CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 20106/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20349/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E ELETTRONICI, elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VITERBO n. 1329/2017 , depositata il27/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Viterbo ha accolto l’opposizione proposta dalla ditta individuale RCL di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto che le aveva ingiunto il pagamento in favore della società greca FG Europe di euro 1.335,92, quale saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura di un impianto di climatizzazione. [OSCURATO:PERSONA] di pace, dopo avere precisato che tra le parti era stato concluso un contratto di vendita, ha rilevato che secondo la normativa europea a favore del consumatore recepita nel nostro ordinamento mediante il c.d. codice del consumo è espressamente previsto che il fornitore, oltre a garantire il bene per due anni, deve adoperarsi per effettuare assistenza tecnica durante il periodo di garanzia. Nel caso in esame – ha proseguito il Giudice di p ace – risulta che Dappio, “in suo perfetto esercizio del diritto di consumatore”, abbia tempestivamente richiesto l’intervento in garanzia e che tale intervento non vi sia stato, con la conseguenza che il credito fatto valere da FG Europe era da ritenersi “non liquido ed esigibile” e il decreto andava revocato. 2. La sentenza è stata appellata da FG Europe, che ha anzitutto contestato l’applicazione della normativa del codice del consumo avendo l’opponente acquistato l’impianto nella sua veste di titolare di una impresa di impiantistica e non come consumatore, così che doveva trovare applicazione la disciplina della vendita di cui agli artt. 1492 e segg. c.c.; errata sarebbe poi stata, in relazione alla denuncia dei vizi, la valutazione delle prove testimoniali su fatti decisivi della controversia; il primo giudice avrebbe poi omesso qualsiasi valutazione in merito alla prova dell’esistenza dei presunti vizi dei macchinari. Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza 27 dicembre 2017, n. 1329, ha accolto l’appello e ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell’impresa individuale RCL di [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso FG Europe, società anonima commerciale e industriale di apparecchi elettrici ed elettronici. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente connessi. 1) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in riferimento agli artt. 130 del codice del consumo, 1492 e 1495 c.c.”: il ricorrente non ha mai fatto valere la qualità di consumatore e ha sempre richiesto l’applicazione dell’art. 1492 c.c. e di quanto previsto dall’art. 1495 c.c., e in particolare dal suo terzo comma; il giudice d’appello si è invece limitato a evidenziare la mancata veste di consumatore, senza in alcun modo smentire o confutare quanto dedotto dal ricorrente e non considerando quanto riportato dal primo giudice. 2) Il secondo motivo fa valere “ulteriore violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento agli artt. 1492 e 1495 c.c.”: il giudice di secondo grado si è limitato a sostenere che il ricorrente non avrebbe assolto all’onere di avere provato di avere denunciato i vizi nei termini di cui all’art. 1495, secondo comma c.c., senza spiegare in alcun modo perché, omettendo qualunque riferimento alle dichiarazioni del testimone Mannocchi e al documento da questi prodotto in udienza. I motivi sono fondati. Il Tribunale, rilevato che la ditta Dappio non aveva fornito alcun elemento a riprova della propria veste di consumatore, ha affermato, quale conseguenza, che la medesima era “gravata dell’ulteriore onere, anch’esso non assolto, di avere denunciato i vizi dell’impianto nel termine ordinario di un anno dalla consegna o, comunque, dalla scoperta, secondo quanto viceversa previsto in via ordinaria dall’art. 1495, comma 2 c.c.”. L’affermazione del Tribunale circa la mancata prova della denuncia dei vizi è tautologica ed è priva di ogni riferimento agli argomenti sostenuti dal Giudice di pace in relazione alla medesima denuncia dei vizi (v. le pagg. 3-5 della sentenza di primo grado, ove si parla di intervento di assistenza tecnica “tempestivamente richiesto”) e alle opposte argomentazioni avanzate con l’atto d’appello da FG Europe (v. le pagg. 9-15 dell’atto), così che la motivazione della sentenza impugnata si rivela del tutto apparente e si pone in contrasto con il canone costituzionale di cui all’art. 111 Cost. (sul rispetto del quale si veda la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 8053/2014) . II. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Viterbo, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magist