CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 14214/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21652/2020 R.G. proposto da : D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in ROMA alla via TOMMASO D’AQUINO n. 116, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti – contro doValue S.p.a. quale mandataria della NPLS 2018 - 2 S. r.l., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 278, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di NAPOLI n. 5562/2019,depositata i l 19/11/2019 . Ad. 4/04/2023 CC R.g. 21652del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 4/04/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 362 del 2012, rigettava l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., che Giuseppe, Agostino e Ciro D ’ Arco e [OSCURATO:PERSONA],avevano proposto avverso un atto di precetto della B anca di credito cooperativo (BCC) di Scafati e di Cetara soc. coop. a r.l., col quale era stato intimato il pagamento di tre rate scadute di un contratto di mutuo fondiario, concluso il 4/07/2005. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 5562 del 19/11/2019,ha confermato la decisione del primo giudice. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono, con atto affidato a tre motivi, Giuseppe, Agostino e [OSCURATO:PERSONA]Arco, nonché [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso la doValue S.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito originariamente facente capo alla BCC di Scafati e [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l. , mutuante in favore dei D’Arco e [OSCURATO:PERSONA]. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della decisione nei sessanta giorni dalla data dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti censurano come segue la sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. p roc . c iv ., violazione e falsa a pplicazione degli artt. 474, comma 1, n. 3 c od . p roc . c iv ., 1813 c od . c iv ., 115 c od . p roc . c iv .: la Corte d’appello avrebbe errato nel non dichiarare la carenza del Ad. 4/04/2023 CC R.g. 21652del 2020; estensore: C. Valle «requisito dell’autosufficienza del mutuo fondiario per cui è opposizione, nonché per erogazione senza la forma dell’atto pubblico». I ricorrenti contesta n o alla sentenza della Corte territoriale di avere ritenuto sufficiente che fosse stato individuato un astratto titolo di disponibilità della somma mutuata, senza alcuna effettiva creazione di disponibilità di quella in loro favore. Il secondo mezzo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 cod. p roc . c iv ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 c od . civ., 2697 cod. c iv. e 115 c od . p roc . c iv .: i ricorre nt i affermano l’inesistenza della consegna ( traditio ) effettiva della somma mutuata, la nullità del mutuo fondiario per «patto distrattivo» con pagamento di passività pregresse. I ricorrenti censurano la sentenza d’appello per avere omesso il rilievo dellanullità derivante dalla circostanza che non vi era stata alcuna concreta consegna in loro favore della somma mutuata. Il terzo mezzo pone censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 cod. p roc . c iv ., di violazione e falsa applicazione dell ’ art. 39 TUB e degli artt. 2697 cod.civ. e 115 c od. p roc . c iv . S econdo i ricorrenti il fatto che l’erogazione della somma fosse avvenuta dopo la stipula del mutuo fondiario per atto pubblico, e solo per effetto dei bonifici del 26/07/2005 direttamente alle società c ooperative Mariarosaria, Mareca e [OSCURATO:PERSONA], per le quali essi avevano prestato fideiussione, concretizzava pacificamente la violazione dell’art. 39, comma 2, TUB. Il primo motivo ed il secondo motivo possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi. Sull’idoneità del contratto di mutuo fondiario a fungere da titolo esecutivo il Collegio richiama la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9229 del 22/03/2022 Rv. 664557 – 01 , Cass. n. 25632 del 27/10/2017 Rv. 647223 – 01 , e in precedenza Cass. n. 17194 del 27/08/2015 Rv. 636305 – 01 e Rv. 636304 - 01 ) , alla quale Ad. 4/04/2023 CC R.g. 21652del 2020; estensore: C. Valle presta adesione e intende assicurare continuità: giurisprudenza peraltro ben nota ai ricorrenti, che pure la richiamano ne i loro scritti difensivi, secondo la quale l’idoneità al detto fine (fungere quale titolo esecutivo)del contratto di mutuo fondiario deve essere vagliata anche alla luce dell ’ atto di erogazione e quietanza , o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità anche solo giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge: e, nella specie, tali elementi ricorrono. La stessa giurisprudenza di questa Corte ora richiamata ha affermato che la consegna della somma di denaro, idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo, non va intesa nei soli termini di materiale e fisica di consegna (traditio) del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall’integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l’uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l’utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro. Su detti punti la motivazione resa dalla Corte territoriale, da pag. 7 a pag. 9, è adeguata e specifica , avendo la sentenza in scrutinio affermato che era incontroverso che comunque i D’[OSCURATO:PERSONA] avevano acquisito la disponibilità giuridica della somma mutuata nei confronti della BCC Scafati e Cetara e l ’ avevano contestualmente destinata al ripianamento dell ’ esposizione debitoria delle società cooperative Mariarosaria, Mariconda e d Edeca, sicché il contratto di mutuo fondiaria aveva mantenuto la validità e efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474, comma Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.g. 21652del 2020; estensore: C. Valle 1, n. 3, cod. proc. civ.: non risultando in alcun modo messa in dubbio, con prospettazione di vicenda simulatoria assoluta, l’esistenza del contratto, i mutuatari avevano conseguito un titolo autonomo di disponibilitàdella somma erogata. In tema di mutuo ipotecario questa Corte ha affermato, di recente (e, in realtà , ribadito con conferma del pregresso tradizionale orientamento) che (Cass. n. 23149 del 25/07/2022 Rv. 665427 - 01) « Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all’ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l’accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l’estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.». Nella specie, pertanto, la mancata disponibilità materiale della somma in favore dei D’Arco non poteva condu rr e alla nullità del contratto, atteso che, come accertato dalla Corte territoriale, la somma mutuata era stata riconsegnata alla BCC Scafat i e Cetara , per essere costituita in deposito cauzionale infruttifero a garanzia di obblighi assunti dai mutuatari. Tanto comportava, da un lato, che vi fosse stata la preventiva consegna del denaro, da intendersi non tanto e non solo quale materiale passaggio di denaro dalla mutuante ai mutuatari, quanto come realizzazione di un’operazione giuridica volta a evitare un duplice trasferimento tra le stesse parti; e, dall’altro lato, che comunque i mutuatari avevano potuto determinare l’impiego della somma, destinandola al ripianamento Ad. 4/04/2023 CC R.g. 21652del 2020; estensore: C. Valle delle passività delle tre società cooperative delle quali erano, pacificamente, fideiussori. Il riferimento, più volte effettuato, nell’esposizione del primo e del secondo motivo e comunque nel ricorso , a un «patto distrattivo» che si sarebbe concretizzato in un accordo illecito, al quale comunque essi avrebbero partecipato, senza che sia stata però dedotta una coartazione, mediante violenza, della loro volontà o altra circostanza di violazione di norme imperative, rimane del tutto privo di prova e finanche di specifica rilevanza: non attingendo la prospettata invalidità neppure la circostanza che subito dopo la stipulazione del mutuo, il 4/07/2002, era stata disposta la destinazione della somma in favore della stessa banca mutuanteal fine di ripianare l’esposizione debitoria delle tre società cooperative, delle quali di D’Arco e la Del gaudio erano fideiussori. Il motivo, laddove contesta l ’ omesso rilievo dell ’ asserito «patto distrattivo», non avrebbe possibilità di accoglimento neppure qualora fosse ricondotto al parametro di cui al n. 5 dell’art. 360 comma primo del codice di rito, poiché sul punto le sentenze di primo e di secondo grado sono conformi in fatto. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono, pertanto, infondati. Il terzo mezzo, imperniato sulla mancata annotazione dell’erogazione della somma mutuata dopo la stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 39, comma 2,TUB è inammissibile. L’art. 39, comma 2, TUB prevede che «Quando la stipulazione del contratto e l’erogazione del denaro formino oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine dell’iscrizione già presa, l’annotazione dell’avvenuto pagamento e dell’eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l’ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall’annotazione stessa». Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.g. 21652del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] mezzo, pertanto, da un l ato pecca di idonea esposizione, al di là dei profili meramente formali della dedotta causa di nullità, e , dall’altroversante , e in ciò si palesa infondato, si infrange contro il rilievo fattuale –in quanto tale incensurabile in questa sede – della Corte territoriale, che ha affermato che la somma era stata consegnata, nel senso sopra specificato con riferimento ai primi due motivi del ricorso, e quindi in senso giuridico,contestualmente, e non successivamente, alla stipula del contratto di mutuo in data 4/07/2005, così rendendosi inapplicabile la previsione dell’art. 39, comma 2, del TUB (e del resto non potendo la violazione della disciplina del mutuo fondiario influire sull’intrinseca validità del contratto, come di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione ad altri vincoli di legge pure previsti da detta normativa: Sez. U n. 33719 del 16/11/2022 Rv. 666194 - 01 ). Il ricorso, per l’infondatezza dei primi due motivi e la rilevata inammissibilità dell’ultimo,è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza dei D’Arco e della [OSCURATO:PERSONA] e tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Al rigetto dell’impugnazione consegue che deve darsi atto della sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i , dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5 . 500,00 per compensi, oltre alle spese Ad. 4/04/2023 CC R.g. 21652del 2020; estensore: C. Valle forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 , quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell ’ ulteriore importo a tito lo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del c