CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 14438/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la memoria depositata dall’[OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La ricorrente impugna l’ordinanza con la quale la Corte di appello di Campobassodichiarava l’inammissibilità dell’appello, in quanto proposto dal difensore d’ufficio, dichiarato“assente-irreperibile”, senza che il predetto si fosse munito di apposito mandato, così comeprevisto dall’art. 581-quater cod. proc. pen.2. Con il ricorso in cassazione, il difensore d’ufficio dell’imputata deduce, in primis, laviolazione degli artt. 581, comma 1-quater, 591 e 420-bis cod. proc. pen., sottolineandocome l’imputata era stata dichiarato irreperibile, con decreto emesso il 20 marzo 2024.Nel caso di specie, quindi, la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato ladisciplina prevista per l’ipotesi di impugnazione proposta dal difensore dell’imputato assente,posto che avrebbe dovuto trovare applicazione il diverso regime stabilito per l’imputatoirreperibile.Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 598-bis cod. proc. pen., postoche la Corte di appello aveva omesso di dare avviso al difensore del procedimento incamera di consiglio, in tal modo precludendo sia di richiedere la trattazione orale, che didepositare memorie scritte.3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.L’esame del motivo presuppone la sintesi delle vicende processuali rilevanti ai fini delladecisione, partendo dal dato per cui l’imputata non ha mai eletto o dichiarato domicilio, né vierano elementi per individuare il luogo ove, presumibilmente, la predetta poteva esserereperita.Dagli atti emerge, infatti, che la ricorrente si trovava sul territorio italiano in maniera deltutto precaria e, in occasione della commissione del reato di cui all’art. 574 cod. pen., siallontanava per una destinazione ignota.A fronte della sostanziale mancanza di qualsivoglia informazione che consentiva ilrintraccio dell’imputata, il decreto di citazione a giudizio veniva notificato al difensorenominato d’ufficio, ai sensi dell’art. 161, n. 4 cod. proc. pen.Nel corso del dibattimento (udienza del 10/11/2023), il PM dava atto che il decreto nonera stato notificato e il giudice disponeva che “tramite la PG sede di proceda al rintraccio ealla successiva notifica del DCG agli imputati”, rinviando all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Non essendo stato possibile procedere alla notifica, essendo ignoto il luogo in cuil’imputata si era trasferita (presumibilmente in Svezia, ma il tentativo di notifica all’estero erarisultato infruttuoso), il Pubblico ministero emetteva, in data 20 marzo 2024, il decreto diirreperibilità, tant’è che alla successiva udienza del 3/5/2024 l’imputata veniva indicata nelverbale non più come assente, bensì come irreperibile e, ciononostante, il giudizioproseguiva fino alla sentenza di condanna.Il difensore non eccepiva la nullità per l’omessa notifica dell’atto introduttivo delgiudizio, né formulava tale eccezione in sede di appello, deducendo la questioneesclusivamente con il ricorso in cassazione, eccependo l’erroneità dell’ordinanzapronunciata dalla Corte di appello, sul presupposto che, essendo l’imputata irreperibile e nonassente, non poteva trovare applicazione il disposto dell’art. 581, coma 1-quater, cod. proc.pen.3. La soluzione del quesito di diritto posto dal ricorrente pone preliminarmente lanecessità di qualificare il tipo di invalidità che è stata dedotta, tenendo conto anche dellanuova disciplina introdotta all’art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.La suddetta norma prevede testualmente che «Nei casi in cui nel giudizio di primogrado si è proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che la dichiarazione diassenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, commi 1, 2 e3, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone la trasmissione degli atti algiudice che procedeva quando si è verificata la nullità. La nullità è sanata se non è stataeccepita nell'atto di appello. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita serisulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizionidi comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata».La norma disciplina un’ipotesi diversa da quella oggetto del presente procedimento,riguardando i soli casi in cui la dichiarazione di assenza è stata dichiarata in mancanza deipresupposti di legge, ipotesi che non corrisponde, necessariamente, alla più radicalecondizione di irreperibilità dell’imputato, disciplinata dagli artt.159 e 420-quater cod. proc.pen.Gli istituti dell’assenza e dell’irreperibilità sono, pertanto, incompatibili tra di loro, postoche l’assenza presuppone la volontaria mancata comparizione dell’imputato a fronte dellasicura conoscenza del procedimento, l’irreperibilità, invece, presuppone che l’imputato nonsia stato in alcun modo raggiunto dalla notizia del procedimento e, quindi, da un lato non èpossibile procedere alla notifica dell’atto introduttivo nelle forme che garantiscono, comerichiesto dall’art. 420-bis cod. proc. pen., l’effettiva conoscenza dello stesso e, dall’altro, nonè consentita la celebrazione del giudizio, dovendosi procedere alla sospensione nelle formepreviste dall’art. 420-quater cod. proc. pen.Come autorevolmente evidenziato dalle Sezioni unite, l'imputato deve essere portatodirettamente e personalmente a conoscenza della vocatio in ius restando in sua facoltà ilnon partecipare al processo. Solo in tale caso, il processo si svolge legittimamente in suaassenza, venendo rappresentato dal suo difensore.Nel caso in cui, invece, non sia acquisita la certezza della conoscenza della chiamatain giudizio, il processo deve esser sospeso (così, in motivazione, Sez.U, n.23948 del28/11/2019, dep.2020, Ismail, Rv.279420).L’assoluta alternatività tra l’istituto dell’assenza e dell’irreperibilità comporta che laprevisione dettata dal novellato art. 604, comma 5-bis cod. proc. pen., nella parte in cuiprevede la sanatoria della nullità non eccepita con l’appello per il caso di dichiarazione diassenza in difetto dei presupposti, non riguarda in alcun modo la diversa ipotesi dell’omessanotifica dell’atto introduttivo in considerazione dell’irreperibilità dell’imputato.Qualora venga eccepita la violazione della disciplina dettata per l’irreperibile, sulpresupposto che l’imputato non è mai stato raggiunto dalla vocatio in iudicium, viene dedottauna nullità assoluta ed insanabile, ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen. derivantedall’omessa citazione in giudizio dell’imputato.La natura assoluta del vizio determina, conseguentemente, che lo stesso può esserededotto in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche per la prima volta con ilricorso in cassazione.3.1. Alcun dubbio sussiste in ordine alla natura della nullità, dovendosi richiamare laconsolidata giurisprudenza formatasi relativamente alla distinzione tra la notifica omessa equella meramente invalida.La giurisprudenza ha chiarito che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risultiinidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre nonricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità diesecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc.pen. (Sez.U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028; Sez.U, n. 119 del27/10/2004, Palumbo, Rv.229539).3.2. Nel caso di specie, si verte sicuramente in un’ipotesi di omessa notifica, posto chel’imputata era irreperibile, come accertato dal decreto emesso, sia pur tardivamente, in corsodi giudizio. A fronte dell’irreperibilità della destinataria della vocatio in iudicium, si sarebbepotuto procedere alla notifica al difensore d’ufficio ex art. 159 cod. proc. pen., ma ciò nonavrebbe in alcun modo consentito di pervenire alla pronuncia della sentenza di condanna, inquanto avrebbe dovuto trovare applicazione la sospensione disciplinata dall’art. 420-quatercod. proc. pen.3.3. Le considerazioni svolte inducono a ritenere la sussistenza di una nullità assolutaper omessa citazione dell’imputata, in quanto tale insanabile e rilevabile, anche d’ufficio, insede di legittimità.A conferma della correttezza di tale assunto, deve segnalarsi come la giurisprudenzaera giunta alla medesima conclusione anche nella vigenza del precedente testo dell’art. 604,comma 5-bis, cod. proc. pen. che, prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre2022, n.150, stabiliva che, nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è laprova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti algiudice di primo grado.La norma, nel testo ante riforma, disciplinava congiuntamente sia l’erroneadichiarazione di assenza che l’omessa dichiarazione di irreperibilità, senza stabilire alcunchéin ordine ai limiti di deducibilità del vizio conseguente.Con riguardo alla norma nella sua precedente formulazione, si era già affermato che lasentenza emessa nei confronti dell'imputato in fatto irreperibile, nel caso in cui il processonon sia stato sospeso nonostante l'emersione della condizione di irreperibilità, è affetta, exart. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., da nullità assoluta, come tale rilevabile in ogni stato egrado del processo (Sez.2, n. 28726 del 31/5/2022, Amedeo, Rv.283636). In motivazione, siprecisava che la pronuncia della sentenza nei confronti dell'imputato irreperibile quando ilprocesso, nonostante l'emersione della condizione di irreperibilità non sia stato sospeso, èaffetta da nullità natura assoluta, in quanto la citazione al difensore, che deve considerarsi"sostanzialmente" omessa.Si tratta di conclusioni che trovano ulteriore e definitiva conferma nel novellato art. 604,comma 5-bis, cod. proc. pen., lì dove il legislatore ha ritenuto di disciplinare esclusivamenteil vizio derivante dalla violazione della disciplina sull’assenza, prevedendo che laconseguente nullità debba essere necessariamente fatta valere con l’appello, fornendoun’applicazione espressa della regola dettata in tema di nullità a regime intermedio dall’art.180, cod. proc. pen.Viceversa, alcuna limitazione è stata introdotta con riguardo all’omessa dichiarazione diirreperibilità, a conferma del fatto che in tal caso, essendo integrata una nullità di naturaassoluta, la mancata deduzione in appello non impedisce né alla Corte di appello, né allaCorte di cassazione, di rilevare anche d’ufficio il vizio in quanto insanabile.Quanto detto consente di affermare il principio secondo cui la sentenza emessa neiconfronti dell'imputato irreperibile, emessa in violazione dell’obbligo di sospendere ilprocesso ex art. 420-quater cod. proc. pen., è affetta da nullità assoluta, dovendosi ravvisarel’omessa notifica della vocatio in iudicium, come tale rilevabile in ogni stato e grado delprocesso. Ne consegue che in tal caso non si applica la disciplina dettata dall’art. 604,comma 5-bis, cod. proc. pen., che attiene esclusivamente alla diversa ipotesi dell’erroneadichiarazione di assenza.Né a diverse conclusioni potrebbe giungersi sul presupposto che, a fronte dell’omessasospensione del processo nei confronti dell’irreperibile, quest’ultimo potrebbe pur semprechiedere la rescissione del giudicato, una volta che venisse rintracciato e sottopostoall’esecuzione della pena.Si tratta di una soluzione non condivisibile, posto che la rescissione del giudicato non èdi per sé sufficiente a garantire la piena tutela dei diritti dell’imputato. Tale istituto, comechiarito dalle Sezioni Unite (Sez.U, n. 15498 del 26/11/2020, dep.2021, Lovric, Rv. 280931;si veda anche Sez.U, n.36848 del 17/7/2014, Burba, Rv. 259991), costituisce un mezzo diimpugnazione straordinario e uno strumento di chiusura del sistema, volto a travolgere ilgiudicato e a riavviare il processo ab initio quando siano stati violati i diritti partecipatividell’imputato.Tuttavia, la rescissione resta un rimedio straordinario e postumo, attivabile dopo laformazione del titolo esecutivo e persino l’avvio dell’esecuzione, in contrasto con la centralitàcostituzionale dei mezzi di impugnazione, funzionali a prevenire anche il solo rischio diindebite limitazioni della libertà personale.A ciò si aggiunga che risulterebbe contrario a qualsivoglia principio di economiaprocessuale impedire al difensore d’ufficio di far valere l’omessa sospensione del processoper irreperibilità dell’imputato, consentendo al giudizio di pervenire fino alla “apparente”definitività, salvo restando il suo successivo integrale travolgimento per effetto dellarescissione del giudicato.4. Una volta chiarita la natura del vizio e la conseguente rilevabilità in ogni stato egrado del procedimento, ne consegue necessariamente l’erroneità dell’ordinanza con laquale la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’appello per mancanza della procurarichiesta dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. nel caso in cui l’appellante sia statodichiarato assente in primo grado.È di tutta evidenza che tale norma presuppone che la dichiarazione di assenza siastata legittimamente pronunciata.Al contempo, deve rilevarsi l’ontologica incompatibilità tra la norma che impone aldifensore dell’assente di munirsi di apposito mandato ad impugnare e la condizione deldifensore dell’irreperibile.Affermare il contrario darebbe luogo ad una insanabile contraddittorietà logica, postoche si imporrebbe al difensore d’ufficio di un soggetto, che non è stato in alcun modorintracciato e con il quale è mancato qualsivoglia rapporto diretto, di farsi rilasciare unapposito mandato per proporre impugnazione.4.1. Quanto detto consente anche di superare la questione in ordine alla necessità cheil difensore dell’imputato assente debba o meno munirsi di procura speciale per proporrericorso in cassazione.Sul tema è emerso un contrasto in giurisprudenza.Secondo un primo orientamento, gli oneri formali previsti a pena di inammissibilitàdall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., si applicano anche al ricorso per cassazioneche contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato (Sez.1, n.2166 del 16/10/2025, Enojwor, Rv. 289300; Sez.1, n. 1937 del 17/10/2024, dep.2025,Curami, Rv.287389).In senso contrario, si è sostenuto che il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater,cod. proc. pen., non è applicabile al giudizio di cassazione, nel caso in cui formi oggetto delgravame l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato (Sez.6, n. 22378 del 23/5/2025,Rv.288240; Sez.1, n. 9426 del 18/1/2024, Oko, Rv. 285920; Sez.5, n. 30589 del 20/6/2024,Vladut, n. 286815-02).La richiamata contrapposizione giurisprudenziale non è, tuttavia, dirimente nel caso dispecie.Le pronunce sopra richiamate, infatti, fanno riferimento al caso in cui è contestata ladichiarazione di assenza, senza che sia al contempo affermata l’irreperibilità dell’imputato.In quest’ultimo caso, per le ragioni in precedenza esposte, sarebbe sostanzialmenteimpossibile per il difensore farsi rilasciare il mandato ad impugnare richiesto dall’art. 581-quater cod. proc. pen.5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguenteannullamento dell’ordinanza impugnata e della sentenza di primo grado, posto che la nullitàassoluta si è verificata fin dalla fase dell’instaurazione del giudizio, con la conseguentenecessità di disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e la sentenza di primo grado del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disponendosi la trasmissione degli atti alla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per l'ulteriore corso.Così deciso il 9 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA] AprileDispone, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura dellacancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso diriproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e deglialtri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.