CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 39671/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 del GIP TRIBUNALE di PALMII dato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti articolata dopo il 2 agosto 2017; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022.