupazione abusiva dell’area c.d.

Carbonile ex ENEL: anche per tale reato valeva il vizio dispercettivo correlato al tema della concussione criptica; non si era considerato che l’area era stata assegnata ad [OSCURATO:SOCIETA]., che doveva riconsegnarla entro la fine del 2022 ed era stata la stessa Enel che aveva chiesto un intervento di XXXXXXXXX che quindi al momento dell’accertamento occupava l’area del tutto legittimamente; avrebbe dovuto quindi essere verificato: a) se [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente posto in essere condotte di corruzione o se fosse stato vittima di forme di concussione criptica poste in essere dai pubblici ufficiali; b) quale era stata la condotta dei due coimputati, analizzando l’intercettazione ed osservazione visiva su cui aveva riferito il marescialli Bellini. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Preliminarmente, si deve ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sent. n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01), secondo cui “in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.”.

Tale principio deve essere analizzato alla luce del caso specifico, in cui il ricorso per cassazione originariamente proposto aveva per oggetto una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ed era stato dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti, posto che, come noto, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (la Sesta sezione di questa Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso in quanto con lo stesso non si contestava, in realtà, la qualificazione giuridica, ma si proponevano motivi di merito).

Pertanto, anche nella presente fase di giudizio, il ricorso non può riguardare aspetti ultronei rispetto alla qualificazione giuridica dei fatti, ed il ricorrente intanto potrebbe dolersi della suddetta declaratoria di inammissibilità perché il ricorso atteneva al merito della vicenda in quanto la stessa sarebbe inficiata da un errore di fatto, errore che però nei motivi di ricorso non viene assolutamente indicato; infatti, i suddetti motivi attengono al merito della decisione ed avrebbero semmai potuto avere la loro sede naturale in un giudizio di appello proposto avverso una sentenza emessa a seguito di un rito ordinario (o abbreviato); la Sesta sezione di questa Corte è stata investita della eccezione di erronea qualificazione giuridica del fatto relativa ad una sentenza adottata ai sensi degli artt. 444 ss cpp, e non poteva spingersi oltre la verifica dell’errore manifesto risultante, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, per effetto del suo carattere eccentrico rispetto al contenuto del capo di imputazione; conseguentemente, questo Collegio avrebbe potuto valutare soltanto un errore di fatto incidente sulla ritenuta non erronea qualificazione giuridica del fatto da parte della Sesta sezione, tema che non viene assolutamente trattato nei motivi di ricorso.

2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 12/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 277 del 28 febbraio 2025, la Sesta sezione di questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Genova del 18 dicembre 2024, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre e mesi tre di reclusione;avverso la sentenza della Sesta Sezione di questa Corte propone ricorso per cassazione ex art. 625- bis cod. proc. pen. il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che: 1.1 relativamente al primo episodio di contestazione del reato di corruzione a beneficio del Presidente della Regione [OSCURATO:PERSONA] inerente la spiaggia di Punto dell’Olmo nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], erano emerse le seguenti circostanze: a) era in atti la testimonianza dell’amministratore della società dott. [OSCURATO:PERSONA] che aveva, in [OSCURATO:PERSONA], ristrutturato gli immobili delle ex “[OSCURATO:PERSONA]”, laddove si specificava che nella vigenza della ben nota “[OSCURATO:PERSONA]” era interdetto ai Comuni rilasciare concessioni e financo rinnovare quelle esistenti, in difetto di specifica gara; la società aveva già stipulato precontratti con alcuni acquirenti, a prezzi correnti, esplicitando che la spiaggia frontistante alle abitazioni era di uso pubblico e non esclusivo; b) nell’interrogatorio di garanzia, il figlio del ricorrente, dott. [OSCURATO:PERSONA] (la cui posizione era stata archiviata), aveva affermato che il padre si era fatto “imbrogliare” dal Presidente della Regione [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva nessuna competenza per interferire in ordine alla concessione delle spiagge in via esclusiva. Non erano state inoltre considerate le condizioni di salute del ricorrente all’epoca dei fatti, posto che dalla consulenza di parte era risultato che il ricorrente era stato ritenuto affetto da vizio parziale di mente; tale aspetto avrebbe consentito di esprimere un giudizio diverso da quello formulato dal giudice sulle imputazioni di corruzione contestate, per tratteggiare le quali -sempre nell’ottica di ipotesi di “vizio dispercettivo”- si trattava il tema della figura della “concussione criptica”; 1.2 si chiedeva l’assoluzione del ricorrente dal reato di corruzione a favore del Presidente di Autorità di [OSCURATO:PERSONA] di Genova e Savona con riferimento al capo d) dell’imputazione inerente la presunta occupazione abusiva dell’area c.d. Carbonile ex ENEL: anche per tale reato valeva il vizio dispercettivo correlato al tema della concussione criptica; non si era considerato che l’area era stata assegnata ad [OSCURATO:SOCIETA]., che doveva riconsegnarla entro la fine del 2022 ed era stata la stessa Enel che aveva chiesto un intervento di XXXXXXXXX che quindi al momento dell’accertamento occupava l’area del tutto legittimamente; avrebbe dovuto quindi essere verificato: a) se [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente posto in essere condotte di corruzione o se fosse stato vittima di forme di concussione criptica poste in essere dai pubblici ufficiali; b) quale era stata la condotta dei due coimputati, analizzando l’intercettazione ed osservazione visiva su cui aveva riferito il marescialli Bellini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Preliminarmente, si deve ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sent. n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01), secondo cui “in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.”. Tale principio deve essere analizzato alla luce del caso specifico, in cui il ricorso per cassazione originariamente proposto aveva per oggetto una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ed era stato dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti, posto che, come noto, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (la Sesta sezione di questa Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso in quanto con lo stesso non si contestava, in realtà, la qualificazione giuridica, ma si proponevano motivi di merito). Pertanto, anche nella presente fase di giudizio, il ricorso non può riguardare aspetti ultronei rispetto alla qualificazione giuridica dei fatti, ed il ricorrente intanto potrebbe dolersi della suddetta declaratoria di inammissibilità perché il ricorso atteneva al merito della vicenda in quanto la stessa sarebbe inficiata da un errore di fatto, errore che però nei motivi di ricorso non viene assolutamente indicato; infatti, i suddetti motivi attengono al merito della decisione ed avrebbero semmai potuto avere la loro sede naturale in un giudizio di appello proposto avverso una sentenza emessa a seguito di un rito ordinario (o abbreviato); la Sesta sezione di questa Corte è stata investita della eccezione di erronea qualificazione giuridica del fatto relativa ad una sentenza adottata ai sensi degli artt. 444 ss cpp, e non poteva spingersi oltre la verifica dell’errore manifesto risultante, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, per effetto del suo carattere eccentrico rispetto al contenuto del capo di imputazione; conseguentemente, questo Collegio avrebbe potuto valutare soltanto un errore di fatto incidente sulla ritenuta non erronea qualificazione giuridica del fatto da parte della Sesta sezione, tema che non viene assolutamente trattato nei motivi di ricorso. 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 12/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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