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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 27426/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28102-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Oggetto R.G.N.28102/2020 Cron.

Rep.

Ud.14/03/2023 CC avverso la sentenza n. 718/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/03/2020 R.G.N. 1728/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che Con sentenza n. 718 del 2020, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato Vodafone Italia S.p.A. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 73.696,44 a titolo di retribuzione per il periodo luglio 2009 -novembre 2013 epoca in cui, cessato il lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., non aveva percepito alcun compenso per il comportamento inadempiente della società convenuta, stante la prosecuzione de iure del rapporto di lavoro con la medesima a cagione dell’accertata inefficacia della cessione di ramo d’azienda da [OSCURATO:PERSONA] NV (in seguito Vodafone S.p.A.) alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con sentenza della Corte d’appello n. 7694 del 2013.

In particolare, la Corte, ha precisato come soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporti la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato nei suoi elementi oggettivi esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 2112 cod. civ.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Vodafone Italia S.p.A., affidandolo a due motivi.

Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art.380 bis.l. cod. proc. civ. ; Considerato che 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1372, 1373, 1406 e 2112 cod. civ., per aver la Corte ritenuto l’incompatibilità con un’azione risarcitoria della consensuale risoluzione di un rapporto di lavoro.

2. Con il secondo motivo si allega, sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1227 cod. civ. e, in ogni caso, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per non aver la Corte provveduto alla riduzione dell’ammontare del danno da liquidarsi.

2.1. Il primo motivo non può trovare accoglimento.

Parte ricorrente si duole, nella sostanza, della ritenuta compatibilità con un’azione risarcitoria, cui assimila quella di pagamento di differenze retributive, di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in quanto, a suo dire, l’atto dispositivo del lavoratore avrebbe già fatto venir meno il necessario presupposto dell’azione ovvero il rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria.

Le argomentazioni dell'odierna ricorrente ripropongono questioni già esaminate e disattese da precedenti pronunce di questa Corte, a cui si intende dare continuità (Cass. n. 12750/2022, Cass.n. 28424/2022, Cass. n. 39948/2021, Cass. n. 3403/2021, Cass. n. 23352/2020).

Come già precisato, infatti, soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resti unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi; tale circostanza ricorre esclusivamente quando sussistono i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ. che, in deroga all'art. 1406 cod. civ., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto; da ciò consegue che l'unicità del rapporto viene meno qualora, come nel caso di specie, il trasferimento sia stato dichiarato invalido.

L'unicità del rapporto invocata da parte ricorrente presuppone, insomma, che la vicenda traslativa abbia avuto luogo in conformità col modello legale di cui all'art.2112 cod. civ.; al contrario, ove venga accertata l'invalidità della cessione, il rapporto con il destinatario della stessa non può che considerarsi instaurato in via di mero fatto, con l'esito che le vicende risolutive dell'ultimo rapporto sono inidonee ad incidere sul rapporto giuridico tuttora esistente con il cedente; nel caso di mancato perfezionamento della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 2112 cod. civ.) e di inconfigurabilità di una cessione negoziale (per mancanza dell'elemento costitutivo del consenso della parte ceduta), il trasferimento non si compie e il rapporto di lavoro resta nella titolarità dell'originario cedente (cfr. Cass. n. 17784/2019, Cass. n. 5998/2019; in senso conforme, tra le altre, Cass. n. 13485/2014, Cass. n. 17736/2016, Cass. n. 2281/2018, che hanno pure ribadito il consolidato orientamento circa l'interesse ad agire del lavoratore ceduto nonostante la prestazione di lavoro resa in favore del cessionario); la sopravvivenza de jure del rapporto di lavoro con la società “cedente”, rende, pertanto, tale rapporto insensibile alle vicende - anche estintive - del distinto rapporto di lavoro instaurato di fatto col “cessionario”.

Correttamente la Corte territoriale ha reputato irrilevante l’accordo conciliativo intervenuto fra le parti, alla luce della configurazione di una duplicità di rapporti conseguente alla inefficacia della cessione di azienda, l'uno, di fatto, instaurato conil soggetto “cessionario", l'altro, di continuità giuridica, con il soggetto “cedente”, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 29092/2019, Cass. n. 16793/2020, Cass. n. 16792/2020, Cass. n.16710/2020) i quali, sulla scia di [OSCURATO:PERSONA].

Un. n. 2990/2018, ricostruiscono la vicenda connessa ad una cessione di azienda dichiarata inefficace -in quanto non riconducibile all'ambito dell'art. 2112 c.c. - come connotata da una duplicità di rapporti: l'uno, di continuità giuridica, con il soggetto “cedente”, l'altro, di fatto, con il soggetto “cessionario”, e riconoscono il diritto del lavoratore illegittimamente ceduto di ricevere, da parte del “cedente”.

In sostanza, in caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda dellavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa; il rapporto col cessionario è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere con il cedente, sebbene quiescente per l'illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale.

Conformemente a quanto ritenuto di recente da Cass. n. 5788 del 2023, posta la natura risarcitoria delle somme eventualmente pretese dal lavoratore nel periodo precedente la pronunzia di illegittimità della vicenda traslativa, come già affermato da questa Corte, per detto periodo il rapporto di lavoro rimane quiescente fino alla declaratoria di inefficacia della cessione (cfr. Cass.n. 5998 del 2019, Cass. n. 35982 del 2021), mancando l’attualità delle reciproche obbligazioni delle parti.

Quanto, poi, alla risoluzione consensuale del rapporto con la cessionaria deve considerarsi che la transazione col terzo cessionario è res inter alios acta e dunque non può condividersi l'argomentazione secondo cui, avendo dato le dimissioni dalla cessionaria, il lavoratore avrebbe fatto cessare quello stesso ed unico rapporto lavorativo che prima aveva con la cedente, che quindi non potrebbe più rivivere, assunto viziato dal supporre l'esistenza fra cedente, cessionario e lavoratori ceduti ex art. 2112 c.c. di un inscindibile rapporto plurisoggettivo che invece deve escludersi.

3. Il secondo motivo, oltre ad essere inammissibilmente formulato in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contesta l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta legittimità del licenziamento, criticando sotto vari profili la valutazione dalla stessa compiuta con doglianze intrise di circostanze fattuali con particolare riguardo all’ammontare delle somme liquidate.

Va ribadito che la Corte ha correttamente attribuito, in linea con la giurisprudenza di legittimità, natura retributiva e non risarcitoria alla pretesa vantata procedendo ad una liquidazione delle somme operata secondo quanto richiesto in ricorso e non specificamente contestato da parte appellata mentre appare evidente l’impossibile applicazione di una norma, quale quella di cui all’art. 1227 cod. civ. che attiene esclusivamente alle fattispecie risarcitorie.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, dalla parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

PQM La Corte respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28102-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Oggetto R.G.N.28102/2020 Cron. Rep. Ud.14/03/2023 CC avverso la sentenza n. 718/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/03/2020 R.G.N. 1728/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che Con sentenza n. 718 del 2020, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato Vodafone Italia S.p.A. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 73.696,44 a titolo di retribuzione per il periodo luglio 2009 -novembre 2013 epoca in cui, cessato il lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., non aveva percepito alcun compenso per il comportamento inadempiente della società convenuta, stante la prosecuzione de iure del rapporto di lavoro con la medesima a cagione dell’accertata inefficacia della cessione di ramo d’azienda da [OSCURATO:PERSONA] NV (in seguito Vodafone S.p.A.) alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con sentenza della Corte d’appello n. 7694 del 2013. In particolare, la Corte, ha precisato come soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporti la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato nei suoi elementi oggettivi esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 2112 cod. civ. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Vodafone Italia S.p.A., affidandolo a due motivi. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art.380 bis.l. cod. proc. civ. ; Considerato che 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1372, 1373, 1406 e 2112 cod. civ., per aver la Corte ritenuto l’incompatibilità con un’azione risarcitoria della consensuale risoluzione di un rapporto di lavoro. 2. Con il secondo motivo si allega, sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1227 cod. civ. e, in ogni caso, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per non aver la Corte provveduto alla riduzione dell’ammontare del danno da liquidarsi. 2.1. Il primo motivo non può trovare accoglimento. Parte ricorrente si duole, nella sostanza, della ritenuta compatibilità con un’azione risarcitoria, cui assimila quella di pagamento di differenze retributive, di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in quanto, a suo dire, l’atto dispositivo del lavoratore avrebbe già fatto venir meno il necessario presupposto dell’azione ovvero il rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria. Le argomentazioni dell'odierna ricorrente ripropongono questioni già esaminate e disattese da precedenti pronunce di questa Corte, a cui si intende dare continuità (Cass. n. 12750/2022, Cass.n. 28424/2022, Cass. n. 39948/2021, Cass. n. 3403/2021, Cass. n. 23352/2020). Come già precisato, infatti, soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resti unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi; tale circostanza ricorre esclusivamente quando sussistono i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ. che, in deroga all'art. 1406 cod. civ., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto; da ciò consegue che l'unicità del rapporto viene meno qualora, come nel caso di specie, il trasferimento sia stato dichiarato invalido. L'unicità del rapporto invocata da parte ricorrente presuppone, insomma, che la vicenda traslativa abbia avuto luogo in conformità col modello legale di cui all'art.2112 cod. civ.; al contrario, ove venga accertata l'invalidità della cessione, il rapporto con il destinatario della stessa non può che considerarsi instaurato in via di mero fatto, con l'esito che le vicende risolutive dell'ultimo rapporto sono inidonee ad incidere sul rapporto giuridico tuttora esistente con il cedente; nel caso di mancato perfezionamento della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 2112 cod. civ.) e di inconfigurabilità di una cessione negoziale (per mancanza dell'elemento costitutivo del consenso della parte ceduta), il trasferimento non si compie e il rapporto di lavoro resta nella titolarità dell'originario cedente (cfr. Cass. n. 17784/2019, Cass. n. 5998/2019; in senso conforme, tra le altre, Cass. n. 13485/2014, Cass. n. 17736/2016, Cass. n. 2281/2018, che hanno pure ribadito il consolidato orientamento circa l'interesse ad agire del lavoratore ceduto nonostante la prestazione di lavoro resa in favore del cessionario); la sopravvivenza de jure del rapporto di lavoro con la società “cedente”, rende, pertanto, tale rapporto insensibile alle vicende - anche estintive - del distinto rapporto di lavoro instaurato di fatto col “cessionario”. Correttamente la Corte territoriale ha reputato irrilevante l’accordo conciliativo intervenuto fra le parti, alla luce della configurazione di una duplicità di rapporti conseguente alla inefficacia della cessione di azienda, l'uno, di fatto, instaurato conil soggetto “cessionario", l'altro, di continuità giuridica, con il soggetto “cedente”, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 29092/2019, Cass. n. 16793/2020, Cass. n. 16792/2020, Cass. n.16710/2020) i quali, sulla scia di [OSCURATO:PERSONA]. Un. n. 2990/2018, ricostruiscono la vicenda connessa ad una cessione di azienda dichiarata inefficace -in quanto non riconducibile all'ambito dell'art. 2112 c.c. - come connotata da una duplicità di rapporti: l'uno, di continuità giuridica, con il soggetto “cedente”, l'altro, di fatto, con il soggetto “cessionario”, e riconoscono il diritto del lavoratore illegittimamente ceduto di ricevere, da parte del “cedente”. In sostanza, in caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda dellavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa; il rapporto col cessionario è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere con il cedente, sebbene quiescente per l'illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale. Conformemente a quanto ritenuto di recente da Cass. n. 5788 del 2023, posta la natura risarcitoria delle somme eventualmente pretese dal lavoratore nel periodo precedente la pronunzia di illegittimità della vicenda traslativa, come già affermato da questa Corte, per detto periodo il rapporto di lavoro rimane quiescente fino alla declaratoria di inefficacia della cessione (cfr. Cass.n. 5998 del 2019, Cass. n. 35982 del 2021), mancando l’attualità delle reciproche obbligazioni delle parti. Quanto, poi, alla risoluzione consensuale del rapporto con la cessionaria deve considerarsi che la transazione col terzo cessionario è res inter alios acta e dunque non può condividersi l'argomentazione secondo cui, avendo dato le dimissioni dalla cessionaria, il lavoratore avrebbe fatto cessare quello stesso ed unico rapporto lavorativo che prima aveva con la cedente, che quindi non potrebbe più rivivere, assunto viziato dal supporre l'esistenza fra cedente, cessionario e lavoratori ceduti ex art. 2112 c.c. di un inscindibile rapporto plurisoggettivo che invece deve escludersi. 3. Il secondo motivo, oltre ad essere inammissibilmente formulato in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contesta l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta legittimità del licenziamento, criticando sotto vari profili la valutazione dalla stessa compiuta con doglianze intrise di circostanze fattuali con particolare riguardo all’ammontare delle somme liquidate. Va ribadito che la Corte ha correttamente attribuito, in linea con la giurisprudenza di legittimità, natura retributiva e non risarcitoria alla pretesa vantata procedendo ad una liquidazione delle somme operata secondo quanto richiesto in ricorso e non specificamente contestato da parte appellata mentre appare evidente l’impossibile applicazione di una norma, quale quella di cui all’art. 1227 cod. civ. che attiene esclusivamente alle fattispecie risarcitorie. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, dalla parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu
Sentenza Cassazione n. 27426/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris