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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 25672/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 03CI1H0 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 101-6248-2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 20 settembre 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Cagliari, in data 11 dicembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen., commesso su edificio pubblico, con recidiva reiterata.

1.1. Proponeva ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: erronea applicazione della legge in relazione all'art. 635 cod. pen. ed inosservanza di legge con riguardo all'art. 2, comma 3, cod. pen..

2. I motivi sono inammissibili.

2.1. Le lagnanze, non sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, sono inammissibili perché mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o illogica ragione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Ed infatti, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596 ed anche n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).

2.2. Nel caso in esame, all'esito del giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze generiche, il primo giudice misurava la pena base (mesi sei di reclusione) in misura prossima, ma non superiore al medio edittale in allora vigente e su tale pena base applicava la diminuente del rito.

La Corte di appello, confermando la sentenza del giudice di primo grado, ha ritenuto che la sanzione penale applicata fosse equa ed adeguata, correttamente riferendosi ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e, in particolare, alla gravità del delitto commesso ed alla notevole capacità a delinquere del reo desunta dai molteplici precedenti penali a suo carico. 3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 03CI1H0 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 101-6248-2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 20 settembre 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Cagliari, in data 11 dicembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen., commesso su edificio pubblico, con recidiva reiterata. 1.1. Proponeva ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: erronea applicazione della legge in relazione all'art. 635 cod. pen. ed inosservanza di legge con riguardo all'art. 2, comma 3, cod. pen.. 2. I motivi sono inammissibili. 2.1. Le lagnanze, non sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, sono inammissibili perché mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o illogica ragione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Ed infatti, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596 ed anche n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). 2.2. Nel caso in esame, all'esito del giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze generiche, il primo giudice misurava la pena base (mesi sei di reclusione) in misura prossima, ma non superiore al medio edittale in allora vigente e su tale pena base applicava la diminuente del rito. La Corte di appello, confermando la sentenza del giudice di primo grado, ha ritenuto che la sanzione penale applicata fosse equa ed adeguata, correttamente riferendosi ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e, in particolare, alla gravità del delitto commesso ed alla notevole capacità a delinquere del reo desunta dai molteplici precedenti penali a suo carico. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.
Sentenza Cassazione n. 25672/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris