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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 20193/2023

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15252- 20 1 7 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. –c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al viale dei [OSCURATO:PERSONA], n. 150, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] di FROSINONE– c.f. /p.i.v.a. 01 886690609 – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a in Roma, al via le Pasteur, n. 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] larappresenta e difendein virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTEe REGIONE LAZIO– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del presidente pro tempore , rappresentata e difesain virtù di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso gli uffici dell’Avvocatura regionale.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 3647/2008della Corte d’Appello di Roma, avverso la sentenza n. 7403/2016della Corte d’Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 3 maggio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato il 21.5.1993 la “[OSCURATO:PERSONA].

Penzi” s.p.a. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Cassino la “U.S.L.

FR9” di Pontecorvo.

Esponeva che la “U.S.L.” convenuta le aveva affidato in appalto, con contratto sottoscritto in data 6.9.1977, l’esecuzione di rilevanti lavori presso l’ospedale generale di zona “[OSCURATO:PERSONA]”.

Chiedeva che la convenuta fosse condannata a risarcirle i danni sofferti e i maggiori oneri sopportati durante il corso dei lavori, come da riserve ritualmente iscritte in contabilità. 2.[OSCURATO:SOCIETA] la “U.S.L.

FR 9” di Pontecorvo. 3.Riassunto il giudizio, interrotto a seguito della soppressione dell’ “U.S.L.”, si costituiva l’ “A.S.L. di Frosinone”, che, all’uopo autorizzata, chiamava in causa il Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] e la Regione Lazio.

Si costituiva la Regione Lazio.Veniva dichiarato contumace il Ministero dei [OSCURATO:PERSONA]. 4.Espletata la c.t.u., con sentenza non definitiva n. 3 28 /200 0 il t ribunale dichiarava il difetto dilegittimazione passiva dell’ “A.S.L. di Frosinone” e del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] ne pronunciava l’estromissione dal giudizio; con separata ordinanza disponeva per il prosieguo istruttorio ai fini dell’espletamento di nuova c.t.u.

5. Con sentenzadefinitiva n. 211 /200 2 il tribunale revocava l’ordinanza con cui era stata disposta la rinnovazione della c onsulenza e , in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava la Regione Laz io a pagare all’attrice la somma dilire 188.328.259, oltre rivalutazione ed interessi legali ; condannava altresì la Regione Lazio alle spese di lite e di c.t.u.

6. Avverso la sentenza non definitiva ed avvers o la sentenza definitiva proponeva appello la “[OSCURATO:PERSONA].

Penzi” [OSCURATO:SOCIETA] la Regione Lazio; esperiva appello incidentale. [OSCURATO:SOCIETA] l’ “A.S.L. di Frosinone”. 7.Con sentenza n. 3647 /2 00 8 la Corte d’Appello di Roma così statuiva: dichiarava inammissibilil’appello principale proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA].

Penzi” el’appello incidentale proposto dalla Regione Lazio avverso la sentenza non definitiva n. 328/2000; accoglieva parzialmente l’appello principale proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA].

Penzi” avverso la sentenza definitiva n. 211/2002e, per l’effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condannava la Regione Lazio a pagare alla “[OSCURATO:PERSONA].

Penzi” la somma di lire 419.515.759, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché la somma di lire 586.365.543, oltre interessi legali.

Premetteva la corte, con riferimento all’appello esperito dal la “[OSCURATO:PERSONA].

Penzi” avverso la sentenza definitiva n. 211/2002, che non erano stati prodotti dalla principale appellante né erano nella disponibilità del collegio il contratto d’appalto del6.9.1977, il capitolato speciale ed il capitolato generale (“CASMEZ”) d’appalto , i verbali delle sospensioni dei lavori ordinate dalla committente, le tre perizie di variante approvate dalla committente nelcorso dell’esecuzione dei lavori edi tre atti di sottomissione conseguenti alle tre perizie di variante(cfr. sentenza n. 3647/2008, pag g . 7 - 8 ) .

Evidenziava quindi che i surriferiti documentierano stati,sì, prodotti ancorché irritualmente nel corso del giudizio di primo grado mercé consegna agli ausiliari officiati ai fi n i della c.t.u., tant’è che erano stati esaminati e dai mede si mi consulenti e dal tribunale(cfr. sentenza n. 3647/2008, pa g . 8 ) .

Evidenziava inoltre che l’irrituale produzione era andata, sì, esente da qualsivoglia eccezione di parte(cfr. sentenza n. 3647/2008, pa g . 9 ) .

E tuttavia evidenziava chela principale appellante “aveva l’onere di mettere in condizione [il]Collegio di esaminare i predetti documenti, indispensabili per l’esame della gran parte dei motivi” (così sentenza n. 3647/2008, pag. 9).

Evidenziava invero che l’inoperatività del principio di “immanenza” della prova documentale, sì che i documenti prodotti dalla parte vittoriosa debbano reputarsi per sempre acquisiti al processo, era destinata a configurarsi pur nell’ipotesi –di cui al caso di specie – di documenti “prodotti da un soggetto non presente in grado di appello perché estinto (la [OSCURATO:PERSONA]/9) e sostituito dal suo avente causa (la Regione Lazio)” (così sentenza n. 3647/2008, pag. 10).

Evidenziava segnatamente che i surriferiti documenti non si rinvenivano neppure tra gli allegati alla relazione dei consulenti d’ufficio ed inoltre che le indicazioni desumibili dall’indice degli allegati alla relazione di c.t.u. inducevano a ritenere che i documenti fossero stati dagli ausiliari restituiti alla parte che li aveva prodotti (cfr.sentenza n. 3647/2008, pagg. 10 - 11 ) .

Evidenziava poi che neppure vi era margine per ipotizzare lo smarrimento dei documentisuindicati; che invero il fascicolo degli allegati alla relazione di c.t.u. recava l’indicazione “fascicolo unico”, il che induceva ad escludere l’esistenza di un secondo fascicolo(cfr. sentenza n. 3647/ 2008, pag. 11 ) .

8. Con atto notificato l’11ed il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la “[OSCURATO:PERSONA].

Penzi” s.p.a. citava a comparire dinanzi alla Corte d’Appello di Roma la “[OSCURATO:PERSONA] della Azienda U.S.L.

FR 9” e la Regione Lazio,così impugnando per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. la sentenza n. 3647/2008 (cfr. ricorso per cassazione, pag. 12). [OSCURATO:SOCIETA] la “[OSCURATO:PERSONA] della Azienda U.S.L.

FR 9”. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva e veniva dichiarata contumace.

9. Con sentenzan. 7403/2016la Corte d’Appello di Roma rigettava l’esperita revocazione e condannava la“[OSCURATO:PERSONA].

Penzi” alle spese di lite.

Evidenziava la corte che non vi era margine per configurare un errore revocatorioin relazione a documenti che non erano stati ri nvenuti agli atti (c fr. sentenza n. 7403/2016,pag. 9).Evidenziava del resto che riscontro della mancata produzione dei documenti si desumeva dalle deduzioni della medesima impugnante in revocazione, la qualeaveva addotto di aver reperito solo di recente copia della documentazione ed aveva chiesto di essere autorizzata a depositarla in sede di revocazione (cfr. sentenza n. 7403/2016,pagg. 6, 9 e 10). 10.Avverso la sentenza n. 3647/2008 ed avverso la sentenza n. 7403/2016 della Corte d’Appello di Roma la “[OSCURATO:PERSONA].

Penzi” s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione; ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione della sentenza n. 3647/2008 e parimenti sulla scorta di due motivi la cassazione della sentenzan. 7403/2016; il tutto con ogni conseguente statuizione.

L’ “Azienda U.S.L. di Frosinone” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile, siccome tardivamente proposto, e comunque rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] del pari ha depositato controricorso; ha chiesto analogamente dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 11.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 12.Con il prim o motivo - avverso la sentenza n. 7403 /20 16 - l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

Deduce che ha errato la Corte di Roma con la sentenza n. 7403/2016 a disconoscere l’errore di fatto revocatorio, quale inficiante la sentenza n. 3647/2008.Deduce che, contrariamente all’assunto della corte d’appello,gli allegati alla c.t.u. costituivano senz’altro parte integrante del fascicolo d’ufficio, di formazione e custodia del cancelliere(cfr. ricorso, pag. 18). 13.Con il secondo motivo - avverso la sentenza n. 7403/2016 - la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 87 disp att. cod. proc. civ. e dell’art. 345 cod. proc. civ.

Deduce che ha errato la Corte di Roma con la sentenza n. 7403/2016 a non dare corso all’istanza di rideposito e/o di ricostruzione, in copia, della documentazione non rinvenuta agli atti del giudizio definito dalla stessa corte conla sentenza n. 3647/2008 (cfr. ricorso, pag. 1 9 ) . 14.Con il primo motivo - avverso la sentenza n. 3647/20 08 - la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 87 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 347, 3° co. cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.

Deduce che i documenti di cui la Corte di Roma ha affermato l’omessa produzione e l’indisponibilità, erano viceversa disponibili pur in grado d’appello, inquanto parte integrante del fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado.

Deduce segnatamente che i documenti erano custoditi in un faldone indicato con il n. 13 nella relazione di c.t.u.(cfr. ricorso, pag. 23).

Deducealtresì che, qualora il faldone fosse andato smarrito, la corte di merito avrebbe dovuto disporne la ricerca o la ricostruzione (cfr. ricorso, pag. 23). 15.Con il secondo motivo - avverso la sentenza n. 3647/20 08 - la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione di legge ovvero l’omessa motivazione.Deduce che, seppure avesse avuto motivo per opinare per l’indisponibilità dei documenti, la corte distrettuale avrebbe dovuto disporne la ricerca o la ricostruzione(cfr. ricorso, pagg. 25 – 26) .

16. L a controricorrente “Azienda U.S.L. di Frosinone” ha eccepito, pregiudizialmente, l’inammissibilità dell’avverso ricorso, siccome tardivamente proposto, ovvero proposto allorché era decorso il termine “lungo” semestrale ex art. 327 cod. proc. civ.(cfr. controricorso “Aziend a U.S.L.” , pag. 2) . 17.L’eccezione è, con riferimento alla sentenza n. 7403/2016, con cui la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’impugnazione per revocazione, destituita di fondamento.

18. I n tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge n. 69/2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, 1° co., della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio(cfr. Cass. (ord.) 6.10.2015, n. 19969; Cass. (ord.) 6.10.2016, n. 20102; Cass. (ord.) 1.12.2021, n. 37750). 19.Su tale scorta si rileva nella specie quanto segue.

Il presente giudizio ha avuto inizio, in primo grado , con atto notificato il 21.5.1993 (cfr. sentenza n. 7403/2016, pag. 3).

Il termine “lungo” per proporre ricorso a questa Corte avverso la sentenza n. 7403/2016 della Corte d’Appello di Roma èquindi pari ad un anno.La sentenza n. 7403/2016 – non notificata (cfr. ricorso, pag. 1) – è stata depositata in data 7 dicembre 2016.

Il ricorso a questa Corte di legittimità avverso la sentenza n. 7403/2016 è stato avviato per la notifica a mezzo posta il 7 giugno 2017 , dunque abbondantemente prima del compimento dell’anno (cfr. comunque Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3755, secondo cui, in tema di notificazione, il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell’impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione), è costituito dalla consegna dell’atto da notificarsi all’ufficiale giudiziario;Cass. 11.1.2007, n. 390). 20.Il presente ricorso per cassazione (si reitera, avviato per la notifica a mezzo posta il 7 giugno 2017)deve, viceversa, reputarsi tardivamente proposto avverso la sentenza n. 3647dei 30.8/22.9.2008, con cui la Corte d’Appello di Roma ebbe a statuire in ordine agli appelli proposti avverso la sentenza non definitiva n. 328/2000 ed avverso la sentenza definitiva n. 211/2002 del Tribunale di Cassino.

21. V iene in rilievo il disposto del 4° co. dell’art. 398 cod. proc. civ.

“la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre ricorso per cassazione (…).

Tuttavia,il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte può sospendere [il termine per proporre il ricorso per cassazione] (…) fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione (…) ” ( i l 4° co. dell’art. 398 cod. proc. civ. è stato così modificato dall’art. 68 della legge n. 353/1990, a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente giudizio -si ribadisce - ha av uto inizio in data 21.5.1993) .22.Al riguardo, le sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 9776 del 26.5.2020, hanno puntualizzato che il testo vigente dell’art. 398, 4° co., cod. proc. civ. esclude che l’impugnazione per revocazione sospenda automaticamente il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento, essendo necessario un apposito provvedimento del giudice della revocazione(ed hanno soggiunto che, in mancanza di siffatto provvedimento, i due giudizi procedono in via autonoma, potendo il ricorso per cassazione essere discusso anche prima che giunga la decisione sull’istanza di sospensione.

Cfr. altresì Cass. (ord.) 14.3.2023, n. 7432).

Al riguardo, le sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 21874 del 30.8.2019,avevano già puntualizzato che l’art. 398 , 4° co., secondo inciso, cod. proc. civ. deve interpretarsi nel senso che l’accoglimento, da parte del giudice della revocazione, dell’istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione determina l’effetto sospensivo soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione dell’istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice(cfr. analogamente Cass. (ord.) 11.9.2020, n. 18913). 23.Su tale scorta si rimarca quanto segue.

La ricorrente per nulla ha prospettato – in parte qua il ricorso difetta , pertanto, di specificità e di “autosufficienza” (cfr. al riguardo Cass. sez. un.25.7.2019, n. 20181) - che il termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3647 del 22.9.2008 è stato sospeso dalla stessa Corte d’Appello di Roma, quale giudice adito con la domanda di revocazione notificata in data 11 e 13 luglio 2009 (si badi che nessuna indicazione in tal senso si desume e dal tenore del ricorso e dalla elencazione degli atti in calce al ricorso e dalla memoria della ricorrente e dal te sto del la sentenza n. 7403/2016 della Corte di Roma).

Né, per giunta , la ricorrente ha prospettato - in parte qua il ricorso analogamente difetta di specificità e di “autosufficienza”- che ha ricevuto in una certa qualedata comunicazione del provvedimento di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3647 del 22.9.2008 della Corte d’Appello di Roma. 24.La delibazione di ambedue i motivi di ricorso esperiti avverso la sentenza n. 3647/2008 della Corte d’Appello di Roma è quindisenz’altro preclusa. 25.Il primo motivo del ricorso esperito avverso la sentenza n. 7403/2016 è destituito di fondamento e va respinto. 26.Al riguardo si premette che l’errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., si configura come una falsa percezione della realtà, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; cosicchénon è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (cfr. Cass. sez. lav. 15.1.2009, n. 844; Cass. sez. lav. 3.4.2009, n. 8180). 27.Su tale scorta si rimarca che la Corte di Roma, allorché, con la sentenza n. 3647/2008, ebbe ad opinare nel senso che i documenti in precedenza analiticamente indicati non erano stati prodotti e comunque non erano stati resi disponibili ai fini della sua valutazione, non ebbe ad incorrere in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti,sì che la stessa corte ebbe a supporre l’inesistenza di un fatto viceversa positivamente acquisito nella realtà del processo.

La Corte di Romaebbe, al più ed eventualmente, a far luogo ad un ’ erronea applicazione di norme processuali,quindi, al più ed eventualmente, ad incorrere in un errore di giudizio (“l’appellante aveva l’onere di mettere in condizione questo Collegio di esaminare i predetti documenti indispensabili per l’esame della gran parte dei motivi d’appello”: così sentenza n. 3647/2008, pag. 9).

Significativamente depone in tal senso la circostanza per cui la Corte di Roma ebbe - con la sentenza n. 3647/2008 - a corroborare i suoi assunti mercé il riferimento all’elaborazione di questa Corte in tema di insussistenza nel sistema processuale del “principio di immanenza della prova documentale” (la Corte di Roma -cfr. pag. 9 - ebbe a richiamare le pronunce n. 69 87 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 2482 del 6.3.1998 di questo Giudice).

La Corte di Romaparimenti ebbe a far luogo ad una “valutazione” (“(…) ciò porta a ritenere (…)”: così sentenza n. 3647/2008, pag. 11), allorché, ulteriormente, ebbe a ritenere che i documenti fos sero stati dagli ausiliari d’ufficio restituiti alla parte che aveva atteso alla relativa produzione (cfr. sentenza n. 3647/2008, pag. 11). 28.In questi termini in maniera ineccepibile e congrua la Corte di Roma, con la sentenza n. 7403 /20 16, ha disconosciuto la sussistenza dell’errore revocatorio.29.Il secondo motivo del ricorso esperito avverso la sentenza n. 7403/2016 del pari è destituito di fondamento e va respinto. 30.È sufficiente porre in risalto che, in dipendenzadell’ineccepibile e c ongrua valutazione sulla cui scorta la Corte di Roma ha con la sentenza n. 7403/2016 escluso la sussistenza della prospettataragione di revocazione, la ricorrente non ha motivo di dolersi ché la corte distrettuale non ha dato corso all’invocato rideposito incopia della documentazione ovvero non ha dato corso all’invocata “ricostruzione” della stessa documentazione.

Difatti,questa Corte spiega che nel giudizio di revocazione la fase rescindente ha per oggetto l’accertamento del denunciato vizio della sentenza impugnata e non l’esistenza o il contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale la sentenza stessa abbia giudicato, mentre solo l’eventu ale fase rescissoria viene a rinnovare il giudizio su tali punti (cfr. Cass. sez. lav. 2.8.2018, n. 20469; Cass.(ord.) 23.4.2020, n. 8051). 31.In dipendenza del rigetto del ricorso la società ricorrente va condannata a rimborsare aciascuna parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo. 32.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA].

Penzi” s.p.a., a rimborsare alla controricorrente, Regione Lazio, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA].

Penzi” s.p.a., a rimborsare alla controricorrente, “Azienda U.S.L. di Frosinone”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
15252- 20 1 7 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. –c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al viale dei [OSCURATO:PERSONA], n. 150, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] di FROSINONE– c.f. /p.i.v.a. 01 886690609 – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a in Roma, al via le Pasteur, n. 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] larappresenta e difendein virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTEe REGIONE LAZIO– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del presidente pro tempore , rappresentata e difesain virtù di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso gli uffici dell’Avvocatura regionale. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 3647/2008della Corte d’Appello di Roma, avverso la sentenza n. 7403/2016della Corte d’Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 3 maggio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato il 21.5.1993 la “[OSCURATO:PERSONA]. Penzi” s.p.a. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Cassino la “U.S.L. FR9” di Pontecorvo. Esponeva che la “U.S.L.” convenuta le aveva affidato in appalto, con contratto sottoscritto in data 6.9.1977, l’esecuzione di rilevanti lavori presso l’ospedale generale di zona “[OSCURATO:PERSONA]”. Chiedeva che la convenuta fosse condannata a risarcirle i danni sofferti e i maggiori oneri sopportati durante il corso dei lavori, come da riserve ritualmente iscritte in contabilità. 2.[OSCURATO:SOCIETA] la “U.S.L. FR 9” di Pontecorvo. 3.Riassunto il giudizio, interrotto a seguito della soppressione dell’ “U.S.L.”, si costituiva l’ “A.S.L. di Frosinone”, che, all’uopo autorizzata, chiamava in causa il Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] e la Regione Lazio. Si costituiva la Regione Lazio.Veniva dichiarato contumace il Ministero dei [OSCURATO:PERSONA]. 4.Espletata la c.t.u., con sentenza non definitiva n. 3 28 /200 0 il t ribunale dichiarava il difetto dilegittimazione passiva dell’ “A.S.L. di Frosinone” e del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] ne pronunciava l’estromissione dal giudizio; con separata ordinanza disponeva per il prosieguo istruttorio ai fini dell’espletamento di nuova c.t.u. 5. Con sentenzadefinitiva n. 211 /200 2 il tribunale revocava l’ordinanza con cui era stata disposta la rinnovazione della c onsulenza e , in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava la Regione Laz io a pagare all’attrice la somma dilire 188.328.259, oltre rivalutazione ed interessi legali ; condannava altresì la Regione Lazio alle spese di lite e di c.t.u. 6. Avverso la sentenza non definitiva ed avvers o la sentenza definitiva proponeva appello la “[OSCURATO:PERSONA]. Penzi” [OSCURATO:SOCIETA] la Regione Lazio; esperiva appello incidentale. [OSCURATO:SOCIETA] l’ “A.S.L. di Frosinone”. 7.Con sentenza n. 3647 /2 00 8 la Corte d’Appello di Roma così statuiva: dichiarava inammissibilil’appello principale proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA]. Penzi” el’appello incidentale proposto dalla Regione Lazio avverso la sentenza non definitiva n. 328/2000; accoglieva parzialmente l’appello principale proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA]. Penzi” avverso la sentenza definitiva n. 211/2002e, per l’effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condannava la Regione Lazio a pagare alla “[OSCURATO:PERSONA]. Penzi” la somma di lire 419.515.759, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché la somma di lire 586.365.543, oltre interessi legali. Premetteva la corte, con riferimento all’appello esperito dal la “[OSCURATO:PERSONA]. Penzi” avverso la sentenza definitiva n. 211/2002, che non erano stati prodotti dalla principale appellante né erano nella disponibilità del collegio il contratto d’appalto del6.9.1977, il capitolato speciale ed il capitolato generale (“CASMEZ”) d’appalto , i verbali delle sospensioni dei lavori ordinate dalla committente, le tre perizie di variante approvate dalla committente nelcorso dell’esecuzione dei lavori edi tre atti di sottomissione conseguenti alle tre perizie di variante(cfr. sentenza n. 3647/2008, pag g . 7 - 8 ) . Evidenziava quindi che i surriferiti documentierano stati,sì, prodotti ancorché irritualmente nel corso del giudizio di primo grado mercé consegna agli ausiliari officiati ai fi n i della c.t.u., tant’è che erano stati esaminati e dai mede si mi consulenti e dal tribunale(cfr. sentenza n. 3647/2008, pa g . 8 ) . Evidenziava inoltre che l’irrituale produzione era andata, sì, esente da qualsivoglia eccezione di parte(cfr. sentenza n. 3647/2008, pa g . 9 ) . E tuttavia evidenziava chela principale appellante “aveva l’onere di mettere in condizione [il]Collegio di esaminare i predetti documenti, indispensabili per l’esame della gran parte dei motivi” (così sentenza n. 3647/2008, pag. 9). Evidenziava invero che l’inoperatività del principio di “immanenza” della prova documentale, sì che i documenti prodotti dalla parte vittoriosa debbano reputarsi per sempre acquisiti al processo, era destinata a configurarsi pur nell’ipotesi –di cui al caso di specie – di documenti “prodotti da un soggetto non presente in grado di appello perché estinto (la [OSCURATO:PERSONA]/9) e sostituito dal suo avente causa (la Regione Lazio)” (così sentenza n. 3647/2008, pag. 10). Evidenziava segnatamente che i surriferiti documenti non si rinvenivano neppure tra gli allegati alla relazione dei consulenti d’ufficio ed inoltre che le indicazioni desumibili dall’indice degli allegati alla relazione di c.t.u. inducevano a ritenere che i documenti fossero stati dagli ausiliari restituiti alla parte che li aveva prodotti (cfr.sentenza n. 3647/2008, pagg. 10 - 11 ) . Evidenziava poi che neppure vi era margine per ipotizzare lo smarrimento dei documentisuindicati; che invero il fascicolo degli allegati alla relazione di c.t.u. recava l’indicazione “fascicolo unico”, il che induceva ad escludere l’esistenza di un secondo fascicolo(cfr. sentenza n. 3647/ 2008, pag. 11 ) . 8. Con atto notificato l’11ed il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la “[OSCURATO:PERSONA]. Penzi” s.p.a. citava a comparire dinanzi alla Corte d’Appello di Roma la “[OSCURATO:PERSONA] della Azienda U.S.L. FR 9” e la Regione Lazio,così impugnando per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. la sentenza n. 3647/2008 (cfr. ricorso per cassazione, pag. 12). [OSCURATO:SOCIETA] la “[OSCURATO:PERSONA] della Azienda U.S.L. FR 9”. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva e veniva dichiarata contumace. 9. Con sentenzan. 7403/2016la Corte d’Appello di Roma rigettava l’esperita revocazione e condannava la“[OSCURATO:PERSONA]. Penzi” alle spese di lite. Evidenziava la corte che non vi era margine per configurare un errore revocatorioin relazione a documenti che non erano stati ri nvenuti agli atti (c fr. sentenza n. 7403/2016,pag. 9).Evidenziava del resto che riscontro della mancata produzione dei documenti si desumeva dalle deduzioni della medesima impugnante in revocazione, la qualeaveva addotto di aver reperito solo di recente copia della documentazione ed aveva chiesto di essere autorizzata a depositarla in sede di revocazione (cfr. sentenza n. 7403/2016,pagg. 6, 9 e 10). 10.Avverso la sentenza n. 3647/2008 ed avverso la sentenza n. 7403/2016 della Corte d’Appello di Roma la “[OSCURATO:PERSONA]. Penzi” s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione; ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione della sentenza n. 3647/2008 e parimenti sulla scorta di due motivi la cassazione della sentenzan. 7403/2016; il tutto con ogni conseguente statuizione. L’ “Azienda U.S.L. di Frosinone” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile, siccome tardivamente proposto, e comunque rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] del pari ha depositato controricorso; ha chiesto analogamente dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 11.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 12.Con il prim o motivo - avverso la sentenza n. 7403 /20 16 - l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Deduce che ha errato la Corte di Roma con la sentenza n. 7403/2016 a disconoscere l’errore di fatto revocatorio, quale inficiante la sentenza n. 3647/2008.Deduce che, contrariamente all’assunto della corte d’appello,gli allegati alla c.t.u. costituivano senz’altro parte integrante del fascicolo d’ufficio, di formazione e custodia del cancelliere(cfr. ricorso, pag. 18). 13.Con il secondo motivo - avverso la sentenza n. 7403/2016 - la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 87 disp att. cod. proc. civ. e dell’art. 345 cod. proc. civ. Deduce che ha errato la Corte di Roma con la sentenza n. 7403/2016 a non dare corso all’istanza di rideposito e/o di ricostruzione, in copia, della documentazione non rinvenuta agli atti del giudizio definito dalla stessa corte conla sentenza n. 3647/2008 (cfr. ricorso, pag. 1 9 ) . 14.Con il primo motivo - avverso la sentenza n. 3647/20 08 - la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 87 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 347, 3° co. cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. Deduce che i documenti di cui la Corte di Roma ha affermato l’omessa produzione e l’indisponibilità, erano viceversa disponibili pur in grado d’appello, inquanto parte integrante del fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado. Deduce segnatamente che i documenti erano custoditi in un faldone indicato con il n. 13 nella relazione di c.t.u.(cfr. ricorso, pag. 23). Deducealtresì che, qualora il faldone fosse andato smarrito, la corte di merito avrebbe dovuto disporne la ricerca o la ricostruzione (cfr. ricorso, pag. 23). 15.Con il secondo motivo - avverso la sentenza n. 3647/20 08 - la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione di legge ovvero l’omessa motivazione.Deduce che, seppure avesse avuto motivo per opinare per l’indisponibilità dei documenti, la corte distrettuale avrebbe dovuto disporne la ricerca o la ricostruzione(cfr. ricorso, pagg. 25 – 26) . 16. L a controricorrente “Azienda U.S.L. di Frosinone” ha eccepito, pregiudizialmente, l’inammissibilità dell’avverso ricorso, siccome tardivamente proposto, ovvero proposto allorché era decorso il termine “lungo” semestrale ex art. 327 cod. proc. civ.(cfr. controricorso “Aziend a U.S.L.” , pag. 2) . 17.L’eccezione è, con riferimento alla sentenza n. 7403/2016, con cui la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’impugnazione per revocazione, destituita di fondamento. 18. I n tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge n. 69/2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, 1° co., della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio(cfr. Cass. (ord.) 6.10.2015, n. 19969; Cass. (ord.) 6.10.2016, n. 20102; Cass. (ord.) 1.12.2021, n. 37750). 19.Su tale scorta si rileva nella specie quanto segue. Il presente giudizio ha avuto inizio, in primo grado , con atto notificato il 21.5.1993 (cfr. sentenza n. 7403/2016, pag. 3). Il termine “lungo” per proporre ricorso a questa Corte avverso la sentenza n. 7403/2016 della Corte d’Appello di Roma èquindi pari ad un anno.La sentenza n. 7403/2016 – non notificata (cfr. ricorso, pag. 1) – è stata depositata in data 7 dicembre 2016. Il ricorso a questa Corte di legittimità avverso la sentenza n. 7403/2016 è stato avviato per la notifica a mezzo posta il 7 giugno 2017 , dunque abbondantemente prima del compimento dell’anno (cfr. comunque Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3755, secondo cui, in tema di notificazione, il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell’impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione), è costituito dalla consegna dell’atto da notificarsi all’ufficiale giudiziario;Cass. 11.1.2007, n. 390). 20.Il presente ricorso per cassazione (si reitera, avviato per la notifica a mezzo posta il 7 giugno 2017)deve, viceversa, reputarsi tardivamente proposto avverso la sentenza n. 3647dei 30.8/22.9.2008, con cui la Corte d’Appello di Roma ebbe a statuire in ordine agli appelli proposti avverso la sentenza non definitiva n. 328/2000 ed avverso la sentenza definitiva n. 211/2002 del Tribunale di Cassino. 21. V iene in rilievo il disposto del 4° co. dell’art. 398 cod. proc. civ. “la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre ricorso per cassazione (…). Tuttavia,il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte può sospendere [il termine per proporre il ricorso per cassazione] (…) fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione (…) ” ( i l 4° co. dell’art. 398 cod. proc. civ. è stato così modificato dall’art. 68 della legge n. 353/1990, a decorrere dal 1° gennaio 1993. Il presente giudizio -si ribadisce - ha av uto inizio in data 21.5.1993) .22.Al riguardo, le sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 9776 del 26.5.2020, hanno puntualizzato che il testo vigente dell’art. 398, 4° co., cod. proc. civ. esclude che l’impugnazione per revocazione sospenda automaticamente il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento, essendo necessario un apposito provvedimento del giudice della revocazione(ed hanno soggiunto che, in mancanza di siffatto provvedimento, i due giudizi procedono in via autonoma, potendo il ricorso per cassazione essere discusso anche prima che giunga la decisione sull’istanza di sospensione. Cfr. altresì Cass. (ord.) 14.3.2023, n. 7432). Al riguardo, le sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 21874 del 30.8.2019,avevano già puntualizzato che l’art. 398 , 4° co., secondo inciso, cod. proc. civ. deve interpretarsi nel senso che l’accoglimento, da parte del giudice della revocazione, dell’istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione determina l’effetto sospensivo soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione dell’istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice(cfr. analogamente Cass. (ord.) 11.9.2020, n. 18913). 23.Su tale scorta si rimarca quanto segue. La ricorrente per nulla ha prospettato – in parte qua il ricorso difetta , pertanto, di specificità e di “autosufficienza” (cfr. al riguardo Cass. sez. un.25.7.2019, n. 20181) - che il termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3647 del 22.9.2008 è stato sospeso dalla stessa Corte d’Appello di Roma, quale giudice adito con la domanda di revocazione notificata in data 11 e 13 luglio 2009 (si badi che nessuna indicazione in tal senso si desume e dal tenore del ricorso e dalla elencazione degli atti in calce al ricorso e dalla memoria della ricorrente e dal te sto del la sentenza n. 7403/2016 della Corte di Roma). Né, per giunta , la ricorrente ha prospettato - in parte qua il ricorso analogamente difetta di specificità e di “autosufficienza”- che ha ricevuto in una certa qualedata comunicazione del provvedimento di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3647 del 22.9.2008 della Corte d’Appello di Roma. 24.La delibazione di ambedue i motivi di ricorso esperiti avverso la sentenza n. 3647/2008 della Corte d’Appello di Roma è quindisenz’altro preclusa. 25.Il primo motivo del ricorso esperito avverso la sentenza n. 7403/2016 è destituito di fondamento e va respinto. 26.Al riguardo si premette che l’errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., si configura come una falsa percezione della realtà, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; cosicchénon è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (cfr. Cass. sez. lav. 15.1.2009, n. 844; Cass. sez. lav. 3.4.2009, n. 8180). 27.Su tale scorta si rimarca che la Corte di Roma, allorché, con la sentenza n. 3647/2008, ebbe ad opinare nel senso che i documenti in precedenza analiticamente indicati non erano stati prodotti e comunque non erano stati resi disponibili ai fini della sua valutazione, non ebbe ad incorrere in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti,sì che la stessa corte ebbe a supporre l’inesistenza di un fatto viceversa positivamente acquisito nella realtà del processo. La Corte di Romaebbe, al più ed eventualmente, a far luogo ad un ’ erronea applicazione di norme processuali,quindi, al più ed eventualmente, ad incorrere in un errore di giudizio (“l’appellante aveva l’onere di mettere in condizione questo Collegio di esaminare i predetti documenti indispensabili per l’esame della gran parte dei motivi d’appello”: così sentenza n. 3647/2008, pag. 9). Significativamente depone in tal senso la circostanza per cui la Corte di Roma ebbe - con la sentenza n. 3647/2008 - a corroborare i suoi assunti mercé il riferimento all’elaborazione di questa Corte in tema di insussistenza nel sistema processuale del “principio di immanenza della prova documentale” (la Corte di Roma -cfr. pag. 9 - ebbe a richiamare le pronunce n. 69 87 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 2482 del 6.3.1998 di questo Giudice). La Corte di Romaparimenti ebbe a far luogo ad una “valutazione” (“(…) ciò porta a ritenere (…)”: così sentenza n. 3647/2008, pag. 11), allorché, ulteriormente, ebbe a ritenere che i documenti fos sero stati dagli ausiliari d’ufficio restituiti alla parte che aveva atteso alla relativa produzione (cfr. sentenza n. 3647/2008, pag. 11). 28.In questi termini in maniera ineccepibile e congrua la Corte di Roma, con la sentenza n. 7403 /20 16, ha disconosciuto la sussistenza dell’errore revocatorio.29.Il secondo motivo del ricorso esperito avverso la sentenza n. 7403/2016 del pari è destituito di fondamento e va respinto. 30.È sufficiente porre in risalto che, in dipendenzadell’ineccepibile e c ongrua valutazione sulla cui scorta la Corte di Roma ha con la sentenza n. 7403/2016 escluso la sussistenza della prospettataragione di revocazione, la ricorrente non ha motivo di dolersi ché la corte distrettuale non ha dato corso all’invocato rideposito incopia della documentazione ovvero non ha dato corso all’invocata “ricostruzione” della stessa documentazione. Difatti,questa Corte spiega che nel giudizio di revocazione la fase rescindente ha per oggetto l’accertamento del denunciato vizio della sentenza impugnata e non l’esistenza o il contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale la sentenza stessa abbia giudicato, mentre solo l’eventu ale fase rescissoria viene a rinnovare il giudizio su tali punti (cfr. Cass. sez. lav. 2.8.2018, n. 20469; Cass.(ord.) 23.4.2020, n. 8051). 31.In dipendenza del rigetto del ricorso la società ricorrente va condannata a rimborsare aciascuna parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 32.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]. Penzi” s.p.a., a rimborsare alla controricorrente, Regione Lazio, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]. Penzi” s.p.a., a rimborsare alla controricorrente, “Azienda U.S.L. di Frosinone”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulterio
Sentenza Cassazione n. 20193/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris