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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40234/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 09/11/2010 del Tribunale di Roma, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina pluriaggravata; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce un vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato a lui attribuito, è inammissibile perché consiste nella sollecitazione di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione - segnatamente: riconoscimento fotografico dell'imputato quale autore della rapina da parte del testimone Sergio della Rocca; utilizzazione per la fuga, da parte dell'autore della rapina, della stessa moto utilizzata dall'imputato per commettere un'altra rapina pochi giorni prima; utilizzazione, da parte del rapinatore, degli stessi indumenti occhiali e parrucca usati dal Savignano per commettere tale precedente rapina - al fine di ottenerne una diversa valutazione del significato probatorio, ciò che non è ammesso in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 09/11/2010 del Tribunale di Roma, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina pluriaggravata; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce un vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato a lui attribuito, è inammissibile perché consiste nella sollecitazione di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione - segnatamente: riconoscimento fotografico dell'imputato quale autore della rapina da parte del testimone Sergio della Rocca; utilizzazione per la fuga, da parte dell'autore della rapina, della stessa moto utilizzata dall'imputato per commettere un'altra rapina pochi giorni prima; utilizzazione, da parte del rapinatore, degli stessi indumenti occhiali e parrucca usati dal Savignano per commettere tale precedente rapina - al fine di ottenerne una diversa valutazione del significato probatorio, ciò che non è ammesso in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 40234/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris