CNELTesto definitivoSezione Terziario E ServiziDecisione del 1 gennaio 2024
CNEL n. H341/2024
Testo integrale del provvedimento
CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: H341
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti da Aziende Ortofrutticole ed Agrumarie
Titolo accordo: CCNL per i dipendenti da Aziende Ortofrutticole ed Agrumarie
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: aziende ortofrutticole ed agrumarie
Parti datoriali: FRUITIMPRESE
Parti sindacali: CISL; FLAI CGIL; CGIL; UIL; UILTUCS UIL; FISASCAT CISL
Decorrenza: 2024-01-01
Scadenza: 2027-12-31
Stipula: 2024-07-19
Stato: Acquisito
Identificativo: 20610
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=210360
--- Testo contratto ---
1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE
ORTOFRUTTICOLE ED AGRUMARIE
1 Gennaio 2024 – 31 Dicembre 2027
2
COSTITUZIONE DELLE PARTI
L'anno 2024 il giorno 19 del mese di luglio in Cesena presso la sede di Fruitimprese
Emilia-Romagna – Via Giordano Bruno, 118
TRA
L’Associazione Imprese Ortofrutticole – Fruitimprese - rappresentata da Marco
Salvi, Lucio Duoccio, Pietro Mauro, Gualtiero Roveda, Noemi Angarano, Irene Leoni,
Gerardo Pierno, Jessica Canfora , Giuseppe Boscione, Giampiero Laselva,
Massimiliano Del Core, Leonardo Odorizzi, Paolo Torrengo
E
La FLAI -CGIL Federazione Lavoratori dell’Agroindustria rappresentata dal
Segretario Generale Nazionale Giovanni Mininni, dai Segretari Nazionali Silvia
Guaraldi, Davide Fiatti, Silvia Spera, Angelo Paolella, Andrea Gambillara, da Giacoma
Giacalone, funzionario del Dipartimento Nazionale Organizzazione e Contrattazione,
e dai componenti della delegazione trattante Alessandra Valentini, Alfonso Flauto,
Anna Lepore, Gaetano Riglietti, Giorgio Lombardi, Gi osuè Mattei, Giuseppina
Imbrenda, Jessica Cosio, Raffaele Benedetto, Rocco Anzaldi, Rossella Petrini, Nicola
Rodi, Cecilia Salimbeni, Samba Sarr, Giancarlo Venturini, Angelo Savio, assistiti dal
Segretario Generale Nazionale Confederale Maurizio Landini.
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del
Turismo – FISASCAT/CISL - rappresentata dal Segretario Generale Davide Guarini,
dal Segretario Generale Aggiunto Vincenzo Dell’Orefice; dai Segretari nazionali:
Aurora Blanca, Diego Lorenzi , Giusi Sferruzza e da: Piero Casali, Salvatore
Carofratello, Stefania Chicca, Marco Demurtas, Daniele Meniconi, Cinzia Pietrosanto
(coordinamento femminile), dell’Ufficio Sindacale, da Dario Campeotto – Presidente
AQuMT, unitamente ad una delegazione trattante composta da: Adami Hansjörg,
Agnelli Nadia, Agostinelli Vera, Alquat i Marco, Altonero Laura, Ammendola
Giovanna, Amodeo Vanessa, Anselmo Tonio, Arcadio Antonio, Arighi Massimiliano,
Atzori Giuseppe, Avanzi Giulia, Bagnolini Gianluca, Barazzetta Francesco,
Barbatano Antonella, Baroncini Claudia, Bartucci Mari a Cristina, Beghin Cristina,
Bellandi Giada, Bellentani Monica, Bellini Patrizia, Bellomo Alfonso, Belotti Claudia,
Benfenati Luca, Bernardini Rita, Bernelli Giuseppina, Bertolissi Fabio, Blau Andrea,
Bocchese Matteo, Bove Maurizio, Breda Matteo, Bresciani Omar, Bristot Stefano,
Brogi Marco, Bruno Antonio, Bunone Giovanni, Calabro' Domenica, Cala' Guido,
Calvi Stefano, Camera Paola, Cannizzo Patrizia, Capasso Anna, Capitale Laura,
Cappelli Malgara, Carafiglia Claudia, Carasi Venera , Careddu Eleonora, Carletti
Marcella, Castagnino Katia, Cavallin Claudio, Cecutti Sandra, Celi Roberto, Chiarini
Laura, Chirico Francesca, Chirico Stefania, Ciurlia Capone Sara, Cocco Silvia,
Colella Nicola, Comerci Gildo Antonio, Comi ati Giovanni Battista, Contemi Pietro,
D'Agostino Salvatore, D'Alessandro Luigi, Dall'Ara Michele, D'Aquaro Giuseppe, De
Leo Vincenza, De Stefano Alessandro, De Vecchi Monica, Defilippis Davide, Delfini
Claudia, Destito Marisa, Di Leo Elisa, Di Leo Pancrazio, Di Matola Flavio, Di Micco
Gennaro, Diego Francesco, Dilavanzo Mauro, Diociaiuti Stefano, Dondeynaz Henri,
Egger Ulrike, Elia Benedetta, Elmi Andretti Gianni, Ercolani Barbara, Esposito Maria
3
Rosaria, Eustachi Giovanna, Fabbri Matteo, Falcucci Giulia, Falil ò Alessio, Faraci
Isabella Maria, Farina Adalberto, Fassari Daniele, Ferraro Federica, Ferremi Silvio,
Ferreri Antonella, Fiorenza Antonino, Fioruti Monya, Floris Tiziana, Foschini Silvia,
Frassanito Marcello, Frigelli Davide, Gallina Elisabetta, Galli Stefano, Gallo Vittorio,
Genova Massimiliano, Giacomazzi Adriano, Giuffrida Lucia Angela, Giuffrida
Tommaso, Gobbi Enrico, Gobbi S imone, Gola Simona, Goller Gabriele, Grosso
Alessandro, Gualtieri Alessandro, Huber Agnes Notburga, Iachella Sonia, Iacono
Margherita, Imperatori Sara, Ingrosso Alessandro, Jama Mohamed Halimo, Lai
Manolo, Lanzillo Miriam, Lapa Katarzyna, Lazzaro Angela, Le Foche Paolo, Lo Papa
Fortunato, Locatelli Alessandro, Longo Olga, Lorrai Sara, Lotti Alessandro, Mairone
Chiara, Manca Patrizia, Mandelli Rossana, Manenti Liliana, Mangone Sara,
Marcomini Diego, Marini Diego, Marrone Salvatore, Martelli Luca, Martignetti
Alessandro, Matrone Pasqualina, Mattatelli Giuseppe, Mazzei Lucio, Mela Maria
Giovanna, Menegale Simona, Minotto Julia, Mistri Maurizio, Molinari Marco,
Montagnini Cristiano, Montillo Domenico, Montuori Raffaele, More Laritza, Mulaj
Ahmed, Murazzo St efano Musumeci Michele Nana Zemo Patrice, Natili Valerio,
Notarnicola Ivan, Olivari Monica, Ormeni Anna, Pagnozzi Marianna, Paialunga
Marco, Pallotta Maria, Parlanti Raffaella, Parravicini Luca, Parrino Giovanni,
Pegoraro Nicola, Peroni Liliana, Pialli Simone, Piazzese Carlo, Pintacorona Teresa,
Piredda Pierfranco, Pogliani Francesco, Ponzo Lucia Angela Rita, Porcedda Monica,
Ramaglia Graziella, Ricci Matteo, Romano Laura, Rossi Giosu è, Rotoni Rachele,
Ruta Maria, Salustri Alessandra, Salvati Silvia, Santellani Diego, Sardone
Emanuela, Scarcello Angelo, Scialanca Massimiliano, Serra Roberta, Sgobbo
Angelo, Silvano Domenico, Silvestri Cristina, Silvestro Rosa, Soleggiati Se lena,
Spinzi Luigi, Spitalieri Vincenzo, Squar tini Marco, Talamone Mirko, Tarantini
Carmela, Tempini Paolo, Tolomio Susanna, Tosi Sara, Troiani Claudio, Truzzi
Barbara, Untermarzoner Josef, Vanin Antonio, Vargiu Claudia, Vento Giorgio, Verde
Marco, Vinci Maria Scala, Witkowska Angelika, Zambon Maristella, Zanetti Sabrina,
Zullo Stefania; dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)
rappresentata dal Segretario Generale Cisl Luigi Sbarra.
L’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS),
rappresentata dal: Segretario Generale Paolo Andreani; dal Segretario Generale
aggiunto Stefano Franzoni, dai Segretari Nazionali Emilio Fargnoli, Gabriele Fiorino,
Marianna Flauto, Samantha Merlo, Paolo Proietti, Gennaro Strazzullo, Giuseppe
Zimmari; dal Tesoriere Mauro Mu nari; da Antonio Vargiu operatore c.v. Segretario
Nazionale; dai membri del Comitato Esecutivo Nazionale: Ardau Cristiano, Bontà
Fabrizio, Boscaro Luigino, Calabrò Matt eo, Conficconi Marco, Contucci Alessandro
Maria, Dell’Anna Marco, Dell’Olivastro Tina, Diecidue Sergio, Forti Massimo, Fulciniti
Caterina, Giammella Aldo, Grasso Mario, Grimaldi Giada, Guarracino Pasquale,
Luchetti Maria Ermelinda, Malerba Domenico, Miccol i Mario, Natale Enrico, Perrone
Antonella, Pezzetta Giannantonio, Picchetti Stefano, Saja Maria Ida, Selvaggio Anna
Maria, Serri Riccardo, Silvestro Giuseppe, Tundo Fabio, Valenti Roberta;
con la partecipazione di una delegazione di settore composta da Maurizio Milandri,
Annalisa Pantera, Daniela Giorgini, Claudia Lugaresi e Carlo Sama; con l’intervento
della Unione Italiana del Lavoro (UIL) rappresentata dalla Segretaria Confederale
Tiziana Bocchi.
SI È STIPULATO
4
il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende
Ortofrutticole e Agrumarie composto da:
• 108 articoli
• 8 allegati
• 27 tabelle
Letti, approvati sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
5
Art. 1 - Sfera di applicazione e validità del contratto
Il presente contratto, stipulato tra le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori
e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative del Settore, disciplina i
rapporti di lavoro del personale dipendente da aziende, anche organizzate in forma
cooperativa e consortile, che esercitano il commercio di esportazione, di importazione
e all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e le relative lavo razioni preliminari
affini e complementari, che effettuano le prime lavorazioni industriali e di
conservazione di prodotti ortofrutticoli, nonché le operazioni di preparazione alla
vendita (conservazione, refrigerazione, surgelazione, pulitura, selezione, calibratura,
sgusciatura, pelatura, snocciolatura e depicciolatura, confezionamento ecc.) e l a
vendita dei prodotti medesimi anche in processi di filiera organizzati.
È altresì applicabile alle imprese di servizio costituite tra soggetti che svolgono
attività nel settore e ad esso connesse.
Sono escluse dalla sfera di applicazione del presente contratto le aziende esercenti
il commercio all'ingrosso ed in commissione operanti esclusivamente nei mercati
ortofrutticoli all’ingrosso.
Riserva sulla proprietà intellettuale: le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni
Sindacali stipulanti il presente CCNL intendono salvaguardare la piena e completa
proprietà del testo contrattuale e, pertanto, ne inibiscono l’inserimento totale o parziale
in altri contratti, riservandosi ogni azione di salvaguardia.
Art. 2 - Assetti contrattuali
La contrattazione del settore si attua in due livelli: uno nazionale, rappresentato dal
presente CCNL di durata quadriennale e uno di secondo livello che si esplica nelle
modalità e procedure di seguito definite.
Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere
considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto
le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini che
si riferiscono unicamente ai soggetti di cui al precedente art. 1 fatte salve le condizioni
di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge
vigenti in materia.
Il Contratto Nazionale
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro del Settore. Esso,
con i suoi allegati, deve essere considerato un complesso unico e inscindibile e
costituisce in ogni sua parte, ivi comprese le norme per la bilateralità contrattuale e gli
oneri derivanti dal riconoscimento del trattamento sanitario obbligatorio integrativo e
nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile per il lavoratore delle aziende
del settore. Il Contratto nazionale ha durata quadriennale sia per la parte no rmativa,
sia per la parte retributiva e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni
normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro nonché il ruolo e le
competenze della contrattazione di livello aziendale e/o territoriale e/o di bacino e/o di
gruppo.
6
La Contrattazione di Secondo Livello
La contrattazione di secondo livello si svolgerà a livello aziendale e/o territoriale e/o
di bacino e/o di gruppo.
Nel rispetto dei cicli negoziali le materie della contrattazione ai diversi livelli non
potranno sovrapporsi od essere ripetitive.
Le erogazioni di secondo livello saranno strettamente correlate ai risultati conseguiti
nella realizzazione di programmi, concordati dalle parti, aventi come obiettivo
incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le impre se
dispongano; potranno essere impegnati anche i margini di produttività eccedenti quelli
eventualmente già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi nazionali nonché i
risultati legati all'andamento economico delle imprese.
A livello aziendale e/o territoriale e/o di bacino e/o di gruppo saranno inoltre regolate
le seguenti materie:
▪ esame di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di flessibilità degli
orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occupazionali;
▪ individuazione di figure professionali non comprese nella classificazione di cui
all’art. 28 del CCNL e loro inserimento nell’inquadramento contrattuale;
▪ disciplina, da concordare con le organizzazioni sindacali, aziendali o territoriali
dell’impiego delle ore lavorate oltre quelle contrattuali in caso di regime di flessibilità
(Banca delle ore);
▪ iniziative per l’attuazione del diritto alla salute;
▪ diritto allo studio e individuazione delle necessità di formazione professionale;
▪ mobilità;
▪ trasporti;
▪ part - time;
▪ contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti previsti nel CCNL;
▪ tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi
di lavoro;
▪ modalità di svolgimento dell'attività di patronato sindacale;
▪ individuazione di modalità per assicurare l’effettivo godimento dei riposi in caso di
continuità dell’attività produttiva;
▪ contratti di gradualità;
▪ altre materie espressamente demandate dal presente CCNL.
Gli accordi di tale livello hanno durata quadriennale.
Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche in ogni modo
denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle
nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà
conservata.
Le parti si danno atto che la presenza di accordi o piattaforme aziendali non è
ostativa per accordi o piattaforme di bacino.
Le parti ritengono non più rinviabile la diffusione della contrattazione di secondo
livello, strumento di importanza strategica nella gestione delle nuove sfide
tecnologiche e ambientali che permeano l’economia , e di fondamentale importanza
nella promozione della formazione, della professionalizzazione, della stabilizzazione e
della fidelizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici del settore. Pertanto, si impegnano
a promuoverne la diffusione, anche attraverso specifica attività di monitoraggio a cura
della Commissione Paritetica di cui all’art.7.
7
NOTA A VERBALE
Le parti si impegnano, nella vigenza del presente CCNL, ad elaborare delle linee
guida per le erogazioni salariali di secondo livello.
Art. 3 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo
Salvo le decorrenze particolari previste per singoli istituti il presente contratto
decorre dal 1° gennaio 2024 ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2027; esso si intenderà
tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia disdetto da una delle parti
contraenti almeno sei mesi prima della scadenza.
Il negoziato per i l rinnovo avrà inizio almeno tre mesi prima della scadenza del
contratto. Entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di rinnovo la parte ricevente
convocherà apposito incontro per l’avvio del confronto. Durante tale periodo e per il
mese successivo le parti contraenti non assumeranno iniziative unilaterali né
procederanno ad azioni dirette.
Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all’entrata in vigore del nuovo.
RAPPORTI SINDACALI
Art. 4 - Informazioni
L’Associazione Imprese Ortofrutticole e le Organizzazioni Sindacali nazionali si
incontreranno, annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre per effettuare un esame
congiunto sul quadro economico e produttivo del settore, sulle sue dinamiche
strutturali, sulle prospettive di sviluppo e sulle ripercussioni sui livelli occupazionali.
Nel corso dell'incontro le parti si scambieranno informazioni sull'andamento delle
relazioni sindacali a livello territoriale, sullo stato di applicazione e di corretto rispetto
delle norme stipulate, sulle iniziative per la diffusione del CCNL sull'intero territorio
nazionale.
Inoltre le parti, ferma restando l'autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte
responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali, si impegnano ad
incontrarsi periodicamente a livello territoriale (regione, provincia, zona, comune)
almeno un mese prima delle principali campagne produttive corrispondenti ai calendari
di massima dei cicli stagionali di lavorazione per una informativa sui piani di
lavorazione e per esaminare i conseguenti riflessi sui livelli di occupazione e su
eventuali processi di mobilità interaziendale e territoriale , nonché sullo stato di
applicazione del presente contratto.
Le parti stipulanti il presente CCNL inoltre si incontreranno, periodicamente, a livello
territoriale per esaminare i problemi dell'occupazione e del mercato del lavoro; ciò al
fine di contribuire, con eventuali proposte comuni, alla definizione delle politiche
regionali di sviluppo del settore nonché al miglioramento dell'occupazione.
A livello aziendale, inoltre, le parti si incontreranno periodicamente per una verifica
dell'inquadramento del personale.
IMPEGNO A VERBALE
Le parti si impegnano ad esaminare ed attuare protocolli per dare concreta
attuazione ai diritti di informazione previsti.
8
Art. 5 - Sistema delle relazioni sindacali
Le parti convengono di rafforzare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su
temi di comune interesse al fine di:
a) assicurare all’azienda sempre maggior efficienza e competitività sul mercato per
garantire un costante miglioramento della qualità del servizio;
b) salvaguardare ed incrementare l’occupazione e migliorare la professionalità e le
condizioni lavorative dei dipendenti;
c) valorizzare l’apporto dei lavoratori alla vita dell’azienda attraverso modelli relazionali
di tipo partecipativo anche attraverso la valorizzazione delle Rappresentanze
Sindacali Unitarie.
A tal fine, ogni anno, le Parti organizzeranno un seminario specifico per il Settore.
In particolare, le relazioni tra le parti si svolgono in seno ad appositi soggetti bilaterali
istituiti dal Contratto o da singoli accordi, quali:
- Ente Bilaterale Ortofrutta – E.B.O. di cui all’art. 6;
- Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 7;
- Commissione per le pari opportunità di cui all’art. 8;
- altri O rganismi Paritetici che le parti stipulanti riterranno opportuno istituire per il
miglioramento delle relazioni sindacali.
IMPEGNO A VERBALE
In riferimento a quanto previsto in materia di informazioni e relazioni sindacali, le
parti si impegnano a svilupparle a livello nazionale, territoriale ed aziendale. A tal fine
si impegnano, a richiesta di una delle parti a costituire quanto già previsto nel contratto
sulla base di progetti-programmi nell’interesse dei lavoratori e delle imprese.
Art. 6 - Ente Bilaterale Ortofrutta - E.B.O.
L’ente Bilaterale Nazionale per l’Ortofrutta ha i seguenti scopi:
a) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore ortofrutticolo, con particolare
riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione;
b) può costituire, a richiesta delle parti territoriali, Comitati bilaterali di bacino con le
seguenti funzioni:
- applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed attività connesse;
- politiche attive del lavoro e della formazione professionale;
- monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti della flessibilità , della gestione del
mercato del lavoro e dell’articolato contrattuale;
- politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istituzioni
regionali.
c) promuovere, anche attraverso il fondo per la formazione continua FOR.TE, iniziative
in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale,
anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché
con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
d) attivare, attraverso convenzioni, le procedure per accedere ai programmi comunitari
ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al fondo Sociale
Europeo.
e) costituire una banca dati relativa alle professionalità affinché venga effettuata una
ricognizione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
9
f) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o
aziendale curandone l’analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge
936/86 di riforma del CNEL;
g) ricevere la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all’atto della
loro costituzione;
h) promuovere anche attraverso il fondo Complementare FONTE, lo sviluppo e la
diffusione di forme integrative nel campo della previdenza, secondo le intese tra le
parti sociali;
i) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul
lavoro;
l) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale,
decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Ortofrutta.
m) promuovere convenzioni al fine di favorire l’integrazione della malattia, infortunio e
maternità ai lavoratori e alle lavoratrici compresi i servizi di sanità integrativa.
L’Ente Bilaterale nazionale, inoltre, istruisce, su istanza di una delle parti stipulanti,
la ricognizione di problemi sorti, a livello di singoli settori compresi nella sfera di
applicazione del presente contratto, e relativi agli effetti derivanti dall’a ttuazione delle
norme contrattuali, in particolare con riferimento a classificazione, sistemi di flessibilità
dell’orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell’attività
settoriale, organizzazione del lavoro, in novazioni tecnologiche e le altre materie
affidate dalle parti.
L’istruttoria avviene attraverso la Commissione Paritetica Nazionale composta da
rappresentanti delle parti stipulanti e dei settori interessati.
Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di apposito incontro alle
parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo,
l’inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto.
Il finanziamento delle attività avverrà su base paritetica:
a) mediante il pagamento di un contributo di € 0.10 mensile per lavoratore occupato,
di cui lire € 0.05 a carico dell’azienda e € 0.05 a carico di ogni singolo lavoratore;
b) mediante il pagamento di un contributo suppletivo di funzionamento operativo,
anch’esso da versare pariteticamente, in misura non superiore a € 0.52 mensili per
lavoratore occupato da destinare al sostegno dell’attività.
Il contributo suppletivo di funzionamento operativo, in quanto funzionale alla
realizzazione di progetti, è suscettibile di aumento o diminuzione nel tempo.
Eventuali progetti anche di bacino, finalizzati, preventivamente notificati e
successivamente depositati all'organismo nazionale, potranno dar luogo a
contribuzione suppletiva temporanea per gli aderenti al progetto stesso. Tale
contribuzione verrà gestita in piena autonomia e responsabilità con contabilità
separata rispetto al fondo nazionale.
Rimane convenuto che gli eventuali fondi residui di bilancio corrente saranno
destinati esclusivamente a finalità promosse e programmate dall’organismo bilaterale.
NOTA A VERBALE
La vigenza dell’articolo è sospesa. È fatta, in ogni caso, salva la possibilità di
stipulare accordi bilaterali per progetti condivisi di comune utilità.
IMPEGNO A VERBALE
Le parti concordano di individuare sistemi bilaterali affini al settore, già esistenti.
10
Art. 7 - Commissione paritetica nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce l'organo competente a garantire il
rispetto degli accordi intercorsi ed a proporre agli aderenti delle Organizzazioni
stipulanti raccomandazioni e comportamenti utili al normale svolgimento delle relazioni
sindacali al livello territoriale ed aziendale.
La Commissione Paritetica Nazionale esamina tutte le controversie di
interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali.
Alla Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, le Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente contratto o le Organizzazioni
locali facenti capo alle predette Organizzazioni Nazionali o le aziende aderenti
all'Associazione Imprese Ortofrutticole.
In pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica Nazionale le
Organizzazioni Sindacali interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa
entro 45 giorni.
Art. 8 - Commissione pari opportunità
Le Parti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 903/77, alle Direttive
CEE in materia di parità ed alla Risoluzione CEE 1982 sulle pari opportunità, si
impegnano ad approntare congiuntamente iniziative idonee ad abbattere ogni
discriminazione fondata sul sesso , in materia di avviamento al lavoro e di
professionalità, consentendo effettive pari opportunità di lavoro alle lavoratrici.
In tale ambito particolare attenzione sarà portata all'insieme delle problematiche
formative per elevare la qualificazione delle lavoratrici e per far loro conseguire le
specializzazioni dalle quali oggi sono di fatto escluse, e ciò in particolare per quel lo
che concerne i contratti di formazione lavoro e gli inserimenti professionali.
Le Parti convengono sull'opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto
dalla Raccomandazione CEE n. 635/1984 e dalle disposizioni legislative in vigore in
tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di
azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una
effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
In relazione a ciò, è costituita una Commissione alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore sulla base dei dati
qualitativi forniti dalle aziende nell'ambito del sistema informativo previsto dal
presente CCNL;
b) proporre, sulla base di una analisi della situazione e compatibilmente con le
esigenze tecnico-produttive, azioni positive (di cui al comma 2 art. 1 legge 125/91)
da promuovere ai sensi del comma 3 art.1 della stessa legge e seguire lo sviluppo
della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) individuare specifici progetti di azioni positive da concordare tra datori di lavoro e
OO.SS. ai sensi del comma 4 art. 2 legge 125/91;
d) sollecitare e verificare la redazione delle relazioni biennali previste dal comma 1 art.
9 della legge 125/91;
e) individuare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo
l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
f) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro
anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno.
11
Inoltre, le parti concordano di istituire a livello aziendale e territoriale per le piccole
imprese la Commissione Pari Opportunità finalizzata:
- alla informazione sui programmi di assunzione con criteri riferiti alla disoccupazione
femminile esplicitata nelle liste di collocamento;
- alla individuazione di misure di valorizzazione del lavoro femminile.
Tale commissione potrà essere costituita sia a livello nazionale che a livello
territoriale.
DIRITTI SINDACALI
Art. 9 - Rappresentanze Sindacali Unitarie - R.S.U.
Per le RSU - Rappresentanze Sindacali Unitarie si applicano le norme definite
nell’accordo allegato 4.
Art. 10 - Delegato aziendale
In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 21 aprile 1954, esteso 'erga
omnes' ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11
a 15 dipendenti le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare
congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di
intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul
lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è
nullo ai sensi della legge.
Art. 11 - Dirigenti sindacali
A decorrere dal 1° gennaio 1980 agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti
sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali dei
lavoratori del settore;
b) di rappresentanze aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di
quindici dipendenti i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie
delle organizzazioni stesse;
c) di RSU regolarmente elette secondo l’Accordo allegato 4.
L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con
lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.
l componenti del Consiglio o Comitato di cui alla lettera a) del presente articolo
hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni
degli organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue.
Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente
componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a) potrà usufruire
di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue.
12
Art. 12 - Contributi sindacali
L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo sindacale associativo ai
dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega
debitamente sottoscritta dal lavoratore.
La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da
trattenere e l'Organizzazione sindacale a cui l'azienda dovrà versarlo.
L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta ai sindacati di spettanza.
La delega da parte dei lavoratori è sempre revocabile, con effetto dall’inizio del
mese successivo a quello di manifestazione di volontà di recesso. In ogni caso, la
delega deve essere rinnovata espressamente entro l’anno nel quale si compie il
quadriennio della manifestazione di volontà adesiva.
Art. 13 - Permessi sindacali, affissioni e funzioni pubbliche elettive
I componenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui alle lettere b) e c)
dell'articolo 11 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:
a) ad un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità che
occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) ad un dirigente ogni 300 o frazioni di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria
per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti della categoria per cui è
organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità di maggiori
dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera b).
l permessi di cui al presente articolo saranno complessivamente pari a 12 ore
mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente e a un'ora e
mezza all'anno per ciascun dipendente nelle aziende di cui alla lettera a).
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve dare
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite la
rappresentanza sindacale aziendale.
l dirigenti sindacali aziendali hanno inoltre diritto a permessi non retribuiti per la
partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in
misura non inferiore a otto giorni all'anno.
l lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono
darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le
rappresentanze sindacali aziendali.
Le rappresentanze sindacali azien dali hanno diritto di affiggere su appositi spazi
che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori
all'interno dell'unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di
interesse sindacale e del lavoro.
l lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee
Regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a
richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro
mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali.
13
Art. 14 - Assemblee
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori
in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di
interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle
rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle organizzazioni aderenti o facenti
capo alle Associazioni Nazionali stipulanti.
In assenza di rappresentanze sindacali aziendali le riunioni possono essere
convocate dalle organizzazioni sindacali locali, stipulanti il presente CCNL.
La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda
entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di
effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario
di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue per le quali verrà corrisposta la
normale retribuzione. Detto diritto verrà goduto di norma per un ’ora al mese
cumulabile, comunque con un limite massimo di due ore mensili.
Nelle unità aziendali che occupano normalmente meno di 15 dipendenti, i lavoratori
hanno diritto a quattro ore di assemblee annuali retribuite (1° Gennaio -31 Dicembre)
da suddividersi nei due semestri.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi
di essi.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti
esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo, comunque
con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone,
la salvaguardia dei beni e degli impianti; tali modalità saranno concordate
aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o face nti
capo alle Associazioni nazionali stipulanti al fine di garantire la prosecuzione delle
attività produttive in corso.
Art. 15 - Referendum
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori
dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti
all'attività sindacale, indetti dalle rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con
diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale ed alla
categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti
collettivi, anche aziendali.
Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di
esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20
maggio 1970, n. 300 di cui all’allegato 6.
14
TUTELA DELLA PERSONA
Art. 16 - Previdenza complementare
Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indeterminato, part -time,
tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed avventizi) compresi nella sfera di
applicazione del presente contratto la previdenza integrativa così come prevista dal
D.Lvo 124/93 e successive modifiche ed integrazioni, le parti convengono di aderire,
dalla data di stipula del presente CCNL, al Fondo di Previdenza Complementare
denominato FON.TE.
Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di
lavoro dal quale dipende, sono costituite da:
▪ 1% a carico dell’azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TF nel
periodo di riferimento;
▪ 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR
nel periodo di riferimento;
▪ una quota di TFR pari al 50%, ovvero l’intero TFR maturando, nel periodo di
riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo
indeterminato già occupati alla data del 28 aprile 1993;
▪ il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al
Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a part -time,
assunti dopo il 28 aprile 1993;
▪ il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al
Fondo per i lavoratori con le altre tipologie di contratto individuale (tempo
determinato, CFL, apprendistato, stagionale ed avventizio).
Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limitatamente alla
quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo più
elevato come previsto dal regolamento del Fondo.
Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve
essere effettuato dalla data di iscrizione del lavoratore al Fondo stesso, a cura del
datore di lavoro e con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti.
Resta comunque inteso, per assicurare la continuità ed omogeneità dei versamenti
che, in costanza di rapporto di lavoro, le quote di cui sopra sono da riferirsi anche ai
periodi coperti da indennità Inps ed Inail.
Al momento dell’assunzione le aziende dovranno fornire al lavoratore adeguata
informativa scritta relativa al fondo FON.TE.
Art. 17 - Molestie sessuali, Mobbing e Violenza di genere, Diversità e Inclusione
Il diritto all'eguaglianza dinanzi alla legge ed alla tutela contro la discriminazione per
tutti gli individui costituisce un diritto universale riconosciuto dalla dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, dalla convenzione delle Nazioni unite sull'eliminazione
di ogni forma di discriminazione nei confronti de lla donna, dalla convenzione
internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, nei patti
delle Nazioni Unite relativi ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali,
nonché dalla convenzione per la sa lvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali della Comunità europea.
15
Relazioni interpersonali improntate al rispetto reciproco, in cui ciascuno ha diritto ad
essere rispettato nella propria dignità e personalità, sono condizioni imprescindibili per
la tutela della dignità della persona di cui l'organizzazione aziendale è tenuta a farsi
carico, promuovendo le iniziative opportune a vietare e contrastare ogni inaccettabile
e intollerabile discriminazione per ragioni di razza, di religione, di lingua, di genere,
di appartenenza politica e sindacale.
Le parti convengono che le molestie sessuali sono una lesione dei diritti individuali
e una forma di discriminazione e ricatto nell'attività lavorativa che lede la dignità della
persona. Convengono quindi sulla esigenza di salvaguardare nei luoghi di lavor o la
dignità della persona e per questo si attiveranno perché siano evitati comportamenti
importuni, offensivi ed insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che
abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio del la
persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all’accettazione o al rifiuto di
tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
A tal fine le Commissioni di pari opportunità potranno promuovere ed organizzare
iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno, fornendo alle aziende del settore le
necessarie indicazioni, anche attraverso l'individuazione di un codice di
comportamento.
Le parti convengono che costituisce violazione degli obblighi contrattuali ogni
comportamento, verbale o di altro tipo, riconducibile a molestie, molestie sessuali,
discriminazioni e mobbing.
A) molestie, discriminazioni
Le molestie riferite al sesso di una persona e le molestie sessuali sono lesive
dell'integrità della persona e contrarie al principio di non discriminazione. Le parti
assumono le definizioni indicate dalla Direttiva europea 2002/73:
discriminazione diretta : situazione nella quale una persona è trattata meno
favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra
persona in una situazione analoga;
discriminazione indiretta : situazione nella quale una disposizione, un criterio o una
prassi apparentemente neutri, possono mettere in una situazione di particolare
svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, a
meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una
finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e
necessari;
molestie: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato co nnesso
al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona
e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;
molestie sessuali: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a
connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo
scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare creando un clima
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Fermi restando l'inammissibilità di ogni atto o comportamento che si configuri come
molesto e discriminatorio, il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con
dignità, ad essere tutelati nella propria libertà personale, a denunciare at ti e
comportamenti molesti e le eventuali, conseguenti intimidazioni e ritorsioni, la
valutabilità di tali comportamenti ai sensi delle disposizioni norma tive e contrattuali
vigenti, Fruitimprese si impegna a promuovere presso le proprie associate iniziative di
informazione e formazione atte a diffondere e sviluppare una cultura improntata al
pieno rispetto della dignità della persona.
16
Iniziative di informazione, formazione e prevenzione saranno concordate tra le parti
a livello aziendale e regionale.
B) mobbing
Si identificano come mobbing atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti
nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie
e vessatorie, aventi come fine la destabilizzazione psicologica di chi li subisce e che
comportano degrado delle condizioni di lavoro che possono compromettere la salute,
la professionalità, la dignità del lavoratore nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o,
addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
Tali atti, atteggiamenti, comportamenti, miranti a discriminare, screditare,
danneggiare il lavoratore nella propria carriera e status, da chiunque perpetrati,
superiori, pari-grado, inferiori e datori di lavoro, sono da considerare violenze morali e
persecuzioni psicologiche vietate e tali da rendere illegittime le variazioni delle
condizioni di lavoro da esse originate.
In riferimento anche alla risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001,
le Parti riconoscono la necessità di promuovere adeguate e opportune iniziative al fine
di monitorare, contrastare, prevenire situazioni che sempre più spesso hanno gravi
conseguenze sulla salute fisica e mentale del lavoratore, nonché per migliorare la
qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
A tal fine Fruitimprese si impegna a promuovere verso le sue associate iniziative di
informazione e formazione tese a prevenire il verificarsi di fenomeni di tale genere.
Parimenti, a livello aziendale, saranno concordate con RSU ed RLS campagne di
informazione per tutti i lavoratori e di formazione specifica per RLS per l'individuazione
dei sintomi e delle cause, per la valutazione del rischio e la definizione degli interventi
di prevenzione e gestione degli eventuali casi di mobbing.
C) violenza di genere
Alle donne lavoratrici vittime di violenze di genere si applica quanto previsto dalle
vigenti disposizioni di legge ex art. 24 D.lgs. n. 80/2015.
Il congedo dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo
di massimo sei mesi può essere usufruito dalla lavoratrice, oltre che su base
giornaliera, anche su base oraria nell’arco temporale di tre anni.
Il predetto congedo può essere usufruito anche dalle lavoratrici assunte a tempo
determinato e stagionali entro il termine finale apposto al contratto di lavoro.
La vittima di violenza ha diritto, qualora l’azienda abbia più sedi lavorative, di
essere trasferita ad altra unità produttiva. Qualora, a seguito del trasferimento si
renda necessario un cambio di mansioni, sarà garantito il mantenimento delle
condizioni economiche e normative.
D) diversità e inclusione
Nella consapevolezza che un mercato del lavoro inclusivo e che valorizzi le
persone al di là delle differenze di razza, di religione, di lingua, di genere, di
appartenenza politica e sindacale, rappresenti sia un elemento di maggior tutela
delle lavoratric i e dei lavoratori, che una leva di competitività positiva per le
imprese, le parti condividono la necessità di promuovere e diffondere, anche nei
luoghi di lavoro, una cultura basata sull’inclusione, sul rispetto dell’altro e sulla
tutela della diversità come elemento fondamentale per la creazione di un ambiente
di lavoro sano che guardi al benessere complessivo della persona, nonché per lo
sviluppo del settore.
17
A tal fine Fruitimprese si impegna a sviluppare attività di analisi ed
approfondimento, tese a favorire la diffusione di pratiche ed esperienze positive.
Art. 18 - Promozione della tutela della salute e della integrità psico-fisica dei
lavoratori
Fermo restando quanto già disposto dalle leggi vigenti in materia, al fine di
migliorare le condizioni ambientali di lavoro, le RSU/RSA, o in mancanza, le
organizzazioni sindacali territoriali stipulanti il presente CCNL possono promuovere, ai
sensi dell'a rt. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
L'azienda favorisce ogni iniziativa tendente alla tutela della salute ed alla
prevenzione degli infortuni dei lavoratori nel pieno rispetto della normativa vigente, con
particolare riferimento al Dlgs 81/08, art.15, comma 2 e all’art. 28 comma 1 e 1bis
relativamente ai rischi afferenti allo stress del lavoro-correlato.
Il personale adibito ad eventuali lavorazioni nocive individuate dalla normativa,
dovrà essere sottoposto alle visite periodiche così come definito dalle attuali leggi
vigenti.
L'azienda dovrà fornire ai dipendenti addetti a tali lavori indumenti, strumenti e DPI
atti a ridurre gli effetti della nocività.
Due delle dodici ore annue retribuite di assemblea di cui all'art.14 potranno essere
destinate all'informazione dei lavoratori sulle tematiche ambientali per la prevenzione
dei rischi e la tutela della salute, prevedendo anche la presenza di rappresentanti
esterni delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
Per i lavoratori dipendenti da aziende che occupano normalmente meno di 16
addetti, dette tematiche saranno affrontate da RSU/RSA, RLS o rappresentanti
sindacali territoriali, all'interno delle 4 ore di assemblea previste dall'art. 14.
Art. 19 - Ambiente e sicurezza: D.Lvo n. 81/08
Le parti convengono che la materia riguardante l'ambiente e la sicurezza sono
motivo di attenzione e responsabilità dell'azienda, nonché luogo elettivo e prioritario di
comuni momenti di reciproca partecipazione e di coinvolgimento.
In tale ottica ed alla luce di quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n,
81, concernente l'attuazione dell’art. 1 della Legge 3 Agosto 2007 n. 123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si attuerà quanto definito
nell’apposito accordo allegato 5.
Le parti si impegnano a valorizzare il ruol o del RLS e di rendere effettiva la sua
partecipazione alla definizione della mappa dei rischi aziendali.
Le parti promuoveranno le attività di formazione svolte dagli Enti Bilaterali, dagli
Organismi Paritetici o realizzate dal datore di lavoro in collaborazione con essi, con
riferimento alla salute e alla sicurezza sul lavoro per il tramite di apposite Commissioni
Paritetiche costituite a livello territoriale che assicureranno un collegamento costante
fra le attività istituzionali degli RLS e le parti stipulati il presente CCNL.
Le predette commissioni si intendono rispondenti ai criteri identificativi dei soggetti
abilitati a svolgere i compiti di cui al D.lgs n° 81/2008 e successive modifiche.
18
In particolare , le suddette commissioni saranno abilitate a svolgere l e attività di
informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, quali richiamate al predetto D.lgs.
Ove necessario le parti stipulanti il presente CCNL concorderanno di individuare il
RLST in organismi, possibilmente affini, già presenti nel territorio.
Art. 19-bis - Refettorio
Salvo quanto disposto dalla vigente legislazione per i lavori all’aperto che hanno
specifica disciplina, le aziende, per la refezione, devono avere uno o più ambienti
destinati ad uso refettorio, muniti di sedili e tavoli
I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il
pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed
imbiancate.
Art. 20 - Lavoratori stranieri
Al fine di favorire l’integrazione e di agevolare i ricongiungimenti familiari, è
consentito ai lavoratori immigrati utilizzare cumulativamente le ferie, i rol ed i permessi
loro spettanti, nonché anticipazioni del TFR, compatibilmente con le esigenze
aziendali. Al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro le aziende forniranno
tutte le informazioni riguardanti le norme sulla sicurezza del lavoro tradotte in più
lingue.
Art. 21 - Assenze per malattia e controlli
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l’obbligo
di dare immediata notizia della propria assenza per malattia al datore di lavoro
prima dell’inizio del suo turno di lavoro; in caso di tardiva o mancata
comunicazione dell’assenza, il lavoratore potrà essere sanzionato
disciplinarmente con le conseguenze previste dall’art. 98.
In ragione delle recenti disposizioni afferenti all’invio telematico dei certificati medici
di malattia, il lavoratore è tenuto a:
• comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’assenza e ogni variazione
dell'indirizzo dove potrà essere effettuata la visita di controllo;
• comunicare al medico l'indirizzo di reperibilità da indicare nel certificato (qualora
questo sia diverso da quello di residenza o domicilio);
• comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato entro 48 ore.
Tale comunicazione può essere effettuata dal lavoratore anche tramite e -mail o
SMS, agli indirizzi e ai numeri che le aziende avranno cura di comunicare. A tal fine è
indispensabile che il lavoratore richieda al medico il rilascio del protocollo identificativo
del certificato. È inoltre onere del lavoratore inoltrare la certificazione cartacea, entro
48 ore, oltre che in caso di impossibilità del medico di inviare “on -line” la
comunicazione, anche per i seguenti motivi:
• certificato emesso da un medico specialista privato non convenzionato;
• certificati emessi da strutture di Pronto Soccorso;
• certificato di ricovero ospedaliero.
19
Fermo restando le conseguenze sanzionatorie da parte dell’INPS nei casi di
mancato o tardivo invio del certificato reso con modalità cartacea (obbligo in uno dei
casi eccezionali sopraesposti), l’inadempimento di uno degli obblighi sopra specificati,
in qu anto inadempimento contrattuale, comporterà l’attivazione a carico del
dipendente di una procedura disciplinare, nonché l’eventuale applicazione delle
relative sanzioni.
Il lavoratore può farsi rilasciare una copia cartacea del certificato e dell'attestato di
malattia oppure farsi inviare copia degli stessi sulla propria casella e-mail. Il lavoratore
può prendere visione, ed eventualmente stampare l'attestato di malattia accedendo al
sito www.inps.it tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo.
Il datore di lavoro può ottenere l'attestazione di malattia esclusivamente attraverso
l’INPS secondo le seguenti modalità alternative:
• ricercando la singola attestazione su sito dell'INPS attraverso l'inserimento del
protocollo del certificato che il lavoratore deve fornire;
• attraverso la visualizzazione delle attestazioni con accesso alla sezione web INPS
dedicata, mediante apposito PIN;
• chiedendo all'INPS di far pervenire le attestazioni sul proprio indirizzo di posta
elettronica certificata.
Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del
medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data
indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata present azione o di
ritardo ingiustificato il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la
corresponsione di quanto previsto agli articoli 94 e 95 del presente contratto.
Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato
impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione
stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un
giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considera ta ingiustificata con le
conseguenze previste dall’art. 98 del presente contratto.
Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione
e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l'obbligo, in
caso di malattia di durata superiore a cinque giorni, di presentare al rientro in servizio
al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavorato re non presenta
pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300 il datore di lavoro o chi ne fa
le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia
attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei servizi
sanitari indicati dalla Regione.
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità
fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le
prescrizioni mediche inerenti alla permanenza presso il proprio domicilio.
Il lavoratore è tenuto altresì a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore
12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di
controllo, richieste dal datore di lavoro.
Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate,
a seguito di un procedimento amministrativo o su decisione dell'ente preposto ai
controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del pre sente
articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le
visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonché le visite ambulatoriali di
20
controllo, e salvo i casi di forza maggiore dei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare
immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore
dell'obbligo alla reperibilità nelle fasce orarie prescritte, comporta comunque
l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5 della legge 11 novembre 1983, n.
638,15° comma, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda.
In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le
conseguenze previste dall’ art. 98 del presente contratto.
Art. 22 - Trattamento economico in caso di malattia
Durante il periodo di malattia previsto dall'art. 21 il lavoratore avrà diritto:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita per i giorni
di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione percepita per i giorni di malattia
dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'lNPS ai sensi dell'articolo 7 4 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite e anticipata dal datore di
lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato
dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'lNPS, secondo le
modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione delle indennità a carico dell'lNPS da corrispondersi dal datore
di lavoro e a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti
misure:
1) il 100% (cento per cento) della normale retribuzione per i primi tre giorni (periodo
di carenza);
2) il 75% (settantacinque per cento) della normale retribuzione per i giorni dal quarto
al ventesimo;
3) il 100% (cento per cento) della normale retribuzione per i giorni dal ventunesimo
al centottantesimo.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se I'INPS non corrisponde
per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità
stessa è corrisposta dall'lNPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è t enuto ad
integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui all’ art. 24.
Per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato con prestazione ridotta, le
norme relative al trattamento integrativo di cui al punto b) a carico del datore di lavoro
sono applicabili nei periodi di presenza e nei limiti della validità della garanzia
occupazionale prevista dall'art. 31.
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e stagionali le norme
relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei
limiti di scadenza del contratto stesso con esclusione delle integrazioni previste ai punti
2 e 3 che trovano applicazione solo per il personale a tempo indeterminato.
L’indennità corrisposta dall’INPS e la relativa integrazione saranno anticipate
dal datore di lavoro e compensate successivamente, attraverso conguaglio da
parte dell’Inps, a condizione che l’indennità sia prevista dalla norma vigente e il
rimborso, attraverso conguaglio , sia garantito dall’istituto o da altro sistema
analogo.
21
Art. 23 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Al fine di assicurare a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
o contratto a tempo determinato e stagionali di durata di almeno 5 mesi l’assistenza
sanitaria integrativa è fatto obbligo alle aziende, che applicano il presente contratto, di
garantire la copertura assicurativa del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa
denominato EST, che viene individuata dalle Parti come la cassa di assistenza
sanitaria integrativa del Settore.
Le aziende che non assolveranno al vincolo di cui al precedente comma
avranno l’obbligo di provvedere al pagamento diretto al lavoratore della
prestazione integrativa prevista dal regolamento del fondo.
A prescindere dalla durata iniziale del contratto di assunzione, il lavoratore matura
il diritto nel caso in cui nell’anno solare precedente sia stato assunto per un periodo di
sette mesi (210 giorni di calendario) anche non continuativi.
Il contributo a carico del datore di lavoro, per il periodo di assunzione, sarà pari ad
€10 mensili per ogni singolo lavoratore oltre l’una tantum prevista dal Regolamento del
Fondo. A titolo volontario, il lavoratore potrà assumere l’intero onere relativo ai periodi
dell’anno non lavorati e su base volontaria autorizzerà la trattenuta del relativo onere
come previsto dal Regolamento del Fondo. Nel caso di mancata autorizzazione non
seguirà alcun obbligo a carico del datore di lavoro anche per il periodo lavorato.
Per i lavoratori assunti con apertura di nulla osta il diritto alla copertura verrà
acquisito, così come previsto al primo comma del presente articolo, per il periodo
corrispondente, a prescindere dal numero di giornate indicato in contratto.
NOTA A VERBALE
A partire dal 01/05/2027 la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà di €
13,00.
Art. 24 - Infortunio
Le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo
secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità,
al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare
all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscen za
dell'infortunio non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all'lNAlL, il datore di lavoro
resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le
stesse norme di cui all’art. 25.
Ai sensi dell'art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio e per i
successivi tre giorni (periodo di carenza).
A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro
deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante
da infortunio un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiung ere
complessivamente le seguenti misure:
- il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza);
- il 100% per i giorni dal 5° al 21°;
22
- il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per
qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e stagionali le
norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono
applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
Art. 25 - Conservazione del posto
Durante la malattia, il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non
in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni
in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro pot rà
procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto agli art. 94 e 95
del presente contratto, salvo quanto disposto dal presente articolo.
Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di
preavviso e di licenziamento.
Il periodo di malattia viene distinto dal periodo di infortunio.
Per anno solare si intendono 365 giorni computati o dalla data del primo episodio
morboso o dalla data del licenziamento.
Nei confronti dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammalati
o infortunati sul lavoro, la conservazione del posto fissata nel periodo massimo di 180
giorni dal presente articolo, sarà prolungata a richiesta del lavoratore, per un ulteriore
periodo non superiore a giorni 180, alle seguenti condizioni:
1) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
2) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;
3) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di «aspettativa» senza
retribuzione.
l lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente
comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata R.R. prima della
scadenza del 180° giorno di assenza per la malattia o infortunio e firmare espressa
accettazione delle suddette condizioni.
Ai fini del periodo di comporto, al raggiungimento del 150° giorno di malattia,
l’azienda dovrà comunicare in forma scritta al lavoratore tale raggiungimento.
Per la comunicazione aziendale, ai fini dell’adempimento, verrà presa in
considerazione la data di spedizione.
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al
licenziamento ai sensi del presente articolo. Il periodo stesso è considerato utile ai fini
dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
I lavoratori infortunati, in occasione di lavoro, o affetti da gravi patologie e/o
sottoposti alle relative terapie, anche salvavita, non potranno essere licenziati anche
qualora sia superato il periodo di conservazione del posto di lavoro. Tale periodo sarà
di aspettativa senza retribuzione e il lavoratore non concorrerà a determinare il numero
dei lavoratori occupati al fine dei vari istituti disciplinati dalla normativa in materia di
lavoro.
I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della
capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche
in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta
giorni. Il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente
23
interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti
la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta. Durant e il
periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a
percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per
malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta
sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici
continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione
cumulativa1.
Art. 26 - Trattamento di Maternità e Paternità
Ferme restando le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità contenute nel testo unico di cui al D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nel
verificarsi dello stato di gravidanza le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi
retribuiti per l’effettuazione di esami, accertamenti clinici o visite specialistiche
prenatali, sempre che non possano essere effettuati in orari diversi da quelli lavorativi,
con obbligo di presentazione della relativa documentazione giustificativa attestante la
data e l’ora di effettuazione di dette prestazioni.
Per il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità, la
lavoratrice e l’azienda si comporteranno come segue:
a) prima dell’inizio dell’assenza obbligatoria, la lavoratrice è tenuta a presentare il
certificato di gravidanza all’azienda e all’INPS indicante la data presunta del parto,
che fa stato anche in caso di errata previsione;
b) entro trenta giorni la lavoratrice dovrà presentare il certificato di nascita del figlio o
la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
c) in relazione al divieto di adibire al lavoro le donne in stato di maternità, l’azienda
anticiperà alla lavoratrice l’indennità riconosciuta dall’ INPS pari all’80 % della
retribuzione per il periodo obbligatorio ed al 30 % per quello facoltativo. Il divieto dei
primi due mesi si estende ai giorni intercorrenti tra la data presunta e la data effettiva
del parto. In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta , i giorni di assenza
non goduti si aggiungono ai tre mesi successivi al parto;
d) in caso di interruzione della gravidanza spontanea o volontaria, entro il 180° giorno
di gestazione ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, per il periodo di assenza
verrà assicurato alla lavoratrice il trattamento di malattia previsto dall’art. 22 del
vigente CCNL. La lavoratrice deve astenersi dal lavoro nel periodo intercorrente tra
i due mesi precedenti alla data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto.
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità di cui alle lettere
precedenti, la lavoratrice ha facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese
precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, oppure di
astenersi dal lavoro nei cinque mesi successivi al parto, purché il medico specialista
del Servizio sanitario nazionale ed il medico competente nominato ai sensi del D. Lgs.
n. 81/2008 attestino che l’esercizio di tale facoltà non sia di pregiudizio alla salute della
gestante e del nascituro.
La lavoratrice può richiedere di fruire del periodo di cinque mesi di assenza nel caso
abbia adottato un minore. I genitori che hanno preso in affidamento un minore hanno
diritto a un congedo della durata massima di 3 mesi. Questi avranno diritto al
1 Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119
24
trattamento previsto al punto c) precedente. Il medesimo trattamento spetta al
lavoratore sempre che non sia stato fruito dalla lavoratrice.
Il padre lavoratore, previa presentazione di idonea certificazione, ha diritto di
astenersi dal lavoro e al relativo trattamento economico per la durata del periodo di
assenza per maternità spettante alla madre, o dell’eventuale residuo, in caso di morte,
di grave infermità, o di abbandono del bambino da parte della stessa, nonché in caso
di affidamento del bambino esclusivamente al padre.
Ciascun genitore ha diritto di assentarsi dal lavoro, nei primi dodici anni di età del
bambino ed i relativi congedi parentali non possono complessivamente superare i dieci
mesi, elevabili a undici nel caso il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal
lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. Qualora vi sia
un solo genitore il periodo continuativo o frazionato non può superare i dieci mesi. Ai
fini dell’esercizio del diritto di astenersi dal lavoro il genitore è t enuto a dare un
preavviso all’azienda non inferiore a quindici giorni.
Durante il primo anno di età del bambino, la lavoratrice ha diritto a due ore di riposo
giornaliero cumulabili nella stessa giornata, ridotto a un’ora nel caso di orario di lavoro
inferiore a sei ore, usufruibili anche fuori dell’azienda. Nel caso di asilo nido istituito in
azienda, i predetti riposi sono ridotti a mezz’ora. Il padre lavoratore ha diritto ai
medesimi riposi qualora i figli siano ad esso esclusivamente affidati, o la madre
lavoratrice non se ne avvalga ovvero quando la madre sia lavoratrice autonoma, sia
deceduta o affetta da grave infermità. In caso di parto plurimo le ore di riposo sono
raddoppiate o, in alternativa, possono essere congiuntamente fruite dalla madre e dal
padre, restando in tal caso nei limiti già precisati.
Per la durata della malattia di un figlio di età inferiore a tre anni entrambi i genitori
hanno diritto di assentarsi, alternativamente, dal lavoro. Nel caso di figli di età
compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore, alternativamente, può assentarsi dal
lavoro nel limite di cinque giorni all’anno. Il permesso sarà concesso su presentazione
di un certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato. Il ricovero ospedaliero del bambino che
intervenga in corso di godimento delle ferie interrompe, a richiesta del genitore, il
godimento delle stesse per la durata della malattia nel caso di figlio di età inferiore a
tre anni, ovvero nel limite massimo di cinque giorni per i figli di età compresa tra i tre e
gli otto anni. Le predette assenze non sono retribuite, comportano proporzionale
riduzione delle ferie e delle retribuzioni corrisposte con cadenza annuale, ma sono
computate nell’anzianità di servizio.
Anche in caso di adozione o affidamento, spetta a entrambi i genitori il diritto di
assentarsi, alternativamente, per la durata della malattia del bambino inferiore a sei
anni e fino al compimento dell’ottavo anno, il diritto ai cinque giorni di permesso.
Qualora il minore all’atto dell’adozione abbia un’età compresa tra i sei e i dodici anni
i genitori hanno diritto in caso di malattia di assentarsi, alternativamente, nel limite di
cinque giorni all’anno nei primi tre anni dell’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Ai fini della fruizione dei permessi sopra indicati per la malattia del bambino il
lavoratore o la lavoratrice deve presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà attestante che l’altro genitore non sia in congedo per gli stessi motivi. Le
predette assenze non sono retribuite, comportano proporzionale riduzione delle ferie
e delle retribuzioni corrisposte con cadenza annuale, ma sono computate nell’anzianità
di servizio.
Dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento del primo anno di
età del bambino, è vietato adibire la lavoratrice ad attività lavorative che si svolgano
dalle ore 22 alle ore 6. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno la
25
lavoratrice o, in alternativa, il lavoratore padre convivente di bambino di età inferiore a
tre anni, ovvero l’unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici
anni, nonché il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto con handicap in
situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/1992.
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di
licenziamento o nel corso del primo anno di accoglienza del minore adottato o affidato,
la lavoratrice o il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento
da parte dell’azienda. La comunicazione delle dimissioni deve essere convalidata
dall’Ispettorato Territoriale competente per territorio.
Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e
puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico INPS,
da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere
complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera percepita.
Per quanto non espressamente sopra previsto si fa riferimento alle normative di
legge disciplinanti la materia.
Per agevolare i genitori con figli di età inferiore a 14 anni hanno stabilito quanto
segue:
- Padri e madri al fine di conciliare i tempi di vita e lavoro per esigenze legate
all’assistenza dei figli di età inferiore a 14 anni potranno usufruire del monte ore di
permessi retribuiti previsti dal contratto anche frazionati per ora o unità di ore.
- Nel caso di maternità o paternità facoltativa il lavoratore può richiedere
un’anticipazione del TFR anche in assenza dei presupposti di legge.
Ai sensi del D. Lgs. 80/2015 art. 7, il congedo facoltativo potrà essere fruito anche
ad ore con un orario ridotto pari al 50%. In tal caso il termine di preavviso è pari a due
giorni.
- Nelle imprese, con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, le madri con orario
di lavoro full -time, possono per il periodo successivo all’assenza per maternità,
usufruire della conversione del rapporto in part -time fino al compimento del terzo
anno di età del figlio. Trascorso tale periodo sarà facoltà della lavoratrice ripristinare
il contratto full -time. Al fine di beneficiare del diritto (conversione in part -time e
riconversione a full -time) in questione la lavoratrice dovrà obbligatoriamente
comunicarne in forma scritta la richiesta almeno 60 gio rni prima. L’azienda per
consentire alla lavoratrice di beneficiare di tale facoltà potrà assumere altro
lavoratore in sostituzione, che non sarà calcolato come incremento occupazionale
al fine dei vari istituti disciplinati dalla normativa in materia di lavoro.
Art. 27 - Trattamento economico durante il periodo di astensione
Per il periodo di cinque mesi di assenza obbligatoria per congedo di maternità, così
come definito dall’art. 16 del Dlgs. 155 del 26.03.01, l’indennità INPS di maternità verrà
integrata dall’azienda in modo da raggiungere il 100% della retribuzione lorda cui la
lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Nei confronti delle lavoratrici assunte con contratto a tempo determinato e stagionali
le norme relative al trattamento di maternità e paternità sono applicabili nei limiti di
scadenza del contratto stesso.
26
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
Art. 28 - Classificazione
Il personale di cui al precedente art. 1 viene classificato come segue:
Quadri (art. 30)
Primo livello
A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad elevato contenuto
professionale anche con responsabilità di direzion e esecutiva, che sovrintendono
all’unità produttiva o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di
autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:
1) capo di servizio o di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendite o acquisti),
legale, capo centro elaborazione dati;
2) gestore o gerente di filiale;
3) sistemista di centro elaborazione dati.
Secondo livello
A questo livello appartengono livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti
operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il
personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell’ambito di una
specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:
1) ispettore;
2) responsabile controllo qualità, responsabile sistema qualità;
3) corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
4) capo di reparto;
5) contabile con mansioni di concetto o primanotista;
6) segretario di direzione con mansioni di concetto;
7) consegnatario responsabile di magazzino;
8) agente esterno consegnatario delle merci;
9) determinatore di costi;
10) spedizioniere patentato;
11) chimico di laboratorio;
12) interprete o traduttore simultaneo;
13) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
Terzo livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o
prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata
esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa
nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed
adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica
e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
1) impiegati ed operai che per lo svolgimento della loro funzione necessitano della
conoscenza di lingue estere;
2) addetto a pratiche doganali e valutarie;
27
3) operaio specializzato provetto intendendosi per tale il preposto alla efficienza e al
funzionamento degli impianti con piena autonomia operativa;
4) capo-operaio intendendosi per tale il responsabile di tutte le maestranze;
5) conducente di autotreno, autoarticolato e autocarro di peso lordo superiore a 150
q.li, anche con mansioni di controllo del sistema frigorifero/conservazione e/o
disbrigo di operazioni doganali o simili;
6) coordinatrice di linee produttive;
7) magazziniere responsabile della merce in entrata ed in uscita;
8) controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati;
9) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
Quarto livello
A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di
vendita e relative operazioni complementari, nonché‚ i lavoratori adibiti ai lavori che
richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico -pratiche
comunque acquisite, e cioè:
1) contabile d’ordine;
2) cassiere;
3) traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4) operatore sistemi informatici;
5) magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita;
6) addetto a mansioni d’ordine di segreteria;
7) propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di carattere
scientifico;
8) conducente di automezzi di peso lordo superiore a 50 q.li;
9) capo settore preposto alla guida tecnica della lavorazione di più banchi o cicli
produttivi;
10) operaio specializzato intendendosi per tale l’addetto agli impianti di refrigerazione,
inumidimento, riscaldamento, essiccazione, torrefazione e ingiallimento, senza
autonomia operativa;
11) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione (es. elettricista, aggiustatore meccanico).
12) campionarista; addetto alla durata-vita del prodotto e verificatore delle specifiche
di prodotto;
13) carrellista (dal 1° luglio 1989).
14) capo banco (nelle realtà aziendali dove non sia già presente la figura di cui al
numero 9).
Quinto livello
A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui
esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche,
comunque conseguite, e cioè:
1) fatturista;
2) addetto al controllo delle vendite;
3) pratico di laboratorio chimico;
4) archivista, protocollista;
5) addetto al controllo ed alla verifica delle merci;
6) addetto al centralino telefonico e/o alla reception;
7) autista: conducente di automezzi di peso lordo inferiore 50 quintali e di autovettura;
28
8) capo banco;
9) capo linea;
10) stivatore di carichi per la conservazione e la spedizione, addetto abitualmente alla
disposizione dei carichi nelle celle e su vagoni (autocarri, ecc.);
11) operaio qualificato intendendosi per tale: falegname, carpentiere, meccanico;
12) addetto qualificato al controllo di settore e di ciclo produttivo con capacità di
impartire le conoscenze acquisite nell’ambito delle mansioni espletate nel 6°
livello.
13) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione;
Sesto livello Super
A questo livello appartengono i lavoratori stagionali che:
1) abbiano prestato per almeno cinque anni civili (1 Gennaio – 31 Dicembre)
consecutivi, presso la stessa azienda, attività lavorativa annuale, in uno o più
periodi, e per non meno di 40 mesi di assunzione (anche frazionati);
2) abbiano svolto nell’indicato periodo una polivalenza di funzioni (per polivalenza si
intende almeno due funzioni), che si concreta con lo svolgimento né occasionale,
né saltuario, di più mansioni previste nella declaratoria del VI livello;
3) una volta maturate le condizioni di accesso di cui ai punti 1 e 2, al fine del
mantenimento della qualifica, il prestatore di lavoro, nell’anno civile (1 Gennaio – 31
Dicembre) preced ente la nuova assunzione, dovrà comunque poter vantare un
rapporto di lavoro con la stessa azienda di almeno 6 mesi di assunz ione prestati
anche in uno o più periodi;
4) tutti i lavoratori che alla data del 31 Dicembre 2001 hanno maturato i suddetti
requisiti avranno diritto al riconoscimento del VI livello super a decorrere dal 1 °
Gennaio 2002, e così tutti i lavoratori che alla data del 31 Dicembre di ogni anno
raggiungono i suddetti requisiti avranno diritto al riconoscimento del VI livello super
a decorrere dal 1° Gennaio successivo.
Sesto livello
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il
possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:
1) addetto al lavoro di cernita, pulitura, selezione, calibratura sia a mano sia a
macchina, di frutta fresca, ortaggi, patate e agrumi;
2) addetto a lavori di confezionamento, impacco, imballaggio, ingabbiettatura,
inchiodatura e legatura, sia a mano sia a macchina, di frutta fresca, ortaggi, patate
ed agrumi;
3) addetto alla cernita, pulitura, selezione, calibratura, sgusciatura, tostatura,
accoppiatura e confezionamento sia a mano sia a macchina della frutta fresca;
4) addetto alla cernita, selezione, pulitura, calibratura, sgambatura, sgusciatura,
tostatura, accoppiatura, snocciolatura, pelatura, sezionatura, surgelamento,
condizionamento della frutta fresca, frutta secca, ortaggi, patate e agrumi;
5) raccoglitore in campagna di frutta fresca e secca, ortaggi, patate, patate da semina
ed agrumi;
6) usciere;
7) conducente di motofurgone;
8) conducente di motobarca;
9) guardiano di deposito; guardiano notturno;
10) fattorino;
29
11) custode;
12) addetto al carico e scarico;
13) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
Settimo livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia e
comunque non addetti alla produzione:
1) addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici.
2) Addetti ai punti 2 o 4 o 5 del VI° livello per i primi due mesi di lavoro nel settore in
una logica formativa per l’acquisizione delle professionalità.
IMPEGNO A VERBALE
Si istituisce una commissione paritetica che entro il 30 giugno 2026 provvederà ad
un’analisi complessiva del sistema di classificazione al fine di individuare nuove
professionalità e d eventuali mansioni vetuste affinché nel prossimo rinnovo
contrattuale sia possibile addivenire a un aggiornamento complessivo del sistema di
classificazione.
PARAMETRI
Art. 29 - Passaggi di qualifica
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto
o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito
ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna
diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il
prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di
lavoratore assente con diritto alla conservaz ione del posto, dopo un periodo non
superiore a tre mesi.
Ad eccezione delle mansioni relative alla qualifica di addetto a mansioni di
segreteria (lV livello punto 6), in caso di mansioni promiscue si farà riferimento
all'attività prevalente.
QUALIFICHE PARAMETRI
QUADRI 235
1° 219
2° 180
3° 167
4° 140
5° 129
6° Super 124
6° 118
7° 109
30
Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre
che sia abitualmente prestata e non si tratti di un normale periodo di addestramento e
non abbia carattere accessorio o complementare.
In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore competerà
l'inquadramento al livello superiore.
Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del
nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all'atto della promozione, una
retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello manterrà la relativa
eccedenza come assegno ad personam avente lo stesso titolo e caratteristiche
originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di
anzianità e dall'indennità di contingenza.
Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di
passaggio a categoria impiegatizia, conserva l'anzianità maturata nelle rispettive
qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.
Art. 30 - Quadri
Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla
legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che
svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante
importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di
strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e
struttura anche decentrata e quindi:
- abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella
conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di
particolare complessità operativa.
Ovvero
- siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, ad assumere responsabilità
ad elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di
progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi
dell'impresa, verificandone la fattibilità economica, tecnica, garantendo adeguato
supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e
realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
L'attribuzione della categoria di Quadro, secondo la disciplina del presente
contratto, sarà comunicata per iscritto dalle aziende ai lavoratori interessati.
Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di
realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, le
aziende favoriranno la formazione e l’aggiornamento di tale categoria di lavoratori.
L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia
avvenuta in sostituzione di lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto,
diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei mesi.
Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura
delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non
dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio
delle funzioni svolte.
L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità
civili verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Ai Quadri si applicano le disposizioni sull’orario di lavoro di cui all'art. 48.
31
Fermo restando quanto previsto dall'art. 88, il trasferimento dei Quadri che determini
il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con
un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.
In altre ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un
periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di
locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di
provenienza.
A decorrere dal 1.5.1999 ai quadri spetta un'indennità di funzione pari a € 154,93
lorde per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali
superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse
di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.
Al fine di assicurare ai lavoratori con la qualifica di Quadro, una forma di integrazione
dei servizi sanitari, le parti convengono a decorrere dalla data del 1° Gennaio 2004, di
aderire al QuAS (Cassa Assistenza Sanitaria Quadri) , come previsto dall’art. 2 del
Regolamento della Cassa.
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 31 - Tipologia del rapporto di lavoro
I lavoratori ortofrutticoli, a seconda della natura del rapporto, sono classificati come
segue:
- lavoratori a tempo indeterminato: i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza
un termine prefissato;
- lavoratori a “tempo determinato ”: i lavora tori assunti con rapporto di lavoro a
termine, non per lo svolgimento di attività stagionale, ai sensi del Capo III del
Decreto Legislativo 81/2015, o per la sostituzione di lavoratori per i quali sussiste il
diritto alla conservazione del posto;
- lavoratori a tempo determinato “stagionali” (di seguito “stagionali”): i lavoratori
assunti ai sensi del R.D. 10/09/23 n. 1957, della Legge 18 Aprile 1962 n. 230, della
Legge 196/97 e delle successive modificazioni e dell’allegato 7, con rapporto
individuale di lavoro per la esecuzione di lavori stagionali o per fasi lavorative;
- lavoratori a tempo indeterminato con prestazione ridotta annuale: i lavoratori
stagionali che effettueranno presso la stessa aziende nell’arco di dodici mesi (dal
1° Gennaio al 31 Dicembre) più di 190 giornate di effettiva presenza, a prescindere
dalle ore di effettiva prestazione giornaliera; essi, previa espressa richiesta da
inoltrare al datore di lavoro entro il termine di 30 giorni decorrenti dall’avvenuto
superamento di tale limite, con qualsiasi modalità tracciabile, avranno diritto
all’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con prestazione ridotta
annuale.
Per ogni anno successivo detti lavoratori avranno diritto ad una garanzia di
occupazione minima annua, pari a complessivi sei mesi di attività aziendale anche se
svolta in maniera discontinua e in ogni caso avranno diritto a prestare un numero di
giornate non inferiori a quelle che saranno richieste ai lavoratori assunti con contratto
a tempo determinato.
NORMA TRANSITORIA: A fronte della modifica strutturale delle modalità retributive e
delle maturazioni dei diversi istituti (ferie, tredicesima, quattordicesima, rol , etc.) si
concorda che la decorrenza della nuova modalità di calcolo e pagamento dei citati
32
istituti al personale assunto con contratto a tempo determinato avrà inizio dal
01/01/2025.
Art. 32 - Assunzione
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla
disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
a) la data di assunzione;
b) la qualifica del lavoratore;
c) il trattamento economico;
d) la durata del periodo di prova.
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) certificato di nascita,
b) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei corsi di
addestramento frequentati;
c) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino
tale requisito;
d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
e) libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione;
f) documenti di lavoro relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano
provvisti;
g) libretto di idoneità sanitaria per il personale da adibire alla preparazione,
manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all'art. 14 della legge 30 aprile
1962, n. 283;
h) documenti e dichiarazioni necessari per l'applicazione delle leggi previdenziali e
fiscali;
i) eventuali altri documenti e certificati.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati e a restituirli
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Si precisa che le assunzioni del personale menzionato nell’art. 1 dell’accordo del 19
Novembre 1993, che qui è integralmente ripetuto e recepito, unitamente alla nota del
Ministero del Lavoro del 19 Marzo 1993 n. 495/MC -223/25/AC e della successiva del
20 Dicembre 1993 n. 2065/MC-223/25/AC, non concorrono a determinare la quota di
riserva prevista dalla Legge n. 223/1991.
Art. 33 – Disciplina del Rapporto a tempo determinato
Di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indet erminato, è
tuttavia consentito oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla
disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, l’assunzione del personale con
apposizione del termine nelle seguenti ipotesi:
1) esigenze connesse al ricevimento, consegna, manutenzione, lavorazione,
stoccaggio e gestione amministrativa dei prodotti aventi carattere stagionale, ma
non compresi nelle attività stagionali di cui alle disposizioni di legge;
2) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni
assegnate;
33
3) sostituzione di lavoratori in ferie; l'attuazione di tale ipotesi costituirà oggetto di
esame congiunto tra direzione aziendale e RSU o Organizzazioni Sindacali
Territoriali;
4) attività lavorative (di confezionamento, packaging, ecc.) connesse a progetti
promo-pubblicitari;
5) esigenze connesse a sperimentazioni tecniche, produttive (di modellaggio e/o di
confezionamento) e/o organizzative;
6) esigenze connesse a nuovi investimenti e/o a modifiche di linee esistenti di
manutenzione straordinaria;
7) attività lavorative (manutentive e produttive) collegate o conseguenti ad interventi
di manutenzione straordinaria;
8) esigenze produttive straordinarie, connesse alle iniziative commerciali e di
continuo miglioramento qualitativo, peculiari dei prodotti con particolare riferimento
alla freschezza.
Per le ipotesi di cui ai precedenti punti da 1 a 8 le imprese non potranno assumere
un numero di lavoratori superiore al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza
in ogni unità produttiva. Nelle singole unità produttive che abbiano m eno di 30
dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per sei
lavoratori.
Per i lavoratori assunti con rapporto di lavoro a “tempo determinato”, in merito al
diritto alla riassunzione, vale quanto previsto dall’art. 24 del D. Lgs. 81/2015.
Art. 33-bis - Disciplina del “Rapporto a tempo determinato stagionale”
L’assunzione dei lavoratori “stagionali a tempo determinato” dovrà essere fatta, in
via ordinaria, tenendo conto della durata presumibile di uno o più cicli di lavorazione e
in relazione a esigenze operative delle aziende e comunque, per un periodo
continuativo non superiore a dieci mesi, fermo restando il diritto di precedenza alla
riassunzione di cui all’art. 35.
La durata dei cicli di lavorazione di cui all’allegato 7, sarà individuata in sede di
contrattazione integrativa o in sede di bacino con le Organizzazioni Sindacali territoriali
firmatarie del presente CCNL, tenendo conto dei limiti temporali di cui al presente
articolo.
Art. 34 - Disciplina del Rapporto a tempo indeterminato a prestazione ridotta e
Part-Time verticale
I lavoratori stagionali che effettueranno presso la stessa azienda nell’arco di dodici
mesi (dal 1° Gennaio al 31 Dicembre) più di 190 giornate di effettiva presenza, a
prescindere dalle ore di effettiva prestazione giornaliera, potranno richiedere entro 30
giorni dal superamento di tale termine la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con prestazione ridotta annuale.
Per ogni anno successivo detti lavoratori avranno diritto, salvo casi eccezionali, ad
una garanzia di occupazione minima annua, pari a complessivi sei mesi di attività
aziendale anche se svolta in maniera discontinua e comunque a un numero di giornate
non inferiori a quelle che saranno richieste ai lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato.
34
In occasione di instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato part -time
verticale, le aziende faranno ricorso prioritariamente, ancorché non esclusivo e totale
e compatibilmente con le diverse professionalità che si renderanno necessarie, al
personale che abbia già operato o che operi con contratto a termine presso le singole
unità e che in caso di instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato full -
time, sarà fatto prioritario ricorso al personale in forza con contratto part-time verticale.
Art. 35 - Diritto di precedenza alla Riassunzione
I lavoratori stagionali hanno il diritto di precedenza alla riassunzione nelle medesime
aziende per l’esecuzione negli stessi periodi delle stesse lavorazioni o di quelle che le
abbiano sostituite, tendenzialmente per lo stesso numero di giornate lavorate nell’anno
precedente. In ogni caso, il numero delle giornate lavorate sarà calcolato sulla base
della media delle giornate effettuate dai lavoratori assunti per l’esecuzione delle
medesime lavorazioni.
Se si dovessero verificare variazioni strutturali delle lavorazioni che comportino una
modifica dei periodi di prestazione lavorativa si dovrà procedere a consultazione
sindacale con le RSU/RSA e/o OO.SS. territorialmente competenti.
Per l’esercizio di tale diritto i lavoratori invieranno comunicazione entro 45 giorni
dall’ultima cessazione del rapporto di lavoro . L’azienda inserirà nel contratto di
assunzione individuale del lavoratore, l’informativa relativa al diritto di riassunzione e
alle modalità di esercizio dello stesso. Alla ripresa della stagione il datore di lavoro
contatterà il lavoratore, che abbia tempestivamente esercitato il diritto di precedenza,
telefonicamente o con modalità telematica (telegramma, WhatsApp, sms, e-mail, pec,
etc.) per avere la manifesta volontà di questi di riprendere servizio . Nel caso di
mancata risposta il datore, che non abbia prova documentale dell’invito, dovrà
rinnovare la comunicazione mediante l’invio di un telegramma all’ultimo indirizzo
formalmente indicato dal lavoratore. La mancata presenza al lavoro, salvo giustificato
impedimento per gravi motivi familiari o di salute, comporterà la perdita del diritto di
precedenza nella riassunzione.
Qualora le aziende abbiano necessità di un numero di lavoratori inferiore rispetto
alle domande di riassunzione presentate, assumeranno prioritariamente secondo i
seguenti criteri:
▪ disponibilità entro le 24 ore successive al preavviso di tre giorni dall’inizio dei lavori
salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute;
▪ professionalità;
▪ anzianità di servizio;
▪ carichi familiari.
I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell’art. 25 della Legge 223/1991, non
costituiscono base di calcolo per la determinazione dell’entità dei riservatari da
assumere.
Art. 36 - Somministrazione di manodopera
Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo
determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo
complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato
35
non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità
produttiva, con arrotondamento all’unità superiore o uguale allo 0,5%.
Le aziende comunicheranno l’utilizzo de i lavoratori e lavoratrici in
somministrazione così come previsto dall’art. 36, d.lgs. 81 del 15/06/2015.
Art. 37 - Convenzioni
Le parti convengono che l’utilizzo delle convenzioni può essere un valido
strumento per favorire la stabilizzazione occupazionale, la professionalizzazione e
la fidelizzazione del personale in presenza di elementi di stagionalità delle
lavorazioni; pertanto, le parti si impegnano a promuovere la stipula delle
convenzioni da definirsi in base ai cicli di lavorazione.
Sulla base dei programmi di assunzione dei lavoratori e delle lavoratrici, le
aziende e le Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori , unitamente alle
RSU/RSA laddove presenti, effettueranno un esame preventivo al fine di stipulare
apposite convenzioni nelle quali stabilire i tempi delle assunzioni, le qualifiche ed
i requisiti professionali e attitudinali dei lavoratori da assumere. Le parti, allo scopo
di favorire un ’applicazione delle convenzioni corrispondente alle caratteristiche
peculiari del mercato del lavoro e del processo produttivo del settore, convengono
quanto segue:
- i programmi di assunzione di cui sopra, stante la stagionalità che caratterizza
l'attività produttiva, riguarderanno la manodopera occupata a tempo determinato
stagionale e saranno predisposti per tutte le attività stagionali presenti nell'anno
all'interno della stessa azienda oppure anche soltanto per una parte di esse;
- al fine di promuovere l’occupazione e la stabilizzazione del personale, potranno
essere stipulate convenzioni anche tra più aziende per cicli lavorativi non
sovrapponibili; dette convenzioni potranno prevedere calendari di lavoro annuali,
stagionali, mensili che indichino i tempi di assunzione e di utilizzo della manodopera
in rapporto alle caratteristiche produttive aziendali.
Per i lavoratori e le lavoratrici rientranti nelle convenzioni si dà per assolto in
automatico il diritto alla precedenza alla riassunzione di cui all’Art.35.
Art. 38 - Periodo di prova
Per il personale assunto a tempo indeterminato: la durata massima del periodo
di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Ai sensi dell'articolo 4 del Regio Decreto Legge 13 novembre 1924, n. 1825,
convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 il periodo indicato per i Quadri ed il 1° livello
deve essere computato in giorni di calendario. l giorni indicati per i restanti livelli
devono intendersi di lavoro effettivo.
QUADRI e I livello 6 mesi
II e III livello 60 giorni
IV e V livello 45 giorni
VI e VII livello 30 giorni
36
Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato: la durata del
periodo di prova, che dovrà in ogni caso risultare da atto scritto, sarà calcolato
prendendo come riferimento i periodi di prova previsti per i rapporti di lavoro a
tempo indeterminato; tali periodi saranno rapportati a 12 mesi ed il risultato di
questa frazione sarà moltiplicato per il numero dei mesi della iniziale durata del
contratto di lavoro stipulato tra le parti.
A titolo esemplificativo:
- durata iniziale e livello di inquadramento del contratto a “tempo determinato”
da stipulare: 4 mesi – livello 6°;
- durata del periodo di prova per il 6° livello a tempo indeterminato: 30 giorni;
- rapporto a 12 mesi: 30:12=2,5 giorni;
- durata del periodo di prova per il contratto a “tempo determinato” da stipulare:
2,5 giorni x 4 mesi di contratto = 10 giorni.
Arrotondamenti: periodi di contratto da stipulare pari o superiori a 15 giorni
saranno considerati come mese intero. Se il risultato finale del calcolo del periodo
di prova non sarà un numero intero ma espresso anche in decimali, sarà
considerato come giorno intero il valore decimale pari o maggiore a 0.5.
Per il personale assunto a “tempo determinato” il periodo di prova non potrà
mai essere maggiore di quello previsto per i lavoratori a tempo indeterminato di
pari livello.
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere
inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore
stesso.
Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi
momento da una parte o dall’altra, senza preavviso.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare
disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata e il periodo stesso
sarà computato nell’anzianità di servizio.
Per il personale assunto a tempo determinato “stagionale”: la durata del periodo di
prova, che dovrà in ogni caso risultare da atto scritto, non dovrà superare il limite di 3
giorni di lavoro effettivo per i lavoratori assunti per periodi fino a 1 mese e di 6 giorni
di lavoro effettivo per periodi superiori ad un mese. Non sono assoggettati al
periodo di prova i lavoratori che abbiano già prestato la loro opera alle dipendenze
della medesima azienda in precedenti cicli stagionali.
Art. 38-bis - Rapporto di prestazione occasionale
Gli istituti contrattuali tesi a disciplinare il rapporto di prestazione occasionale, a
partire da quelli in sostituzione dei voucher ex d.lgs 81/2015, capo VI, articoli dal 48 al
50, non potranno trovare applicazione nell’ambito delle mansioni previste dalle
declaratorie del presente CCNL.
Non trova altresì applicazione il “lavoro subordinato occasionale a tempo determinato”
recato dall’art. 1, commi 343-354 della legge n. 197 del 2022 – Legge di Bilancio 2023.
Art. 38-ter - Lavoro agile
Le Parti stipulanti il presente contratto condividono l’obiettivo di promuovere nuove
forme flessibili e semplificate di lavoro, allo scopo di incrementare la produttività
37
aziendale e di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A tal scopo
considerano il lavoro agile una modalità di svolgimento dell’attività lavorativa
rispondente a tali obiettivi.
Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può svolgersi
anche al di fuori dei locali aziendali attraverso il supporto di strumenti telematici
adeguati, senza l’obbligo di utilizzare una postazione fissa durante il periodo di lavoro
svolto fuori dall’azienda, pur nel rispetto tassativo della idoneità del luogo quanto agli
aspetti relativi alla sicurezza e alla riservatezza dei dati trattati.
Il dipendente svolgerà le proprie mansioni con diligenza, attenendosi all’osservanza
delle norme legali e contrattuali (nazionali e aziendali), ed alle istruzioni ricevute
dall’impresa per l’esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e/o necessaria
cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali.
Resta inteso che il lavoro agile sarà attuato su base volontaria.
Il lavoro agile è regolato dalle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente
contratto nonché da eventuali accordi e regolamenti aziendali.
NOTA A VERBALE
Le parti si impegnano a incontrarsi tempestivamente per la definizione di un accordo
quadro nazionale.
APPRENDISTATO
Art. 39 - Qualifiche, mansioni e limiti
L’apprendistato, disciplinato da Dlgs 81/2015 e successive modifiche e integrazioni
e dalle norme del presente contratto, ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di
conseguire le professionalità per le quali occorre un periodo di apprendimento.
Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie (vedasi allegato 8):
a) apprendistato per la qualifica e il diploma profess ionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di istruzione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante o “contratto di mestiere”;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
L’apprendistato è ammesso per le qualifiche e mansioni dei livelli 5°, 4°, 3°, 2° e 1°,
con l’esclusione delle mansioni di coordinamento.
Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare, all’atto
dell’instaurarsi del rapporto di lavoro, la proporzione di un apprendista per ogni
lavoratore qualificato, 5° livello e superiori.
In considerazione della stagionalità che caratterizza le attività delle aziende del
settore, ai sensi dell’articolo 44 – comma 5 – del D. Lgs. 81/2015, le aziende
possono instaurare rapporti di lavoro in apprendistato professionalizzan te o
contratto di mestiere anche a tempo determinato, definiti rapporti di apprendistato
“in cicli stagionali”.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 15 anni e
non superiore a 29 a seconda della tipologia di apprendistato, di cui all’ Allegato 8,
secondo il seguente schema indicante, per ciascuna tipologia, i requisiti anagrafici dei
lavoratori interessati e le finalità della singola fattispecie di contratto:
38
Art. 40 - Assunzione degli apprendisti
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta. Esso deve contenere, anche in
forma sintetica, il piano formativo individuale, cioè il documento nel quale sono
precisati i contenuti della formazione. Il datore di lavoro, nella sola ipotesi di
apprendistato professionalizzante, è tenuto a chiedere alla Commissione paritetica
nazionale il parere di conformità sui contenuti del piano formativo.
L’impresa deve comunicare almeno un giorno prima dell’inizio del rapporto di lavoro
(data di assunzione) al Centro per l ’Impiego competente per territorio, attraverso
l’apposita piattaforma telematica regionale, i dati anagrafici della ditta e del lavoratore,
la tipologia di impiego, la mansione (apprendistato), la durata del contratto, il luogo di
lavoro, la retribuzione, il livello di inquadramento.
L’impresa deve, contestualmente all’assunzione, redigere in forma scritta il contratto
di lavoro e predisporre il Piano Formativo Individuale, cioè il documento di sintesi con
i dati dell ’apprendista, dell ’impresa e del tutor, contenente il dettaglio del percorso
formativo specifico, nonché l’orario di lavoro.
Art. 41 - Periodo di prova
L’assunzione può prevedere un periodo di prova di effettivo servizio non superiore
a 30 giorni, e deve essere indicato nella lettera di assunzione. Durante il periodo di
prova, ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso. Il
periodo di prova è pertanto sospeso in caso di fruizione del periodo feriale e per eventi
quali la malattia, l’infortunio, la malattia professionale, la maternità, i congedi parentali
o altra causa involontaria di sospensione del rapporto di lavoro superiore a 30 giorni.
Il periodo di prova incide sulla durata dell’apprendistato e sull’anzianità di servizio.
TIPOLOGIA REQUISITI DI ETÀ DEI
LAVORATORI FINALITÀ
1) Apprendistato per la
qualifica e il diploma
superiore
tra i 15 e i 25anni conseguimento di un
titolo di studio
2). Apprendistato
professionalizzante o
"contratto di mestiere"
tra i 18 e i 29 anni conseguimento della
qualifica professionale
3) Apprendistato di alta
formazione e ricerca tra i 18 e i 29 anni
conseguimento di un
diploma di istruzione
secondaria superiore, di
titoli di studio universitari
e dell’alta formazione,
compresi i dottorati di
ricerca
39
Art. 42 - Trattamento normativo ed economico degli apprendisti
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento
normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli
compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lett. D), art. 44 sono comprese nell’orario normale
di lavoro.
Il lavoratore apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a
quello stabilito dal contratto collettivo per le mansioni alle quali è finalizzato
l’apprendistato.
Si specifica che gli apprendisti assunti per il raggiungimento del quinto livello
potranno essere inquadrati al sesto livello per la prima metà del periodo e al sesto
super per la seconda metà; per coloro che devono raggiungere il quarto livello
potranno essere inquadrati al sesto super per la prima metà del periodo e al quinto
per la seconda metà.
L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione
dell’anzianità aziendale, compresi gli aumenti periodici di anzianità, che saranno
corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza.
Al contratto di apprendistato si applicano tutti gli istituti previsti dal presente CCNL.
Agli apprendisti maggiorenni si applicano le disposizioni che regolano l’orario di
lavoro per la generalità dei lavoratori subordinati, con la possibilità, quindi, di
svolgimento di lavoro straordinario notturno.
Alla fine del periodo di apprendistato al dipendente sarà corrisposta la normale
retribuzione contrattuale di qualifica.
Art. 43 - Malattia ed infortunio
Malattia
In caso di malattia è mantenuto il rapporto di lavoro e corrisposto il 50% della
normale retribuzione per un massimo di 6 mesi per ogni anno, nei limiti del periodo di
durata dell’apprendistato.
Infortunio
Ai sensi dell’art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio.
Il lavoratore ha diritto per il 2°, 3°, 4° giorno di infortunio al 100% della retribuzione
spettante come apprendista.
In caso di infortunio sul lavoro l’azienda integrerà, dal quinto giorno e fino alla
cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata
dell’apprendistato, il trattamento INAIL fino al 75% della retribuzione che l’apprendista,
non in prova, avrebbe percepito lavorando.
Su malattia ed infortunio eventuali trattamenti migliorativi possono essere contrattati
a livello di bacino.
40
Art. 44 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire all’apprendista, nella sua azienda e presso struttura
convenzionata autorizzata, sempre sotto l’egida di un tutor aziendale il cui specifico
trattamento aggiuntivo sarà definito a livello di bacino, l’insegnamento necessario
perché possa conseguire la professionalità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non remunerare l’apprendista secondo tariffe di cottimo, cioè in base alle quantità
prodotte, al fine di evitare che egli possa subire un pregiudizio dall’applicazione
della retribuzione commisurata al risultato, proprio in ragione della ridotta capacità
produttiva che deriva dall’esperienza di lavoro.
Il divieto deve intendersi riferito alla sola retribuzione fissa mensile e non anche a
forme di remunerazione aggiuntiva, anche individuale. Resta ferma la possibilità di
riconoscere all’ apprendista elementi retributivi variabili legati al risultato ottenuto
dal reparto, qualitativi di bilancio, di produzione eccetera;
c) di non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di
non sottoporlo in ogni caso a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano
attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione,
permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento
complementare e per i relativi esami , nei limiti di 360 ore complessive per gli
apprendisti di 5° e 4° livello e di 480 ore complessive per quelli di 3°, 2° e 1° livello;
per i possessori di titolo di studio post -obbligo attinente la professionalità da
conseguire, tali periodi saranno ridotti del 25%;
e) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di
studio;
f) di informare periodicamente, e in ogni caso a intervalli non superiori a sei mesi, la
famiglia dell’apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati
dell’addestramento;
g) di indicare nel piano formativo individuale un tutore/referente aziendale, inserito
nell’organizzazione dell’impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, in
possesso di adeguata professionalità.
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori
di manovalanza quelli attinenti le attività nelle quali l’addestramento si effettua in aiuto
a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l’apprendista è addestrato, quelli di riordino
del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al fattorino, sempre
che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in
rapporto ai compiti affidati all’apprendista.
Art. 45 - Obblighi dell’apprendista
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della
sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che
gli sono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
41
d) osservare le norme disciplinari previste dal presente contratto e le norme contenute
negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in
contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo,
anche se in possesso di un titolo di studio.
Art. 46 - Durata del rapporto di apprendistato
Il rapporto di apprendistato, la cui durata minima non potrà essere inferiore a 6 mesi,
si estingue con la scadenza del termine di 36 mesi.
Ferma restando la durata massima del periodo di apprendistato, pari a 36 mesi, per
i rapporti di lavoro in apprendistato “in cicli stagionali” la durata minima di ciascun
contratto instaurato con lo stesso soggetto non potrà essere inferiore a 4 mesi.
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la
nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché
l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un perio do e
l’altro, una interruzione superiore ad un anno.
Le aziende dovranno trasformare in rapporti di lavoro a tempo indeterminato almeno
il 25% dei rapporti di apprendistato attivati; al realizzarsi di tale evenienza a livello di
bacino si potranno definire percentuali di rapporti di apprendistato superiori a quelle
definite in sede nazionale.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro dieci giorni al competente Ufficio di
collocamento i nomi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. Il datore
di lavoro è tenuto altresì a comunicare all’Ufficio di collocamento i nomi deg li
apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro entro il termine
di cinque giorni dalla cessazione stessa.
Al termine del periodo di apprendistato entrambe le parti possono recedere dal
contratto, ai sensi dell ’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal
medesimo termine. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di dimissioni del lavoratore prima
della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il
periodo di preavviso e la relativa indennità.
Il datore di lavoro non può recedere dal contratto prima della sua naturale scadenza
se non per giusta causa o giustificato motivo.
Art. 47 - Norme finali
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di
istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e
ai regolamenti vigenti in materia.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano a partecipare attivamente alla
formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori del
settore in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
42
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Art. 48 - Orario di lavoro e lavoro a turni
L’orario normale di lavoro effettivo è fissato in 40 ore settimanali e viene distribuito
in cinque giorni dal lunedì al venerdì, fatto salvo quanto previsto dagli art. 71 e 72 del
presente CCNL, resta inteso che il lavoro svolto il sabato pomeriggio e la domenica è
sempre considerato straordinario.
Eventuali eccezioni alla sopraindicata distribuzione sarann o contrattate dalle
RSA/RSU o OO.SS. territoriali in sede aziendale per comprovate esigenze tecniche,
organizzative, produttive e distributive.
Nel caso di mancato raggiungimento delle 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì,
l’orario normale sarà esteso anche alla mattina del sabato per un massimo di 4 ore
lavorative.
È in ogni caso, considerato lavoro straordinario feriale quello prestato oltre le 8 ore
giornaliere e le 40 ore settimanali.
Resta inteso che, qualora l’orario effettuato settimanalmente non superi le 40 ore,
la retribuzione delle ore prestate non potrà essere inferiore a quella ordinaria,
comprensiva quindi dell’indennità del 34,45% (ex art. 72 del CCNL) e TFR.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un ’applicazione assidua e
continua; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di
lavoro, i riposi intermedi sia all ’interno sia all’esterno dell’azienda, le soste comprese
tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
La durata del lavoro giornaliero non può superare le 10 ore e non può essere
suddivisa in più di due periodi . Il personale ha diritto, nella giornata, ad un riposo
intermedio di durata non inferiore ad un’ora e non superiore a 2 ore.
Oltre al normale intervallo per il pranzo i lavoratori hanno diritto, in caso di
superamento delle otto ore di lavoro giornaliere, ad un’ulteriore pausa le cui modalità
saranno definite dalla contrattazione di bacino.
I lavoratori turnisti hanno diritto a mezz’ora di pausa retribuita.
Per turnista si intende chi presta la propria attività lavorativa in un sistema di orario
che prevede due o tre turni avvicendati nell’arco di 24 ore. Si precisa che in caso di
soli due turni avvicendati gli stessi si dovranno svolgere in orario diurno.
Le ore di lavoro notturne prestate in normali turni di lavoro saranno compensate con
una maggiorazione del 15% (quindici per cento). Per ore notturne si intendono quelle
prestate dalle 22 alle 6 del mattino.
Dichiarazione a verbale: la formulazione del presente articolo vale quale
interpretazione autentica anche per i precedenti CCNL.
Art. 48-bis - Orario di lavoro e occupazione
Nei casi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che
determinino esuberi occupazionali, le parti convengono di individuare misure tese a
diminuire il conseguente impatto sociale.
A tal fine, nell’ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge per affrontare le
situazioni di cui sopra, nel rispetto delle esigenze tecniche, organizzative ed
economiche delle singole imprese, le parti esamineranno la possibilità e valuteranno
la praticabilità di utilizzare in modo collettivo le riduzioni d’orario annuo, nonché i riposi
43
compensativi per lavoro domenicale di cui all’art. 54, per ex-festività soppresse di cui
all’art. 61, i residui delle giornate di ferie di cui all’art. 62.
Art. 49 - Lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice
attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni di:
▪ custode;
▪ guardiano diurno e notturno;
▪ portiere;
▪ personale addetto alla estinzione degli incendi;
▪ usciere ed inserviente;
▪ pesatore ed aiuto;
▪ sorvegliante che non partecipano direttamente al lavoro.
È fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché‚ nell ’esercizio della attività
lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non
abituale e non comportino in ogni caso continuità di lavoro.
Art. 50 - Lavoro straordinario
Le prestazioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario
di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le prestazioni d’opera straordinarie possono
essere richieste nel limite di duecento ore annue pro-capite.
In caso di necessità, in sede aziendale, potrà essere concordato il superamento di
tale limite.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal
datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra
le parti ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, e dell’art. 9
del relativo regolamento.
Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l’orario
normale di lavoro previsto dall’art. 48 del presente contratto, saranno retribuite con la
paga normale conglobata maggiorata del 35% ( trentacinque per cento) per le
prestazioni di lavoro eccedenti la 40 a ora settimanale, con esclusion e dei casi
regolamentati dalla flessibilità concordata.
Salvo quanto disposto dal successivo articolo, le ore straordinarie di lavoro prestate
nei giorni festivi, saranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata
del 42% (quarantadue per cento). Le ore straordinarie di lavoro prestate la notte –
intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, sempre che
non si tratti di turni regolari di servizio – saranno retribuite con la paga oraria normale
conglobata maggiorata del 50% (cinquanta per cento). Le ore straordinarie festive
prestate in orario notturno saranno retribuite con la paga oraria normale
conglobata maggiorata del 60% (sessanta per cento).
Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni, la maggiorazione del
compenso per lavoro straordinario sarà computata sulla paga oraria percepita tenendo
conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell ’ultimo semestre solare o del
periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore ai sei mesi.
44
Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa della azienda o di un
suo reparto, con la diretta responsabilità dell ’andamento dei servizi – vale a dire i
gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto – che per il
tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati, presta servizio
anche fuori dell’orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso speciale salvo
per i servizi di notte o nei giorni festivi per i quali saranno riconosciut e le seguenti
maggiorazioni:
- 42% per le ore di lavoro prestate la domenica;
- 142% per le ore di lavoro straordinario prestate nelle festività;
- 150% per le ore di lavoro straordinario prestate di notte, non in turni regolari di
servizio.
Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale i
lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti
e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l ’orario normale di lavoro
senza inconvenienti per l’esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove
straordinarie e la compilazione dell’inventario dell’anno.
Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro e
con quelle previste dall’art. 48 per i turnisti.
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura
dell’azienda, su apposito registro la cui tenuta è obbligatoria e che dovrà essere esibito
in visione, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali provinciali, presso la sede della
locale organizzazione degli imprenditori.
Il registro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra idonea
documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
La liquidazione del lavoro strao rdinario dovrà essere effettuata non oltre il mese
successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.
Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali la retribuzione dovuta per il lavoro
straordinario sarà corrisposta in coincidenza con i normali periodi di paga.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro
straordinario, valgono le vigenti norme di legge e regolamenti.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti.
Art. 50-bis - Banca ore
Entro il mese di gennaio di ogni anno, i singoli lavoratori, che ne chiederanno
l’applicazione, dovranno indicare per iscritto se destinare le prestazioni straordinarie
dell’anno nella banca ore individuale.
Per i soli lavoratori che hanno la tipologia del rapporto di lavoro previsto dagli artt. 33,
33-bis, 34 del presente CCNL, l ’eventuale destinazione delle prestazioni straordinarie
deve essere indicata per iscritto entro il primo mese di lavoro.
Nella banca ore confluiscono le prestazioni straordinarie, per essere fruite in forma di
riposo compensativo individuale entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di
maturazione.
Per le sole prestazioni straordinarie confluite nella banca ore individuale, sono pagate
solo le maggiorazioni previste dal presente CCNL all’articolo 50 (Lavoro straordinario),
con le competenze del mese successivo al loro svolgimento.
L’utilizzazione delle ore accantonate, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle
esigenze tecniche, organizzative e produttive.
Le ore accantonate saranno evidenziate nella busta paga.
45
A livello aziendale saranno svolti incontri con le RSA o OO.SS. territoriali, con cadenza
semestrale, finalizzati al monitoraggio della banca ore e all’individuazione di iniziative tese
a consentirne la fruizione.
Art. 50-ter - Istituzione della banca ore solidali
Anche ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 151/2015 i lavoratori possono cedere a titolo
gratuito i permessi retribuiti e le ferie non utilizzate eccedenti quelle maturande
nell’anno in corso.
A questo fine può essere istituita presso ciascuna azienda una “banca delle ore
solidali”.
La cessione potrà essere al massimo di giorni 10 complessivi per ciascun anno,
eccedenti comunque il periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali, come
previsto dall’art. 10 del D.lgs. 66/2003.
Lo strumento delle ferie solidali può essere utilizzato:
a) dai lavoratori bisognosi di riposi e ferie per assistere i figli minori, il coniuge o il
convivente che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti;
b) per sé stessi in quanto affetti da grave malattia oncologica.
Ai fini dell’attuazione dell’istituto, i lavoratori che si trovino nelle condizioni di
necessità possono avanzare la richiesta, reiterabile per non più di due volte, di utilizzo
di “ferie solidali”, per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, pre via
presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità, rilasciata
esclusivamente da struttura sanitaria pubblica.
L’impresa, ricevuta la richiesta, rende nota al personale le esigenze presentate dai
lavoratori, in forma rigorosamente anonima, di “ferie solidali” e invita i dipendenti, su
base volontaria, a indicare la loro adesione alla richiesta, con l’indicazione de lla
quantità di giorni che intendono cedere.
Art. 50-quater - Lavoro supplementare per il part-time
Il lavoratore assunto con contratto part -time che svolga, su base volontaria,
prestazione di lavoro supplementare, godrà di una percentuale di maggiorazione pari
al 35% dell’importo della retribuzione oraria globale di fatto. Tale maggiorazione è
comprensiva dell’incidenza delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e
differiti.
Il lavoro supplementare festivo verrà retribuito con una maggiorazione del 42%.
Le ore supplementari festive prestate in orario notturno saranno retribuite con
la paga oraria normale conglobata maggiorata del 60%.
Art. 51 - Organizzazione del lavoro
In riferimento all’art.4 del Dlgs. 8 aprile 2003 n.66 si rileva che l’organizzazione del
lavoro delle imprese del settore è caratterizzato da difficoltà connesse alle operazioni
di stoccaggio e condizionamento di prodotti ortofrutticoli, legate a contingen ze
meteorologiche e di mercato difficili da fronteggiare senza il ricorso a lavoro
straordinario, e da difficoltà connesse al mercato del lavoro.
46
Il periodo di riferimento su cui calcolare la media dell’orario settimanale, ai soli fini
della denuncia alla ITL, a decorrere dal 1.01.08 viene determinato in sei mesi.
Il trattamento economico dei lavoratori , in relazione alla presente clausola non
subisce alcuna variazione.
Art. 52 - Flessibilità
Ferme restando le intese già intervenute le parti, avuto riguardo alla constatazione
del fatto che, oltre ad una forma di flessibilità che ha caratterizzato alcune aziende in
relazione alla specifica tipologia produttiva, si è andata manifestando un ’esigenza
generalizzata ad utilizzare prestazioni lavorative in regime di flessibilità a fronte di
eventi occasionali particolarmente difficili da fronteggiare altrimenti; hanno convenuto
quanto segue in ordine alla necessità di chiarire e focalizzare tutta la problematica
della flessibilità, per rendere la stessa più trasparente e meglio gestibile nell’interesse
reciproco.
Flessibilità non strutturale
Le situazioni seguenti, che caratterizzano il regime di funzionamento degli impianti,
non sempre corrispondono alle esigenze che il mercato impone:
- la rigidità tecnologica che determina lunghi tempi di messa in marcia e di fermata
degli impianti con conseguenti, significative quantità di scarti;
- il mix di lavorazioni e/o di formati;
- il regime strutturale di orario adottato;
- i casi previsti dall’art. 53 del CCNL.
Dette situazioni, alla presenza di particolari circostanze, rendono necessario far
ricorso ad una forma di flessibilità che, per le modalità di attuazione che la
caratterizzano, è definita flessibilità non strutturale.
Riguardo quanto sopra le parti concordano di prevedere in questa sede una serie
di momenti e di occasioni per attuare la flessibilità positiva e quella negativa da
adottarsi nei casi in cui gli eventi previsti non possono essere fronteggiati
adeguatamente nell’ambito della definizione dei calendari annui. Dopo l ’esame
congiunto, la Direzione aziendale e le RSU, assistite dalle rispettive Organizzazioni
Sindacali territoriali interessate, ne verificheranno le modalità attuative (durata del
periodo di flessibilità), numero dei lavoratori coinvolti, periodo temporale entro il quale
collocare i riposi compensativi, il tutto nel rispetto dell’alternanza delle turnazioni e del
principio di equa ripartizione dei carichi).
A) Occasioni di flessibilità negativa
1. Fermate di una o più linee produttive a causa di mancata richiesta di mercato.
2. Fermate per revisioni non programmate.
3. Fermate per interventi urgenti a seguito di guasti gravi.
4. Mix di prodotti che richiedono un numero di addetti inferiori alla media.
5. Esaurimento di semilavorati (in particolare per quanto riguarda il reparto
confezionamento).
6. Difficoltà di approvvigionamento dai luoghi di produzione.
B) Occasioni di flessibilità positiva
1. Punta di mercato.
2. Operazioni promozionali.
47
3. Punte anomale di assenze del personale.
4. Mix di prodotti che richiedono un numero superiore di addetti alla media.
Al determinarsi di una o più occasioni di flessibilità non strutturale, come sopra
stabilite su iniziativa dell ’azienda, si procederà tra Direzione aziendale e RSU alla
verifica, in sede sindacale, dei presupposti necessari e conseguentemente, si opererà
nel modo seguente:
- nella settimana di flessibilità negativa con il limite di 8 ore ai lavoratori interessati
saranno corrisposte le ore effettivamente lavorate con l ’integrazione massima di 8
ore di flessibilità;
- nella settimana di flessibilità positiva, ai lavoratori interessati saranno corrisposte le
40 ore di retribuzione ordinaria ed in aggiunta, per le ore settimanali prestate oltre le
normali 40 ore, sarà loro “accreditato” un numero di ore corrispondente alla flessibilità
positiva effettuata con un massimo di 8 ore.
La Direzione aziendale e le RSU o le Organizzazioni Sindacali territoriali
verificheranno periodicamente la quantità di flessibilità positiva e negativa effettuata
dai lavoratori. Qualora a fine anno, in via eccezionale, residui un numero di ore di
flessibilità positiva, queste andranno remunerate con la normale retribuzione. Se, al
contrario, vi sono dei residui di ore di flessibilità negativa, queste saranno coperte con
un eguale numero di ore di permessi per riduzione di orario, o trattenute dall ’ultima
retribuzione.
Il limite massimo delle ore utilizzabili in regime di flessibilità contrattuale è di 8 ore
settimanali per 26 settimane.
La flessibilità non potrà applicarsi a rapporti di lavoro di durata inferiore alle 16
settimane.
Flessibilità strutturale
Le parti convengono, per le Aziende che producono prodotti facilmente deteriorabili
e che comportano l’assoluta necessità di consegnare tempestivamente al mercato i
prodotti nelle migliori condizioni di freschezza, di realizzare sistemi di orario capaci di
tenere conto dell’estrema variabilità dei volumi annuali di produzione e della assenza
totale di conservanti e/o additivi.
Tali modelli di flessibilità si possono caratterizzare, per ragioni storiche e di mix di
prodotto esistente nelle singole realtà, con proprie specificità aziendali, con accordi
sindacali sottoscritti dalle parti in sede locale.
In quest’ottica, le parti riaffermano la natura strutturale dei diversi modelli di
flessibilità esistenti intesi quale condizione complessiva irrinunciabile per la corretta
gestione delle prestazioni individuali degli addetti.
Pertanto, si conviene una disciplina applicativa dei sistemi di flessibilità definiti negli
specifici accordi, secondo le seguenti procedure operative:
1. confronto tra Direzione ed RSU assistite dalle Organizzazioni Sindacali territoriali, a
livello aziendale per comprovare le esigenze tecnico-produttive e organizzative che
richiedono l ’incremento della flessibilità contrattualmente disciplinata e,
conseguentemente, per verificarne le modalità attuative;
2. conferma dei trattamenti in essere per il monte delle ore di flessibilità stabilite dal
presente CCNL.
I turni di lavoro saranno predeterminati fra le parti stipulanti il presente CCNL.
48
Art. 53 - Sospensione del lavoro
In caso di sospensione del lavoro, dipendente dalla volontà del datore di lavoro, il
lavoratore ha diritto alla ordinaria retribuzione per l ’intera giornata anche se la
prestazione abbia durata minore salvo che la sospensione del lavoro non sia stata
comunicata preventivamente al lavoratore dalla impresa entro la precedente giornata
lavorativa, anche verbalmente; in tale seconda ipotesi, nel ca so in cui l’azienda
richieda che il personale rimanga a disposizione in azienda nell’attesa della ripresa del
lavoro, la prima ora sarà remunerata al 50% e le ore successive per intero.
La suddetta comunicazione potrà essere data anche attraverso il capo settore, capo
banco e/o capolinea; in quest ’ultimo caso, il datore di lavoro dovrà effettuare la
comunicazione al responsabile, nella forma scritta.
Quando la sospensione del lavoro è del tutto indipendente dalla volontà del datore
di lavoro, il prestatore d ’opera ha diritto alla corresponsione delle sole ore di lavoro
effettivamente prestate.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Fra le cause indipendenti dalla volontà del datore di lavoro vanno anche comprese:
a) le eccezionali ed avverse condizioni atmosferiche che non hanno permesso la
raccolta del prodotto in campagna;
b) la sospensione, il ritardo la protrazione o mancato inizio dell ’attività giornaliera
conseguente a causa imprevista ed incidentale non riconducibile alla volontà del
datore di lavoro.
Art. 54 - Riposo settimanale
Tutto il personale ha diritto ogni settimana ad un riposo di 24 ore consecutive in
coincidenza con la domenica; qualora per esigenze aziendali fosse chiamato a
prestare la sua opera in tale giornata, il lavoratore avrà diritto al riposo compensativo
oltre alla sola maggiorazione del 30% (trenta per cento).
Art. 55 - Festività
Sono considerate festività nazionali quelle considerate tali dalle norme di legge (25
aprile e 1° maggio).
Sono inoltre considerate festività infrasettimanali:
1) il primo giorno dell’anno;
2) l’Epifania.
3) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
4) il 2 Giugno (festa della proclamazione della Repubblica);
5) il 15 agosto (Assunzione);
6) il 1^ novembre (Ognissanti);
7) l’8 dicembre (Immacolata Concezione);
8) il 25 dicembre (Natale);
9) il 26 dicembre (Santo Stefano);
10) la solennità del Patrono unicamente del luogo ove si svolge la lavorazione.
49
Riguardo alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nessuna riduzione
o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della
mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempre che non si tratti di
prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità e sussista un rapporto
di lavoro subordinato.
Per i lavoratori a tempo indeterminato nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore
d’opera – qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione – nel caso che la festività
ricorra in un periodo di sospensione della retribuzione e del servizio in conseguenza
di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni
altra causa imputabile al lavoratore stesso.
Nel caso di coincidenza di una delle festività infrasettimanali sopra elencate con una
domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori retribuiti
in misura fissa, vale a dire non variabile in relazione alle festività cadenti nel periodo
di paga, un ulteriore importo pari alla retribuzione normale giornaliera compreso ogni
elemento accessorio.
Per i lavoratori assunti con rapporto di lavoro stagionale il trattamento economico
dovuto a norma di legge e di contratto per le festività nazionali e infrasettimanali,
nonché‚ per le giornate dichiarate non più festive agli effetti civili, è assolto con la
percentuale di cui al successivo articolo 72.
In caso di prestazione di lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali, spetta ai
lavoratori oltre al trattamento economico previsto all ’art. 72, la retribuzione per le ore
di effettivo lavoro con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) calcolata sulla paga
conglobata.
Art. 56 - Permessi retribuiti
Tutti i lavoratori hanno diritto a 66 ore annuali2 di permesso individuale retribuito.
I permessi saranno fruiti individualmente in gruppi di 4 o 8 ore in periodi di minore
attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare
il normale andamento dell ’attività produttiva, salvo restando l ’assorbimento fino a
concorrenza di eventuali trattamenti, non previsti dal presente contratto, in materia di
riduzione, di permessi e di ferie.
Si prevedono 4 ore di permesso retribuito da fruire per l’assistenza dei figli entro i
14 anni e/o per l’assistenza del coniuge o convivente more uxorio, parenti ed affini
entro il secondo grado con età pari o superiore ai 65 anni, con comprovata
certificazione medica.
I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con
la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in
epoca successiva e in ogni caso non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell ’anno di calendario, al
lavoratore sarà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per
ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi a tal fine, i periodi in cui non
è dovuta a carico del datore di lavoro retribuzione secon do norma di legge e di
contratto.
2 Le 66 ore di riduzione oraria sono state così determinate nel tempo: 16 ore dal 1° Gennaio 1984; 16 ore dal 1°
Gennaio 1985; 8 ore dal 1° Gennaio 1986; 10 ore dal 1° Luglio 1988; 6 ore dal 1° Maggio 1989; 5 ore dal 1°
Luglio 1992; 5 ore dal 1° Luglio 1993.
50
Per il personale stagionale i permessi retribuiti di cui sopra saranno remunerati nella
percentuale di cui al successivo articolo 72.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui al penultimo comma del presente
articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, l’assenza facoltativa post-partum, la
gravidanza e puerperio, i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati
da Istituti assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla Cassa
integrazione guadagni, nonché‚ la malattia e l ’infortunio, limitatamente ai periodi
durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione.
Art. 57 - Permessi in caso di decesso o di documentata grave infermità
Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso
retribuito e due di permesso non retribuito ad evento in caso di decesso del coniuge,
anche legalmente separato, o di un parente o affine entro il secondo grado, anche non
convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del
lavoratore medesimi.
In applicazione della legislazione vigente, il lavoratore e la lavoratrice hanno altresì
diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito e due di permesso non retribuito
all’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente
separato, o di un parente o affine entro il secondo grado, anche non convivente, o di
un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore
medesimi.
Per ottenere il permesso, che deve essere utilizzato entro i sette giorni dal decesso
o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità e nella cui durata non sono
computati i giorni festivi e non lavorativi, il richiedente deve comunicare al dator e
l’evento che giustifica la concessione del permesso e i giorni in cui sarà utilizzato.
Nel caso di grave infermità o di decesso dei soggetti di cui a i precedenti commi, la
lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa
all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività
lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. Nell’accordo, stipulato in forma
scritta sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore, sono indicati i giorni
di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’ attività
lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro
complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve
avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità,
dal decesso o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per
l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni.
La contrattazione di secondo livello come definito dall’art. 2 del presente C.C.N.L.
può regolamentare forme di convertibilità degli straordinari, indennità di varia natura e
premi di produzione in ore di permessi per assistere familiari non autosufficienti. Tale
convertibilità deve essere richiesta dal lavoratore.
51
Art. 58 - Congedi per gravi motivi familiari
Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L. n. 53 del 2000 il lavoratore può richiedere un
periodo di congedo per gravi motivi, espressamente indicati dal regolamento
d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, relativi alla
situazione personale, della propria famiglia anagrafica, de i soggetti di cui all’articolo
433 codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o
affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere
superiore a due anni.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del
periodo di congedo (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) e
documentando, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il gr ado
di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
Il lavoratore dovrà altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti
dall’art. 3 del citato regolamento d’attuazione.
L’azienda è tenuta, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla
stessa e a comunicarne l’esito al dipendente. L’eventuale non accoglimento, la
proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del
congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta
del congedo ed alle comprovate ragioni organizzative e produttive che non consentono
la sostituzione del dipendente. Su richiesta del lavoratore, la domanda deve essere
riesaminata nei successivi venti giorni.
Nel caso di rapporti a tempo determinato e stagionale l’azienda può negare il
congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di
congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni
nel corso del rapporto, ovvero quando il rapporto è stato instaurato in ragione della
sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente disposizione.
Il congedo di cui al presente articolo può essere inoltre richiesto per il decesso di
uno dei soggetti di cui all’articolo 57, per il quale il richiedente non abbia la possibilità
di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni
o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva.
Quando la richiesta di congedo di cui al precedente comma è riferita a periodi non
superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa
e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché
ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni. Il
dipendente, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella
richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo,
previo preavviso all’azienda non inferiore a 7 giorni.
Durante il periodo di congedo di cui al presente Articolo il lavoratore conserva il
posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell’anzianità per
nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
DICHIARAZIONE COMUNE
Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali pattuite in
occasione del presente rinnovo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo
stesso titolo a livello aziendale.
52
Art. 59 - Congedi per la formazione
Il lavoratore con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda può
richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi per un periodo
pari ad un massimo di undici mesi, continuativo o frazionato, non retribuito, finalizzato
al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di
secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività
formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta all’azienda almeno 30 giorni prima
per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata
superiore a 10 giorni, precisando i motivi della richiesta ed allegando la re lativa
documentazione.
La Direzione aziendale valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze
tecnico organizzative e in caso di non accoglimento o differimento del congedo,
informerà il lavoratore interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o dall’unità
produttiva per l’esercizio di tale diritto non dovranno superare il 5% per cento del totale
della forza occupata, dovendo comunque essere garantito in ogni reparto lo
svolgimento della normale attività produttiva, mediante accordi con la Rsu/Rsa.
Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti
dall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore.
Art. 60 - Congedi, diritto allo studio, 150 ore
In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere in qualunque epoca
dell’anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli dalle ferie annuali.
Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di
esame, e che, in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto ad usufruire di
permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri cinque giorni retribuiti, pari
a 40 ore lavorative all’anno per la relativa preparazione.
I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della
documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni
altro idoneo mezzo di prova).
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del
settore le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi,
permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di s tudio
compresi nell’ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla
legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942,
n. 86.
I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro -
capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell ’unità
produttiva che sarà determinato all ’inizio di ogni triennio – a decorrere dal 1° ottobre
1976 – moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei
dipendenti occupati nell’unità produttiva a tale data.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall ’unità produttiva per
frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza
occupata alla data di cui al precedente comma.
Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è in ogni caso
riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell’anno.
53
In ogni unità produttiva e nell’ambito di questa per ogni singolo reparto, deve essere
comunque garantito lo svolgimento della normale attività.
Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente
articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà
comportare l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, ad
un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all ’azienda
nei termini e con le modalità che saranno concordati con il datore di lavoro. Tali termini,
di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media
annua del monte ore triennale e determini comunque l ’insorgere di situazioni
contrastanti con le condizioni di cui al terzo e quinto comma del presente articolo la
direzione aziendale, d ’accordo con la rappresentanza sindacale ove esistente
nell’azienda e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma,
ridurrà proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri
obiettivi (q uali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la
identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a
ciascuno.
I lavoratori dovranno fornire all ’azienda un certificato di iscrizione al corso e in
seguito certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.
È demandato alle Organizzazioni territoriali adere nti alle Associazioni nazionali
contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi
competenti siano predisposti corsi di studio che garantendo le finalità di cui al primo
comma, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati
alle caratteristiche dell’attività del settore.
Eventuali condizioni di miglior favore istituite dai primi tre comm i del presente
articolo, si intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando che esse non
sono cumulabili con le ore di permesso accordate con i commi successivi.
Il diritto al godimento dei permessi per la partecipazione ai corsi di recupero
scolastico è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo determinato. Le modalità
pratiche per il godimento di tali permessi, in quanto compatibili con la particolare natura
del rapporto, sono demandate alla contrattazione integrativa regionale.
Art. 61 - Festività soppresse
Dal 1° gennaio 1980 il trattamento per le giornate dichiarate non più festive agli
effetti civili dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini,
SS. Pietro e Paolo) è il seguente: al lavoratore assunto a tempo indeterminato
chiamato a prestare servizio in una delle predette giornate spetta, oltre al trattamento
economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato, senza
alcuna maggiorazione ovvero in alternativa, il godimento del corrispondente riposo
compensativo, compatibilmente con le esigenze di lavoro aziendali. In questo ultimo
caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo.
Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il
lavoratore non sia chiamato a prestare servizio in una delle suddette giornate.
Al lavoratore assente nelle stesse giornate per un riposo settimanale dovrà essere
corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.
Per il 4 novembre valgono le disposizioni per le festività cadenti di domenica.
54
Art. 62 - Ferie
Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto ad un periodo di
ferie di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale
che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – è in ogni caso considerata di
sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie.
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività
nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà
prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali ed
infrasettimanali in esso comprese.
Per il personale assunto con contratto stagionale si fa riferimento a quanto stabilito
dall’art. 72.
Compatibilmente con le esigenze dell ’azienda è in facoltà del datore di lavoro
stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende produttrici di
ghiaccio che potranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell’anno.
Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la
determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell ’anno in
accordo tra le parti e mediante programmazione.
Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi.
I turni di ferie non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure
nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad eccezione dei turni aventi
inizio il 1° o il 16° giorno del mese.
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza durante il periodo
stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie
pubbliche competenti per territorio.
Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di
fatto.
Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro
corrisponderà durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni
percepite dagli altri colleghi di reparto.
Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sarà in ferie
spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media annuale mensile
delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nei minori periodi di
servizio prestato.
Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie ed è sostituito da altro dipendente
estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico
del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto.
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi
del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato
per l’anno di competenza.
Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di
licenziamento.
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del
termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto
periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia pe r
l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia
stato richiamato.
Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie
e modalità previste dal precedente art. 50 per il lavoro straordinario.
55
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea
documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
CHIARIMENTO A VERBALE
Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si
calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile.
Art. 63 - Assenze
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l ’onere
della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l’azienda entro le
24 ore per gli eventuali accertamenti.
Art. 64 - Congedi e permessi per handicap
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, genitori anche adottivi, di
portatori di handicap, in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle
agevolazioni previste dall ’art. 33 della legge 5.2.92 n. 104 e dell ’art. 2 della legge
27.10.93 n. 423.
Art. 65 - Funzioni pubbliche elettive
In conformità alla vigente legge 21 marzo 1990, n. 53, in occasione di tutte le
consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, chi
adempie funzioni presso gli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista o di gruppo
di candidati nonché‚ in occasione di Referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi
politici e dei promotori del Referendum; ha diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il
periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al precedente comma sono
considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Art. 66 - Formazione continua
In virtù del ruolo fondamentale che la formazione riveste come investimento
strategico per il miglioramento della qualità e della sicurezza del lavoro, dei prodotti e
dei processi, nonché della crescita individuale e collettiva dei lavoratori, le Parti si
impegnano a rispettare il diritto dei lavoratori a “proseguire i percorsi formativi per tutto
l’arco della vita, per accrescere conoscenza e competenza professionali” (art. 6 legge
53/2000) e a promuovere programmi e percorsi formativi in tutte le aziende del settore,
sia per i lavoratori a tempo indeterminato sia per quelli a tempo determinato e
stagionali.
In sede di bacino vanno definite specifiche quote d’orario di lavoro retribuite
dedicate alla formazione continua e permanente dei lavoratori, la quale sarà oggetto
di studio e programmazione delle parti, anche attraverso l’utilizzo di risorse
appositamente previste.
56
Le sopra indicate quote di orario possono essere definite anche a livello aziendale,
con il coinvolgimento delle RSA/RSU o OO.SS. territoriali firmatarie del presente
C.C.N.L.
Gli accordi di bacino e aziendali sono alternativi.
Art. 67 - Congedo Matrimoniale
Al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non in prova compete,
per contrarre matrimonio, un congedo straordinario della durata di giorni quindici di
calendario.
Il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo
giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio.
Il lavoratore ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro, alla fine del congedo, regolare
documentazione della celebrazione del matrimonio.
Durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore è
considerato ad ogni effetto in attività di servizio conservando il diritto alla retribuzione
normalmente percepita.
Ai lavoratori assunti a tempo determinato e stagionali verranno retribuiti tanti
dodicesimi dei 15 giorni comunque spettanti quanti sono i mesi interi lavorati. Sono
fatte salve eventuali condizioni di miglior favore
Art. 68 - Aspettativa per tossicodipendenza
I lavoratori di cui è accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono
accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari della unità
sanitarie locali o di altre strutture terapeutico riabilitative e socio -assistenziali, se
assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per
il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all ’esecuzione del
trattamento riabilitativo e, in ogni caso, per un periodo non superiore a tre anni.
Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.
I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono essere posti, a domanda, in
aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo
del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la
necessità per un periodo massimo di tre mesi non frazionabile e non ripetibile.
Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta
dall’interessato corredate di idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle
altre strutture sopra indicate.
Art. 69 - Servizio militare e servizio civile
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata dal
D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro non è
risolto ma si considera sospeso per il periodo del servizio militare di leva, con diritto
alla conservazione del posto.
Al termine del servizio militare di leva per congedo o per invio in licenza illimitata in
attesa di congedo, il lavoratore entro trenta giorni dal congedo o dall’ invio in licenza
57
deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; contrariamente,
il rapporto di lavoro è risolto.
Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell’anzianità di servizio ai soli
effetti dell ’indennità di anzianità in vigore fino alla data del 31 maggio 1982 e del
preavviso.
A decorrere dal 1° giugno 1982, il periodo trascorso in servizio militare, è
considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell’applicazione del tasso
di rivalutazione di cui all ’art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 19 maggio 1982,
n. 297.
Non saranno, invece, computati a nessun effetto i periodi di ferma volontaria
eccedenti la durata normale del servizio di leva.
Nel caso di cessazione dell ’attività dell ’azienda, il periodo trascorso in servizio
militare sarà computato nell’anzianità del lavoratore fino alla cessazione della stessa.
Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratti a termine e di
assunzione per lavori stagionali o saltuari.
Le norme di cui al presente articolo si applicano per effetto dell’articolo 7 della legge
15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell ’obiezione di coscienza, anche ai
lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo nonché‚ per effetto della legge 9
febbraio 1978 n. 38 sulla Cooperazione dell ’Italia con i Paesi in via di sviluppo, ai
lavoratori ai quali sia riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile, ai sensi della
legge stessa.
In caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto
le armi, alla conservazione del posto.
Tale periodo va computato nell ’anzianità di servizio ai soli effetti dell ’indennità di
anzianità, in vigore fino alla data del 31 maggio 1982, nonché degli scatti di anzianità
e del preavviso.
Durante il periodo di richiamo alle armi il personale con mansioni impiegatizie avrà
diritto al trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940, n. 653.
I lavoratori nei confronti dei quali non trova applicazione la legge 10 giugno 1940,
n. 653, hanno diritto, in caso di richiamo alle armi:
a) per il primo mese, all’intera retribuzione;
b) per il secondo e terzo mese, alla metà della retribuzione.
Ai sensi dell’art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, gli
importi indicati al comma precedente per i lavoratori nei confronti dei quali non trova
applicazione la legge 10 giugno 1940, n. 653, sono utili ai fini del computo del
trattamento di fine rapporto.
Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei richiamati ha
termine con la cessazione dell’attività dell’azienda.
Alla fine del richiamo – sia in caso di invio in congedo come in quello di invio in
licenza illimitata in attesa di congedo – il lavoratore deve porsi a disposizione del datore
di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il
richiamo ha avuto durata superiore ad un mese, di otto giorni se ha avuto durata
superiore ad un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore
a sei mesi. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si met te a
disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato
dimissionario.
Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:
a) in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;
b) in caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla durata del
contratto;
58
c) in caso di richiamo durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro resta sospeso
fino alla fine del richiamo, e il periodo trascorso in servizio militare non è computato
agli effetti dell’anzianità di servizio;
d) in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è
conservato fino al termine del richiamo alle armi ed il relativo periodo è computato
agli effetti dell’anzianità di servizio.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 70 - Retribuzione personale a tempo indeterminato
La normale retribuzione del lavoratore a tempo indeterminato è distinta nelle
seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata (allegato 1)
b) scatti di anzianità (art. 81)
L’importo giornaliero della retribuzione si ottiene dividendo per 26 l’importo mensile;
l’importo orario si ottiene dividendo per 173 l’importo mensile.
Per il rinnovo della normale retribuzione, le parti concordano che la retribuzione del
6° livello è presa a riferimento per il calcolo degli aumenti.
Art. 70-bis - Retribuzione personale a tempo determinato
Per la retribuzione del personale a tempo determinato si fa riferimento a quanto
previsto all’art.70.
Per il personale assunto con contratto a tempo determinato , gli istituti
contrattuali delle ferie, mensilità aggiuntive, festività, permessi retribuiti, la cui
maturazione è rapportata al periodo di durata del contratto, valgono le medesime
disposizioni applicabili al personale con contratto a tempo indeterminato.
In caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, gli scatti di
anzianità di cui al punto b) dell’art.70, saranno conteggiati con i criteri previsti
all’art.81, a partire dalla prima data di assunzione a tempo determinato.
Art. 71 - Retribuzione personale a tempo indeterminato con prestazione ridotta
La normale retribuzione dei lavoratori a tempo indeterminato a prestazione ridotta
di cui al primo comma dell’art. 31 del presente contratto è distinta nelle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata (allegato 1) per il periodo di lavoro effettivamente
prestato;
b) eventuali scatti di anzianità (art. 81) maturati per il periodo di lavoro effettivamente
prestato.
I lavoratori hanno inoltre diritto allo stesso trattamento economico e normativo del
personale a tempo indeterminato, proporzionato all’effettiva entità della prestazione e
cioè, esemplificando:
▪ ratei della 13^ e 14^ mensilità, relativi ai periodi di lavoro effettivamente prestato da
corrispondersi alle date previste;
59
▪ godimento effettivo delle giornate di ferie maturate in base ai periodi di prestazione
lavorativa successivi all’instaurarsi del nuovo rapporto di lavoro;
▪ corresponsione del trattamento di fine rapporto.
Gli scatti di anzianità matureranno al raggiungimento del triennio calcolato sulla
base della sommatoria degli effettivi periodi di lavoro prestato.
Art. 72 - Retribuzione personale a tempo determinato “stagionale”
Il personale assunto con contratto a tempo determinato “stagionale” ha diritto al
seguente trattamento economico per le ore di lavoro richieste ed effettivamente
prestate:
a) paga contrattuale nazionale conglobata (allegato 1);
b) trattamento economico relativo alle festività nazionali ed infrasettimanali, ai ratei di
13^ e 14^ mensilità, all ’indennità sostitutiva delle ferie e del preavviso ed
all’indennità sostitutiva dei permessi retribuiti di cui all’art. 56 da erogarsi all’atto del
pagamento della retribuzione.
Tale trattamento economico sarà assolto con il pagamento di una indennità pari al
34,45%3 della paga contrattuale nazionale conglobata corrisposta dalla ditta per
tutta la durata del rapporto di lavoro, con esclusione di tutte le ore di lavoro
straordinario.
La percentuale di cui sopra deriva dalla sommatoria delle seguenti che sono erogate
per i titoli segnati a fianco:
- 8,33% ferie;
- 8.33% tredicesima mensilità;
- 8,33% quattordicesima mensilità;
- 5,44% festività nazionali infrasettimanali ivi comprese quelle soppresse;
- 0,85% indennità sostitutiva del preavviso;
- 3,17% indennità sostitutiva dei permessi retribuiti.
c) al trattamento di fine rapporto (Legge 297/1982) nella misura del 7,40% da
computarsi su tutte le somme, compreso l ’equivalente delle prestazioni in natura,
corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con
esclusione di quanto previsto dal successivo art. 96 da erogarsi a fine rapporto di
lavoro.
Art. 73 - Paga contrattuale nazionale conglobata
La paga contrattuale nazionale conglobata è riportata dall’allegato 1.
Essa è quella in vigore per il periodo 1° Settembre 2024 – 31 Dicembre 2027 da
valere per tutto il territorio nazionale con le decorrenze indicate.
Per gli apprendisti la paga contrattuale nazionale conglobata è riportata nelle misure
percentuali previste dal presente contratto.
3 Negli anni, in relazione al crescere dell’indennità sostitutiva dei permessi retribuiti, tale percentuale è così
evoluta: 31,28% fino al 31 Dicembre 1983; 32,05% a decorrere dal 1° Gennaio 1984; 32,82% a decorrere dal 1°
Gennaio 1985; 33,20% a decorrere da l 1° Gennaio 1986; 33,68% a decorrere dal 1° Luglio 1988; 33,97% a
decorrere dal 1° Maggio 1989; 34,21% a decorrere dal 1° Luglio 1992; 34,45% a decorrere dal 1° Luglio 1993.
60
Art. 74 - Aumenti di merito e assorbimenti
Eccettuate le prestazioni del personale stagionale, la retribuzione definita dagli artt.
29, 70, 70-bis, 71, 73 è riferita a misura fissa mensile.
In caso di aumenti di tabelle gli aumenti di merito concessi dalle aziende e gli
aumenti derivanti da scatti di anzianità non possono essere assorbiti. Per aumenti di
merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini ed al
rendimento del lavoratore.
Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati
dalle aziende indipendentemente dai contratti stipulati in sede sindacale, possono
essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l’assorbimento
sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto
della concessione.
Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e
unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti
la scadenza del presente contratto.
Art. 75 - Indennità di cassa
Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità,
qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa con l’obbligo di
accollarsi le eventuali differenze, compete un ’indennità di cassa e di maneggio di
denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base tabellare conglobata.
Art. 76 - Prospetto paga
La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga
nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, la
misura e l ’importo della retribuzione, la misura e l ’importo dell ’eventuale lavoro
straordinario e tutti gli altri elementi che concorrono a formare l ’importo corrisposto
nonché tutte le ritenute effettuate.
Il prospetto paga deve recare la vidimazione del datore di lavoro o di chi ne fa le
veci.
Art. 77 - 13^ mensilità
In coincidenza con la Vigilia di Natale di ogni anno, le aziende dovranno
corrispondere al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
a tempo determinato, un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto, esclusi
gli assegni familiari.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell ’anno il
lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per
quanti sono i mesi di servizio prestati nell’azienda.
Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali il calcolo
dell’importo della tredicesima mensilità dovrà essere fatto sulla base della media delle
provvigioni o delle percentuali maturate nell ’anno corrente o in ogni caso nel periodo
di minore servizio prestato presso l’azienda.
61
Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi
in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause
previste dal presente contratto.
Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente
art. 26, la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità
limitatamente all’aliquota corrispondente al 20% (venti per cento) della retribuzione.
Per i lavoratori stagionali si fa riferimento all’art. 72 del presente contratto.
Art. 78 - 14^ mensilità
Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà
corrisposto, entro il mese di luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della
retribuzione in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima
mensilità), esclusi gli assegni familiari.
I lavoratori avranno diritto a percepire l ’intero ammontare della quattordicesima
mensilità solo nel caso che abbiano prestato servizio per i dodici mesi precedenti il 1°
luglio; nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi
precedenti la suddetta data, al lavorat ore saranno corrisposti tanti dodicesimi per
quanti sono i mesi di servizio prestato.
Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali,
il calcolo dell ’importo della quattordicesima mensilità sarà effettuato sulla base della
media degli elementi fissi e variabili della retribuzione percepita nei dodici mesi
precedenti la maturazione del diritto o comunque nel periodo di minore servizio
prestato presso l’azienda.
Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che alla data
dell’entrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di retribuzione
oltre la tredicesima mensilità; ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non
raggiunga l’intero importo di una mensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra
l’ammontare della quattordicesima mensilità e l’importo in atto percepito.
Non sono assorbibili nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi
erogati a titolo di merito individuale o collettivo.
Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della quattordicesima
mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme del presente titolo riguardanti la
tredicesima.
Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, di cui al precedente
art.26, la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la 14° mensilità
limitatamente all’aliquota corrispondente al 20% (venti per cento) della retribuzione.
Per i lavoratori stagionali si fa riferimento all’art. 72 del presente contratto.
Art. 79 - Anzianità di servizio
L’anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a far parte del
personale dell’azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quali che siano
le mansioni a lui affidate.
Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità, le frazioni
di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi computandosi
come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.
Per mesi si intendono quelli del calendario civile (gennaio, febbraio marzo, ecc.).
62
Sono fatti salvi criteri diversi di decorrenza dell ’anzianità espressamente previsti, per
singoli istituti contrattuali, ai fini della maturazione dei relativi diritti.
Per il personale a tempo indeterminato con prestazione ridotta si fa riferimento al
secondo comma dell’art. 71.
Art. 80 - Anzianità convenzionale
Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si trovino nelle
condizioni di seguito indicate sarà riconosciuta, agli effetti del preavviso, o della relativa
indennità sostitutiva, una maggiore anzianità convenzionale così definita:
a) mutilati ed invalidi di guerra: un anno;
b) decorati al valore e insigniti di ordine militare, promossi per merito di guerra e feriti
di guerra: sei mesi per ogni titolo di benemerenza;
c) ex combattenti a loro equiparati a norma di legge che abbiano prestato servizio
presso reparti mobilitati in zona di operazioni: sei mesi per ogni anno di campagna,
tre mesi per le frazioni di anno superiori ad almeno sei mesi.
Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di trentasei mesi.
L’anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta nella
carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso aziende ed enti diversi,
comprese le pubbliche amministrazioni; il datore di lavoro ha pertanto il diritto di
assumere informazioni ed esperire indagine al riguardo.
Il lavoratore di nuova assunzione dovrà comunicare, a pena di decadenza, al datore
di lavoro i propri titoli validi ad ottenere il diritto alle predette anzianità all ’atto
dell’assunzione stessa, impegnandosi a fornire la relativa documentazione entro sei
mesi dal termine del periodo di prova.
Il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione e la documentazione dei titoli, dovrà
computare a favore del lavoratore il periodo di anzianità convenzionale cui egli ha
diritto.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti si danno atto che, per i lavoratori in forza al 31 maggio 1982 che abbiano
presentato la necessaria documentazione, l ’anzianità convenzionale è riconosciuta
anche agli effetti dell’indennità di anzianità calcolata secondo la disciplina vigente sino
alla predetta data.
Art. 81 - Scatti di anzianità
Per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto a tredici scatti
triennali. Ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorre:
a) dalla data di assunzione per il personale a tempo indeterminato;
b) dalla data di decorrenza dei 190 giorni di cui agli articoli 31 e 34 per il personale a
tempo indeterminato a prestazione ridotta.
Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati per ciascun livello di
inquadramento, nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze:
63
1° luglio 2017
L’importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, è
corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a
quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi
aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti
maturati o da maturare.
NOTA A VERBALE
Le parti convengono che la presente disciplina degli scatti non esclude, in occasione
di rinnovi contrattuali, adeguamenti della misura in funzione della prevedibile dinamica
della retribuzione base.
NORME PARTICOLARI
Art. 82 - Inventari
Gli inventari dei magazzini potranno essere eseguiti, di norma, due volte per ogni
esercizio annuale durante l ’orario normale di lavoro, o ricorrendo al lavoro
straordinario.
Art. 83 - Divise ed attrezzi
Quando è fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la spesa relativa è
a carico del datore di lavoro.
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa riguardante gli indumenti che i
lavoratori sono tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e strumenti necessari per
l’esecuzione del lavoro.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, gli indumenti, divise, attrezzi e strumenti
in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di
smarrimento, il prestatore d’opera è tenuto alla sostituzione o al rimborso.
Quadri € 30,45 V € 26,25
I € 29,40 VI super € 25,20
II € 27,30 VI € 25,20
III € 27,30 VII € 25,20
IV € 26,25
64
Art. 84 - Lavori disagiati
Al personale adibito ai lavori in modo non occasionale giornalmente all’interno delle
celle frigorifere, sarà corrisposta una maggiorazione del 10% sull’intera paga
giornaliera relativa alla base di calcolo per il lavoro straordinario. A livello di bacino
saranno discusse quelle realtà che sono difformi dalla presente norma.
Tale personale dovrà essere sottoposto a visita preventiva di idoneità per tale lavoro
e dotato degli opportuni indumenti protettivi.
I lavoratori addetti ai lavori nelle celle frigorifere hanno diritto, in assenza di soluzioni
organizzative o tecnologiche di prevenzione dei rischi, ad una sosta di 1 ora
giornaliera.
Al personale addetto a processi ove vi sia stretto contatto con fiamme vive verrà
concessa una indennità denominata “disagio caldo” pari al 10% della retribuzione
oraria. Tale indennità è corrisposta esclusivamente ai lavoratori per i quali la distanza
uomo-impianto è inferiore a 3 metri, la temperatura in prossimità dell’impianto è
maggiore di 10° rispetto a quella ambientale e il cui processo di lavorazione prevede
lunghi periodi di esposizione al calore.
Art. 85 - Coabitazione, vitto e alloggio
La disciplina della coabitazione, vitto e alloggio prevista dai contratti integrativi
provinciali in vigore al 30 giugno 1973 rimane in vigore fino alla scadenza del presente
contratto.
In caso di mancanza di norme locali, il valore del vitto e dell’alloggio è stabilito nelle
seguenti misure:
a) vitto e alloggio: metà della normale retribuzione complessiva;
b) vitto (due pasti): un terzo della normale retribuzione complessiva;
c) vitto (un pasto): un quarto della normale retribuzione complessiva;
d) alloggio: un quinto della normale retribuzione complessiva.
Art. 86 - Lavoro fuori sede
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta
normalmente servizio, l’orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
In tale ipotesi, ove gli sia richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata
lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro,
quanto è strettamente necessario al lavoratore – in rapporto alla distanza ed al mezzo
di locomozione – per raggiungere la sede.
Le spese di trasporto, di vitto e di eventuale pernottamento saranno rimborsate dal
datore di lavoro.
Art. 87 - Lavoratori fuori residenza
Ai lavoratori assunti per lavori fuori della loro normale residenza, ai quali è fatto
obbligo di permanere con pernottamento sul posto di lavoro durante tutto il periodo
65
della lavorazione, il datore di lavoro dovrà garantire l ’occupazione per tutta la durata
del ciclo lavorativo per cui è stato assunto salvo che le lavorazioni non si esauriscano
in un tempo minore per cause indipendenti dalla volontà del datore di lavoro.
I prestatori d’opera di cui al presente articolo sono esentati dal periodo di prova.
Ai lavoratori di cui al presente articolo il datore di lavoro dovrà versare, a titolo di
anticipo, una somma corrispondente all’importo di quattro giornate di lavoro calcolate
in base alla retribuzione minima del livello al quale i singoli prestatori d ’opera sono
assegnati; l’anticipo sarà detratto dall ’importo dell’ultimo periodo di paga spettante al
lavoratore.
Le spese di viaggio di andata e ritorno sono a carico del datore di lavoro se questi
non vi provveda direttamente con mezzi propri.
Agli stessi lavoratori sarà corrisposta una indennità per il vitto e per l ’alloggio, pari
al 25% della retribuzione complessiva giornaliera stabilita per il livello al quale il
lavoratore appartiene, salvo che l ’impresa non provveda direttamente; in tal caso il
vitto dovrà essere conforme alle disposizioni igienico – sanitarie e sufficiente nelle
quantità e l’alloggio dovrà essere fornito degli indispensabili ed idonei servizi logistici
ed igienici.
L’indennità di cui al presente articolo è corrisposta per tutto il periodo tranne che per
le giornate non lavorative per cause dipendenti dalla volontà del lavoratore.
Art. 88 - Missioni e trasferimenti di residenza
Missioni
L’azienda ha la facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della
propria residenza.
In tal caso al suddetto personale compete:
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio;
2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
3) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del
mandato nell’interesse dell’azienda;
4) una diaria non inferiore al doppio della retribuzione giornaliera complessiva di fatto;
qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria sarà ridotta di un terzo.
Per le missioni di durata superiore al mese sarà corrisposta una diaria ridotta del
10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino
viaggi abituali.
In sostituzione delle diarie di cui al n. 4) del secondo comma, nonché della diaria di
cui al terzo comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere
il rimborso a piè di lista delle spese di vitto ed alloggio, con trattamento un iforme per
tutto il personale.
Per brevi trasferte in località vicine sarà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e
quella di soggiorno.
Agli addetti al trasporto delle merci per mezzo di autocarri e autotreni, comandati a
prestare servizio extraurbano, in sostituzione della diaria di cui ai commi precedenti ed
anche a copertura delle eventuali ore non lavorate e non retribuibili in base alla vigente
normativa CE (Regolamento comunitario n. 543 del 26 marzo 1969) che regola l’orario
di guida e lavoro degli autisti e ne tutela i ritmi di attività, sarà corrisposta per le
prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro una indennità di trasferta, comprensiva
dello straordinario e della maggiorazione per lavoro ordinario notturno, nelle seguenti
misure:
66
a) dalla 9^ alla 10^ ora: 50% della retribuzione globale giornaliera;
b) dalla 9^ alla 12^ ora: 70% della retribuzione globale giornaliera;
c) dalla 9^ alla 14^ ora: 90% della retribuzione globale giornaliera;
d) dalla 9^ alla 16^ ora: 110% della retribuzione globale giornaliera;
e) dalla 9^ alla 19^ ora: 130% della retribuzione globale giornaliera;
f) dalla 9^ alla 20^ ora: 150% della retribuzione globale giornaliera;
g) dalla 9^ alla 22^ ora: 170% della retribuzione globale giornaliera;
h) dalla 9^ alla 24^ ora: 190% della retribuzione globale giornaliera.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili fra loro.
Tale prestazione avverrà nel rispetto dei tempi di guida e di riposo da parte del
conducente, stabilite dal regolamento CEE n. 3820/85.
Lo stesso trattamento potrà essere esteso al personale campionarista al seguito
dell’autista per il ritiro della merce in campagna.
Trasferimenti di residenza
I lavoratori interessati ai trasferimenti di residenza hanno diritto alle seguenti
indennità:
a) al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che non sia capofamiglia:
1) il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve;
2) il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3) il rimborso dell ’eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile
sciogliere la locazione o dar luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per
un massimo di sei mesi;
4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a
quella prevista dal comma 3 del presente articolo ovvero un rimborso a piè di lista
con le modalità indicate dal comma 4.
b) al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia capofamiglia e
cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obbligo di alimenti:
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé e per le
persone di famiglia;
2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3) il rimborso dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere
la locazione o dar luogo al subaffitto: tale rimborso va corrisposto per un massimo
di sei mesi;
4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per sé e
per ciascun convivente a carico; per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a
tre quinti. In sostituzione di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il
rimborso a piè di lista delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal lavoratore per
sé e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare.
Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo
strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il
trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui a l
presente articolo fino a otto giorni dopo l’arrivo del mobilio.
A norma dell’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato non può essere trasferito da una unità aziendale ad
un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso
delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché‚ il
rientro sia effettuato entro sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
67
Art. 89 - Cauzioni
Per le mansioni che la giustificano il datore di lavoro stabilirà per iscritto di volta in
volta l’ammontare della cauzione che dovrà essere prestata dai lavoratori.
La cauzione sarà costituita da titoli dello Stato, depositati presso un istituto bancario
e vincolati dal datore di lavoro, oppure potrà essere versata in libretto di risparmio
parimenti vincolato al datore di lavoro, il quale rilascerà regolare ricevuta c on gli
estremi dei titoli o del libretto che gli sono consegnati. Gli interessi e gli eventuali premi
maturati restano a disposizione del lavoratore, il quale ha sempre diritto di prelevarli
senza alcuna formalità.
La cauzione potrà anche essere prestata, con il consenso del datore di lavoro,
mediante polizza di garanzia costituita presso un istituto assicuratore o con
fideiussione bancaria. In tal caso il datore di lavoro avrà facoltà di provvedere al
pagamento dei relativi premi, rivalendosi sulla retribuzione del prestatore d’opera.
La cauzione rimane di proprietà del lavoratore o dei suoi aventi diritto, e non può
comunque confondersi con i beni dell’azienda.
Il datore di lavoro ha diritto di rivalersi sulla cauzione per gli eventuali danni subiti,
previa contestazione al prestatore d’opera.
In caso di disaccordo, dovrà essere esperito un tentativo di componimento
attraverso le associazioni sindacali competenti.
All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove non esistano valide ragioni di
contestazione da parte del datore di lavoro, il prestatore d’opera dovrà essere posto in
condizioni di poter ritirare la cauzione entro il termine di quindici giorni dalla data di
cessazione del servizio.
Art. 90 - Appalti, terziarizzazione e affidamento di servizi
A fronte di processi di appalto, terziarizzazione ed affidamento di servizi, verranno
attivati appositi incontri preventivi di informazione/consultazione tra l’azienda e le
RSU/RSA e/o le OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL nell’ambito del sistema
di relazioni di cui al presente Contratto al fine di valutare gli obiettivi dei suddetti
processi, l’impatto sull’organizzazione del lavoro e le eventuali conseguenze
sull’occupazione e l’economicità della scelta.
I soggetti appaltanti dovranno inserire nei contratti e nei capitolati con le aziende
appaltatrici norme per il rispetto delle leggi vigenti e di tutte le norme previdenziali ed
antinfortunistiche.
Se richiesto dalle RSA/RSU e/o dalle OO.SS. l’azienda committente fornirà alle
stesse il DURC che avrà l’obbligo di farsi rilasciare dall’impresa appaltatrice.
Le aziende appaltatrici dovranno applicare il presente CCNL e la relativa
contrattazione aziendale e/o territoriale.
68
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 91 - Recesso
Ai sensi dell’articolo 2119 del Codice Civile qualora si verifichi una causa che non
consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa), ciascuno dei
contraenti può recedere dal contratto di lavoro prima della scadenza del termine se il
contratto è a tempo determinato o stagionale, o senza preavviso se il contratto è a
tempo indeterminato.
La comunicazione del recesso deve essere fatta per iscritto per mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l’indicazione dei motivi.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato
dando preavviso scritto per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nei
termini stabiliti nel successivo art. 94.4
Art. 92 - Dimissioni
In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di
fine rapporto nelle stesse misure previste per il caso di licenziamento dall’art. 95.
Le dimissioni devono essere formalizzate, a pena d’inefficacia, esclusivamente con
modalità telematica utilizzando gli appositi moduli resi disponibili dal Ministero del
Lavoro che dovranno essere trasmessi al Datore di lavoro e alla ITL competente con
rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall’art. 94 del presente contratto per i lavoratori
a tempo indeterminato.
La disciplina delle dimissioni in modalità telematica non si applica:
- durante il periodo di prova;
- nel caso le dimissioni intervengano nelle sedi protette o avanti le Commissioni di
conciliazione;
- ai genitori lavoratori nel periodo protetto (durante la gravidanza e durante i primi tre
anni di vita del bambino) in quanto le dimissioni sono subordinate alla loro convalida
davanti all’ITL competente.
Ove il dipendente non abbia dato il preavviso il datore di lavoro ha facoltà di
trattenergli dalle competenze nette una somma pari all’importo di cui all’art. 94.
Su richiesta del dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo
in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di
sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, n e avrà
facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l ’indennità sostitutiva per il periodo di
anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell ’art. 1 della legge 9
gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle
pubblicazioni di matrimonio (purché segua la celebrazione) e la scadenza di un anno
dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese
all’Ufficio del Lavoro.
4 Nota: il 12 marzo 2016 per effetto del Jobs Act è entrata in vigore la norma che obbliga il lavoratore che vuole
dare le dimissioni a farlo tramite la modalità telematica. Questo vale non solo per chi dà le dimissioni, ma anche
per la risoluzione consensuale decisa in accordo con il datore di lavoro. Si veda il successivo art. 92.
69
La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al
trattamento di fine rapporto previsto dall’art. 95 con esclusione dell’indennità sostitutiva
del preavviso.
Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con
l’osservanza dei termini di preavviso di cui all ’art. 94 e confermate, a pena di nullità,
all’Ufficio del Lavoro entro il termine di un mese.
Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione
della maternità, valgono le norme di cui all’art. 26 del presente contratto.
Art. 93 - Licenziamento
Ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, e della legge 20 maggio 1970, n. 300,
nonché della legge 11 maggio 1990, n. 108, nei confronti dei lavoratori dipendenti, il
licenziamento non può effettuarsi che per «giusta causa» (art. 2119 del Codice Civile)
o per «giustificato motivo con preavviso», intendendosi per tale il licenziamento
determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di
lavoro, ovvero da ragioni inerenti l ’attività produttiva, il suo regolare funzionamento e
l’organizzazione del lavoro.
Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, per mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno al lavoratore con la specificazione dei motivi che
lo hanno determinato.
Il licenziamento intimato senza l ’osservanza delle norme di cui al precedente
comma è inefficace.
Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e
quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di
vecchiaia, o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età.
Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa ditta
deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle
norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
Il licenziamento si presume comunque simulato, salvo prova contraria, se la nuova
assunzione sia fatta entro un mese dal licenziamento.
Ai sensi delle disposizioni vigenti il licenziamento determinato da ragioni di credo
politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato o dalla partecipazione ad
attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.
Ai sensi dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7 è nullo il licenziamento della
lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa
di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il
giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (purché segua la celebrazione)
e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.
Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice
verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di
matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma
dell’art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vale a dire: licenziamento per giusta
causa, cessazione dell’attività dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale
la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del
termine per il quale è stato stipulato.
Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratric e nel
periodo specificato nell’ottavo comma del presente articolo, si rimanda all’art. 92.
70
Art. 94 - Preavviso e mancato preavviso
I termini di preavviso per il personale a tempo indeterminato sono pari ai seguenti
giorni di calendario:
a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
▪ Quadri e I livello 60 giorni
▪ Il e Ill livello 30 giorni
▪ lV e V livello 20 giorni
▪ VI super VI e Vll livello 15 giorni
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
▪ Quadri e I livello 90 giorni
▪ Il e lll livello 45 giorni
▪ lV e V livello 30 giorni
▪ VI super VI e Vll livello 20 giorni
c) oltre i dieci anni di servizio compiuti:
▪ Quadri e I livello 120 giorni
▪ Il e III livello 60 giorni
▪ lV e V livello 45 giorni
▪ VI super VI e Vll livello 20 giorni
I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun
mese.
Ai sensi del secondo comma dell ’art. 2118 del Codice Civile, in caso di mancato
preavviso al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all ’importo della
retribuzione complessiva di fatto corrispondente al periodo di cui al comma 1 del
presente articolo, comprensiva dei ratei di 13^ e 14^ mensilità.
Per il personale a tempo determinato il periodo di preavviso in caso di dimissioni è
equivalente al periodo di prova di cui all’art. 38.
Per il personale stagionale il termine del periodo di preavviso in caso di dimissioni
è equivalente al periodo di prova di cui all’art. 38; per gli stessi in caso di licenziamento
si fa riferimento all’art. 72 del presente contratto.
Art. 95 - Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro
ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge
29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del presente articolo.
Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto
è calcolato con le modalità e con le misure previste dall ’art. 86 del C.C.N .L. 14
dicembre 1979.
Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell ’art. 2120 del Codice Civile, come
modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della
retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:
▪ rimborsi spese;
▪ somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum», gratificazioni
straordinarie non contrattuali e simili;
▪ compensi per lavoro straordinario e festivo;
▪ indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 94;
▪ indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo 72;
71
▪ indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle
stesse quando hanno carattere continuativo;
▪ indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (lNPS-INAIL)5;
▪ prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
▪ ogni elemento espressamente escluso dalla contrattazione integrativa collettiva.
In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta
cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto il trattamento di fine
rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale c on
tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà
tenuta all’osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto
sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento.
In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso
ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente contratto, come per il
licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato a
norma dell’art. 2751 del Codice Civile.
In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l ’indennità
sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le norme
contenute nel Codice Civile.
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all ’atto della cessazione dal
servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici
necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla legge 29 maggio 1982,
n. 297 e in ogni caso non oltre il secondo mese successivo alla cessazione del rapporto
di lavoro.
In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al
lavoratore, sarà corrisposto l’interesse legale a decorrere dalla data della cessazione
dal servizio.
Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali il trattamento di fine rapporto
(Legge 297/82) deve essere erogato a fine rapporto di lavoro, fermo restando quanto
previsto in materia di previdenza complementare.
L’importo potrà anche essere erogato mensilmente purché gestito con la tassazione
separata ex lege.
CHIARIMENTO A VERBALE
Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai
sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione
dell’indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti convengono che l’applicazione dei seguenti istituti dà luogo a incrementi di
produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa:
- lavoro straordinario
- lavoro supplementare
- compensi per clausole elastiche e flessibili
- lavoro a turno
- lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro
5 Terzo comma art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297: ln caso di sospensione della
prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110 c.c., nonché‚ in caso di
sospensione totale o parziale per la quale sia previs ta l'integrazione salariale, deve essere computato nella
retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso
di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
72
- lavoro notturno
- premi variabili di rendimento
- ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la prod uttività aziendale, la
qualità, la competitività, la redditività, l’innovazione ed efficienza organizzativa.
Pertanto, qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in
accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici
daranno luogo ai benefici di cui all’art. 1, comma 47 della legge 220/2010 in materia di
imposta sostitutiva del 10%.
Art. 96 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto
A termine delle disposizioni di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 e con
particolare riferimento alla facoltà prevista nell’ultimo comma della stessa, il prestatore
di lavoro con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può richiedere,
in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul
trattamento, cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavor o alla data
della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo, di
cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di:
a) spese sanitarie per terapie di interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture sanitarie;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli documentato con atto
idoneo;
c) costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente che risulti nella piena
proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche congiunta con il proprio
coniuge o titolare del diritto di superficie;
d) ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà del richiedente o in proprietà
comune con il proprio coniuge.
e) ai sensi della Legge n. 53/2000, per le spese da sostenere durante il periodo di
fruizione dell’astensione di maternità o paternità facoltativa, dei permessi per
malattia del bambino, dei congedi per la formazione, per la formazione continua,
nonché per i congedi per gravi motivi familiari.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro
e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
La richiesta per le finalità di cui alla lettera a) del presente articolo deve essere
comprovata da apposita documentazione rilasci ata dalle competenti strutture
pubbliche.
Ai fini della determinazione e del pagamento dell ’anticipazione, dovranno essere
presentati al datore di lavoro preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per
la terapia o l’intervento, nonché delle spese complementari essenziali.
La richiesta di anticipazione per l ’acquisto della prima casa deve essere
accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla quale risulti che il
compratore, o il futuro compratore, non sia proprietario o comproprietario di altra casa
di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico -popolare,
nonché dell’eventuale preliminare di vendita con firma autenticata.
L’importo dell ’anticipazione verrà erogato all ’atto della presentazione dell ’atto
notarile, il quale dovrà essere perfezionato entro 6 mesi dall ’accettazione della
domanda.
73
La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà essere
corredata:
▪ da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla quale risulti che il richiedente non
sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con
patto di riscatto di una casa economico-popolare;
▪ da copia autenticata della licenza edilizia;
▪ dal progetto, comprensivo dei costi dell’opera, firmato da un professionista tecnico
iscritto all’ordine professionale.
La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abitazione,
secondo la previsione di cui alla lettera d) del presente articolo, dovrà essere corredata
dagli stessi documenti di cui al comma precedente, esclusi quelli riferiti alla proprie tà
del suolo.
Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al presente articolo,
agli aventi titolo, nei limiti massimi dall ’accantonamento accertato all ’atto della
domanda, compete:
▪ il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della domanda e dei
documenti e da utilizzare entro un anno dall’erogazione stessa;
▪ il 30% entro il mese successivo alla pres entazione di una dichiarazione sostitutiva
di notorietà attestante l’effettivo ed integrale impiego della somma anticipata per le
finalità per cui la stessa è stata erogata;
▪ l’ulteriore 30% entro il mese successivo all a presentazione di una perizia giurata
redatta da un professionista tecnico iscritto all ’ordine professionale, che attesti
l’ultimazione dei lavori e la conformità dell’opera al progetto e i costi della stessa.
La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita da un certificato
di abitabilità.
Le opere di cui alle lettere c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 anni dalla data
della prima anticipazione.
Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con raccomandata a. r.
entro il mese di febbraio di ogni anno, e l ’eventuale graduatoria sarà redatta entro i
due mesi successivi.
Le somme anticipate dall’azienda non potranno essere superiori alle spese
sostenute dal lavoratore per i motivi di cui ai punti a) b) c) d) e) del comma 3 del
presente articolo. Nei casi di costruzione o ristrutturazione della casa, qualora non sia
esibita entro i tempi necessari la documentazione definitiva, o la stessa non risulti
conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o
erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario
dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell ’interesse
legale.
L’eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerà con
riferimento al 1° gennaio di ogni anno.
Ai fini della formazione dell ’eventuale graduatoria si seguiranno, nell ’ordine, i
seguenti criteri di priorità:
▪ interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità;
▪ acquisto della casa di abitazione, con priorità, nell ’ordine, ai casi di sfratto non per
morosità, al numero di componenti il nucleo familiare, con precedenza per i nuclei
con presenza di soggetti portatori di handicap, acquisto dell ’alloggio in cui il
lavoratore abita e, a parità di condizioni, si darà precedenza ai lavoratori con più
basso reddito del nucleo familiare determinato ai fini Irpef;
▪ Congedi stabiliti al punto e) del 3 comma del presente articolo.
74
I criteri di priorità validi per l’acquisto della prima casa, in quanto applicabili e salvo
che per la morosità, sono estesi alla ipotesi di ristrutturazione.
Qualora tutti i su esposti criteri non siano sufficienti a stabilire l ’ordine di priorità, si
terrà conto dell’ordine cronologico delle domande.
Nei casi più urgenti, l’anticipazione per terapia ed interventi straordinari potrà essere
concessa in qualsiasi epoca, senza la formazione di alcuna graduatoria.
Nel caso di maternità o paternità facoltativa le lavoratrici ed i lavoratori potranno
richiedere un’anticipazione del TFR anche in assenza dei presupposti di legge.
NORME DISCIPLINARI
Art. 97 - Obblighi del lavoratore
Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto
di ufficio e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l ’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di
cooperare alla prosperità dell’azienda.
È vietato al personale ritornare nei locali dell ’azienda e trattenersi oltre l ’orario
prescritto, se non per ragioni di servizio e con l ’autorizzazione della azienda, salvo
quanto previsto dall ’art. 14 del presente contratto. Non è consentito al personale di
allontanarsi dal servizio durante l ’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso
esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario
normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per
ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il
recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misu ra
massima di un’ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell ’orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è
assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.
Non sono ammesse tolleranze nell’orario di lavoro.
Salvo i casi di legittimo impedimento di cui sempre incombe al lavoratore l’onere
della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l’azienda entro le
24 ore per gli eventuali accertamenti.
È dovere del personale di comunicare immediatamente alla azienda ogni
mutamento della propria dimora sia durante il servizio sia durante i congedi. Il
personale ha altresì l ’obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla
azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del
presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di
lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o
mediante affissione nell’interno dell’azienda.
75
Art. 98 - Provvedimenti disciplinari
L’inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti
che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all ’entità delle mancanze e alle
circostanze che le accompagnano:
1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore di retribuzione;
4) sospensione della retribuzione e del servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare, senza preavviso e con le altre conseguenze in ragione
di legge (licenziamento in tronco).
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento in
tronco) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà verso la
ditta in armonia con le norme di cui all ’art. 2105 del Codice Civile, e in altre parole
l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d ’ufficio, nonché‚ nel caso
di assenza prevista dal presente articolo, in quell o previsto dall’art. 97 del presente
contratto ed in quelli di cui all’art. 2119 del Codice Civile.
Il licenziamento in tronco si applica altresì nel caso di infrazione alle norme di legge
circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto.
Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta pari all’importo delle
spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorate ad una multa pari all’ammontare della
trattenuta. La trattenuta dovrà figurare sul prospetto paga. In caso di recidiva nel ritardo
per la terza volta nell’anno solare, il datore di lavoro potrà raddoppiare l’importo della
multa. Persistendo il lavoratore nei ritardi, potranno essere adottati provvedimenti
disciplinari più severi e dopo formale diffida per iscritto, anche quello della risoluzione
del rapporto di lavoro senza preavviso.
Nel caso di assenza non giustificate saranno applicate le seguenti sanzioni:
a) trattenuta della retribuzione giornaliera di fatto e multa non eccedente un importo
pari al 10% della retribuzione stessa, nel caso di assenza fino a tre giorni;
b) licenziamento senza preavviso in caso di assenza oltre tre giorni o in caso di recidiva
oltre la terza volta nell’anno solare.
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l’obbligo
di dare immediata notizia della propria assenza per malattia al datore di lavoro
prima dell’inizio del suo turno di lavoro; in caso di tardiva o mancata
comunicazione dell’assenza, il lavoratore potrà essere sanzionato
disciplinarmente. Il datore di lavoro potrà applicare anche il provvedimento del
licenziamento per i casi più gravi e di recidiva formalmente contestata.
L’importo delle multe sarà destinato alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori –
Via Alessandro Torlonia, 15 – 00161 Roma – c/c postale n. 28220002.
Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al
versamento.
Art. 99 - Contestazione degli addebiti
Ai sensi dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 i provvedimenti disciplinari di
cui all’art. 98 non possono essere adottati nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
76
In ogni caso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione del richiamo verbale di cui al
primo comma dell’art. 98 non possono essere applicati prima che siano trascorsi
cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che gli ha dato causa.
Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, il quale intenda impugnare la
legittimità del provvedimento stesso, può avvalersi delle procedure di conciliazione di
cui all’art. 101 e seguenti del presente contratto.
Art. 100 - Procedimenti penali
Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento
penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni
altro emolumento o compenso fino al giudicato definitivo.
In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore non sia
privato della libertà personale, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio
e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento o compenso.
Salva l’ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo, il datore di
lavoro deciderà sull ’eventuale riammissione in servizio, fermo restando che in ogni
caso il periodo di sospensione non sarà commutato agli effetti dell ’anzianità del
lavoratore. Nella ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il
lavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.
In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dalla azienda, al
lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto dal
presente contratto per il caso di dimissioni.
Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del
licenziamento in tronco, qualora la condanna sia motivata da reato commesso nei
riguardi del datore di lavoro o in servizio.
CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE
NOTA A VERBALE
La vigenza degli articoli da 101 a 105 è sospesa sino alla definizione di una nuova
disciplina
Art. 101 - Conciliazione
Ai sensi di quanto previsto dagli art. 401 e seguenti del c.p.c. così come modificati
dalla legge 183/2010, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative
all’applicazione del presente contratto e di altri contratti ed accordi comunque
riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applic azione del
presente CCNL, è obbligatorio il tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo
le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nell’apposita
Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione, costituita dalle parti stip ulanti il
presente CCNL.
La predetta Commissione di Conciliazione Territoriale è così composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante di FRUITIMPRESE indicato dalla
struttura associativa territorialmente competente;
77
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’O.S. locale firmataria del presente
contratto della FISASCAT -CISL o della UILTUCS -UIL a cui il lavoratore abbia
conferito mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il
tentativo di conciliazione tramite l’O.S. alla quale sia iscritta e/o abbia conferito
mandato.
L’associazione imprenditoriale ovvero l’organizzazione sindacale dei lavoratori che
rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla
Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione per mezzo di lettera
raccomandata, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro
mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro
venti giorni alla convocazione delle parti, fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito
il tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto da ll’art.
37 del D.lgs 80/98.
Il termine previsto dall’art. 37 del D.lgs 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di
presentazione della richiesta da parte dell’associazione imprenditoriale o dell’O.S. a
cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi
degli art. 410 e seguenti c.p.c. come modificati dalla legge 533/73, dai D.gs 80/98 e
387/98, nonché dalla legge 183/10.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura
della Commissione di Conciliazione presso l ’Ispettorato Territoriale del Lavoro
competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale
fa riferimento la controversia conciliata;
2) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate
presso la competente ITL;
3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
Qualora le parti abbiano già trovato soluzione alla controversia tra loro insorta,
possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini
e per gli effetti del combinato disposto degli art. 213, comma 4 c.c., 410 e seguenti
c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione non
costituiscono interpretazione autentica del presente contratto.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa
all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa sino alla
conclusione della procedura.
Art. 102 - Tentativo di conciliazione
Ai sensi della legge 183/2010 il tentativo di conciliazione deve esser e espletato
entro il termine di giorni sessanta dalla data di ricevimento o di presentazione della
richiesta da parte dell’associazione imprenditoriale o dell’O.S. a cui il lavoratore
conferisce mandato.
La Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione esperisce il tentativo di
conciliazione ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c.
78
Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene
depositato a cura della Commissione di Conciliazione presso la ITL competente per
territorio, con i contenuti previsti dal precedente articolo n° 102.
In caso di mancata comparizione di una delle parti la Commissione di Conciliazione
provvederà a redigere apposito verbale.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti, entro i trenta giorni
successivi, potranno adire il Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 104.
Art. 103 - Collegio arbitrale
Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risoluzione del la
lite, affidando al Collegio A rbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la
controversia.
A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle organizzazioni
stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al
precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luog o in cui
si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore.
L’istanza della parte sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa
aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e
contemporaneamente all’altra parte.
L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata
A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale
adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanz a,
con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto
difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla
procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Colleg io
fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione
imprenditoriale di Fruitimprese territorialmente competente, un altro designato dalla
organizzazione sindacale territoriale FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL a cui il lavoratore
sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di
comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere
con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio,
quest’ultima verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi
non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato,
su rich iesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del
tribunale competente per territorio.
Il presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è
rinnovabile.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la
data di convocazione del Collegio il quale ha la facoltà di procedere ad una fase
istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l’interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o
dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
79
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione,
dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del
Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione
a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio
è istituita presso l’Organismo Paritetico Territoriale.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi
e per gli effetti della legge 4 novembre 2010 n° 183 e svolge le proprie funzioni sulla
base di apposito Regolamento.
Al lodo arbitrale si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’art. 412
c.p.c. relative all’efficacia ed all’impugnabilità del lodo stesso.
Art. 104 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio
1966, n° 604, ed alla legge 20 maggio 1970 n° 300, come modificato dalla Legge 11
marzo 1990 , n° 108, non derivanti da provvedimento disciplinare, si esperiranno i
tentativi di composizione di cui ai precedenti articoli.
Art. 105 - Certificazione dei contratti
Nei casi nei quali venga richiesta la certificazione dei contratti individuali di lavoro,
le parti convengono di fare ricorso alle Commissioni di Certificazione abilitate ai sensi
dell’art. 76 del D.lgs 276/2003 costituite dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL
presso gli enti bilaterali territoriali del terziario secondo le procedure ed i termini da
questi adottati.
Art. 106 - Contributi di assistenza contrattuale
Per la pratica realizzazione di quanto disposto dagli articoli precedenti e per
assicurare l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio sia dei lavoratori che
dei datori di lavoro l’Associazione Imprese Ortofrutticole – Fruitimprese la FISASCAT-
CISL, e la UILTUCS -UlL avranno facoltà di procedere anche in modo autonomo alla
riscossione di contributi di assistenza contrattuale di competenza per il tramite di
apposita convenzione con un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge
4 giugno 1973, n. 311.
I contributi di cui al comma precedente potranno essere corrisposti tanto dai datori
di lavoro che dai rispettivi dipendenti.
Le misure contributive e le relative norme di esazio ne sono definite nell’allegato 3
al presente contratto.
Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto
e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si
applica.
I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il
contenuto del presente articolo.
80
Art. 107 - Esclusività di stampa – Archivi dei contratti
Il presente CCNL conforme all’originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne
hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. È vietata la riproduzione parziale
o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi
originali in possesso delle Organizzazioni stipulanti Associazione Imprese
Ortofrutticole – Fruitimprese, FLAI-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL.
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull ’organizzazione dell ’archivio
della contrattazione collettiva e ai sensi dell ’art. 11 della legge n. 963/88, le parti
contraenti si impegnano ad inviare al CNEL (Consiglio Nazionale dell ’Economia e del
Lavoro), archivio contratti, Via David Lubin, 2, Roma, copia del presente CCNL. Inoltre,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto legge n. 318 del 14 giugno 1996, il presente
CCNL, a cura di una delle parti, sarà inviato nei termini di 30 giorni al Ministero del
Lavoro e delle Previdenza Sociale e agli Enti previdenziali e assistenziali.
In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle
Parti di cui al presente CCNL o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da
quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, può avvenire esclusivamente co n il
consenso espresso congiuntamente dalle Parti stipulanti.
Le Parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha validità
anche per tutti i contratti provinciali e/o accordi applicativi del presente CCNL.
Art. 108 - Condizioni di miglior favore
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore contrattuale in atto.
81
ALLEGATO 1
TABELLE RETRIBUTIVE DIPENDENTI DALLE AZIENDE ORTOFRUTTICOLE ED
AGRUMARIE
DAL 1° SETTEMBRE 2024 AL 31 DICEMBRE 2027
DAL 1° SETTEMBRE 2024 AL 31 MAGGIO 2025
DAL 1° GIUGNO 2025 AL 31 MAGGIO 2026
QUALIFICHE PAGA NAZIONALE
CONGLOBATA AUMENTO TOTALE
31/8/2024 1/9/2024 1/9/2024
Q 2.239,26 97,39 2.336,65
1 2.136,72 92,93 2.229,65
2 1.888,05 82,11 1.970,16
3 1.805,39 78,52 1.883,91
4 1.635,13 71,11 1.706,24
5 1.564,72 68,05 1.632,77
6 SUPER 1.531,31 66,60 1.597,91
6 1.494,53 65,00 1.559,53
7 1.437,29 62,51 1.499,80
QUALIFICHE PAGA NAZIONALE
CONGLOBATA AUMENTO TOTALE
31/5/2025 1/6/2025 1/6/2025
Q 2.336,65 29,97 2.366,62
1 2.229,65 28,59 2.258,24
2 1.970,16 25,27 1.995,43
3 1.883,91 24,16 1.908,07
4 1.706,24 21,88 1.728,13
5 1.632,77 20,94 1.653,71
6 SUPER 1.597,91 20,49 1.618,40
6 1.559,53 20,00 1.579,53
7 1.499,80 19,23 1.519,03
82
DAL 1° GIUGNO 2026 AL 31 LUGLIO 2027
DAL 1° AGOSTO 2027 AL 31 DICEMBRE 2027
QUALIFICHE PAGA NAZIONALE
CONGLOBATA AUMENTO TOTALE
31/5/2026 1/6/2026 1/6/2026
Q 2.366,62 29,97 2.396,58
1 2.258,24 28,59 2.286,84
2 1.995,43 25,27 2.020,70
3 1.908,07 24,16 1.932,23
4 1.728,13 21,88 1.750,01
5 1.653,71 20,94 1.674,65
6 SUPER 1.618,40 20,49 1.638,89
6 1.579,53 20,00 1.599,53
7 1.519,03 19,23 1.538,27
QUALIFICHE PAGA NAZIONALE
CONGLOBATA AUMENTO TOTALE
31/7/2027 1/8/2027 1/8/2027
Q 2.396,58 89,90 2.486,48
1 2.286,84 85,78 2.372,62
2 2.020,70 75,80 2.096,50
3 1.932,23 72,48 2.004,71
4 1.750,01 65,64 1.815,65
5 1.674,65 62,82 1.737,47
6 SUPER 1.638,89 61,48 1.700,37
6 1.599,53 60,00 1.659,53
7 1.538,27 57,70 1.595,97
83
ALLEGATO 2
TABELLE RETRIBUTIVE DIPENDENTI DALLE AZIENDE ORTOFRUTTICOLE ED
AGRUMARIE
DAL 1° DICEMBRE 2005 AL 31 DICEMBRE 2023
DAL 1° DICEMBRE 2020 AL 30 NOVEMBRE 2021
QUALIFICHE
PAGA NAZIONALE
CONGLOBATA AUMENTO TOTALE
30/11/2020 01/12/2020 01/12/2020
Q 2.137,37 14,98 2.152,35
1 2.039,51 14,30 2.053,81
2 1.802,14 12,63 1.814,77
3 1.723,25 12,08 1.735,33
4 1.560,74 10,94 1.571,68
5 1.493,52 10,47 1.503,99
6 SUPER 1.461,64 10,25 1.471,89
6 1.426,53 10,00 1.436,53
7 1.371,90 9,62 1.381,52
DAL 1° DICEMBRE 2021 AL 30 NOVEMBRE 2022
QUALIFICHE
PAGA NAZIONALE
CONGLOBATA AUMENTO TOTALE
30/11/2021 01/12/2021 01/12/2021
Q 2.152,35 29,97 2.182,32
1 2.053,81 28,59 2.082,40
2 1.814,77 25,27 1.840,04
3 1.735,33 24,16 1.759,49
4 1.571,68 21,88 1.593,56
5 1.503,99 20,94 1.524,93
6 SUPER 1.471,89 20,49 1.492,38
6 1.436,53 20,00 1.456,53
7 1.381,52 19,23 1.400,75
84
DAL 1° DICEMBRE 2022 AL 30 NOVEMBRE 2023
QUALIFICHE
PAGA NAZIONALE
CONGLOBATA AUMENTO TOTALE
30/11/2022 01/12/2022 01/12/2022
Q 2.182,32 29,97 2.212,29
1 2.082,40 28,59 2.110,99
2 1.840,04 25,27 1.865,31
3 1.759,49 24,16 1.783,65
4 1.593,56 21,88 1.615,44
5 1.524,93 20,94 1.545,87
6 SUPER 1.492,38 20,49 1.512,87
6 1.456,53 20,00 1.476,53
7 1.400,75 19,23 1.419,98
DAL 1° DICEMBRE 2023 AL 31 DICEMBRE 2023
QUALIFICHE
PAGA NAZIONALE
CONGLOBATA AUMENTO TOTALE
30/11/2023 01/12/2023 01/12/2023
Q 2.212,29 26,97 2.239,26
1 2.110,99 25,73 2.136,72
2 1.865,31 22,74 1.888,05
3 1.783,65 21,74 1.805,39
4 1.615,44 19,69 1.635,13
5 1.545,87 18,85 1.564,72
6 SUPER 1.512,87 18,44 1.531,31
6 1.476,53 18,00 1.494,53
7 1.419,98 17,31 1.437,29
85
DAL 1° LUGLIO 2017 AL 30 GIUGNO 2018
QUALIFICHE
PAGA NAZIONALE
CONGLOBATA AUMENTO TOTALE
31/12/2016 01/07/2017 01/07/2017
Q 2.029,13 43,81 2.072,94
1 1.937,17 40,83 1.978,00
2 1.714,16 33,56 1.747,72
3 1.640,03 31,14 1.671,17
4 1.487,41 26,10 1.513,51
5 1.424,24 24,05 1.448,29
6 SUPER 1.394,25 23,12 1.417,37
6 1.361,53 22,00 1.383,53
7 1.309,99 20,32 1.330,31
DAL 1° LUGLIO 2018 AL 30 GIUGNO 2019
QUALIFICHE
PAGA NAZIONALE
CONGLOBATA AUMENTO TOTALE
30/06/2018 01/07/2018 01/07/2018
Q 2.072,94 31,47 2.104,41
1 1.978,00 30,04 2.008,04
2 1.747,72 26,57 1.774,29
3 1.671,17 25,44 1.696,61
4 1.513,51 23,07 1.536,58
5 1.448,29 22,10 1.470,39
6 SUPER 1.417,37 21,62 1.438,99
6 1.383,53 21,00 1.404,53
7 1.330,31 20,31 1.350,62
86
DAL 1° LUGLIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019
QUALIFICHE
PAGA NAZIONALE
CONGLOBATA AUMENTO TOTALE
30/06/2019 01/07/2019 01/07/2019
Q 2.104,41 32,96 2.137,37
1 2.008,04 31,47 2.039,51
2 1.774,29 27,85 1.802,14
3 1.696,61 26,64 1.723,25
4 1.536,58 24,16 1.560,74
5 1.470,39 23,13 1.493,52
6 SUPER 1.438,99 22,65 1.461,64
6 1.404,53 22,00 1.426,53
7 1.350,62 21,28 1.371,90
DAL 1° LUGLIO 2014 AL 30 GIUGNO 2015
QUALIFICHE PAGA NAZIONALE
CONGLOBATA AUMENTO TOTALE
AL 30 GIUGNO 2014 Dal 1.07.2014 Dal 1.07.2014
QUADRI 1.912,83 29,82 1.942,65
1° 1.826,14 28,47 1.854,61
2° 1.615,91 25,19 1.641,10
3° 1.546,03 24,1 1.570,13
4° 1.402,16 21,86 1.424,02
5° 1.342,61 20,93 1.363,54
6°SUPER 1.314,34 20,49 1.334,83
6° 1.283,53 20 1.303,53
7° 1.234,91 19,25 1.254,16
87
DAL 1° LUGLIO 2015 AL 30 SETTEMBRE 2016
QUALIFICHE PAGA NAZIONALE CONGLOBATA AUMENTO TOTALE
AL 30 GIUGNO 2015 Dal 1.07.2015 Dal 1.07.2015
QUADRI 1.942,65 29,82 1.972,47
1° 1.854,61 28,47 1.883,08
2° 1.641,10 25,19 1.666,29
3° 1.570,13 24,10 1.594,23
4° 1.424,02 21,86 1.445,88
5° 1.363,54 20,93 1.384,47
6°SUPER 1.334,83 20,49 1.355,32
6° 1.303,53 20,00 1.323,53
7° 1.254,16 19,25 1.273,41
DAL 1° OTTOBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016
QUALIFICHE
PAGA NAZIONALE
CONGLOBATA AUMENTO TOTALE
AL 30 SETTEMBRE 2016 Dal 1.10.2016 Dal 1.10.2016
QUADRI 1.972,47 56,66 2.029,13
1° 1.883,08 54,09 1.937,17
2° 1.666,29 47,87 1.714,16
3° 1.594,23 45,80 1.640,03
4° 1.445,88 41,53 1.487,41
5° 1.384,47 39,77 1.424,24
6°SUPER 1.355,32 38,93 1.394,25
6° 1.323,53 38,00 1.361,53
7° 1.273,41 36,58 1.309,99
DAL 1° GENNAIO 2011 AL 31 AGOSTO 2012
QUALIFICHE
PAGA NAZIONALE
CONGLOBATA AUMENTO TOTALE
AL 31 DICEMBRE 2010 Dal 1.01.2011 Dal 1.01.2011
QUADRI 1.811,39 22,38 1.833,77
1° 1.729,28 21,36 1.750,64
2° 1.530,22 18,90 1.549,12
3° 1.464,04 18,09 1.482,13
4° 1.327,81 16,40 1.344,21
5° 1.271,40 15,71 1.287,11
6°SUPER 1.244,63 15,38 1.260,01
6° 1.215,53 15,00 1.230,53
7° 1.169,42 14,45 1.183,87
88
DAL 1° SETTEMBRE 2012 AL 30 SETTEMBRE 2013
QUALIFICHE
PAGA NAZIONALE
CONGLOBATA AUMENTO TOTALE
AL 31 AGOSTO 2012 Dal 1.09.2012 Dal 1.09.2012
QUADRI 1.833,77 22,38 1.856,15
1° 1.750,64 21,36 1.772,00
2° 1.549,12 18,90 1.568,02
3° 1.482,13 18,09 1.500,22
4° 1.344,21 16,40 1.360,61
5° 1.287,11 15,71 1.302,82
6°SUPER 1.260,01 15,38 1.275,39
6° 1.230,53 15,00 1.245,53
7° 1.183,87 14,45 1.198,32
DAL 1° OTTOBRE 2013 AL 31 DICEMBRE 2013
QUALIFICHE PAGA NAZIONALE CONGLOBATA AUMENTO TOTALE
AL 30 SETTEMBRE 2012 Dal 1.10.2013 Dal 1.10.2013
QUADRI 1.856,15 56,68 1.912,83
1° 1.772,00 54,11 1.826,11
2° 1.568,02 47,88 1.615,90
3° 1.500,22 45,81 1.546,03
4° 1.360,61 41,55 1.402,16
5° 1.302,82 39,79 1.342,61
6°SUPER 1.275,39 38,95 1.314,34
6° 1.245,53 38,00 1.283,53
7° 1.198,32 36,59 1.234,91
DAL 1° NOVEMBRE 2009 AL 30 GIUGNO 2010
QUALIFICHE
PAGA NAZIONALE
CONGLOBATA AUMENTO TOTALE
AL 31 DICEMBRE 2008 Dal 1.11.2009 Dal 1.11.2009
QUADRI 1.716,94 44,72 1.761,66
1° 1.638,89 42,69 1.681,58
2° 1.449,69 37,76 1.487,45
3° 1.386,79 36,12 1.422,91
4° 1.257,30 32,75 1.290,05
5° 1.203,69 31,35 1.235,04
6°SUPER 1.178,24 30,69 1.208,93
6° 1.150,53 30,00 1.180,53
7° 1.106,76 28,83 1.135,59
89
DAL 1° LUGLIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010
DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2007
QUALIFICHE
PAGA NAZIONALE
CONGLOBATA AUMENTO TOTALE
AL 31 DICEMBRE 2006
QUADRI 1.619,76 44,70 1.664,46
1° 1.546,21 42,67 1.588,88
2° 1.367,63 37,74 1.045,38
3° 1.308,63 36,11 1.344,75
4° 1.186,13 32,73 1.218,87
5° 1.135,57 31,33 1.166,89
6°SUPER 1.110,98 30,58 1.142,13
6° 1.085,53 30,00 1.115,53
7° 1.044,11 28,81 1.072,93
DAL 1° GENNAIO 2008 AL 31 DICEMBRE 2008
QUALIFICHE
PAGA NAZIONALE
CONGLOBATA AUMENTO TOTALE
AL 31 DICEMBRE 2007
QUADRI 1.664,46 52,48 1.716,94
1° 1.588,88 50,01 1.638,89
2° 1.045,38 44,31 1.449,69
3° 1.344,75 42,04 1.386,79
4° 1.218,87 38,43 1.257,30
5° 1.166,89 36,80 1.203,69
6°SUPER 1.142,13 36,11 1.178,24
6° 1.115,53 35,00 1.150,53
7° 1.072,93 33,83 1.106,76
QUALIFICHE PAGA NAZIONALE
CONGLOBATA AUMENTO TOTALE AUMENTO TOTALE
al 30.06.2010 dal 1.07.2010 dal 1.07.2010 dal 1.12.2010 dal 1.12.2010
QUADRI 1.761,66 44,73 1.806,39 5,00 1.811,39
1° 1.681,58 42,7 1.724,28 5,00 1.729,28
2° 1.487,45 37,77 1.525,22 5,00 1.530,22
3° 1.422,91 36,13 1.459,04 5,00 1.464,04
4° 1.290,05 32,76 1.322,81 5,00 1.327,81
5° 1.235,04 31,36 1.266,40 5,00 1.271,40
6°SUPER 1.208,93 30,7 1.239,63 5,00 1.244,63
6° 1.180,53 30 1.210,53 5,00 1.215,53
7° 1.135,59 28.83 1.164,42 5,00 1.169,42
90
DAL 1° MAGGIO 2005 AL 31 DICEMBRE 2006
LIVELLI 1° Maggio
2005
1° Gennaio
2006
1° Luglio 2006 TOTALE
QUADRI 22,38 29,54 37,60 89,52
1 21,36 28,20 35,89 85,45
2 18,90 24,94 31,74 75,58
3 18,08 23,87 30,37 72,32
4 16,39 21,63 27,53 65,55
5 15,70 20,71 26,36 62,77
6 super 15,35 20,26 25,79 61,40
6 15,00 20,00 25,00 60,00
7 14,43 19,04 24,23 57,70
LIVELLI 1° Maggio 2005 1° Gennaio 2006 1° Luglio 2006
QUADRI 1.552,62 1.582,16 1.619,76
1 1.482,12 1.510,32 1.546,21
2 1.310,95 1.335,89 1.367,63
3 1.254,39 1.278,26 1.308,63
4 1.136,97 1.158,60 1.186,13
5 1.088,50 1.109,21 1.135,57
6 super 1.064,93 1.085,19 1.110,98
6 1.040,53 1.060,53 1.085,53
7 1.000,84 1.019,88 1.044,11
91
ALLEGATO 3
Regolamento delle trattenute per il contributo di assistenza contrattuale
nazionale
Articolo 1
Il contributo per assistenza contrattuale nazionale che i lavoratori intendono versare
alle organizzazioni nazionali sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto
sarà corrisposto a tali organizzazioni unitariamente tramite ritenuta sulla re tribuzione
giornaliera, da effettuarsi dai singoli datori di lavoro nella misura e con le modalità
indicate nei successivi articoli del presente regolamento.
Articolo 2
Le ritenute saranno effettuate dalle aziende, salva sempre la volontà contraria dei
singoli lavoratori da manifestare, in ogni momento, attraverso l ’inoltro al datore di
lavoro dal quale dipendono, di una espressa dichiarazione conforme all ’allegato fac
simile la quale sarà consegnata al datore di lavoro nel mese antecedente a quello in
cui si inizia ad effettuare la prima ritenuta.
Resta comunque salva per il lavoratore la possibilità di manifestare la volontà contraria
alla ritenuta in una forma equipollente a quella indicata nel comma precedente.
Articolo 3
L’importo della ritenuta da effettuarsi sull ’ammontare di paga base, indennità di
contingenza e salario integrativo a titolo di contributo per assistenza contrattuale
nazionale è pari, sia per gli impiegati sia per gli operai, allo 0,16% della retribuzione
corrisposta.
Articolo 4
Le aziende verseranno alla organizzazione nazionale secondo le modalità dalla
stessa indicate, un contributo a loro carico, pari allo 0,20% dell’ammontare delle
retribuzioni mensilmente corrisposte ai prestatori di lavoro.
92
ALLEGATO 4
ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE NELLE AZIENDE ORTOFRUTTICOLE E AGRUMARIE
L’Aneoia rappresentata dal Dott. Alfio Vinci, Rag. Franco Solidoro, Rag. Giorgio
Mantovanelli;
Flai – Cgil, rappresentata da Antonio Carbone, Antonio Cogoni
Fisascat – Cisl rappresentata da Antonio Michelagnoli, Roberto Ambroni
Uiltucus – Uil rappresentata da Paolo Poma, Emilio Fargnoli
si è convenuto quanto segue.
ART. 1 – FONTE NORMATIVA
Il presente accordo vale quale disciplina generale in materia di rappresentanze
sindacali unitarie, per effetto di: 1) quanto previsto dal Protocollo sottoscritto il 23 luglio
1993 tra il Governo e le parti sociali; 2) dall’accordo interconfederale del 20 Dicembre
1993; dall’accordo intersindacale (Flai Cgil, Fisascat CisI, Uiltucus Uil) definito in data
24/5/96 per i lavoratori delle Aziende Ortofrutticole e Agrumarie.
PRIMA PARTE
Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.)
ART. 2 – AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE
Nelle aziende ortofrutticole e agrumarie si darà luogo alla costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie, sulla base di liste presentate ad iniziativa delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie dell ’accordo per il recepimento dei Protocollo 23
luglio 1993, nonché del presente accordo e dei Ccnl.
Hanno altresì potere d ’iniziativa a presentare liste le Associazioni, diverse dalle
Organizzazioni Sindacali suddette, purché formalmente costituite in sindacato con un
proprio statuto ed atto costitutivo ed a condizione che: a) rappresentino almeno il 5%
dei lavoratori aventi d iritto al voto; b) accettino espressamente e formalmente il
contenuto del presente accordo.
ART. 3 – DESIGNAZIONE DELLE LISTE
Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si impegnano, senza
alcuna eccezione, a presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale.
ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLE R.S.U.
Alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie si procede per due terzi dei
seggi, mediante elezione a scrutinio segreto, da parte di tutti i lavoratori aventi diritto
al voto tra liste concorrenti alla competizione elettorale.
93
La parte riferita al rimanente terzo viene assegnata alle liste presentate dalle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del Ccnl vigente ed alla sua copertura si procede
in proporzione ai voti ricevuti nei due terzi.
ART. 5 – ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
Ai fini dell’elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., il numero dei seggi sarà
ripartito -secondo il criterio proporzionale puro – in relazione ai voti conseguiti dalle
liste concorrenti.
La quota del residuo terzo dei seggi sarà attribuita in base al criterio di composizione
della R.S.U. previsto dall’art. 4, 2^ comma, del presente accordo.
Qualora due o più liste ottengano lo stesso numero di preferenze e, attraverso il
sistema di calcolo non sia possibile attribuire il seggio o i seggi, si procederà al
ballottaggio con nuova votazione e risulterà attribuito il/i seggio/i alla/e lista/e che
avrà/avranno il maggior numero di voti in base al criterio di cui al primo comma.
Qualora due o più candidati della stessa lista ottengano lo stesso numero di voti di
preferenza, la designazione sarà data al candidato che abbia sempre maggiore
anzianità di iscrizione al sindacato presso l’azienda.
ART. 6 – COMPOSIZIONE DELLE LISTE
Nella composizione delle liste sarà perseguita un’adeguata rappresentanza di genere,
attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
Al fine della distribuzione dei seggi, le Organizzazioni Sindacali terranno conto delle
categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all ’art. 2095 c.c., nei casi di incidenza
significativa delle stesse nella base occupazionale delle aziende per garantire
un’adeguata composizione della rappresentanza.
ART. 7 – NUMERO DEI COMPONENTI R.S.U.
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il titolo
rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo delle parità di costi per le aziende), il
numero dei componenti delle R.S.U. sarà così determinato:
a) 1 rappresentante nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti;
b) 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
c) 8 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti;
d) 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupano più di 201 dipendenti.
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 ed ai sensi dell’art. 23 della legge
20.05.1970, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l’espletamento del loro
mandato, a permessi retribuiti.
ART. 8 – DIRITTI, TUTELE, PERMESSI SINDACALI E MODALITA’DI ESERCIZIO
La R.S.U. sostituisce le R.S.A. nella titolarità dei diritti, permessi e prerogative previste
dalla legge n. 300/1970 e dal Ccnl di categoria e ad essa sono conferiti i compiti di
tutela dei lavoratori e di agente contrattuale di secondo livello, unitamente alle strutture
territoriali delle Organizzazioni sindacali presentatarie delle liste ai sensi deIl’art. 3.
ART. 9 – DURATA E SOSTITUZIONE NELL’INCARICO
94
l componenti della R.S.U. restano in carica 36 mesi e possono essere rieletti nelle
successive elezioni.
La R.S.U. uscente provvederà ad indire le elezioni, mediante comunicazione da
affiggere negli appositi spazi riservati all ’attività sindacale che l ’azienda metterà a
disposizione della R.S.U. e da inviare alla direzione aziendale.
Le elezioni di rinnovo dovranno avvenire entro i 30 giorni precedenti la data di
scadenza sopra prevista. Le strutture unitarie di categoria di grado superiore a quello
territoriale interessato intervengono per promuovere il rinnovo stesso. Entro un periodo
di 30 giorni dalla scadenza dei 36 mesi si indicono le elezioni per il rinnovo delle R.S.U.
sulla base delle modalità stabilite dal presente accordo e delle relative norme attuative
precedentemente utilizzate. Trascorso tale termine la R.S.U. si consider a
automaticamente decaduta.
In caso di dimissioni, o decadenza, di un componente la R.S.U., lo stesso sarà
sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Le dimissioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero superiore
al 50% degli stessi, pena la decadenza delle R.S.U., con conseguente obbligo di
procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
ART. 10 – REVOCA DELLE R.S.U.
A maggioranza assoluta (50% + 1) del collegio elettorale, i lavoratori possono revocare
il mandato a componenti o alla totalità delle R.S.U. La revoca deve essere formalizzata
con voto a scrutinio segreto in assemblea, convocata nei limiti del monte ore pr evisto
dal Ccnl, ove partecipino almeno i due terzi dei lavoratori del collegio interessato.
ART. 11 – CLAUSOLA Di SALVAGUARDIA
Le Organizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di cui all’art. 19 della legge 20.05.1970,
n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla
disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U.,
rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della
norma sopracitata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A.,
precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U.
PARTE SECONDA
Disciplina della elezione della R.S.U.
ART. 1 – VALIDITA’DELLE ELEZIONI – QUORUM
Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo si impegnano, entro i tre
mesi successivi alla stipula dello stesso, a comunicarsi vicendevolmente le nomine
delle R.S.A. ed a favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle prime elezioni
per le R.S.U. mediante un’adeguata campagna di informazione.
Per la validità delle elezioni è necessario che abbiano preso parte alla votazione il 50%
+ 1 degli aventi diritto al voto.
95
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione Elettorale e le
Organizzazioni Sindacali assumeranno ogni determinazione in ordine alla validità della
consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell’unità produttiva.
ART. 2 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Hanno diritto al voto tutti gli operai, gli impiegati ed i quadri non in prova, in forza
all’unità produttiva alla data delle elezioni.
Ferma restando l’eleggibilità degli operai, degli impiegati e dei quadri non in prova in
forza all ’unità produttiva, possono essere candidati nelle liste elettorali anche i
lavoratori a tempo determinato il cui contratto di assunzione consenta, alla data delle
elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 2 mesi, ed il nucleo
rappresentato per ciascuna unità produttiva non sia inferiore a 10 lavoratori stagionali.
L’eletto in tal caso è in aggiunta ai componenti la R.S.U. di cui all’art. 7 prima parte.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato ed in ogni altro caso di risoluzione
del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente.
I componenti decaduti potranno essere sostituiti secondo le disposizioni di cui all ’art.
9 precedente.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri del
Comitato Elettorale.
ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Le Organizzazioni Sindacali che intendano concorrere alle elezioni, purché in
possesso dei requisiti richiesti dal presente accordo all ’art. 2, 1^ parte, devono
presentare le liste dei candidati al Comitato Elettorale, almeno dieci giorni prima della
data fissata per le elezioni.
Il Comitato Elettorale avrà cura di portare a conoscenza dei lavoratori le liste dei
candidati mediante affissione negli appositi spazi riservati all’attività sindacale.
ART. 4 – COMITATO ELETTORALE
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione viene
costituito un Comitato Elettorale. Per la composizione dello stesso ogni
Organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore
dipendente dall’Azienda, non candidato.
ART. 5 – COMPITI DEL COMITATO ELETTORALE
Il Comitato Elettorale ha il compito di:
ricevere la presentazione delle liste;
immediatamente dopo la sua completa costituzione, deliberare su ogni contestazione
relativa alla rispondenza delle liste ai requisiti previsti dal presente accordo;
verificare la valida presentazione delle liste;
costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi
senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale;
assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente
accordo;
96
proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati,
ivi comprese le Associazioni presentatrici di liste.
ART. 6 – SCRUTATORI
È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore fra i lavoratori
elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre
le 24 ore che precedono l’inizio delle votazioni.
ART. 7 – SEGRETEZZA DEL VOTO
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per
interposta persona.
ART. 8 – SCHEDE ELETTORALI
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprende tutte le liste disposte in
ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della
presentazione, l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede devono essere
firmate da almeno due componenti del seggio, la loro presentazione e la votazione
devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda
deve essere consegnata a ciascun elettore all ’atto della votazione dal Presidente del
seggio. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull’intestazione della
lista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di
scrittura o analoghi segni di individuazione.
ART. 9 – PREFERENZE
L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco
del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito
nell’apposito spazio della scheda.
L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista, vale unicamente come votazione
della lista, anche se non sia stato espresso il voto di lista. Il voto apposto a più di una
lista, o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda. Nel
caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti si
considera valido solamente il voto di liste e nulli i voti di preferenza.
ART. 10 – MODALITA’DELLA VOTAZIONE
Il luogo ed il calendario di votazione saranno stabiliti dal Comitato Elettorale, previo
accordo con la direzione aziendale in modo da permettere a tutti gli aventi diritto
l’esercizio del voto, assicurando il normale svolgimento dell’attività aziendale. Qualora
l’ubicazione degli impianti ed il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno
essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche
per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità
produttive, le votazioni avranno luogo presso la sede dell ’azienda o in una o più sedi
decentrate, scelte con la Direzione Aziendale. Luogo e calendario di votazione
dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione
97
dell’albo esistente presso le aziende almeno otto giorni prima del giorno fissato per le
votazioni.
ART. 11 – COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all ’art. 6 e da un Presidente, nominato dal
Comitato Elettorale.
ART. 12 – ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE
A cura del Comitato Elettorale ogni seggio sarà munito di un’urna elettorale, idonea ad
una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all ’apertura ufficiale della stessa per
l’inizio dello scrutinio. Il seggio deve, inoltre, poter disporre di un elenco completo degli
elettori aventi diritto al voto presso di esso.
ART. 13 – RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI
Gli elettori per essere ammessi al voto dovranno presentare un documento di
riconoscimento oppure essere riconosciuti da almeno due scrutatori.
ART. 14 – COMPITI DEL PRESIDENTE
Il Presidente farà apporre all ’elettore, nell’elenco dei votanti, la firma accanto al suo
nominativo.
ART. 15 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni
elettorati. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente di seggio, il verbale dello
scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà
consegnato – unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) – al
Comitato Elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di
calcolo dandone atto nel proprio verbale.
Il Comitato Elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente,
provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso
dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida delle R.S.U., sarà conserva to
secondo accordi tra il Comitato Elettorale e la direzione aziendale in modo da
garantirne l’integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla
presenza di un delegato del Comitato Elettorale e di un delegato dalla direzione.
ART. 16 – RICORSI AL COMITATO ELETTORALE
Il Comitato Elettorale, sulla base dei risultati dì scrutinio, procede all’assegnazione dei
seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere
sottoscritto da tutti i componenti del Comitato stesso.
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati
presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata
l’assegnazione dei seggi di cui al 1^ comma e il Comitato ne dà atto nel verbale di cui
sopra.
98
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, il Comitato Elettorale deve
provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione
alla quale è pervenuto.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun
rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali,
entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata,
a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso sempre a cura dei Comitato
Elettorale, all’azienda.
ART. 17 – COMITATO DEI GARANTI
Contro le decisioni del Comitato Elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad
apposito Comitato dei Garanti istituito a livello territoriale. Tale Comitato è composto
da un membro designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali presentatrici delle
liste, e dall’Associazione nazionale sindacale dell’Aneioa ed è presieduto dal Direttore
UPLMO o da un suo rappresentante.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
ART. 18 – COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA R.S.U.
La nomina a seguito di elezione dei componenti della R.S.U., una volta definiti gli
eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale dalle OO.SS.
ART. 19 – ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE AZIENDALE
La direzione aziendale metterà a disposizione del Comitato Elettorale l ’elenco dei
dipendenti, previa richiesta da inviare almeno 15 giorni prima delle votazioni, nella
singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle
operazioni elettorali.
ART. 20 – DISPOSIZIONI VARIE
I membri del Comitato Elettorale, gli scrutatori e i componenti del seggio elettorale,
dovranno espletare i loro incarichi del seggio elettorale, espletare i loro incarichi al di
fuori dell ’orario di lavoro, nonché durante l ’orario di lavoro utilizzando in via
eccezionale, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all ’art. 23, legge 20 maggio
1970, n.300.
Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele
già previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei
dirigenti delle R.S.A., ed ora trasferite ai componenti la R.S.U. in forza del presente
accordo.
ART.21 – CLAUSOLA FINALE
Il presente accordo sulle R.S.U. potrà costituire oggetto di modifica, integrazione o
disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso di 4 mesi.
Flai – Cgil
Fisascat – Cisl
Uitucs – Uil Roma, 24 Maggio 1996
99
ALLEGATO 5
VERBALE DI ACCORDO
SUL RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
In relazione a quanto previsto all ’art. 18, quarto comma, del Decreto Legislativo 19
settembre 1994, n. 626, che demanda alla contrattazione collettiva le modalità di
designazione ed esercizio delle funzioni del rappresentante della sicurezza dei
lavoratori, si è convenuto quanto segue.
Art. 1 – DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA
Ai sensi di quanto previsto al secondo comma dell’art. 18 dei D.Lgv n. 626/1994, nelle
Aziende Ortofrutticole e Agrumarie fino a 15 dipendenti il rappresentante della
sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori.
Nelle Aziende Ortofrutticole e Agrumarie e nelle unità produttive che occupano più di
15 dipendenti il rappresentante della sicurezza viene eletto o designato dai lavoratori,
di norma, nell’ambito delle Rappresentanze sindacali in Azienda.
Nelle aziende che occupano più di 100 dipendenti con unità produttive, esclusa la sede
centrale, ciascuna delle quali ne occupa meno di 15, i lavoratori eleggeranno per dette
unità periferiche un rappresentante ogni 100, o frazione di 100, dipendenti, di n orma,
nell’ambito delle Rappresentanze sindacali in Azienda.
Qualora la R.S.U. dovesse rassegnare le dimissioni prima della scadenza del
mandato, il rappresentante della sicurezza dovesse farne parte, continua a svolgere il
suo incarico fino a nuova elezione, utilizzando i soli permessi previsti per
l’assolvimento di tale funzione.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti nel libro matricola e possono essere eletti
tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la loro
opera nell’azienda o nelle varie unità produttive.
L’elezione si svolgerà a scrutinio segreto con le stesse modalità stabilite nell ’accordo
per l’elezione dei componenti le R.S.U.
La durata dell’incarico è triennale ed il lavoratore eletto può essere rieleggibile.
Ad elezione effettuata, copia del verbale dello scrutinio, contenente l ’indicazione del
numero dei votanti ed il nome del lavoratore eletto verrà trasmesso alla Direzione
dell’azienda.
NOTA A VERBALE CONCORDATA CON IL RINNOVO DEL C.C.N.L. 9 MAGGIO
2003
Il RLS viene eletto dall’assemblea dei lavoratori appositamente convocate dalle
strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L.
100
ART. 2 – PERMESSI RETRIBUITI
Al rappresentante della sicurezza per l ’assolvimento delle sue funzioni, verranno
concessi i permessi retribuiti di seguito specificati:
a) 17 ore annue, nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti;
b) 32 ore annue per ciascun rappresentante, nelle aziende, o nelle unità produttive,
che occupano da 16 a 200 dipendenti;
c) 42 ore per ciascun rappresentante, nelle aziende che occupano più di 200
dipendenti, parte dei quali in più unità produttive che ne occupano meno di 15.
E’ escluso l’utilizzo dei permessi retribuiti per le consultazioni di cui ai punti b), c), d),
dell’art. 19, primo comma, dei D.Lgv n. 626/1994, per le ispezioni di cui al punto i) dello
stesso articolo, nonché per la riunione periodica di cui all’art. 11 dei citato Decreto.
ART. 3 – ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA
Ai fini dell’esercizio delle sue funzioni, il rappresentante della sicurezza ha diritto:
a) di accesso ai luoghi di lavoro, nel rispetto delle esigenze produttive e con le
limitazioni previste dalla legge, previa segnalazione alla Direzione delle Aziende di
quali ambienti di lavoro intenda visitare. Tali visite possono essere effettuate anche
congiuntamente al rappresentante aziendale della sicurezza o di un suo incaricato;
b) di ricevere informazioni e di prendere visione della documentazione aziendale di
cui al primo comma, lettere e) ed f), dell ’art. 19 dei D.Lgv n. 62611994, relative
all’unità produttiva di cui è rappresentante;
c) di consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 4, secondo comma,
custodito presso l ’azienda o lo stabilimento, ai sensi dell ’art. 4, terzo comma, del
citato D.Lgv n. 626/1994.
Il rappresentante della sicurezza è tenuto a fare uso delle informazioni e della
documentazione di cui ha preso visione in forma strettamente limitata alla sua funzione
nel rispetto delle norme di legge relative al segreto di ufficio.
ART. 4 – FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE
La formazione del rappresentante della sicurezza, ai sensi dell ’art. 19, primo comma
lettera g), dei D.Lgv n. 626/1994, deve essere effettuata con oneri a carico dell’azienda
e si svolgerà mediante utilizzazione di permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti per
lo svolgimento delle sue funzioni.
Il programma di formazione, se svolto direttamente all ’interno dell ’azienda, deve
riguardare:
a) le conoscenze generali in tema di obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia
di salute e sicurezza del lavoro;
b) le conoscenze generali in tema di rischi relativi all’attività specifica del comparto
aziendale di cui è espressione e delle relative misure di prevenzione e protezione;
101
c) le metodologie utilizzate per la valutazione del rischio;
d) l’istruzione sui metodi di illustrazione dei problemi relativi agli obblighi e diritti in
materia di salute e sicurezza.
Nel caso vengano introdotte nel processo produttivo nuove tecnologie che abbiano
rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sarà cura
dell’azienda provvedere all’aggiornamento della formazione del rappresentante della
sicurezza e dei lavoratori interessati.
ART. 5 – INFORMAZIONE FORMAZIONE DEI LAVORATORI
In relazione a quanto previsto al Capo VI dei D.Lgv n. 626/1994 le aziende forniranno
ai lavoratori un ’adeguata formazione-informazione sui rischi connessi alle attività in
generale svolte dall ’azienda, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sui
rischi specificatamente connessi alle mansioni a cui viene adibito e sulle procedure di
pronto soccorso, di incendio e di evacuazione.
Al lavoratore verrà altresì comunicato il nome del Responsabile aziendale della
sicurezza e del medico competente.
ART. 6 – RIUNIONI PERIODICHE E CONSULTAZIONI
In relazione a quanto previsto al primo comma dell ’art. 11 dei D.Lgv n. 626/1994, le
riunioni periodiche saranno convocate per iscritto con almeno cinque giorni di
preavviso e con indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.
È in facoltà dei rappresentanti della sicurezza richiedere, in presenza di gravi e
motivate situazioni di rischio, la convocazione anticipata della riunione periodica.
La consultazione dei rappresentanti della sicurezza, nei casi previsti dal D.Lgv n.
626/1994, deve svolgersi con la dovuta tempestività ed è in facoltà dei predetti
rappresentanti formulare proposte sugli argomenti oggetto della consultazione.
Nel verbale da redigere sia al termine della riunione periodica, sia al termine della
consultazione prevista dal richiamato Decreto, dovranno essere riportate anche le
eventuali osservazioni e proposte formulate dal predetto rappresentante.
ART. 7 – ORGANI PARITETICI E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi di quanto stabilito all ’art. 20 dei D.Lgv. n. 626/1994 le parti costituiranno a
livello nazionale una commissione con funzioni di orientamento e di promozione di
iniziative per la formazione dei lavoratori.
Fermo restando che è reciproco interesse dell ’azienda e dei lavoratori ricercare in
materia di sicurezza del lavoro soluzioni condivise ed attuabili, qualora dovessero
insorgere valutazioni contrastanti in tema di diritti disciplinati dal presente accordo, la
relativa controversia, stante la struttura della rete aziendale, verrà direttamente
rimessa alle parti nazionali che unitamente alle parti locali s’impegnano a ricercare una
soluzione, ove possibile concordata.
102
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente accordo si farà riferimento alle disposizioni di
legge. Nel caso vengano introdotte modifiche al D.Lgv n. 626/1994 direttamente
incidenti sul presente accordo, le parti s ’incontreranno per apportare i necessari
aggiornamenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
FLAI – CGIL ANEIOA
FISASCAT – CISL
UILTUCS – UIL
Roma, 24 Maggio 1996
103
ALLEGATO 6
Legge 20 maggio 1970, n. 300
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. [Statuto
dei lavoratori
TITOLO I - Della libertà e dignità del lavoratore
Articolo 1 – Libertà di opinione
1. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno
diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio
pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.
TITOLO I - Della libertà e dignità del lavoratore
Articolo 2 - Guardie giurate
1. Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli artt. 133 e
segg. del testo unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di
tutela del patrimonio aziendale.
2. Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli
che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
3. É fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le
guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge
tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente p er
specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
4. In caso d'inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni
di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la
sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da par te del
prefetto nei casi più gravi.
TITOLO I - Della libertà e dignità del lavoratore
Articolo 3 - Personale di vigilanza
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività
lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
TITOLO I - Della libertà e dignità del lavoratore
Articolo 4 - Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
Testo in vigore dal 8 ottobre 2016
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di
controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente
per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del
patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato
dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In
104
alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della
stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In
mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere
installati previa autorizzazione dell a sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del
lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti
di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del
lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal
lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli
accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi
al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione
delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel r ispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
TITOLO I - Della libertà e dignità del lavoratore
Articolo 5 - Accertamenti sanitari
1. Sono vietati accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla
infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
2. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i
servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo
quando il datore di lavoro lo richieda.
3. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte
di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
TITOLO I - Della libertà e dignità del lavoratore
Articolo 6 - Visite personali di controllo
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano
indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli
strumenti di lavoro, delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano
eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la
riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione
automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme
restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative
modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze
sindacali azie ndali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In
difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro. (1)
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore
di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la
commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19
possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale.
-----
105
(1) Le mansioni dell'Ispettorato del lavoro sono state ascritte alla Direzione
provinciale del lavoro, grazie all’art. 6, D.M. 07.11.1996, n. 687.
.
TITOLO I - Della libertà e dignità del lavoratore
Articolo 7 - Sanzioni disciplinari
1. Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali
ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse,
devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo
accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e
contratti di lavoro ove esistano. (1)
2. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti
del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo
sentito a sua difesa. (1)
3. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato. (1)
4. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 non possono
essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto
di lavoro; inoltre, la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro
ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di
dieci giorni. (2)
5. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non
possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione
per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
6. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando
la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una
sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo
dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione,
tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di
conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da
un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal
direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla
pronuncia da parte del collegio.
7. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli
dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al
comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce
l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del
giudizio.
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni
dalla loro applicazione. (3)
-----
(1) È costituzionalmente illegittimo l'art. 7, c. 1, 2 e 3, interpretati nel senso che siano
inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali i suddetti commi non siano
esplicitamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente statuita
dal datore di lavoro, (C. Cost. 29 -30.11.1982 sentenza, n. 204 G.U. 09.12.1982, n.
338).
(2) È costituzionalmente illegittimo l'art. 7, c. 2 e 3, nella parte in cui non prevede
l’applicabilità dei predetti al licenziamento disposto per motivi disciplinari irrogato da
106
un imprenditore che abbia meno di sedici dipendenti (C. Cost. 18 -25.07.1989,
sentenza, n. 427 G.U. 2.08.1989, n. 31, s.s.)
(3) Ai sensi dell'art.1, L. 28.06.2012, n. 92 (G.U. 03.07.2012, n. 153, S.O. n. 136),
il licenziamento disposto all'esito del procedimento disciplinare di cui al presente
articolo, determina effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento
suddetto è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla
relativa indennità sostitutiva; è fatto salvo, in qualunque caso, l'effetto sospensivo
previsto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative riferite alla tutela della
maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti
rimangono sospesi anche in caso di impedimento determinato da infortunio verificatosi
sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in pendenza del la procedura si
considera come preavviso lavorato.
TITOLO I - Della libertà e dignità del lavoratore
Articolo 8 - Divieto di indagini sulle opinioni
1. È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello
svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle
opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non ri levanti ai
fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
TITOLO I - Della libertà e dignità del lavoratore
Articolo 9 - Tutela della salute e dell'integrità fisica
1. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di
promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare
la loro salute e la loro integrità fisica.
TITOLO I - Della libertà e dignità del lavoratore
Articolo 10 - Lavoratori studenti
1. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o
legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno
diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami
e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
2. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di
esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
3. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie
all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma (1).
-----
(1) Le agevolazioni disciplinate dal presente articolo sono estese a tutti coloro i quali
frequentano i corsi di formazione professionale ai sensi dell'art. 13, L. 21.12.1978, n.
845.
107
TITOLO I - Della libertà e dignità del lavoratore
Articolo11 - Attività culturali, ricreative ed assistenziali e controlli sul servizio
di mensa
Testo in vigore dal 14 agosto 1992
1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da
organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
2. Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'articolo 19, hanno
diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla
contrattazione collettiva.
TITOLO I - Della libertà e dignità del lavoratore
Articolo 12 - Istituti di patronato
1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio
1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro a ttività all'interno
dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
TITOLO I - Della libertà e dignità del lavoratore
Articolo 13 - Mansioni del lavoratore
1. L' art. 2103 c. c. è sostituito dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o
a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito
ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna
diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il
prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai
contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito
da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo".
TITOLO II - Della libertà sindacale
Articolo 14 - Diritto di associazione e di attività sindacale
1. Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale,
è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
TITOLO II - Della libertà sindacale
Articolo 15 - Atti discriminatori
Testo in vigore dal 28 agosto 2003
1. È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
108
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non
aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nell'assegnazione di qualifiche o mansioni,
nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa
della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno
sciopero.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a
fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di
età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.
TITOLO II - Della libertà sindacale
Articolo 16 - Trattamenti economici collettivi discriminatori
1. È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere
discriminatorio a mente dell'art. 15.
2. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la
discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali
questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento,
a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti
economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di 1
anno.
TITOLO II - Della libertà sindacale
Articolo 17 - Sindacati di comodo
1. È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o
sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
TITOLO II - Della libertà sindacale
Articolo 18 - Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo
Testo in vigore dal 18 luglio 2012
1. Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché
discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero
intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in
violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o
determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'ar ticolo 1345 del codice
civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e
quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente
disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il
rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro
109
trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità
di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si
applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro
al risarcimento del danno subìto dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata
accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima
retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello
dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione,
per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimen to
non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore
di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma,
al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della
reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ul tima
retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di
lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta
dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del
deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se
anteriore alla predetta comunicazione.
4. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato
motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza
del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili c on una
sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei
codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla
reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del
licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di al tre attività lavorative,
nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una
nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere
superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fa tto. Il datore di lavoro è
condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno
del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi
nella misura legale senza applicazione di sanzi oni per omessa o ritardata
contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la
contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo
licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseg uenza dello svolgimento di
altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra
gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente
all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato , con addebito dei relativi costi al
datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende
risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del
datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della
reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.
5. Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato
motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il
rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro
al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo
di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto,
110
in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti
occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle
condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.
6. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito
di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presen te legge, o
della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al
lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in re lazione alla
gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un
minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto,
con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il gi udice, sulla base
della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del
licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma,
le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.
7. Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo
nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai
sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per
motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che
il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del
codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell 'ipotesi in cui accerti la
manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo
oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto
giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo
caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo
previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal
lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda
formulata dal lavoratore, il licen ziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie
o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.
8. Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro,
imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o
reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue
dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo,
nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello
stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel
medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità
produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore
di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti.
9. Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto
dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario
effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità
lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore.
Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in
linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazional i di cui all'ottavo
comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o
creditizie.
10. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici
giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il
111
rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del
lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano
applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo. (1)
11. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su istanza congiunta del
lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni
stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga
irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione
del lavoratore nel posto di lavoro.
12. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo
immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni
dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del Codice di procedura civile.
13. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
14. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il datore di lavoro che
non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui
all'undicesimo comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata,
è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo
adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al
lavoratore. (2) (3)(4)
----
(1) Gli originari primi sei commi sono stati così sostituiti dall'art.1, L. 28.06.2012, n. 92
(G.U. 03.07.2012, n. 153, S.O. n. 136), con decorrenza dal 18.07.2012. Si riporta il
testo prima della modifica:
"1. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15
luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento
ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza
giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge
stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna
sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha a vuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di
cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di
lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non
imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti
ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente cons iderata, non
raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore,
che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.
2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene
conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori
assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario
effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità
lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore.
Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in
linea diretta e in linea collaterale.
3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o
istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
4. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al
risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata
accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla
retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento
112
del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del
risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di
fatto.
5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto
comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in
sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici
mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal
ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto
entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamen to
dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo
spirare dei termini predetti.
6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente
esecutiva.".
(2) L'efficacia delle disposizioni ai sensi del presente articolo è stata prorogata fino al
momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia dovuto al
prestatore stesso dall'art. 6 D.L. 31.12.2007, n. 248 (G.U. 31.12.2007, n. 302) così
come modificato dall'allegato alla L. 28.02.2008, n. 31 (G.U. 29.02.2008, n. 51, S.O.
n. 47) con decorrenza dal 01.03.2008.
(3) Le parole "al quarto comma" sono state sostituite dalle parole "all'undicesimo
comma", ai sensi dell'art. 1, L. 28.06.2012, n. 92 (G.U. 03.07.2012, n. 153, S.O. n.
136), con decorrenza dal 18.07.2012.
(4) La rubrica di questo articolo é stata così sostituita dall'art. 1, L. 28.06.2012, n. 92
(G.U. 03.07.2012, n. 153, S.O. n. 136), con decorrenza dal 18.07.2012. Si riporta di
prosieguo il testo della rubrica originaria: "Reintegrazione nel posto di lavoro".
TITOLO III - Dell'attività sindacale
Articolo 19 - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
1. Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei
lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:
[a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale] (1);
b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro
applicati nell'unità produttiva (2).
2. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono
istituire organi di coordinamento.
-----
(1) La presente lettera è stata abrogata dall'art. un., D.P.R. 28.07.1995, n. 312, G.U.
29.07.1995, n. 176 a seguito del referendum popolare indetto con D.P.R. 05.04.1995,
G.U. 11.04.1995, n. 85.
(2) Questa lettera è costituzionalmente illegittima (C. cost. 23.07.2013, n. 231) nella
parte in cui non dispone che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere
costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei
contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano partecipato alla negoziazione
in riferimento agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda.
113
TITOLO III - Dell'attività sindacale
Articolo 20 - Assemblea
1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera,
fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue,
per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori co ndizioni possono
essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
2. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi -
sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali
aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale e
del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore
di lavoro.
3. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti
esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
4. Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto d'assemblea possono essere stabilite dai
contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
TITOLO III - Dell'attività sindacale
Articolo 21 - Referendum
1. Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori
dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti
alle attività sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i
lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente
interessata.
2. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai
contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
TITOLO III - Dell'attività sindacale
Articolo 22 - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali
1. Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei membri di commissione interna
può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di
appartenenza.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e
settimo dell'art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui
è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della elezione stessa
e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui e` cessato l'incarico per tutti gli altri.
TITOLO III - Dell'attività sindacale
Articolo 23 - Permessi retribuiti
1. I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno diritto, per
l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
114
2. Salvo le clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro, hanno diritto ai
permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive
che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dipendente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della
categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è
organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori
dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b).
3. I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a 8 ore
mensili nelle aziende di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui
alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per
ciascun dipendente.
4. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali.
TITOLO III - Dell'attività sindacale
Articolo 24 - Permessi non retribuiti
1. I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti
per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale,
in misura non inferiore a 8 giorni all'anno.
2. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono
darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali.
TITOLO III - Dell'attività sindacale
Articolo 25 - Diritto di affissione
1. Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi,
che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori
all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati iner enti a materie
d'interesse sindacale e del lavoro.
TITOLO III - Dell'attività sindacale
Articolo 26 - Contributi sindacali
Testo in vigore dal 11 agosto 1991
115
1. I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo
per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio
del normale svolgimento dell'attività aziendale.
[2. Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta
sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i
contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilit e dai
contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato
dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale]. (1)
[3. Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il
lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione
da lui indicata]. (2)
-----
(1) Dapprima il presente comma è stato così sostituito dall'art. 18, c. 2, L. 23.07.1991,
n. 223 e, successivamente, abrogato dall'art. 1, D.P.R. 28.07.1995, n. 313 a decorrere
dal 28.09.1995.
(2) Questo comma è stato abrogato dall'art. 1, D.P.R. 28.07.1995, n. 313 a decorrere
dal 28.09.1995.
TITOLO III - Dell'attività sindacale
Articolo 27 - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
1. Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone
permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per
l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva
o nelle immediate vicinanze di essa.
2. Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze
sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale
idoneo per le loro riunioni.
TITOLO IV - Disposizioni varie e generali
Articolo 28 - Repressione della condotta antisindacale
Testo in vigore dal 29 giugno 1990
1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o
limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero,
su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano
interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei
due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora
ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro,
con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento
illegittimo e la rimozione degli effetti.
2. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui
il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del
comma successivo.
3. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla
comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di
giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano
le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
116
4. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla
sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del
codice penale.
5. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei
modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
[6. Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una
amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è proposta
con ricorso davanti al pretore competente per territorio]. (1)
[7. Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive
inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove
intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette
situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale
competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo
comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla
comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che
decide con sentenza immediatamente esecutiva]. (1)
-----
(1) Questo comma, dapprima aggiunto dall'art. 6, L. 12.06.1990, n. 146, è stato poi
abrogato dall'art. 4, L. 11.04.2000, n. 83
TITOLO IV - Disposizioni varie e generali
Articolo 29 - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali
1. Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 si siano costituite
nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma
dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i
limiti numerici stabiliti dall'art. 23, secondo comma, s'intendono riferiti a ciascuna delle
associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva.
2. Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione
delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 19, i limiti numerici
della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in
applicazione dell'art. 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente
articolo, restano immutati.
TITOLO IV - Disposizioni varie e generali
Articolo 30 - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali
1. I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui
all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro,
per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
TITOLO IV - Disposizioni varie e generali
Articolo 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali
Testo in vigore dal 4 settembre 1979
117
1. I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento
europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche
elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la
durata del loro mandato. (1)
2. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali.
3. I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta
dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura
della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4
ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti,
fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive
dell'assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
4. Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto
alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni
medesime.
5. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore
dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per
malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa. (2)
-----
(1) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, L. 13.08.79, n. 384, G.U.
20.08.1979, n. 227. Si riporta il testo originario:
"1. I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee
regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta,
essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.".
(2) Le statuizioni del presente articolo si applicano anche ai lavoratori dipendenti da
privati datori di lavoro eletti consiglieri circoscrizionali, ai sensi dell'art. 18, c. 2, L.
08.04.1976, n. 278, G.U. 20.05.1976, n. 133, da ultimo l'intera L. 08.04.1976, n. 278 è
stata abrogata dall'art. 13, L. 08.06.1990, n. 142.
TITOLO IV - Disposizioni varie e generali
Articolo 32 - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
1. I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano
di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal
servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza
alcuna decurtazione della retribuzione.
2. I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente
di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non
retribuiti per un minimo di 30 ore mensili. (1)
-----
(1) Le statuizioni del presente articolo si applicano anche ai lavoratori dipendenti da
privati datori di lavoro eletti consiglieri circoscrizionali, ai sensi dell'art. 18, c. 2, L.
08.04.1976, n. 278, G.U. 20.05.1976 n. 133, da ultimo l'intera L. 08.04.1976, n. 278 è
stata abrogata dall'art. 13 L. 08.06.1990, n. 142.
TITOLO V - Norme sul collocamento ordinario
Articolo 33 - Collocamento
Abrogato al 29 gennaio 2003
118
[1. La commissione per il collocamento, di cui all'art. 26 della L. 29 aprile 1949, n. 264,
è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano r ichiesta le
organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. (1)
2. Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione, il quale nel richiedere la designazione dei
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni,
decorso il quale provvede d'ufficio.
3. La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale,
frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso
di parità prevale il voto del presidente. (1)
4. La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la
graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al
quarto comma dell'art. 15 della L. 29 aprile 1949, n. 264. (1)
5. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di
collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla
graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso
la sezion e medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la
indicazione degli avviati.
6. Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono
dalle ditte.
7. La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al
lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano
disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento
è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere
convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo entro 10
giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data
motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la
sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.
Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro
richiedente. (1)
8. Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro 20
giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare
ricorso al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su
conforme parere della commissione di cui all' art. 25 della L. 29 aprile 1949, n. 264.
9. I turni di lavoro di cui all'art. 16 della L. 29 aprile 1949, n. 264 sono stabiliti dalla
commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione.
10. Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di
avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di
legge. Contro le decisioni del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro è amm esso
ricorso al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.
11. Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra
occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.
12. Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di
collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'art. 38 della presente legge. (2)
13. Le norme contenute nella L. 29 aprile 1949, n. 264 rimangono in vigore in quanto
non modificate dalla presente legge.] (3)
-----
119
(1) Le Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego costituite dall' art. 1, L.
28.02.87, n. 56 sono state soppresse dalla istituzione della Commissione unica
provinciale per le politiche del lavoro disposta dall'art. 6, c. 1, D.Lgs. 23 dicembre 1997,
n. 469.
(2) Questo comma è da ritenersi abrogato in quanto incompatibile con le disposizioni
dell'art. 26, L. 28.02.87, n. 56.
(3) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19.12.2002, n. 297, con
decorrenza dal 30.01.2003.
TITOLO V - Norme sul collocamento ordinario
Articolo 34 - Richieste nominative di manodopera
Abrogato al 29 gennaio 2003
[1. A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, le
richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse
esclusivamente per i componenti del nucleo familiare dal datore di lavoro, per i
lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente
specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentita la commissione centrale di cui alla L. 29 aprile 1949, n. 264.] (1)
-----
(1) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19.12.2002, n. 297, con
decorrenza dal 30.01.2003.
TITOLO VI - Disposizioni finali e penali
Articolo 35 - Campo di applicazione
Testo in vigore dal 26 maggio 1990
1. Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione
del primo comma dell'art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede,
stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di 15 dipendenti. Le
stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di 5 dipendenti.
2. Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che
nell'ambito dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti ed alle imprese agricole
che nel medesimo ambito territoriale occupano più di 5 dipendenti anche se ciascuna
unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
3. Ferme restando le norme di cui agli artt. 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi
di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di
navigazione per il personale navigante. (1) (2)
-----
(1) E’ stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell'art. 35, c. 3, L. 20.05.1970, n. 300,
nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al suddetto personale anche
dell'art. 18 della stessa legge (C. Cost. 03.04.1987, n. 96 - G.U. 08.04.1987, n. 15,
Prima Serie Speciale).
(2) E’ stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell'art 35, terzo comma, della legge
20 maggio 1970, n. 300 nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al suddetto
personale anche dell'art. 18 della stessa legge, come modificato dall'ar t. 1 della L. 11
maggio 1990, n. 108 (Corte cost. 31.01.1991, n. 41, G.U. 06.02.1991, n. 6, Prima Serie
Speciale).
120
TITOLO VI - Disposizioni finali e penali
Articolo 36 - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli
appaltatori di opere pubbliche
1. Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi
dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività
economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere
pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il
beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori
dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della
categoria e della zona.
2. Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o
delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia
delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
3. Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene
comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la
concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune
determinazioni fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva
potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a 5 anni, da
qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da
qualsiasi appalto. (1)
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di
agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali
l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione del le
sanzioni. (2)
-----
(1) Le competenze dell'Ispettorato del lavoro sono state attribuite alla Direzione
provinciale del lavoro in virtù dell'art. 6, D.M. 7.11.1996, n. 687.
(2) E’ stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui
non dispone che, nelle concessioni di pubblico servizio, deve essere inserita la
clausola esplicita che prevede l'obbligo per il concessionario di applicare o d i far
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle previste
dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona (C. cost. 19.06.1998, n. 226
- G.U. 24.06.1998, n. 25).
TITOLO VI - Disposizioni finali e penali
Articolo 37 - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e
d'impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o
prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano
altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia
sia diversamente regolata da norme speciali.
121
TITOLO VI - Disposizioni finali e penali
Articolo 38 - Disposizioni penali
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004
1. Le violazioni degli artt. 2, 5, 6 e 15, primo comma lett. a), sono punite, salvo che il
fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000 o
con l'arresto da 15 giorni ad un anno. (1)
2. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate
congiuntamente.
3. Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma
può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di
aumentarla fino al quintuplo.
4. Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione
della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 c.p.
-----
(1) La misura dell'ammenda è stata aumentata dall'art. 113, L. 24.11.1981, n. 689. Dal
1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire si
intende indicata anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato
ai sensi del Trattato CE (D.Lgs. 24.06.1998, n. 213).
TITOLO VI - Disposizioni finali e penali
Articolo 39 - Versamento delle ammende al Fondo Adeguamento Pensioni
1. L'importo delle ammende è versato al Fondo Adeguamento Pensioni dei lavoratori.
TITOLO VI - Disposizioni finali e penali
Articolo 40 - Abrogazione delle disposizioni contrastanti
1. Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è
abrogata.
2. Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più
favorevoli ai lavoratori.
TITOLO VI - Disposizioni finali e penali
Articolo 41 - Esenzioni fiscali
1. Tutti gli atti e documenti necessari per l'attuazione della presente legge e per
l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti
dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro e di quals iasi altra
specie e da tasse.
122
ALLEGATO 7
Cicli e attività stagionali
da aggiungersi a quelle individuate dal D.P.R. 7.10.1963 n. 1525 e succ. modifiche e
integrazioni
1) ATTIVITÀ DI CONDIZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI POMACEE
2) ATTIVITÀ DI CONDIZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI DRUPACEE
3) ATTIVITÀ DI CONDIZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI AGRUMI
4) ATTIVITÀ DI CONDIZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI UVA
5) ATTIVITÀ DI CONDIZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI FRAGOLE
LAMPONI E PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
6) ATTIVITÀ DI CONDIZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI ALTRA
FRUTTA FRESCA
7) ATTIVITÀ DI CONDIZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI ORTAGGI
8) ATTIVITÀ DI CONDIZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI PATATE
9) ATTIVITÀ DI CONDIZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI FRUTTA
SECCA
10) ATTIVITÀ DI CONDIZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI CASTAGNE
11) ATTIVITÀ DI CONDIZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI FRUTTA
CONSERVATA
12) ATTIVITÀ DI CONDIZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI FRUTTA E
ORTAGGI SURGELATI
13) ATTIVITÀ DI CONDIZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI FRUTTA
ESOTICA
14) ATTIVITÀ DI CONDIZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI KIWI
15) ATTIVITÀ DI CONDIZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMI E
GRANAGLIE
16) ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI DI I V
GAMMA
17) ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI DI V
GAMMA
123
ALLEGATO 8
Tipologie di apprendistato
a) Apprendistato per qualifica e diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di istruzione tecnica
superiore.
L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionalizzante è riservato agli
adolescenti e ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni che possono essere assunti
per l’assolvimento anche dell'obbligo di istruzione.
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma
da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente
formativa, a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.
Il contratto di apprendistato per qualifica e per diploma professionalizzante deve avere
sempre forma scritta con indicazione del piano formativo individuale e della qualifica
da conseguire a fine percorso. Deve, inoltre, prevedere un monte ore di formazio ne,
sia esterna che interna all'azienda, nonché la registrazione della formazione su
apposito libretto e l'affiancamento dell'apprendista di un tutor/referente aziendale con
competenze adeguate.
Formazione apprendistato per la qualifica professionale
Il datore di lavoro che intende utilizzare questa tipologia di apprendistato deve
sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa cui lo studente è iscritto. Nell’atto
devono essere stabiliti il contenuto e la durata degli obblighi formativi del da tore di
lavoro. In questa ipotesi non è necessario il parere di conformità della Commissione
paritetica nazionale.
La registrazione del fascicolo elettronico del lavoratore è di competenza dell’istituzione
formativa di appartenenza dello studente.
b) Apprendistato professionalizzante
Il contratto può essere instaurato con i giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni, ed
è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione e
l'acquisizione di competenze base, trasversali e tecnico-professionali.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che
esterni all'azienda e può essere anche finanziata per il tramite dei fondi paritetici
interprofessionali.
Per instaurare un rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario un
contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati:
la qualifica che potrà essere acquisita al termine della formazione;
la durata del periodo di apprendistato;
il piano formativo.
Inoltre non è possibile, salvo deroga convenuta con le OO.SS., assumere con contratto
di apprendistato professionalizzante se il datore di lavoro non ha mantenuto in servizio
almeno il 65% dei lavoratori apprendisti il cui contratto sia venuto a scadere ne i 12
mesi precedenti ad esclusione di coloro che non hanno terminato il periodo ed al netto
di 2 contratti di apprendistato non trasformati in rapporto a tempo indeterminato.
Gli apprendisti, assunti in violazione dei limiti appena detti, sono considerati lavoratori
subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.
124
La durata minima del periodo di apprendistato è pari a 6 mesi mentre la durata
massima è pari a 3 anni.
I periodi di apprendistato professionalizzante iniziati presso altre aziende ortofrutticole
devono essere computati per intero nella nuova azienda, sempreché riguardino le
stesse mansioni e l'interruzione tra i periodi non sia superiore a 12 mesi.
Saranno inoltre computati, ai fini del periodo di apprendistato professionalizzante, i
periodi svolti nell'ambito del diritto/dovere di istruzione e formazione.
Formazione apprendistato professionalizzante
La formazione di tipo professionalizzante è svolta sotto la responsabilità del datore di
lavoro ed è integrata nei limiti delle risorse disponibili, dall’offerta formativa pubblica,
interna o esterna all’azienda, disciplinata dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e Bolzano.
La regione comunica al datore di lavoro entro 45 giorni dalla comunicazione
dell’instaurazione del rapporto le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica
anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste avvalendosi anche
dei datori di lavoro delle associazioni che si siano dichiarati disponibili.
In assenza di un’offerta formativa pubblica si applicano immediatamente le regolazioni
contrattuali. Di conseguenza il datore di lavoro deve erogare unicamente la formazione
prevista per il profilo del contratto collettivo che dovrà essere sottoposta al parere della
Commissione paritetica nazionale.
La durata dei contenuti dell’offerta formativa pubblica é determinata sulla base del
titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione:
120 ore annue per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare o
della sola licenza di scuola secondaria di primo grado;
80 ore annue, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di
secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
40 ore annue, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.
Le modalità e le articolazioni della formazione sono definite aziendalmente e devono
rispettare i seguenti criteri:
1) la formazione di carattere trasversale, qualora l'azienda non si avvalga
dell'offerta formativa pubblica, deve includere anche: nozioni di igiene, sicurezza e
prevenzione infortuni sul lavoro, diritti e doveri nel rapporto di lavoro, comunicazione e
capacità relazionali, conoscenza dell'organizzazione interna del ciclo produttivo,
privacy;
2) la formazione professionalizzante va realizzata in alternanza con esercitazioni
on the job, in affiancamento e con moduli di formazione teorica.
Salvo diversa disciplina regionale, la registrazione della formazione della qualifica
professionale eventualmente acquisita dall’apprendista ai fini contrattuali può essere
effettuata in un documento avente i contenuti minimi del soppresso libretto formati vo
del cittadino. Tale documento deve indicare:
le informazioni personali dell’apprendista (nome, cognome, codice fiscale, etc.);
le competenze acquisite (tipologia, descrizione, contesto di acquisizione, periodo di
acquisizione tipo di evidenze documentali a supporto dell’avvenuta acquisizione delle
competenze descritte).
c) Apprendistato di alta formazione e ricerca
L'apprendistato di alta formazione e ricerca si applica ai giovani di età compresa tra i
18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma
125
professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale
integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di
maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
Il contratto deve avere forma scritta ed indicare la qualifica da conseguire, la durata
del percorso e il piano formativo individuale. Quest'ultimo dovrà essere allegato al
contratto, a pena di nullità e di trasformazione immediata del contratto a tempo
indeterminato.
I percorsi di apprendistato di alta formazione non presuppongono necessariamente
una scissione fra attività lavorativa e frequenza a corsi teorici di livello secondario,
universitario o simili, ma l'attività svolta in azienda potrà pienamente integrare la
formazione se ciò è stabilito nel piano formativo individuale e consentito dalla Regione,
dalle associazioni datoriali e sindacali territoriali nonché dagli istituti formativi sentiti sul
punto.
Le regole specifiche per la disciplina di tale tipologia di apprendistato e la sua durata
sono rimesse alle Regioni in accordo con le associazioni territoriali sindacali e dei
datori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.
Formazione apprendistato di alta formazione ricerca
Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto per questa tipologia di
apprendistato deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa cui lo
studente è iscritto o con l’ente di ricerca. Nel documento devono essere inserite le
modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro.
In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato è rimessa ad
apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con
le università, istituti tecnici superiori o altre istituzioni formative o di ricerca. In
quest’ultimo caso è necessario acquisire il preventivo parere della Commissione
paritetica nazionale.
126
Sommario
Art. 1 - Sfera di applicazione e validità del contratto 5
Art. 2 - Assetti contrattuali 5
Art. 3 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo 7
RAPPORTI SINDACALI 7
Art. 4 - Informazioni 7
Art. 5 - Sistema delle relazioni sindacali 8
Art. 6 - Ente Bilaterale Ortofrutta - E.B.O. 8
Art. 7 - Commissione paritetica nazionale 10
Art. 8 - Commissione pari opportunità 10
DIRITTI SINDACALI 11
Art. 9 - Rappresentanze Sindacali Unitarie - R.S.U. 11
Art. 10 - Delegato aziendale 11
Art. 11 - Dirigenti sindacali 11
Art. 12 - Contributi sindacali 12
Art. 13 - Permessi sindacali, affissioni e funzioni pubbliche elettive 12
Art. 14 - Assemblee 13
Art. 15 - Referendum 13
TUTELA DELLA PERSONA 14
Art. 16 - Previdenza complementare 14
Art. 17 - Molestie sessuali, Mobbing e Violenza di genere, Diversità e Inclusione 14
Art. 18 - Promozione della tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori 17
Art. 19 - Ambiente e sicurezza: D.Lvo n. 81/08 17
Art. 19-bis - Refettorio 18
Art. 20 - Lavoratori stranieri 18
Art. 21 - Assenze per malattia e controlli 18
Art. 22 - Trattamento economico in caso di malattia 20
Art. 23 - Assistenza Sanitaria Integrativa 21
Art. 24 - Infortunio 21
Art. 25 - Conservazione del posto 22
Art. 26 - Trattamento di Maternità e Paternità 23
Art. 27 - Trattamento economico durante il periodo di astensione 25
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE 26
Art. 28 - Classificazione 26
127
Art. 29 - Passaggi di qualifica 29
Art. 30 - Quadri 30
RAPPORTO DI LAVORO 31
Art. 31 - Tipologia del rapporto di lavoro 31
Art. 32 - Assunzione 32
Art. 33 – Disciplina del Rapporto a tempo determinato 32
Art. 33-bis - Disciplina del “Rapporto a tempo determinato stagionale” 33
Art. 34 - Disciplina del Rapporto a tempo indeterminato a prestazione ridotta e Part-Time
verticale 33
Art. 35 - Diritto di precedenza alla Riassunzione 34
Art. 36 - Somministrazione di manodopera 34
Art. 37 - Convenzioni 35
Art. 38 - Periodo di prova 35
Art. 38-bis - Rapporto di prestazione occasionale 36
Art. 38-ter - Lavoro agile 36
APPRENDISTATO 37
Art. 39 - Qualifiche, mansioni e limiti 37
Art. 40 - Assunzione degli apprendisti 38
Art. 41 - Periodo di prova 38
Art. 42 - Trattamento normativo ed economico degli apprendisti 39
Art. 43 - Malattia ed infortunio 39
Art. 44 - Obblighi del datore di lavoro 40
Art. 45 - Obblighi dell’apprendista 40
Art. 46 - Durata del rapporto di apprendistato 41
Art. 47 - Norme finali 41
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 42
Art. 48 - Orario di lavoro e lavoro a turni 42
Art. 48-bis - Orario di lavoro e occupazione 42
Art. 49 - Lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia 43
Art. 50 - Lavoro straordinario 43
Art. 50-bis - Banca ore 44
Art. 50-ter - Istituzione della banca ore solidali 45
Art. 50-quater - Lavoro supplementare per il part-time 45
Art. 51 - Organizzazione del lavoro 45
Art. 52 - Flessibilità 46
Art. 53 - Sospensione del lavoro 48
128
Art. 54 - Riposo settimanale 48
Art. 55 - Festività 48
Art. 56 - Permessi retribuiti 49
Art. 57 - Permessi in caso di decesso o di documentata grave infermità 50
Art. 58 - Congedi per gravi motivi familiari 51
Art. 59 - Congedi per la formazione 52
Art. 60 - Congedi, diritto allo studio, 150 ore 52
Art. 61 - Festività soppresse 53
Art. 62 - Ferie 54
Art. 63 - Assenze 55
Art. 64 - Congedi e permessi per handicap 55
Art. 65 - Funzioni pubbliche elettive 55
Art. 66 - Formazione continua 55
Art. 67 - Congedo Matrimoniale 56
Art. 68 - Aspettativa per tossicodipendenza 56
Art. 69 - Servizio militare e servizio civile 56
TRATTAMENTO ECONOMICO 58
Art. 70 - Retribuzione personale a tempo indeterminato 58
Art. 70-bis - Retribuzione personale a tempo determinato 58
Art. 71 - Retribuzione personale a tempo indeterminato con prestazione ridotta 58
Art. 72 - Retribuzione personale a tempo determinato “stagionale” 59
Art. 73 - Paga contrattuale nazionale conglobata 59
Art. 74 - Aumenti di merito e assorbimenti 60
Art. 75 - Indennità di cassa 60
Art. 76 - Prospetto paga 60
Art. 77 - 13^ mensilità 60
Art. 78 - 14^ mensilità 61
Art. 79 - Anzianità di servizio 61
Art. 80 - Anzianità convenzionale 62
Art. 81 - Scatti di anzianità 62
NORME PARTICOLARI 63
Art. 82 - Inventari 63
Art. 83 - Divise ed attrezzi 63
Art. 84 - Lavori disagiati 64
Art. 85 - Coabitazione, vitto e alloggio 64
Art. 86 - Lavoro fuori sede 64
129
Art. 87 - Lavoratori fuori residenza 64
Art. 88 - Missioni e trasferimenti di residenza 65
Art. 89 - Cauzioni 67
Art. 90 - Appalti, terziarizzazione e affidamento di servizi 67
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 68
Art. 91 - Recesso 68
Art. 92 - Dimissioni 68
Art. 93 - Licenziamento 69
Art. 94 - Preavviso e mancato preavviso 70
Art. 95 - Trattamento di fine rapporto 70
Art. 96 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto 72
NORME DISCIPLINARI 74
Art. 97 - Obblighi del lavoratore 74
Art. 98 - Provvedimenti disciplinari 75
Art. 99 - Contestazione degli addebiti 75
Art. 100 - Procedimenti penali 76
CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE 76
Art. 101 - Conciliazione 76
Art. 102 - Tentativo di conciliazione 77
Art. 103 - Collegio arbitrale 78
Art. 104 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali 79
Art. 105 - Certificazione dei contratti 79
Art. 106 - Contributi di assistenza contrattuale 79
Art. 107 - Esclusività di stampa – Archivi dei contratti 80
Art. 108 - Condizioni di miglior favore 80
ALLEGATO 1 81
TABELLE RETRIBUTIVE DIPENDENTI DALLE AZIENDE ORTOFRUTTICOLE ED AGRUMARIE 81
DAL 1° SETTEMBRE 2024 AL 31 DICEMBRE 2027 81
ALLEGATO 2 83
TABELLE RETRIBUTIVE DIPENDENTI DALLE AZIENDE ORTOFRUTTICOLE ED AGRUMARIE 83
DAL 1° DICEMBRE 2005 AL 31 DICEMBRE 2023 83
ALLEGATO 3 91
Regolamento delle trattenute per il contributo di assistenza contrattuale nazionale 91
ALLEGATO 4 92
ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE 92
130
SINDACALI UNITARIE NELLE AZIENDE ORTOFRUTTICOLE E AGRUMARIE 92
ALLEGATO 5 99
VERBALE DI ACCORDO 99
SUL RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI 99
ALLEGATO 6 103
Legge 20 maggio 1970, n. 300 103
ALLEGATO 7 122
Cicli e attività stagionali 122
ALLEGATO 8 123
Tipologie di apprendistato 123