CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06877/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8950 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 355/24 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, pubblicata in data 2 febbraio 2024. Udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 355/24, pubblicata in data 2 febbraio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo g rado della Lombardia rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza n. 4461/21 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con la quale era stato rigettato il ricorso (dichiarando “inammissibile l’impugnazione della nota del Comune di Assago del 4 aprile 2018”) promosso dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento IMU, anno 2018, avente ad oggetto un compendio immobiliare per il quale non era stato applicato il regime agevolato, costituito dalla riduzione del 50% dell’imposta, per gli immobili inagibili o inabitabili. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a cinque motivi di gravame ed illustrava ulteriormente le proprie difese con memoria. 3. Il Comune di Assago resisteva, depositando controricorso e, successivamente, memoria, concludendo per la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste. 4. La causa, all’adunanza camerale del 13 gennaio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. Con il primo motivo la società ricorrente ha prospettato, ai sensi dell’articolo 360, primo, num. 4, c.p.c. , la nullità della sentenza impugnata, con la quale era stato rigettato l’appello, come poteva evincersi dal tenore del dispositivo, ma era stato dato atto, in motivazione, della condivisibilità delle ragioni di doglianza da essa articolate riguardo al convincimento della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, secondo la quale il ricorso della società contribuente doveva essere dichiarato inammissibile perché la nota comunale del 4 aprile 2018, con la quale era stato espresso parere negativo all’applicazione della riduzione dell’imposta, non era impugnabile, ancorché l’impugnazione avesse avuto ad oggetto un avviso di accertamento IMU, anno 2018, successivamente emesso e notificato rispetto alla suddetta nota comunale. 3. Il motivo è infondato. 3.1. Ilcontrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solamente se ed in quanto incida negativamente sull’idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale (cfr. Cass. n. 26074/18, Cass. n. 65/25 e Cass. n. 17275/25): presupposto indefettibile di tale nullità è l’insanabilità del contrasto, che è configurabile solo laddove dispositivo e motivazione rechino affermazioni antitetiche e del tutto inconciliabili, non sussistendo, invece, quando essi siano sostanzialmente coerenti, anche in virtù di affermazioni che ne riducano o ne estendano il contenuto decisorio, senza tuttavia inficiarlo (cfr. Cass. n. 10305/11). 3.2. Nel caso di specie, non è ravvisabile alcun contrasto tra motivazione e dispositivo, in quanto la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia si è limitata ad evidenziare come l’appello non potesse essere considerato inammissibile, essendo stato impugnato un avviso di accertamento IMU, anno 2018, pacificamente suscettibile di impugnazione, tanto è vero che è passata, subito dopo, ad esaminare il merito delle censure formulate dalla società appellante, che ha reputato infondate, rigettando, conseguentemente, l’appello (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 3 e 4). 4. Con il secondo motivo la società ricorrente ha denunciato: a) ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num. 3 , c.p.c. , la motivazione “difettosa, illogica e solo apparente” della sentenza impugnata, redatta in violazione dei precetti di cui agli articoli 132, quarto comma, c.p.c. , 111, sesto comma, della Costituzione e 36, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992; b) ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione del principio della domanda, sancito dall’articolo 112 c.p.c., per avere la Corte di Giustizia Tributaria di secondo g rado della Lombardia negato l’applicabilità del regime agevolato per l’insussistenza del pericolo di crolli e per l’incolumità pubblica, nonostante la ricorrente avesse ancorato su altri presupposti - e non su quello considerato inesistente, comunque irrilevante ai fini del decidere, come aveva più volte evidenziato nel corso del giudizio - la domanda tendente ad ottenere la riduzione dell’imposta. Con il terzo motivo la società ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’articolo 360, primo comma , num. 3, c.p.c. , il vizio di omessa pronuncia, non avendo l’autorità giudiziaria adita in seconde cure assunto alcuna decisione su: a) la questione relativa alla possibilità che l’inagibilità potesse dipendere anche da mere ragioni di salubrità, in linea con gli articoli 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e 222 del regio decreto n.1265 del 1935, nonché degli articoli 3 e 53 della Costituzione, in forza dei quali l’imposizione tributaria deve assecondare la diversa capacità contributiva degli immobili inagibili rispetto a quelli che tali non sono, dell’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, che vieta ai comuni di disciplinare l’individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili e dell’art. 11 del regolamento comunale, che doveva interpretarsi nel senso che l’ipotesi di rischio di crolli, in esso descritta, rappresentasse solo una delle possibili cause di inagibilità, ma non escludesse quelle derivanti da carenze di salubrità; b) la questione inerente alla presentazione dell’autodichiarazione di inagibilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 2000, che comportava ex se il diritto alla riduzione dell’imposta. Con il quarto motivo la società ricorrente si è doluta, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num. 3, del codice di procedura civile, della violazione o falsa applicazione degli articoli 13, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 201 del 2011, dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dell’articolo 222 del regio decreto n. 1265 del 1934, degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997, dell’articolo 4, comma 4, della legge n. 131 del 2003, dell’articolo 12 delle preleggi e degli articoli 3 e 51 della Costituzione, nonché, con riferimento all’omessa o apparente motivazione, degli articoli 132, quarto comma, c.p.c. e 111, sesto comma , della Costituzione ed, ancora, con riferimento alla violazione delle norme sull’onere probatorio, degli articoli 2697 c.c. e115 c.p.c. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, infatti, aveva sostenuto, incomprensibilmente e, comunque, inopinatamente, che: a) l’Ente creditore avesse esercitato la potestà regolamentare “entro i vincoli statali”; b) lo stato di ammaloramento del fabbricato fosse “imputabile al comportamento della società contribuente”; c) il “concetto di inagibilità in ambito edilizio” non coincidesse con quello di “inagibilità in ambito tributario”. In tal modo, però, la Corte regionale lombarda aveva violato la riserva statale, che non permetteva alle amministrazioni comunali, tramite regolamento, di incidere sulla base imponibile, potendo individuare le ipotesi di “fatiscenza”, ma non escludere che, ai fini della fruizione dell’agevolazione, fosse sufficiente l’inagibilità per motivi di salubrità, o, ancora, di prevedere che fosse sempre necessario il rischio di crolli e di pericolo per l’incolumità pubblica. Aveva maturato, altresì, un convincimento non suffragato da alcun elemento di prova, segnatamente, riguardo all’addebitabilità degli ammaloramenti del compendio immobiliare, atteso che quest’ultimo era stato nella disponibilità di un’altra società fino al 2016, che soggetti terzi avevano asportato gli impianti e che non era tenuta ad espletare opere di manutenzione oltre le proprie capacità economiche. Aveva omesso di tenere nel debito conto, inoltre, che non esisteva un concetto di inagibilità tributaria distinto rispetto a quello operante in materia edilizio-sanitaria, che le norme tributarie applicabili, laddove prendevano in considerazione la capacità contributiva in relazione ad immobili soggetti ad IMU, non prevedevano, ai fini della fruizione della riduzione dell’imposta, rischi statici o per la pubblica incolumità, in linea con il decreto ministeriale n. 28 del 1998, e che nessuna norma imponeva al contribuente di dimostrare l’esecuzione di interventi di manutenzione, non essendo in ogni caso emersa alcuna sua responsabilità riguardo allo stato in cui i beni si trovavano. 5. I motivi - che possono essere esaminati congiuntamente perché, sia pure sotto diversi profili, attingono la decisione nella parte in cui i giudici di secondo grado hanno reputato insussistenti i presupposti richiesti per l’applicazione del regime agevolato- sono infondati. 5.1. Al fine di intravedere gli estremi del vizio di omessa pronuncia, innanzi tutto, non è sufficiente la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che sia indispensabile alla soluzione del caso concreto, dovendosi, al contrario, ravvisare una statuizione implicita di rigetto di una o più domande o eccezioni quando l’accoglimento di esse risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della decisione (cfr. Cass. n. 20311/11, Cass. n. 24155/17, Cass. n. 20718/18, Cass. n. 15255/19, Cass. n. 2151/21 e Cass. n. 10290/25). Il giudice di merito, d’altro canto, è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili, né gli è richiesto didare conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delleparti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa, ma logicamente adeguata- gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gliargomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter logico - giuridico che la sorregge (cfr. 3601/06, Cass. n. 29730/20 e Cass. n. 7014/24) Quanto alla motivazione, invece, la riformulazione dell’articolo 360, primo comma, num.5, c.p.c., disposta dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, induce a ritenere che il sindacato di legittimità inerente ai vizi ad essa afferenti possa estrinsecarsi solamente al cospetto di ragioni decisorie enunciate al di sotto del “minimo costituzionale”. E’ denunciabile in cassazione, infatti, solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazioneapparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” dellamotivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14, Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 16159/18, Cass.n. 22598/18, Cass. n. 6578/22, Cass. n. 6626/22 e Cass. n. 1986/25). 5.2. Nella vicenda in esame, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, dando conto adeguatamente, nella motivazione della sentenza impugnata, dell’iter logico - giuridico seguito nella disamina delle questioni fattuali e giuridiche che l’hanno portata a formarsi il convincimento trasfuso nel decisum, ha rigettato l’appello, in ragione della ritenuta infondatezza delle censure mosse dalla società contribuente avverso la pretesa tributaria avanzata dall’amministrazione, evidenziando che: a) la relazione di consulenza tecnica d’ufficio aveva escluso il potenziale rischio di crollo, sia totale, che parziale, ancorché avesse accertato un forte stato di degrado dell’immobile oggetto di imposizione; b) l’articolo 11 del regolamento comunale prevedeva che l’inagibilità o inabitabilità di un immobile consistesse in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo; c) dovevano reputarsi inabitabili o inagibili i fabbricati che presentassero strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo, strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale, edifici per i quali fosse stata emessa un’ordinanza di demolizione o ripristino; d) l’articolo 13, comma 3, lett. B), del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 2014 del 2011, prevedeva la riduzione dell’imposta per i “fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati”, stabilendo, altresì, che, agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni potessero disciplinare “le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione”; e) considerata tale potestà regolamentare con riguardo all’individuazione delle specifiche caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposizione, l’amministrazione comunale, nel caso di specie, l’aveva debitamente esercitata, non essendosi posta al di fuori dei vincoli statali; f) non ricorrevano, pertanto, i presupposti richiesti per la fruizione dell’agevolazione, tenuto conto anche delle considerazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio, del fatto che l’ammaloramento dei beni fosse imputabile al comportamento della società contribuente e che non potesse reputarsi sussistente alcuna coincidenza tra il concetto di inagibilità in ambito edilizio ed inagibilità in ambito tributario (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 3 e 4). Non è, quindi, ravvisabile, avuto riguardo a siffatta motivazione, nonché al conseguente dictum giudiziale, alcuna ipotesi di omessa pronuncia, avendo l’autorità giudiziaria adita in secondo grado deciso la controversia, sulla scorta di una motivazione sufficientemente dettagliata ed intrinsecamente coerente, idonea ad esplicitare il percorso valutativo, sul piano fattuale e giuridico, seguito nella disamina delle questioni controverse (a riprova dell’insussistenza anche dei vizi di motivazione adombrati dalla società ricorrente), prendendo posizione su tutti i temi essenziali dibattuti dalle parti, dovendosi reputare quelli non specificamente esaminati recessivi, tenuto conto dell’ordito motivazionale nel suo complesso, perché assorbiti o incompatibili con la ricostruzione, in fatto ed in diritto, prospettata. 5.3. Oltre tutto, le argomentazioni della Corte di Giustizia Tributaria di s econdo g rado della Lombardia non sono suscettibili di essere infirmate da quelle della società ricorrente neppure sul piano della disciplina applicabile, essendo rispondenti ai principi desumibili dalla legge, atteso che, in tema di ICI, ma altrettanto è a dirsi per l’IMU, costituisce presupposto indispensabile per la riduzione dell’imposta la condizione di inagibilità o inabitabilità in cui versi l’immobile, da intendersi come obiettiva inidoneità alla sua utilizzazione a causa di obsolescenza o cattiva manutenzione o della presenza di carenze intrinseche, ma non anche la condizione di fatto del suo mancato utilizzo, in quanto estranea ai richiesti caratteri di fatiscenza e degrado fisico (cfr. Cass. n. 29966/19). Ai fini dell’applicazione di tale riduzione, devono considerarsi inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati esclusivamente i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e, quindi, gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante,fatiscente, ecc.) o un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (cfr. Cass. n. 29966/19, secondo la quale, peraltro, la condizione di inagibilità o inabitabilità può consistere anche nell’obiettiva inidoneità dell’immobile alla sua utilizzazione a causa di cattiva manutenzione, oltre che della presenza di carenze intrinseche), non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria (cfr. Cass. n. 5804/23 e, nello stesso senso, Cass. n. 33752/25). Questa interpretazione della disciplina, dettata sia per l’ICI, che per l’IMU, è non solo aderente alla lettera della legge, ma trova conferma nel costante indirizzo giurisprudenziale espresso in materia fiscale (cfr. Cass. n. 2925/13, Cass. n. 4333/16 e 15407/17), secondo il quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, ai sensi dell’art 14 delle preleggi, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva oltre i casi e le condizioni da esse espressamente considerati (cfr. Cass. n. 1955/24). Lariduzione dell’ICI o dell’IMU, quindi, non può essere invocata per ragioni diverse rispetto a quelle precedentemente ricordate, restando estranea alla sfera attinente al rapporto tributario tutto quanto afferisce all’effettiva abitabilità del bene o alle sue caratteristiche urbanistiche o igienico-sanitarie (cfr. Cass. n. 27012/25). E ciò in quanto, sul piano fiscale, non possono assimilarsi gli immobili affetti da difformità edilizia - o carenti sul piano igienico - sanitario - a quelliinagibili o inabitabili, vieppiù considerando che la legge non contempla, tra i presupposti dell’imposta, la regolarità edilizia o urbanistica dell’immobile o l’abitabilità, che discende, tra l’altro, dalla sua idoneità igienico-sanitaria (cfr. Cass. n. 5372/09, Cass. n. 15177/10, Cass. n. 11646/19, Cass. n. 363/24 e Cass. n. 1955/24). 5.4. Nel caso di specie, la C orte regionale lombarda ha evocato la disciplina dettata dall’articolo 13, comma 3, lett. b , del decreto legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, facendo cenno alla nozione di immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, nonché alla possibilità per i comuni di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta dei fabbricati, non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria, in linea con i principi poc’anzi rammentati, che permettono di ritenere che il compendio immobiliare oggetto di tassazione non rientrasse tra gli immobili presi in considerazione dalla legge, avendo il consulente tecnico d’ufficio escluso - come evidenziato dal Comune di Assago (cfr. il controricorso depositato nell’interesse dell’amministrazione comunale, a pagina 13) ed è possibile evincere dalle precisazioni rese dall’ausiliario (cfr., agli atti, il verbale dell’udienza del 24 novembre 2023)- che lo stato di degrado, comunque riscontrato, necessitasse di interventi più consistenti di una mera manutenzione straordinaria. E queste considerazioni, che poggiano sui risultati ai quali era pervenuto il consulente tecnico d’ufficio (richiamati, nel loro complesso, nella sentenza impugnata), in virtù, peraltro, di un accertamento di fatto non suscettibile di essere riesaminato in questa sede, danno conto non solo della completezza organica ed esaustività della motivazione, in forza della quale è stata decisa la controversia, ma anche della loro conformità ai principi dettati dalla legge, al di là degli ulteriori riferimenti, pure rinvenibili nella pronuncia gravata, al regolamento comunale. A tal proposito, avuto riguardo alla nozione di immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, quale in precedenza richiamata e, quindi, correlata all’irrimediabilità del degrado attraverso interventi di mera manutenzione, ordinaria o straordinaria, il riferimento all’articolo 11 del suddetto regolamento comunale, che, in linea con quanto si è or ora detto, prevedeva che l’inagibilità o inabitabilità di un immobile consistesse in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, ma con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, specificando più nel dettaglio i casi in cui i fabbricati dovessero reputarsi inagibili o inabitabili, arricchisce ulteriormente la motivazione - che già si regge sul richiamo alla normativa applicabile (articolo 13, comma 3, lettera b, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) ed all’accertamento effettuato dal consulente tecnico d’ufficio- e non si pone in contrasto con la legge, essendo consentito ai comuni di specificare i casi di fatiscenza sopravvenuta, non emendabile, appunto, con meri interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria, inscrivendosi, invece, nel solco proprio delle previsioni legislative, precisandole ed attuandole. 5.5. Quanto, poi, all’autodichiarazione di inagibilità, è vero che è previsto che la riduzione dell’imposta possa essere ottenuta, in alternativa all’accertamento dell’ufficio tecnico, giusta autodichiarazione del contribuente, ma ciò non esclude, né impedisce, ovviamente, che le circostanze da quest’ultimo esposte siano debitamente scrutinate dall’amministrazione comunale (che, nel caso di specie, ha sostanzialmente negato, attraverso le comunicazioni indirizzate alla società contribuente, la fruibilità dell’agevolazione), che resta titolare del potere impositivo e, quindi, di accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti necessari per l’applicazione del regime agevolato. Anche perché, a voler opinare diversamente, sarebbe consentito a qualunque contribuente, attraverso la mera presentazione dell’autodichiarazione, di conseguire la riduzione dell’imposta, a prescindere dalla sussistenza dei relativi presupposti: solo un’autodichiarazione reputata (anche implicitamente) idonea dall’amministrazione comunale, infatti, è suscettibile di avere valenza alternativa rispetto all’accertamento dell’ufficio tecnico. Né rileva, nell’economia della decisione, l’imputabilità o meno dell’ammaloramento dei beni alla società contribuente, attesa l’insussistenza, nella vicenda in esame, di immobili inagibili o inabitabili, nell’accezione fatta propria dalla legge, quale interpretata in sede di legittimità secondo i principi precedentemente menzionati. 6. Con il quinto motivo la società ricorrente ha censurato, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num.3, c.p.c. , l’omessa o apparente motivazione - in violazione degli articoli 132, quarto comma, c.p.c. e 1 11, sesto comma, della Costituzione - con riferimento all’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992, avendo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ritenuto di non poter valutare la legittimità del regolamento comunale ai fini della disapplicazione. 7. Il motivo è infondato. 7.1. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo g rado della Lombardia, infatti, si è limitata a dire, correttamente e con motivazione sostanzialmente comprensibile, che non era abilitata a vagliare la legittimità del regolamento comunale, intendendo evidentemente riferirsi al profilo, riservato alla giustizia amministrativa, dei provvedimenti adottabili riguardo alla sua rimozione, potendo giudicare “esclusivamente sulla sua applicabilità” (cfr., in questo senso, la sentenza impugnata, a pagina 4), facendo riferimento, altrettanto evidentemente, al potere di disapplicazione, che, ancora una volta evidentemente, ha ritenuto di non esercitare, essendosi esplicitamente pronunciata, oltre tutto, nel senso della rispondenza ai “vincoli statali” del suddetto regolamento comunale. 7.2. Non è possibile ritenere, quindi, che ricorra un vizio di motivazione, né di violazione di legge, avendo la Corte di merito preso in considerazione l’eventualità della disapplicazione, reputando, tuttavia, che non ricorressero i relativi presupposti. E ciò fermo restando quanto si è precedentemente detto, ossia che, a prescindere da quanto previsto dal regolamento comunale, non è dato rinvenire, nella vicenda in esame, la sussistenza dei presupposti - quali richiesti dalla legge e dai principi da essa enucleabili- per fruire dell’agevolazione. 8. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui svolte, il ricorso deve essere rigettato. 9. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 10. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, come integrato dall’articolo 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto. Ed, infatti, la parte che abbia proposto un’impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l’autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente alla refusione, in favore dell’amministrazione controricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed in euro 200,00