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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22937/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a SALERNO avverso La sentenza del 04/03/2020 della [OSCURATO:PERSONA] TORNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in qualità di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della SOCIETA.' [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del P.G. riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone accoglimento.

Deposita conclusioni e nota spese; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta alle note depositate e chiede la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 04/03/2020 della Corte di appello di Torino che ha riformato la sentenza in data 08/05/2017 del Tribunale di Salerno, dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 642, comma secondo, cod.pen. per tardività della querela, in applicazione degli articoli 124 e 148 decreto legislativo n. 209/2005.

Deduce:

1.1. Violazione dell'art. 124, cod.pen. 148, co. 2 bis e 149 decreto legislativo n. 209 del 7/09/2005.

Vizio di motivazione in relazione alla erronea identificazione della procedura speciale prevista dall'art. 148 co. 2-bis decreto legislativo n. 209/2005 con il procedimento di indennizzo diretto di cui all'art. 149 decreto legislativo n. 209/2005, nonché alla deroga rispetto al termine ordinario ex art. 124, cod.pen. di proposizione dell'atto di querela, erroneamente dedotta dal disposto di cui all'art. 148 co. 2 bis decreto legislativo n. 209/2005.

1.1.1. In primo luogo, il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto applicabile la procedura prevista dall'art. 148, comma 2- bis, del decreto legislativo n. 209 del 2005 per prevenire e contrastare i fenomeni fraudolenti, mentre nel caso di specifico la norma di riferimento era quella contenuta nell'art. 149 dello stesso decreto legislativo.

A tal riguardo sottolinea -tra le altre cose- che nell'incarto processuale non si ha traccia del recapito all'assicurata di specifiche missive del tenore di quelle previste dall'art. 148 co. 2-bis, decreto legislativo n. 209 del 2005, bensì solo un'ordinaria reiezione del sinistro, così mancando la prova che la società ricorrente avesse attivato la speciale procedura in questione.

Assume, poi, che i giudici del gravame sono incorsi in un errore percettivo del compendio probatorio, travisando "per distorsione" la prova testimoniale resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dall'[OSCURATO:PERSONA], la cui deposizione viene compendiata.

1.1.2. In secondo luogo, la società ricorrente assume che la Corte di appello ha fatto un'errata applicazione del rapporto tra l'art. 148, co. 2-bis citato e l'art. 124, cod.pen., facendo decorrere il termine per proporre querela dal giorno dell'invio della missiva di rigetto del risarcimento e non dalla piena conoscenza del fatto.

Da ciò discende che il termine può essere differito quando la parte lesa debba compiere accertamenti finalizzati ad acquisire la precisa cognizione della rilevanza penale del fatto.

A tal riguardo si sostiene che la Corte di appello ha erroneamente interpretato l'art. 148, comma 2-bis, contraendo a trenta giorni il termine per proporre querela, mentre va più correttamente applicato il termine di novanta giorni previsto dall'art. 124, cod.pen. decorrente dal momento della piena consapevolezza della illiceità del fatto.

"Nel caso di specie -scrive la difesa -il dies a quo per proporre validamente la querela è individuabile, ex art. 124 co. 1., cod.pen., nel 16/07/2013, data in cui il perito [OSCURATO:PERSONA] ha consegnato la perizia di riscontro sul veicolo di controparte alla società, la quale a quel punto ha avuto piena conoscenza del fatto".

Da ciò si fa discendere la tempestività della querela, proposta il 10/09/2013.

2. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita e ha fatto pervenire memoria difensiva, con la quale deduce l'inammissibilità del ricorso per tardività, per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma 1, e 585, comma 2, lett. b) cod.proc.pen., in quanto l'impugnazione è stata proposta oltre quindici giorni dalla pronuncia della sentenza a fronte della contestualità della motivazione Nel merito difende la correttezza della sentenza impugnata.

CONSIDERATO' IN DIRITTO

1. Va preliminarmente affrontata l'eccezione di tardività del ricorso sollevata in via preliminare dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA].

L'eccezione è infondata, essendo errato il presupposto secondo il quale vi sarebbe stata una lettura contestuale della motivazione della sentenza, con conseguente configurazione dell'ipotesi di cui all'art. 544, comma 1, cod.proc.pen.

Non risulta, infatti, che sia data lettura contestuale della motivazione, non essendo stata riscontrata alcuna annotazione in tal senso.

Risulta, invece, che la motivazione della sentenza è stata depositata in Cancelleria -sia pure lo stesso 4 marzo 2020- per come attestato in calce alla stessa.

Il deposito in Cancelleria esclude la lettura contestuale (a verbale) della sentenza impugnata.

Ricorre, dunque, l'ipotesi di cui all'art. 544, comma 2, cod.proc.pen., che si verifica quando -come nel caso di specie- viene data lettura del dispositivo senza riserva dei termini, nel qual caso la motivazione deve essere depositata non oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia della sentenza.

Rispetto a tale ipotesi, l'art. 585, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. stabilisce che l'impugnazione deve essere presentata entro trenta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di deposito della motivazione dianzi indicato, per come stabilito dall'art. 585, comma 2, lett. c), cod.proc.pen.

La normativa ordinaria così come fin qui delineata va, poi, coordinata con l'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che -in emergenza COVID- ha sospeso i termini processuali dal 9 marzo all'il maggio 2020.

Da ciò consegue che il termine per il deposito della motivazione della sentenza della Corte di appello decorreva per soli quattro giorni, dal 4 marzo all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per rimanere poi sospeso fino all'il maggio 2020.

I restanti undici giorni residuati per il deposito della motivazione, decorrenti a partire dal 12 maggio compreso, andavano -perciò- a scadere il 22 maggio 2020.

Da qui cominciavano a decorrere i trenta giorni previsti per l'impugnazione che, pertanto, poteva essere proposta fino al 21 giugno 2020.

Da ciò discende la tempestività del ricorso, depositato il 18 giugno 2020.

2. Una volta superata la questione preliminare, va rilevata la fondatezza del ricorso.

2.1. La Corte di appello ha ritenuto la tardività della querela sul presupposto che fosse stata attivata la procedura prevista dall'art. 148, comma 2-bis, decreto legislativo n. 209 del 2005.

Secondo la lettura data dalla Corte di appello, tale norma stabilisce il termine di trenta giorni per la proposizione della querela, a decorrere dal momento in cui la compagnia assicuratrice viene a conoscenza della eventuale frode commessa in suo danno, così derogando -contraendoli- i termini ordinari a tal fine previsti dall'art. 124, cod.pen..

Il presupposto da cui prende le mosse l'argomentazione della Corte di appello è, dunque, l'avvenuta attivazione della procedura amministrativa prevista dal menzionato art. 148 del codice delle assicurazioni.

Il ricorrente, però, contesta l'esistenza di tale presupposto e nega che sia mai stata attivata la procedura in questione.

Tale censura è fondata, perché la motivazione della Corte di appello è apodittica sul punto.

I Magistrati dell'appello, infatti, in assenza di alcuna doglianza al riguardo, hanno rilevato -d'ufficio- l'avvenuta attivazione della procedura amministrativa di cui all'art. 148, comma 2-bis, del decreto legislativo del codice delle assicurazioni.Proprio il rilievo officioso avrebbe dovuto indurre i giudici a spiegare da dove hanno ricavato il loro convincimento, facendo riferimento -in particolare- all'eventuale rinvenimento della comunicazione fatta dalla compagnia assicuratrice al danneggiato e all'IVASS della ritenuta necessità di effettuare ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro, ossia del rinvenimento della documentazione che comprova l'avvio della procedura amministrativa in questione, così come indicata dall'art. 148, comma 2-bis, decreto legislativo n. 209 del 2005.

Da qui l'apoditticità della motivazione, già di per idonea a provocare l'annullamento della sentenza impugnata.

2.2. A ciò deve aggiungersi che, non risultando comprovata l'attivazione della procedura amministrativa disciplinata dal già più volte menzionato art. 148, comma 2-bis, del codice delle assicurazioni, valgono senz'altro i termini ordinari previsti dall'art. 124, cod.pen. per proporre querela (si veda, comunque, Sez. 2 - , Sentenza n. 11144 del 18/12/2020, dep. il 2021, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, Rv. 280993 - 01), decorrenti dalla piena conoscenza dell'illecito.

Piena conoscenza che nel caso in esame va individuato nel momento in cui il perito incaricato dall'assicurazione ha depositato le proprie conclusioni, così mettendo la compagnia assicuratrice nella piena consapevolezza dell'esistenza di elementi conducenti nel senso della perpetrazione di una frode assicurativa in suo danno.

Tanto è avvenuto il 16/07/2013, con la conseguente tempestività della querela, sporta il 10/09/2013, nel rispetto del termine di novanta giorni previsto dall'art. 124, cod.pen. 2.

Quanto esposto porta all'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a SALERNO avverso La sentenza del 04/03/2020 della [OSCURATO:PERSONA] TORNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in qualità di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della SOCIETA.' [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del P.G. riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone accoglimento. Deposita conclusioni e nota spese; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta alle note depositate e chiede la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 04/03/2020 della Corte di appello di Torino che ha riformato la sentenza in data 08/05/2017 del Tribunale di Salerno, dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 642, comma secondo, cod.pen. per tardività della querela, in applicazione degli articoli 124 e 148 decreto legislativo n. 209/2005. Deduce: 1.1. Violazione dell'art. 124, cod.pen. 148, co. 2 bis e 149 decreto legislativo n. 209 del 7/09/2005. Vizio di motivazione in relazione alla erronea identificazione della procedura speciale prevista dall'art. 148 co. 2-bis decreto legislativo n. 209/2005 con il procedimento di indennizzo diretto di cui all'art. 149 decreto legislativo n. 209/2005, nonché alla deroga rispetto al termine ordinario ex art. 124, cod.pen. di proposizione dell'atto di querela, erroneamente dedotta dal disposto di cui all'art. 148 co. 2 bis decreto legislativo n. 209/2005. 1.1.1. In primo luogo, il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto applicabile la procedura prevista dall'art. 148, comma 2- bis, del decreto legislativo n. 209 del 2005 per prevenire e contrastare i fenomeni fraudolenti, mentre nel caso di specifico la norma di riferimento era quella contenuta nell'art. 149 dello stesso decreto legislativo. A tal riguardo sottolinea -tra le altre cose- che nell'incarto processuale non si ha traccia del recapito all'assicurata di specifiche missive del tenore di quelle previste dall'art. 148 co. 2-bis, decreto legislativo n. 209 del 2005, bensì solo un'ordinaria reiezione del sinistro, così mancando la prova che la società ricorrente avesse attivato la speciale procedura in questione. Assume, poi, che i giudici del gravame sono incorsi in un errore percettivo del compendio probatorio, travisando "per distorsione" la prova testimoniale resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dall'[OSCURATO:PERSONA], la cui deposizione viene compendiata. 1.1.2. In secondo luogo, la società ricorrente assume che la Corte di appello ha fatto un'errata applicazione del rapporto tra l'art. 148, co. 2-bis citato e l'art. 124, cod.pen., facendo decorrere il termine per proporre querela dal giorno dell'invio della missiva di rigetto del risarcimento e non dalla piena conoscenza del fatto. Da ciò discende che il termine può essere differito quando la parte lesa debba compiere accertamenti finalizzati ad acquisire la precisa cognizione della rilevanza penale del fatto. A tal riguardo si sostiene che la Corte di appello ha erroneamente interpretato l'art. 148, comma 2-bis, contraendo a trenta giorni il termine per proporre querela, mentre va più correttamente applicato il termine di novanta giorni previsto dall'art. 124, cod.pen. decorrente dal momento della piena consapevolezza della illiceità del fatto. "Nel caso di specie -scrive la difesa -il dies a quo per proporre validamente la querela è individuabile, ex art. 124 co. 1., cod.pen., nel 16/07/2013, data in cui il perito [OSCURATO:PERSONA] ha consegnato la perizia di riscontro sul veicolo di controparte alla società, la quale a quel punto ha avuto piena conoscenza del fatto". Da ciò si fa discendere la tempestività della querela, proposta il 10/09/2013. 2. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita e ha fatto pervenire memoria difensiva, con la quale deduce l'inammissibilità del ricorso per tardività, per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma 1, e 585, comma 2, lett. b) cod.proc.pen., in quanto l'impugnazione è stata proposta oltre quindici giorni dalla pronuncia della sentenza a fronte della contestualità della motivazione Nel merito difende la correttezza della sentenza impugnata. CONSIDERATO' IN DIRITTO 1. Va preliminarmente affrontata l'eccezione di tardività del ricorso sollevata in via preliminare dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. L'eccezione è infondata, essendo errato il presupposto secondo il quale vi sarebbe stata una lettura contestuale della motivazione della sentenza, con conseguente configurazione dell'ipotesi di cui all'art. 544, comma 1, cod.proc.pen. Non risulta, infatti, che sia data lettura contestuale della motivazione, non essendo stata riscontrata alcuna annotazione in tal senso. Risulta, invece, che la motivazione della sentenza è stata depositata in Cancelleria -sia pure lo stesso 4 marzo 2020- per come attestato in calce alla stessa. Il deposito in Cancelleria esclude la lettura contestuale (a verbale) della sentenza impugnata. Ricorre, dunque, l'ipotesi di cui all'art. 544, comma 2, cod.proc.pen., che si verifica quando -come nel caso di specie- viene data lettura del dispositivo senza riserva dei termini, nel qual caso la motivazione deve essere depositata non oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia della sentenza. Rispetto a tale ipotesi, l'art. 585, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. stabilisce che l'impugnazione deve essere presentata entro trenta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di deposito della motivazione dianzi indicato, per come stabilito dall'art. 585, comma 2, lett. c), cod.proc.pen. La normativa ordinaria così come fin qui delineata va, poi, coordinata con l'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che -in emergenza COVID- ha sospeso i termini processuali dal 9 marzo all'il maggio 2020. Da ciò consegue che il termine per il deposito della motivazione della sentenza della Corte di appello decorreva per soli quattro giorni, dal 4 marzo all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per rimanere poi sospeso fino all'il maggio 2020. I restanti undici giorni residuati per il deposito della motivazione, decorrenti a partire dal 12 maggio compreso, andavano -perciò- a scadere il 22 maggio 2020. Da qui cominciavano a decorrere i trenta giorni previsti per l'impugnazione che, pertanto, poteva essere proposta fino al 21 giugno 2020. Da ciò discende la tempestività del ricorso, depositato il 18 giugno 2020. 2. Una volta superata la questione preliminare, va rilevata la fondatezza del ricorso. 2.1. La Corte di appello ha ritenuto la tardività della querela sul presupposto che fosse stata attivata la procedura prevista dall'art. 148, comma 2-bis, decreto legislativo n. 209 del 2005. Secondo la lettura data dalla Corte di appello, tale norma stabilisce il termine di trenta giorni per la proposizione della querela, a decorrere dal momento in cui la compagnia assicuratrice viene a conoscenza della eventuale frode commessa in suo danno, così derogando -contraendoli- i termini ordinari a tal fine previsti dall'art. 124, cod.pen.. Il presupposto da cui prende le mosse l'argomentazione della Corte di appello è, dunque, l'avvenuta attivazione della procedura amministrativa prevista dal menzionato art. 148 del codice delle assicurazioni. Il ricorrente, però, contesta l'esistenza di tale presupposto e nega che sia mai stata attivata la procedura in questione. Tale censura è fondata, perché la motivazione della Corte di appello è apodittica sul punto. I Magistrati dell'appello, infatti, in assenza di alcuna doglianza al riguardo, hanno rilevato -d'ufficio- l'avvenuta attivazione della procedura amministrativa di cui all'art. 148, comma 2-bis, del decreto legislativo del codice delle assicurazioni.Proprio il rilievo officioso avrebbe dovuto indurre i giudici a spiegare da dove hanno ricavato il loro convincimento, facendo riferimento -in particolare- all'eventuale rinvenimento della comunicazione fatta dalla compagnia assicuratrice al danneggiato e all'IVASS della ritenuta necessità di effettuare ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro, ossia del rinvenimento della documentazione che comprova l'avvio della procedura amministrativa in questione, così come indicata dall'art. 148, comma 2-bis, decreto legislativo n. 209 del 2005. Da qui l'apoditticità della motivazione, già di per idonea a provocare l'annullamento della sentenza impugnata. 2.2. A ciò deve aggiungersi che, non risultando comprovata l'attivazione della procedura amministrativa disciplinata dal già più volte menzionato art. 148, comma 2-bis, del codice delle assicurazioni, valgono senz'altro i termini ordinari previsti dall'art. 124, cod.pen. per proporre querela (si veda, comunque, Sez. 2 - , Sentenza n. 11144 del 18/12/2020, dep. il 2021, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, Rv. 280993 - 01), decorrenti dalla piena conoscenza dell'illecito. Piena conoscenza che nel caso in esame va individuato nel momento in cui il perito incaricato dall'assicurazione ha depositato le proprie conclusioni, così mettendo la compagnia assicuratrice nella piena consapevolezza dell'esistenza di elementi conducenti nel senso della perpetrazione di una frode assicurativa in suo danno. Tanto è avvenuto il 16/07/2013, con la conseguente tempestività della querela, sporta il 10/09/2013, nel rispetto del termine di novanta giorni previsto dall'art. 124, cod.pen. 2. Quanto esposto porta all'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per qu
Sentenza Cassazione n. 22937/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris