CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 novembre 1970
Cassazione n. 03887/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del 9.12.2025, con la quale il difensore ha chiesto la trasmissione del ricorso ad altra Sezione, contestando la rilevata inammissibilità; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 494 c.p. e condannata alla pena ritenuta di giustizia. Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta un'asserita mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine alle risultanze probatorie, poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità. Trattasi di una critica espressa in modo del tutto generico e senza mai confrontarsi realmente con le ragioni, coerenti, esaustive e pienamene logiche, addotte dalla Corte di appello di Catanzaro per rigettare l'ipotesi difensiva circa la non riferibilità all'imputata della creazione del faso profilo social, tesi nuovamente ribadita in questa sede senza alcun elemento concreto in grado di scalfire il ragionamento fatto proprio dai giudici di merito (si vedano in particolare le pagine 1 e 2 della motivazione della sentenza impugnata). In assenza di profili di contraddittorietà o illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, la richiesta di rivalutare le deposizioni rese dai testi non è in alcun modo proponibile in sede di legittimità ed il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co