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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 luglio 2026

Cassazione n. 23999/2026

Testo disponibile della fonte

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rco Casati, quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dei procuratori specialiSalvatore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Gratteri- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -Pag. 1 di 12Numero registro generale 17693/2024Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 23999/2026Data pubblicazione 24/07/2026per la cassazione della sentenza n. 4492/2024 della CORTE d'APPELLO diRoma pubblicata il 25.6.2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.7.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:1.

Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 15.2.2019, inaccoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarava l’inefficaciadell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito alla [OSCURATO:PERSONA] laproprietà di un immobile sito in Roma, via Ermesianatte n. 18.L’attrice aveva addotto di essere creditrice verso il Tomassidell’importo di euro 807.670,87 in forza di garanzia autonoma da luirilasciata il 29.12.2010, fino all’importo di euro 1.400.000, nell’interesse diClass [OSCURATO:SOCIETA].; a seguito del mancato pagamento della debitriceprincipale, aveva comunicato in data 4.2.2016 a quest’ultima e al garantela revoca degli affidamenti, il recesso dal conto corrente e la risoluzionedei finanziamenti; aveva quindi sostenuto il carattere pregiudizievoledell’atto dispositivo e, quanto all’elemento soggettivo, la pienaconsapevolezza di esso in capo al disponente e alla terza acquirente.I convenuti si erano costituiti contestando l’eventus damni,sostenendo che l’immobile poi trasferito a [OSCURATO:PERSONA] non appartenevaal patrimonio del fideiussore al tempo del rilascio della garanzia, poichéMauro [OSCURATO:PERSONA] lo aveva acquistato solo nel 2013.

Avevano contestato,altresì, la scientia damni, assumendo che l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] erapreliminare del 10.4.2013, inserito all’interno di una più ampiaoperazione, che prevedeva la vendita da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un suoimmobile e l’acquisto dell’immobile di via Ermesianatte.

In particolare, laCosta, per poter fruire del beneficio “prima casa”, aveva fatto intervenire ilmarito quale soggetto destinato a ricevere l’electio amici dalla [OSCURATO:SOCIETA]., iniziale promissaria acquirente, che lo aveva poiPag. 2 di 12Numero registro generale 17693/2024Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 23999/2026Data pubblicazione 24/07/2026acquistato il 16.4.2013, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora venduto la suaunità, fermo l’obbligo al successivo ritrasferimento del bene alla mogliecome da preliminare del 10.4.2013.

I convenuti, altresì, avevanosostenuto che il prezzo dell’immobile era stato corrisposto in larga partecon denaro della [OSCURATO:PERSONA], che, a seguito della separazione di fatto, avevadiffidato il marito all’adempimento con missiva del 14.10.2015.Il Tribunale, qualificato l’accordo tra i coniugi come patto fiduciarioavente a oggetto il trasferimento immobiliare, lo riteneva inopponibile allabanca per mancanza di data certa, sul rilievo che i convenuti non avevanoaddotto fatti idonei a dimostrare, nei confronti del terzo, l’anteriorità dellascrittura privata del 10.4.2013, ed escludendo, quindi, che il contratto del21.10.2015 potesse essere considerato come atto dovuto sottratto allarevocatoria, ai sensi dell’art. 2901, comma terzo, c.c.2.

La Corte d’appello di Roma - dinanzi alla quale era intervenuta [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., divenutacessionaria del credito - con sentenza n. 4492/2024 accoglieva l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA], cui aveva aderito in via incidentale adesivaMauro [OSCURATO:PERSONA], rigettando la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di Sondrios.p.a., condannandola, in solido con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., allarifusione delle spese dei due gradi di giudizio.La Corte d’appello, in applicazione del principio della “ragione piùliquida”, dichiarava che l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era adempimento di unprecedente obbligo, come tale sottratto alla domanda revocatoria ai sensidell’art. 2901, terzo comma, c.c.

In particolare, riteneva provatal’anteriorità del preliminare del 10.4.2013 all’atto oggetto di revocatoria,traendo la data certa dalla diffida del 14.10.2015 inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] alTomassi mediante raccomandata del 15.10.2015, come da documento dispedizione prodotto nel primo grado, il cui ricevimento non era statocontestato.

La Corte d’appello riteneva tardive o, comunque, generiche lecontestazioni della banca sulla riferibilità della ricevuta di spedizione alladiffida ad adempiere, osservando che essa non aveva depositato la primaPag. 3 di 12Numero registro generale 17693/2024Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 23999/2026Data pubblicazione 24/07/2026memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e che, nella seconda memoria,aveva insistito sull’anteriorità del proprio credito senza contestareidoneamente il documento attestante la spedizione della diffida.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].,e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso sulla base di tremotivi, cui hanno resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e MauroTomassi.La trattazione del ricorso era fissata in adunanza camerale, ai sensidell'art. 380-bis.1. c.p.c., per il giorno 20.3.2026, per la quale entrambele parti depositavano memoria.

L’adunanza, per impedimento delconsigliere relatore, era differita a nuovo ruolo e successivamente stabilitaper la data odierna.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., nonché, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e nullità delprocedimento/sentenza per violazione degli artt. 112, 324, 329 e 342c.p.c.1.1.

La Corte d’appello avrebbe omesso di rilevare che la sentenza delTribunale conteneva una autonoma ratio decidendi — individuata nellastatuizione che, ai fini dell’eventus damni, è irrilevante che il bene alienatosia entrato nel patrimonio del debitore dopo l’insorgenza del credito e siastato acquistato con denaro altrui — non investita dall’appello di CristinaCosta.

La Corte, pur essendo stata sollevata questione di violazionedell’art. 342 c.p.c., aveva deciso nel merito, omettendo di rilevare lamancata impugnazione della specifica ratio decidendi in merito al requisitooggettivo.

Da ciò le ricorrenti deducono che su tale ratio si era formato ilgiudicato interno, con conseguente inammissibilità dell’appello per difettodi specificità ex art. 342 c.p.c. e nullità della sentenza impugnata permotivazione apparente, essendosi la corte territoriale limitata adPag. 4 di 12Numero registro generale 17693/2024Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 23999/2026Data pubblicazione 24/07/2026affermare che l’appello era “del tutto conforme” ai requisiti dell’art. 342c.p.c., mentre l’appello era inammissibile e la statuizione di primo gradoera passata in giudicato nella parte non censurata.1.2.

Il motivo è infondato.Dalla sentenza d’appello emerge che il Tribunale aveva costruito ladecisione mediante un percorso argomentativo attraverso più passaggi:l’inesistenza di una simulazione soggettiva (interposizione fittizia),l’inopponibilità o, comunque, la mancata prova del vincolo fiduciario tra iconiugi, la conseguente non configurabilità dell’atto dispositivo come attodovuto sottratto alla revocatoria e la sussistenza dell’eventus damni edell’elemento soggettivo.In particolare, il Tribunale nell’accogliere la domanda attorea avevaaffermato che il contratto preliminare del 10.4.2013 doveva intendersiquale patto fiduciario, ma esso era privo di data certa e, quindi, eraesclusa la possibilità di applicare l’art. 2901, comma terzo, c.c., al fine disottrarre l’atto impugnato alla domanda revocatoria.

Una volta superatal’eccezione sollevata dai convenuti, il primo giudice nel procedere alloscrutinio del requisito oggettivo aveva ritenuto non dirimente lacircostanza in base alla quale il bene oggetto dell’atto impugnato fossestato acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] successivamente al sorgere della garanziaprestata, dovendo la valutazione dell’eventus damni effettuarsi almomento dell’atto pregiudizievole.La Corte d’appello, invece, ha accolto il gravame sulla sola premessaassorbente, in base al principio della ragione più liquida, del caratteredovuto dell’atto ai sensi dell’art. 2901, terzo comma, c.c., dichiarandoassorbiti gli altri profili.In questa cornice, l’argomento svolto dal Tribunale valorizzato dallericorrenti risulta, più che una ratio autonoma in senso tecnico, unsegmento del percorso motivazionale relativo all’accoglimento delladomanda revocatoria, non un capo della sentenza separabile e idoneo, daPag. 5 di 12Numero registro generale 17693/2024Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 23999/2026Data pubblicazione 24/07/2026solo, a sorreggere l’esito indipendentemente dalla questione della nonrevocabilità ex art. 2901, terzo comma, c.c.Inoltre, la stessa sentenza impugnata dà atto che l’appello principaledella [OSCURATO:PERSONA] conteneva, come terzo motivo, censure sull’accertamentodell’eventus damni e dell’elemento soggettivo.

Ne deriva che il motivo,laddove postula una diversa qualificazione della struttura decisoria dellasentenza di primo grado e del rapporto tra motivi d’appello e giudicatointerno, non è pienamente aderente alle rationes effettivamente espressenella sentenza impugnata ed eleva (nella sentenza del Tribunale) a capoautonomo ciò che, secondo la struttura del provvedimento, è, piuttosto,inserito in un unico complesso motivazionale.

In altri termini, la questionein discussione era proprio quella vagliata e accolta dal giudice d’appello,poiché l’invocata natura di atto dovuto, ai sensi dell’art. 2901, commaterzo, c.c., avrebbe escluso in radice la stessa possibilità di sottoporre allarevocatoria l’atto dispositivo impugnato, finendo per assorbire entrambi irequisiti (soggettivo e oggettivo) della domanda, i quali erano staticomunque investiti dall’appello principale della [OSCURATO:PERSONA].1.3.

Sotto altro profilo, la denuncia di nullità della sentenza permotivazione apparente circa il rigetto dell’eccezione ex art. 342 c.p.c. sirapporta solo in modo parziale con la sentenza impugnata.

È vero che laCorte d’appello si è espressa con formula ellittica, ma lo ha fatto in uncontesto in cui è passata immediatamente all’esame del meritodell’impugnazione, così implicitamente disattendendo l’eccezione.Deve essere, altresì, ribadito, in termini generali, chel’interpretazione dell’atto di appello e la verifica della sua idoneità ainvestire le ragioni della decisione di primo grado spettano al giudice dimerito, mentre il sindacato di legittimità resta circoscritto al controllo dellacorrettezza giuridica del procedimento interpretativo e della logicità delrelativo esito, senza che la Corte di cassazione possa sostituire alla letturadel giudice di merito una interpretazione propria dell’atto di gravame (intal senso, pur con riferimento alla formulazione ratione temporis alloraPag. 6 di 12Numero registro generale 17693/2024Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 23999/2026Data pubblicazione 24/07/2026applicabile degli artt. 342 e 434 c.p.c., Cass., sez. lav., 27 maggio 2014 n.11828; in senso conforme, quanto all’interpretazione dell’atto di appello,Cass., sez.

II, 21 dicembre 2017 n. 30684).

Ipotesi, questa, nonricorrente nel caso di specie, poiché, come già detto, la questione devolutaera proprio quella vagliata e accolta dal giudice d’appello.2.

Il secondo motivo è rubricato come violazione o falsa applicazionedegli artt. 2697 e 2704 c.c., ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..2.1.

La Corte d’appello avrebbe invertito l’onere della prova per avereaddossato alla banca, terza rispetto al rapporto documentato dallascrittura privata del 10.4.2013, l’onere di contestarla in modocircostanziato e, addirittura, di dimostrare negativamente che la ricevutadi spedizione prodotta in causa non fosse riferibile alla diffida del14.10.2015.Essendo il contratto preliminare una scrittura privata nonautenticata, né registrata, né trascritta, sarebbe spettato esclusivamenteai convenuti dimostrarne, ai fini dell’opponibilità al terzo, l’anteriorità condata e fatto certi rispetto al sorgere del credito cautelato; ma tale provanon sarebbe stata raggiunta.

Infatti, anche la lettera di costituzione inmora/diffida del 14.10.2015 sarebbe stata priva di data certa, e soltantocon la prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., a distanza di annidal deposito del primo documento avvenuto con la comparsa dicostituzione, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prodotto la ricevuta di spedizioneasseritamente riferibile alla diffida all’adempimento del preliminare.2.2.

Il motivo è inammissibile: le ricorrenti censurano la ricognizione dellafattispecie concreta operata nella sentenza impugnata e sollecitano ilriesame del compendio probatorio in funzione di un diverso accertamentodel fatto, ma non si confrontano con l’intera trama argomentativa svoltadalla corte territoriale a sostegno della propria decisione.In particolare, la Corte d’appello (pagina 10, capoversi secondo,terzo e quarto) ha affermato non solo che la banca aveva contestatotardivamente la ricevuta di spedizione della diffida del 14.10.2015, maPag. 7 di 12Numero registro generale 17693/2024Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 23999/2026Data pubblicazione 24/07/2026altresì che, quand’anche tale contestazione fosse stata tempestivamentesollevata, essa restava comunque generica e non idonea a privare laricevuta di spedizione della diffida della sua forza dimostrativa.

Laricezione della diffida non era stata contestata dal [OSCURATO:PERSONA], al quale eradiretta, trovando così spazio la presunzione dell’arrivo a destinazionedeterminata dall’avviso di spedizione anche in assenza della prova delricevimento, onde solo in caso di contestazione sorge l’onere della provain capo al mittente (v.

Cass., sez.

III, 19 marzo 2018 n. 6725).

A ciò siaggiunga il rilievo dato al contegno processuale dell’attrice volto non aconfutare la circostanza della spedizione della raccomandata contenente ladiffida ad adempiere, ma a rimarcare l’anteriorità del credito rispetto aquest’ultima (pagina 11, capoversi primo e secondo).La Corte d’appello non ha posto a carico della banca una provanegativa, ma ha ritenuto che la data certa dell’obbligo anteriore ditrasferimento potesse essere desunta, in via inferenziale, dalla diffida adadempiere spedita il 15.10.2015, dalla relativa ricevuta di spedizione edalla mancata contestazione della ricezione da parte del destinatario,valutate nel contesto processuale complessivo.Il motivo, pur richiamando il tema dell’inversione dell’onereprobatorio, non aggredisce in modo puntuale l’intera ratio decidendi,ovvero quella della genericità della contestazione e della sufficienzaprobatoria del documento di spedizione valutato nel contesto del processo.Dal che deriva il carattere aspecifico della censura, in quanto il motivofinisce per contrastare soltanto una parte della motivazione senzaviolazione del consolidato principio di diritto per cui il motivo è ammissibilesolo laddove identifichi l'errore del giudice, offrendone unarappresentazione critica e specifica.

Senza un confronto analitico cheintercetti le ragioni della decisione, il motivo si configura inveceinammissibile (principio costante: si veda Cass. 11 gennaio 2005 n. 359;e, in motivazione, Cass., Sez.

Un., 20 marzo 2017 n. 7074; più di recentePag. 8 di 12Numero registro generale 17693/2024Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 23999/2026Data pubblicazione 24/07/2026Cass., sez.

I, 24 settembre 2018 n. 22478; Cass., sez.

III, 12 gennaio2024 n. 1341; Cass., sez.

III, 6 aprile 2025 n. 9059).Il motivo in esame, comunque, pur formalmente declinato comeviolazione di legge, si appalesa come una richiesta di rivalutazione dellerisultanze processuali, in quanto mira in sostanza a negare il nessoinferenziale tra diffida, ricevuta di spedizione e opponibilità del contrattopreliminare, cioè a sostituire una diversa lettura del compendiodocumentale in contrasto con quella adottata dalla Corte d’appello.Deve essere ribadito che costituisce principio di diritto consolidatoquello per cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre afondamento della propria decisione un’argomentazione tratta dalla analisidi fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quellodi indicare le ragioni del proprio convincimento.

Sono infatti riservate algiudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materialeprobatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, lascelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee allaformazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile in sede dilegittimità la valenza dei singoli elementi probatori su cui il giudice disecondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato (v.

Cass.civ., Sez.

Un., 27 dicembre 2019 n. 34476; Cass. 4 luglio 2017 n. 16467;Cass. 23 gennaio 2014 n. 1359; Cass. 23 maggio 2014 n. 11511; Cass.13 giugno 2014 n. 13485; Cass. 15 luglio 2009 n. 16499).3.

Il terzo motivo prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di unfatto decisivo e discusso.3.1.

Le ricorrenti denunciano che la Corte d’appello ha tratto dal“contegno processuale” della banca, “nel corso dell’iter istruttorio ex art.183 n. 6 c.p.c.”, la conclusione che essa avrebbe rinunciato allacontestazione sulla mancanza di data certa della diffida del 14.10.2015Pag. 9 di 12Numero registro generale 17693/2024Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 23999/2026Data pubblicazione 24/07/2026per non aver depositato la prima memoria, ma solo quella a prova diretta.Sostengono che la Corte, da un lato, ha travisato il contenuto dellaseconda memoria istruttoria della banca ove l’eccezione di difetto delladata certa era stata invece reiterata testualmente e, dall’altro, incorrenella falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. assumendo che il principio dinon contestazione non impone di ribadire la contestazione a ognisuccessivo scritto difensivo e che, comunque, la mancanza di data certaintegra un fatto impeditivo rilevabile anche d’ufficio.3.2.

Anche questo motivo si espone ad analoga valutazione in termini diinammissibilità, poiché le ricorrenti mirano a sollecitare un riesame delfatto processuale.La dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. censura, in realtà, il modoin cui la Corte d’appello ha valutato le emergenze processuali e ilsignificato da attribuire alla sequenza delle contestazioni, dando luogo auna critica concernente il giudizio valutativo.

D’altronde, dalla sentenzaimpugnata emerge che la Corte ha effettivamente esaminato il tema dellacontestazione, reputandola prima tardiva e poi, comunque, generica e nonpertinente in quanto diretta a rimarcare l’anteriorità del credito dellabanca rispetto alla diffida.Anche la censura ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. per ilpreteso travisamento di un fatto probatorio, id est la non contestazione“del documento probante l’invio della diffida del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, si collocafuori dal paradigma normativo, che presuppone la sussistenza di un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, non consideratodal giudice del gravame.La censura non investe un fatto storico decisivo nel senso richiestodalla norma, bensì la lettura di una “questione” processuale — vale a direse, come e con quali effetti la banca avesse contestato la riferibilità o laricezione della diffida e della relativa ricevuta — e, più ampiamente, ilsignificato attribuito dalla Corte ai contenuti delle memorie istruttorie.

Si èquindi al di fuori dell’omesso esame di un fatto storico e nel territorio dellePag. 10 di 12Numero registro generale 17693/2024Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 23999/2026Data pubblicazione 24/07/2026argomentazioni, delle difese e della valutazione delle risultanzedocumentali (v.

Cass., sez.

I, 29 febbraio 2024 n. 5375; Cass., sez.

V, 23febbraio 2024 n. 4942; Cass., sez.

III, 15 febbraio 2024 n. 4163; Cass.,sez. lav., 22 gennaio 2024 n. 2226; Cass., sez.

III, 14 dicembre 2023 n.35106).Anche a voler ricondurre la censura al paradigma dell’art. 360,comma primo, n. 4, c.p.c. — come sarebbe stato d’altronde più coerentealla luce del richiamo, da parte delle ricorrenti, di Cass., Sez.

Un., 5 marzo2024 n. 5792 — non emerge alcuna omissione processualmente rilevante:la Corte d’appello ha esaminato il fatto costituito dalla contestazione dellabanca e ne ha dato una valutazione, che le ricorrenti miranoinammissibilmente a rimettere in discussione.4.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza, condannando in solido le ricorrenti per ilcomune interesse.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedelle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna in solido le parti ricorrenti a rifondere alleparti controricorrenti le spese, che liquida per ciascuna in euro 20.000 percompensi ed euro 200 per esborsi, oltre a spese forfettarie del 15% e adaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloPag. 11 di 12Numero registro generale 17693/2024Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 23999/2026Data pubblicazione 24/07/2026per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma il 3 luglio 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 12 di 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rco Casati, quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dei procuratori specialiSalvatore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Gratteri- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -Pag. 1 di 12Numero registro generale 17693/2024Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 23999/2026Data pubblicazione 24/07/2026per la cassazione della sentenza n. 4492/2024 della CORTE d'APPELLO diRoma pubblicata il 25.6.2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.7.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:1. Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 15.2.2019, inaccoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarava l’inefficaciadell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito alla [OSCURATO:PERSONA] laproprietà di un immobile sito in Roma, via Ermesianatte n. 18.L’attrice aveva addotto di essere creditrice verso il Tomassidell’importo di euro 807.670,87 in forza di garanzia autonoma da luirilasciata il 29.12.2010, fino all’importo di euro 1.400.000, nell’interesse diClass [OSCURATO:SOCIETA].; a seguito del mancato pagamento della debitriceprincipale, aveva comunicato in data 4.2.2016 a quest’ultima e al garantela revoca degli affidamenti, il recesso dal conto corrente e la risoluzionedei finanziamenti; aveva quindi sostenuto il carattere pregiudizievoledell’atto dispositivo e, quanto all’elemento soggettivo, la pienaconsapevolezza di esso in capo al disponente e alla terza acquirente.I convenuti si erano costituiti contestando l’eventus damni,sostenendo che l’immobile poi trasferito a [OSCURATO:PERSONA] non appartenevaal patrimonio del fideiussore al tempo del rilascio della garanzia, poichéMauro [OSCURATO:PERSONA] lo aveva acquistato solo nel 2013. Avevano contestato,altresì, la scientia damni, assumendo che l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] erapreliminare del 10.4.2013, inserito all’interno di una più ampiaoperazione, che prevedeva la vendita da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un suoimmobile e l’acquisto dell’immobile di via Ermesianatte. In particolare, laCosta, per poter fruire del beneficio “prima casa”, aveva fatto intervenire ilmarito quale soggetto destinato a ricevere l’electio amici dalla [OSCURATO:SOCIETA]., iniziale promissaria acquirente, che lo aveva poiPag. 2 di 12Numero registro generale 17693/2024Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 23999/2026Data pubblicazione 24/07/2026acquistato il 16.4.2013, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora venduto la suaunità, fermo l’obbligo al successivo ritrasferimento del bene alla mogliecome da preliminare del 10.4.2013. I convenuti, altresì, avevanosostenuto che il prezzo dell’immobile era stato corrisposto in larga partecon denaro della [OSCURATO:PERSONA], che, a seguito della separazione di fatto, avevadiffidato il marito all’adempimento con missiva del 14.10.2015.Il Tribunale, qualificato l’accordo tra i coniugi come patto fiduciarioavente a oggetto il trasferimento immobiliare, lo riteneva inopponibile allabanca per mancanza di data certa, sul rilievo che i convenuti non avevanoaddotto fatti idonei a dimostrare, nei confronti del terzo, l’anteriorità dellascrittura privata del 10.4.2013, ed escludendo, quindi, che il contratto del21.10.2015 potesse essere considerato come atto dovuto sottratto allarevocatoria, ai sensi dell’art. 2901, comma terzo, c.c.2. La Corte d’appello di Roma - dinanzi alla quale era intervenuta [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., divenutacessionaria del credito - con sentenza n. 4492/2024 accoglieva l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA], cui aveva aderito in via incidentale adesivaMauro [OSCURATO:PERSONA], rigettando la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di Sondrios.p.a., condannandola, in solido con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., allarifusione delle spese dei due gradi di giudizio.La Corte d’appello, in applicazione del principio della “ragione piùliquida”, dichiarava che l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era adempimento di unprecedente obbligo, come tale sottratto alla domanda revocatoria ai sensidell’art. 2901, terzo comma, c.c. In particolare, riteneva provatal’anteriorità del preliminare del 10.4.2013 all’atto oggetto di revocatoria,traendo la data certa dalla diffida del 14.10.2015 inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] alTomassi mediante raccomandata del 15.10.2015, come da documento dispedizione prodotto nel primo grado, il cui ricevimento non era statocontestato. La Corte d’appello riteneva tardive o, comunque, generiche lecontestazioni della banca sulla riferibilità della ricevuta di spedizione alladiffida ad adempiere, osservando che essa non aveva depositato la primaPag. 3 di 12Numero registro generale 17693/2024Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 23999/2026Data pubblicazione 24/07/2026memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e che, nella seconda memoria,aveva insistito sull’anteriorità del proprio credito senza contestareidoneamente il documento attestante la spedizione della diffida.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].,e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso sulla base di tremotivi, cui hanno resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e MauroTomassi.La trattazione del ricorso era fissata in adunanza camerale, ai sensidell'art. 380-bis.1. c.p.c., per il giorno 20.3.2026, per la quale entrambele parti depositavano memoria. L’adunanza, per impedimento delconsigliere relatore, era differita a nuovo ruolo e successivamente stabilitaper la data odierna. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., nonché, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e nullità delprocedimento/sentenza per violazione degli artt. 112, 324, 329 e 342c.p.c.1.1. La Corte d’appello avrebbe omesso di rilevare che la sentenza delTribunale conteneva una autonoma ratio decidendi — individuata nellastatuizione che, ai fini dell’eventus damni, è irrilevante che il bene alienatosia entrato nel patrimonio del debitore dopo l’insorgenza del credito e siastato acquistato con denaro altrui — non investita dall’appello di CristinaCosta. La Corte, pur essendo stata sollevata questione di violazionedell’art. 342 c.p.c., aveva deciso nel merito, omettendo di rilevare lamancata impugnazione della specifica ratio decidendi in merito al requisitooggettivo. Da ciò le ricorrenti deducono che su tale ratio si era formato ilgiudicato interno, con conseguente inammissibilità dell’appello per difettodi specificità ex art. 342 c.p.c. e nullità della sentenza impugnata permotivazione apparente, essendosi la corte territoriale limitata adPag. 4 di 12Numero registro generale 17693/2024Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 23999/2026Data pubblicazione 24/07/2026affermare che l’appello era “del tutto conforme” ai requisiti dell’art. 342c.p.c., mentre l’appello era inammissibile e la statuizione di primo gradoera passata in giudicato nella parte non censurata.1.2. Il motivo è infondato.Dalla sentenza d’appello emerge che il Tribunale aveva costruito ladecisione mediante un percorso argomentativo attraverso più passaggi:l’inesistenza di una simulazione soggettiva (interposizione fittizia),l’inopponibilità o, comunque, la mancata prova del vincolo fiduciario tra iconiugi, la conseguente non configurabilità dell’atto dispositivo come attodovuto sottratto alla revocatoria e la sussistenza dell’eventus damni edell’elemento soggettivo.In particolare, il Tribunale nell’accogliere la domanda attorea avevaaffermato che il contratto preliminare del 10.4.2013 doveva intendersiquale patto fiduciario, ma esso era privo di data certa e, quindi, eraesclusa la possibilità di applicare l’art. 2901, comma terzo, c.c., al fine disottrarre l’atto impugnato alla domanda revocatoria. Una volta superatal’eccezione sollevata dai convenuti, il primo giudice nel procedere alloscrutinio del requisito oggettivo aveva ritenuto non dirimente lacircostanza in base alla quale il bene oggetto dell’atto impugnato fossestato acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] successivamente al sorgere della garanziaprestata, dovendo la valutazione dell’eventus damni effettuarsi almomento dell’atto pregiudizievole.La Corte d’appello, invece, ha accolto il gravame sulla sola premessaassorbente, in base al principio della ragione più liquida, del caratteredovuto dell’atto ai sensi dell’art. 2901, terzo comma, c.c., dichiarandoassorbiti gli altri profili.In questa cornice, l’argomento svolto dal Tribunale valorizzato dallericorrenti risulta, più che una ratio autonoma in senso tecnico, unsegmento del percorso motivazionale relativo all’accoglimento delladomanda revocatoria, non un capo della sentenza separabile e idoneo, daPag. 5 di 12Numero registro generale 17693/2024Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 23999/2026Data pubblicazione 24/07/2026solo, a sorreggere l’esito indipendentemente dalla questione della nonrevocabilità ex art. 2901, terzo comma, c.c.Inoltre, la stessa sentenza impugnata dà atto che l’appello principaledella [OSCURATO:PERSONA] conteneva, come terzo motivo, censure sull’accertamentodell’eventus damni e dell’elemento soggettivo. Ne deriva che il motivo,laddove postula una diversa qualificazione della struttura decisoria dellasentenza di primo grado e del rapporto tra motivi d’appello e giudicatointerno, non è pienamente aderente alle rationes effettivamente espressenella sentenza impugnata ed eleva (nella sentenza del Tribunale) a capoautonomo ciò che, secondo la struttura del provvedimento, è, piuttosto,inserito in un unico complesso motivazionale. In altri termini, la questionein discussione era proprio quella vagliata e accolta dal giudice d’appello,poiché l’invocata natura di atto dovuto, ai sensi dell’art. 2901, commaterzo, c.c., avrebbe escluso in radice la stessa possibilità di sottoporre allarevocatoria l’atto dispositivo impugnato, finendo per assorbire entrambi irequisiti (soggettivo e oggettivo) della domanda, i quali erano staticomunque investiti dall’appello principale della [OSCURATO:PERSONA].1.3. Sotto altro profilo, la denuncia di nullità della sentenza permotivazione apparente circa il rigetto dell’eccezione ex art. 342 c.p.c. sirapporta solo in modo parziale con la sentenza impugnata. È vero che laCorte d’appello si è espressa con formula ellittica, ma lo ha fatto in uncontesto in cui è passata immediatamente all’esame del meritodell’impugnazione, così implicitamente disattendendo l’eccezione.Deve essere, altresì, ribadito, in termini generali, chel’interpretazione dell’atto di appello e la verifica della sua idoneità ainvestire le ragioni della decisione di primo grado spettano al giudice dimerito, mentre il sindacato di legittimità resta circoscritto al controllo dellacorrettezza giuridica del procedimento interpretativo e della logicità delrelativo esito, senza che la Corte di cassazione possa sostituire alla letturadel giudice di merito una interpretazione propria dell’atto di gravame (intal senso, pur con riferimento alla formulazione ratione temporis alloraPag. 6 di 12Numero registro generale 17693/2024Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 23999/2026Data pubblicazione 24/07/2026applicabile degli artt. 342 e 434 c.p.c., Cass., sez. lav., 27 maggio 2014 n.11828; in senso conforme, quanto all’interpretazione dell’atto di appello,Cass., sez. II, 21 dicembre 2017 n. 30684). Ipotesi, questa, nonricorrente nel caso di specie, poiché, come già detto, la questione devolutaera proprio quella vagliata e accolta dal giudice d’appello.2. Il secondo motivo è rubricato come violazione o falsa applicazionedegli artt. 2697 e 2704 c.c., ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..2.1. La Corte d’appello avrebbe invertito l’onere della prova per avereaddossato alla banca, terza rispetto al rapporto documentato dallascrittura privata del 10.4.2013, l’onere di contestarla in modocircostanziato e, addirittura, di dimostrare negativamente che la ricevutadi spedizione prodotta in causa non fosse riferibile alla diffida del14.10.2015.Essendo il contratto preliminare una scrittura privata nonautenticata, né registrata, né trascritta, sarebbe spettato esclusivamenteai convenuti dimostrarne, ai fini dell’opponibilità al terzo, l’anteriorità condata e fatto certi rispetto al sorgere del credito cautelato; ma tale provanon sarebbe stata raggiunta. Infatti, anche la lettera di costituzione inmora/diffida del 14.10.2015 sarebbe stata priva di data certa, e soltantocon la prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., a distanza di annidal deposito del primo documento avvenuto con la comparsa dicostituzione, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prodotto la ricevuta di spedizioneasseritamente riferibile alla diffida all’adempimento del preliminare.2.2. Il motivo è inammissibile: le ricorrenti censurano la ricognizione dellafattispecie concreta operata nella sentenza impugnata e sollecitano ilriesame del compendio probatorio in funzione di un diverso accertamentodel fatto, ma non si confrontano con l’intera trama argomentativa svoltadalla corte territoriale a sostegno della propria decisione.In particolare, la Corte d’appello (pagina 10, capoversi secondo,terzo e quarto) ha affermato non solo che la banca aveva contestatotardivamente la ricevuta di spedizione della diffida del 14.10.2015, maPag. 7 di 12Numero registro generale 17693/2024Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 23999/2026Data pubblicazione 24/07/2026altresì che, quand’anche tale contestazione fosse stata tempestivamentesollevata, essa restava comunque generica e non idonea a privare laricevuta di spedizione della diffida della sua forza dimostrativa. Laricezione della diffida non era stata contestata dal [OSCURATO:PERSONA], al quale eradiretta, trovando così spazio la presunzione dell’arrivo a destinazionedeterminata dall’avviso di spedizione anche in assenza della prova delricevimento, onde solo in caso di contestazione sorge l’onere della provain capo al mittente (v. Cass., sez. III, 19 marzo 2018 n. 6725). A ciò siaggiunga il rilievo dato al contegno processuale dell’attrice volto non aconfutare la circostanza della spedizione della raccomandata contenente ladiffida ad adempiere, ma a rimarcare l’anteriorità del credito rispetto aquest’ultima (pagina 11, capoversi primo e secondo).La Corte d’appello non ha posto a carico della banca una provanegativa, ma ha ritenuto che la data certa dell’obbligo anteriore ditrasferimento potesse essere desunta, in via inferenziale, dalla diffida adadempiere spedita il 15.10.2015, dalla relativa ricevuta di spedizione edalla mancata contestazione della ricezione da parte del destinatario,valutate nel contesto processuale complessivo.Il motivo, pur richiamando il tema dell’inversione dell’onereprobatorio, non aggredisce in modo puntuale l’intera ratio decidendi,ovvero quella della genericità della contestazione e della sufficienzaprobatoria del documento di spedizione valutato nel contesto del processo.Dal che deriva il carattere aspecifico della censura, in quanto il motivofinisce per contrastare soltanto una parte della motivazione senzaviolazione del consolidato principio di diritto per cui il motivo è ammissibilesolo laddove identifichi l'errore del giudice, offrendone unarappresentazione critica e specifica. Senza un confronto analitico cheintercetti le ragioni della decisione, il motivo si configura inveceinammissibile (principio costante: si veda Cass. 11 gennaio 2005 n. 359;e, in motivazione, Cass., Sez. Un., 20 marzo 2017 n. 7074; più di recentePag. 8 di 12Numero registro generale 17693/2024Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 23999/2026Data pubblicazione 24/07/2026Cass., sez. I, 24 settembre 2018 n. 22478; Cass., sez. III, 12 gennaio2024 n. 1341; Cass., sez. III, 6 aprile 2025 n. 9059).Il motivo in esame, comunque, pur formalmente declinato comeviolazione di legge, si appalesa come una richiesta di rivalutazione dellerisultanze processuali, in quanto mira in sostanza a negare il nessoinferenziale tra diffida, ricevuta di spedizione e opponibilità del contrattopreliminare, cioè a sostituire una diversa lettura del compendiodocumentale in contrasto con quella adottata dalla Corte d’appello.Deve essere ribadito che costituisce principio di diritto consolidatoquello per cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre afondamento della propria decisione un’argomentazione tratta dalla analisidi fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quellodi indicare le ragioni del proprio convincimento. Sono infatti riservate algiudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materialeprobatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, lascelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee allaformazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile in sede dilegittimità la valenza dei singoli elementi probatori su cui il giudice disecondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato (v. Cass.civ., Sez. Un., 27 dicembre 2019 n. 34476; Cass. 4 luglio 2017 n. 16467;Cass. 23 gennaio 2014 n. 1359; Cass. 23 maggio 2014 n. 11511; Cass.13 giugno 2014 n. 13485; Cass. 15 luglio 2009 n. 16499).3. Il terzo motivo prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di unfatto decisivo e discusso.3.1. Le ricorrenti denunciano che la Corte d’appello ha tratto dal“contegno processuale” della banca, “nel corso dell’iter istruttorio ex art.183 n. 6 c.p.c.”, la conclusione che essa avrebbe rinunciato allacontestazione sulla mancanza di data certa della diffida del 14.10.2015Pag. 9 di 12Numero registro generale 17693/2024Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 23999/2026Data pubblicazione 24/07/2026per non aver depositato la prima memoria, ma solo quella a prova diretta.Sostengono che la Corte, da un lato, ha travisato il contenuto dellaseconda memoria istruttoria della banca ove l’eccezione di difetto delladata certa era stata invece reiterata testualmente e, dall’altro, incorrenella falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. assumendo che il principio dinon contestazione non impone di ribadire la contestazione a ognisuccessivo scritto difensivo e che, comunque, la mancanza di data certaintegra un fatto impeditivo rilevabile anche d’ufficio.3.2. Anche questo motivo si espone ad analoga valutazione in termini diinammissibilità, poiché le ricorrenti mirano a sollecitare un riesame delfatto processuale.La dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. censura, in realtà, il modoin cui la Corte d’appello ha valutato le emergenze processuali e ilsignificato da attribuire alla sequenza delle contestazioni, dando luogo auna critica concernente il giudizio valutativo. D’altronde, dalla sentenzaimpugnata emerge che la Corte ha effettivamente esaminato il tema dellacontestazione, reputandola prima tardiva e poi, comunque, generica e nonpertinente in quanto diretta a rimarcare l’anteriorità del credito dellabanca rispetto alla diffida.Anche la censura ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. per ilpreteso travisamento di un fatto probatorio, id est la non contestazione“del documento probante l’invio della diffida del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, si collocafuori dal paradigma normativo, che presuppone la sussistenza di un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, non consideratodal giudice del gravame.La censura non investe un fatto storico decisivo nel senso richiestodalla norma, bensì la lettura di una “questione” processuale — vale a direse, come e con quali effetti la banca avesse contestato la riferibilità o laricezione della diffida e della relativa ricevuta — e, più ampiamente, ilsignificato attribuito dalla Corte ai contenuti delle memorie istruttorie. Si èquindi al di fuori dell’omesso esame di un fatto storico e nel territorio dellePag. 10 di 12Numero registro generale 17693/2024Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 23999/2026Data pubblicazione 24/07/2026argomentazioni, delle difese e della valutazione delle risultanzedocumentali (v. Cass., sez. I, 29 febbraio 2024 n. 5375; Cass., sez. V, 23febbraio 2024 n. 4942; Cass., sez. III, 15 febbraio 2024 n. 4163; Cass.,sez. lav., 22 gennaio 2024 n. 2226; Cass., sez. III, 14 dicembre 2023 n.35106).Anche a voler ricondurre la censura al paradigma dell’art. 360,comma primo, n. 4, c.p.c. — come sarebbe stato d’altronde più coerentealla luce del richiamo, da parte delle ricorrenti, di Cass., Sez. Un., 5 marzo2024 n. 5792 — non emerge alcuna omissione processualmente rilevante:la Corte d’appello ha esaminato il fatto costituito dalla contestazione dellabanca e ne ha dato una valutazione, che le ricorrenti miranoinammissibilmente a rimettere in discussione.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza, condannando in solido le ricorrenti per ilcomune interesse.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedelle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna in solido le parti ricorrenti a rifondere alleparti controricorrenti le spese, che liquida per ciascuna in euro 20.000 percompensi ed euro 200 per esborsi, oltre a spese forfettarie del 15% e adaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloPag. 11 di 12Numero registro generale 17693/2024Numero sezionale 2185/2026Numero di raccolta generale 23999/2026Data pubblicazione 24/07/2026per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma il 3 luglio 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 12 di 12
Sentenza Cassazione n. 23999/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris