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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21353/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata esclusione della recidiva contestata, non è consentito in quanto proposto in violazione dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., tenuto conto che il riconoscimento della recidiva non è stato contestato con l'atto di appello, il che preclude la proposizione della doglianza per la prima volta in sede di legittimità; è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente motivato in ordine all'accrescimento della pericolosità sociale del prevenuto (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); considerato che il secondo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nel caso in esame, i giudici dell'appello hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 sull'assenza di elementi positivi, anche a fronte dei plurimi precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata esclusione della recidiva contestata, non è consentito in quanto proposto in violazione dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., tenuto conto che il riconoscimento della recidiva non è stato contestato con l'atto di appello, il che preclude la proposizione della doglianza per la prima volta in sede di legittimità; è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente motivato in ordine all'accrescimento della pericolosità sociale del prevenuto (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); considerato che il secondo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nel caso in esame, i giudici dell'appello hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 sull'assenza di elementi positivi, anche a fronte dei plurimi precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 21353/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris