CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 15519/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con sentenza deliberata il 6 settembre 2021 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Marsala del 10 febbraio 2021, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, del D. Lgs. nr. 159 del 2011, contestatogli per avere violato le prescrizioni impostegli col decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale si duole di erronea applicazione dell'art. 75, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011 per non avere la Corte di appello, in contrasto con i principi affermati dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 51407 del 2018 e della Corte costituzionale n. 291 del 2013, verificato la persistenza della pericolosità sociale del ricorrente, sebbene egli, dopo la sottoposizione a misura di prevenzione, avesse subito delle sospensioni per espiazione di pena detentiva. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi genericamente dedotti. 1.Per quanto risulta dagli atti e dalla consultazione dell'atto di appello, con tale impugnazione il [OSCURATO:PERSONA] aveva sollevato censure alla sentenza di primo grado per contestare l'elemento soggettivo del reato e la concreta offensività della condotta, nonché per lamentare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'entità della pena inflitta. Non risulta che avesse fatto valere i principi espressi nelle pronunce giudiziali, di legittimità e costituzionali, indicate in ricorso, al fine di contestare la violazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 159 del 2011 a ragione dell'omessa rivalutazione -da parte del giudice della prevenzione, oppure, in via incidentale, da parte del giudice penale chiamato a giudicare della violazione alle relative prescrizioni- della propria pericolosità sociale all'atto della sua risottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ogni volta che, interrottane l'esecuzione a causa di un periodo di carcerazione espiativa di pena detentiva, la misura di prevenzione era stata nuovamente applicata. 1.1 Inoltre, per come articolato, il motivo di ricorso soffre di genericità, poiché lamenta la mancata rivalutazione della pericolosità sociale dopo la sospensione dell'esecuzione della misura imposta a [OSCURATO:PERSONA] senza illustrare le relative circostanze di fatto, né specificare che egli, dopo l'ultimo decreto di aggravamento del 2015, era stato ristretto in espiazione di pena detentiva per un periodo continuativo non inferiore a due anni. 1.2 Si ricorda, infatti, che in riferimento alle misure di prevenzione applicate prima dell'entrata in vigore della legge n. 161 del 2017, che ha modificato l'art. 14 del D.Lgs. n. 159 del 2011, aggiungendovi il comma 2-ter, per il quale "l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo .la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero...la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni", le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio per cui il reato di cui all'art. 75 D.Lgs. n. 159 del 2011 non è configurabile in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale se l'esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952). Mancando indicazioni specifiche su tale situazione di fatto, il ricorso non devolve una questione riscontrabile e risulta generico, quindi inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere nsore [OSCURATO:PERSONA],siden,te Mon