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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43820/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]:CC' ANGELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto le sue istanze di misure alternative alla detenzione.

Nell'unico motivo il ricorrente deduce nullità processuale, giacché il giudice a quo non avrebbe dato conto dell'addotto impedimento difensivo a partecipare all'udienza di sorveglianza, né lo avrebbe valutato.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.

Dal verbale di udienza, che il Collegio può compulsare in relazione alla natura processuale del vizio dedotto, risulta che il Tribunale di sorveglianza prese regolarmente in esame l'istanza difensiva di rinvio, per legittimo impedimento, e la disattese con puntuali argomentazioni, dal ricorrente totalmente ignorate.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0/1/2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]:CC' ANGELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto le sue istanze di misure alternative alla detenzione. Nell'unico motivo il ricorrente deduce nullità processuale, giacché il giudice a quo non avrebbe dato conto dell'addotto impedimento difensivo a partecipare all'udienza di sorveglianza, né lo avrebbe valutato. 2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. Dal verbale di udienza, che il Collegio può compulsare in relazione alla natura processuale del vizio dedotto, risulta che il Tribunale di sorveglianza prese regolarmente in esame l'istanza difensiva di rinvio, per legittimo impedimento, e la disattese con puntuali argomentazioni, dal ricorrente totalmente ignorate. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0/1/2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43820/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris