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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20559/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7189-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contro[OSCURATO:PERSONA] - avverso la sentenza n. 4879/19/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 04/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: il contribuente, dirigente ENEL, ricorreva alla [OSCURATO:PERSONA] contro il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle entrate alla sua richiesta di rimborso di una ritenuta d'imposta pari alla differenza tra quella applicata dal sostituto d'imposta e quella effettiva da praticare su una parte della Iiiquidazione relativa alla previdenza integrativa aziendale; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne rigettava l'appello; la Corte di Cassazione, su ricorso della parte contribuente, con ordinanza n. 2685 del 2012, cassava con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] richiamando il principio di cui a Cass.

S.U. n. 13642 del 2011 secondo il quale l'aliquota da applicare sul rendimento del fondo sul mercato è del 12,50% anziché del 29,81%; la parte contribuente riassumeva la causa avanti la [OSCURATO:PERSONA], la quale riconosceva il diritto al rimborso di una somma atteso che, dati i rendimenti, tale somma andava assoggettata alla ritenuta del 12,50% anziché a quella del 29,81%; la Corte di Cassazione, su ricorso dell'Ufficio, con ordinanza n. 9669 del 2017, richiamando il principio di cui a Cass.

S.U. n.

Ric. 2021 n. 07189 sez.

MT - ud. 24-05-2022 -2- ,z1Vt 13642 del 2011 e l'ordinanza n. 2685 del 2012, cassava con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] affinc:hé venisse accertato se in concreto sussistesse un rendimento imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato; la parte contribuente riassumeva la causa avanti la [OSCURATO:PERSONA] la quale affermava che il rendimento è costituito dalla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi: a tale rendimento va applicata l'aliquota del 12,50% anziché quella del 29,81%; l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre il contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione dell'art. 384, comma 2 cod. proc. civ., in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe correttamente attenuta al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; considerato che con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 124 del 1993, dell'art. 1 del D.L. n. 669 del 1996, degli artt. 16, 17 e 45 del d.P.R. n. 917 del 1986; dell'art. 6 della legge n. 482 del 1985, nonché dell'art. 2697 cod. civ. 3 in quanto per rendimento si intende il netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato, e la sentenza impugnata avrebbe omesso Ric. 2021 n. 07189 sez.

MT - ud. 24-05-2022 -3- 24 p di verificare quale parte del rendimento percepito derivava effettivamente dalla gestione sul mercato del capitale accantonato; Ritenuto che il primo motivo è fondato in quanto - poiché il principio di diritto enunciato in sede rescindente è vincolante sia per il giudice del rinvio sia per la Corte di cassazione nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata in sede di rinvio (Cass. 19 ottobre 2018, n. 26521; Cass. 13 maggio 2021, n. 32864) - la Cassazione, con la sentenza n. 2685 del 2012, aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di verificare se vi fosse stato (e quale fosse stato) l'impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato (potendosi applicare l'alliquota del 12,50% solo per le somme investite sul mercato: nello stesso senso anche Cass. 6 luglio 2018, n. 17929; Cass. 2 marzo 2018, n. 4942): nella specie la [OSCURATO:PERSONA] invece non si è attenuta al suddetto principio di diritto laddove non ha compiuto tale verifica, dal momento che avrebbe dovuto personalizzare il calcolo stabilendo se e quando i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell'investimento ed in qual modo sia stata determinata l'assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali, mentre dopo aver affermato il principio secondo cui alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50% ha ritenuto che tale aliquota potesse applicarsi all'intera somma in contestazione, senza distinguere tra somme del fondo erogate al contribuente che costituivano il frutto di un investimento sul mercato finanziario (sulle quali solamente il contribuente ha Ric. 2021 n. 07189 sez.

MT - ud. 24-05-2022 -4- Ai) diritto all'aliquota agevolata del 12,50% ex art. 6 della legge n. 482 del 1985) e quali no; ritenuto dunque che i giudici del rinvio hanno omesso di verificare quale parte del rendimento percepito derivava effettivamente dalla gestione sul mercato del capitale accantonato quando invece avrebbero dovuto quantificare l'eventuale credito del contribuente spiegando i criteri aritmetici e logici della soluzione adottata, in esito ad un'attenta e concreta verifica circa l'impiego dei capitali in parola nel mercato; ritenuto pertanto fondato il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio, la quale dovrà attenersi al principio di diritto enunciato nella sentenza n. 9669 del 2017.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversa comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7189-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contro[OSCURATO:PERSONA] - avverso la sentenza n. 4879/19/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 04/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: il contribuente, dirigente ENEL, ricorreva alla [OSCURATO:PERSONA] contro il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle entrate alla sua richiesta di rimborso di una ritenuta d'imposta pari alla differenza tra quella applicata dal sostituto d'imposta e quella effettiva da praticare su una parte della Iiiquidazione relativa alla previdenza integrativa aziendale; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne rigettava l'appello; la Corte di Cassazione, su ricorso della parte contribuente, con ordinanza n. 2685 del 2012, cassava con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] richiamando il principio di cui a Cass. S.U. n. 13642 del 2011 secondo il quale l'aliquota da applicare sul rendimento del fondo sul mercato è del 12,50% anziché del 29,81%; la parte contribuente riassumeva la causa avanti la [OSCURATO:PERSONA], la quale riconosceva il diritto al rimborso di una somma atteso che, dati i rendimenti, tale somma andava assoggettata alla ritenuta del 12,50% anziché a quella del 29,81%; la Corte di Cassazione, su ricorso dell'Ufficio, con ordinanza n. 9669 del 2017, richiamando il principio di cui a Cass. S.U. n. Ric. 2021 n. 07189 sez. MT - ud. 24-05-2022 -2- ,z1Vt 13642 del 2011 e l'ordinanza n. 2685 del 2012, cassava con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] affinc:hé venisse accertato se in concreto sussistesse un rendimento imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato; la parte contribuente riassumeva la causa avanti la [OSCURATO:PERSONA] la quale affermava che il rendimento è costituito dalla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi: a tale rendimento va applicata l'aliquota del 12,50% anziché quella del 29,81%; l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre il contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione dell'art. 384, comma 2 cod. proc. civ., in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe correttamente attenuta al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; considerato che con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 124 del 1993, dell'art. 1 del D.L. n. 669 del 1996, degli artt. 16, 17 e 45 del d.P.R. n. 917 del 1986; dell'art. 6 della legge n. 482 del 1985, nonché dell'art. 2697 cod. civ. 3 in quanto per rendimento si intende il netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato, e la sentenza impugnata avrebbe omesso Ric. 2021 n. 07189 sez. MT - ud. 24-05-2022 -3- 24 p di verificare quale parte del rendimento percepito derivava effettivamente dalla gestione sul mercato del capitale accantonato; Ritenuto che il primo motivo è fondato in quanto - poiché il principio di diritto enunciato in sede rescindente è vincolante sia per il giudice del rinvio sia per la Corte di cassazione nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata in sede di rinvio (Cass. 19 ottobre 2018, n. 26521; Cass. 13 maggio 2021, n. 32864) - la Cassazione, con la sentenza n. 2685 del 2012, aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di verificare se vi fosse stato (e quale fosse stato) l'impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato (potendosi applicare l'alliquota del 12,50% solo per le somme investite sul mercato: nello stesso senso anche Cass. 6 luglio 2018, n. 17929; Cass. 2 marzo 2018, n. 4942): nella specie la [OSCURATO:PERSONA] invece non si è attenuta al suddetto principio di diritto laddove non ha compiuto tale verifica, dal momento che avrebbe dovuto personalizzare il calcolo stabilendo se e quando i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell'investimento ed in qual modo sia stata determinata l'assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali, mentre dopo aver affermato il principio secondo cui alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50% ha ritenuto che tale aliquota potesse applicarsi all'intera somma in contestazione, senza distinguere tra somme del fondo erogate al contribuente che costituivano il frutto di un investimento sul mercato finanziario (sulle quali solamente il contribuente ha Ric. 2021 n. 07189 sez. MT - ud. 24-05-2022 -4- Ai) diritto all'aliquota agevolata del 12,50% ex art. 6 della legge n. 482 del 1985) e quali no; ritenuto dunque che i giudici del rinvio hanno omesso di verificare quale parte del rendimento percepito derivava effettivamente dalla gestione sul mercato del capitale accantonato quando invece avrebbero dovuto quantificare l'eventuale credito del contribuente spiegando i criteri aritmetici e logici della soluzione adottata, in esito ad un'attenta e concreta verifica circa l'impiego dei capitali in parola nel mercato; ritenuto pertanto fondato il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio, la quale dovrà attenersi al principio di diritto enunciato nella sentenza n. 9669 del 2017. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversa comp
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