Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29843/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen..

Il ricorso denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in punto di applicazione della recidiva.

2. Il ricorso è inammissibile, per la genericità e la manifesta infondatezza del motivo.

Non vengono specificati gli elementi addotti con l'appello e di cui si lamenta la mancata disamina.

Quelli indicati in ricorso, poi, sono puramente assertivi (motivazione dell'allontanamento e ravvedimento successivo al fatto).

Non è vero, inoltre, che la sentenza non abbia motivato sul punto, avendo anzi evidenziato plurimi e significativi dati di fatto e tratti di personalità dell'imputata (pag. 2), sui quali il ricorso tace completamente.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 giugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Il ricorso denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in punto di applicazione della recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile, per la genericità e la manifesta infondatezza del motivo. Non vengono specificati gli elementi addotti con l'appello e di cui si lamenta la mancata disamina. Quelli indicati in ricorso, poi, sono puramente assertivi (motivazione dell'allontanamento e ravvedimento successivo al fatto). Non è vero, inoltre, che la sentenza non abbia motivato sul punto, avendo anzi evidenziato plurimi e significativi dati di fatto e tratti di personalità dell'imputata (pag. 2), sui quali il ricorso tace completamente. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugn
Sentenza Cassazione n. 29843/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris