CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03495/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato quella emessa in data 9/3/2018 dal locale Tribunale, che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 337 c.p. ascrittogli, condannandolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce difetto della motivazione mancando qualsiasi rilievo sulla pericolosità del ricorrente, idoneo a legittimare il rigetto del chiesto beneficio. Il ricorso è inammissibile perché palesemente generico facendo riferimento al rigetto di un beneficio di cui non v'è traccia nella sentenza impugnata. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere este