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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06256/2023

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ORDINANZA sul ricorso 29643/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2334/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 10/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ora [OSCURATO:SOCIETA].), nell'anno 1998 gestiva il supermercato ubicato nel [OSCURATO:PERSONA]Oviesse di Bologna.

Per il versamento degli incassi del supermercato in banca [OSCURATO:SOCIETA]. si avvaleva di un condotto di posta pneumatica nel quale i cassieri inserivano i recipienti (bossoli) contenenti il contante.

Dopo un primo controllo della corrispondenza tra il danaro contenuto nei bossoli e le cifre indicate nelle distinte compilate dai cassieri, un secondo tratto di posta pneumatica collegava la sala-conta del supermercato con la cassa continua, nella quale i bossoli venivano automaticamente inseriti in sacchi sigillati e quindi prelevati da portavalori per essere portati presso la Cassa di Risparmio di Imola (ora [OSCURATO:SOCIETA]) e accreditati su un conto corrente, intestato alla Finconad soc.

Coop. (già [OSCURATO:PERSONA]), ente che gestiva il servizio di tesoreria della [OSCURATO:SOCIETA].

La predetta società contesta alla Banca che gli impiegati di quest'ultima che ricevevano il denaro e le distinte riepilogative del contante redatte dai cassieri, pur avendo persistentemente riscontrato delle difformità tra il danaro portato in banca e le cifre indicate nei moduli riassuntivi (dovuti a sottrazione di denaro che si era verificate durante il suo percorso), si erano limitati a correggere a mano tali documenti e ad inviarli alla Finconad, intestataria del conto, senza segnalare le predette discordanze ai dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA] .).

Sul presupposto che la Banca non avesse adempiuto alla prestazione accessoria (contratta direttamente nei confronti del gestore del supermercato) di segnalare con tempestività le riscontrate difformità tra denaro contante e distinte riepilogative, così impedendo di poter ridurre l'entità del furto poi perpetrato, ammontante complessivamente ad C 498.160,41, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna l'istituto di credito per sentirlo condannare al risarcimento del danno.

La decisione del giudice di primo grado di rigetto della domanda attorea è stata confermata dalla Corte di Bologna, che ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]..

Il giudice di secondo grado ha escluso, avuto riguardo al tenore del contratto di conto corrente concluso tra Finconad e la Banca, che l'azienda di credito fosse obbligata alla "conta" del danaro recapitato presso la stessa dal servizio di sicurezza, nel senso che fosse tenuta a controllare la corrispondenza del danaro ricevuto con le somme indicate nelle distinte riepilogative redatte dai cassieri del supermercato.

Gli impiegati della banca avevano provveduto sì alla conta del denaro, ma non in esecuzione di un obbligo assunto, ma al solo fine di quantificato l'esatto ammontare della posta contabile di accredito.

La Corte d'Appello ha, altresì, escluso che la fattispecie di cui è causa potesse essere ricondotta all'istituto del contratto a favore di terzo di cui all'art. 1411 cod. civ., pattuizione della quale non vi era traccia nel contratto di conto corrente.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito in giudizio con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con i primi due motivi, illustrati congiuntamente, è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 115 comma 1° cod. proc. civ. e 1372 cod. cív.. nonché la violazione èE' stata dedotta la violazione degli artt. 1362 e 1370 cod. civ..

Deduce la ricorrente che la stessa Banca, come sì evince da alcuni passaggi della memoria di costituzione sia nel primo che nel secondo grado del giudizio - che ha provveduto a trascrivere nel ricorso - aveva ammesso univocamente, anche se implicitamente, di aver assunto l'obbligo di procedere al servizio conta nonché di segnalare alla società correntista eventuali irregolarità o ammanchi.

Ne consegue che la Corte d'Appello aveva pronunciato d'ufficio su un'eccezione non sollevata dalla parte sostanziale.

Inoltre, anche ammettendo che la Banca non avesse ammesso l'esistenza in capo alla medesima di un obbligo contrattuale comprensivo della prestazione di segnalare eventuali ammanchi, il giudice di secondo grado aveva violato i canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e 130 cod. civ., procedendo solo ad un'interpretazione letterale del contratto, senza ricercare la comune intenzione delle parti risultante dal comportamento successivo alla stipulazione.

2. Entrambi i motivi sono in parte infondati e in parte inammissibili.

La ricorrente lamenta, in primo luogo, la violazione dell'art. 115 comma 2° cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto che l'azienda di credito non fosse tenuta a controllare la corrispondenza del danaro ricevuto con le somme indicate nelle distinte riepilogative redatte dai cassieri del supermercato, atteso che nei propri atti difensivi (pag. 10 memoria di primo grado e 19 memoria costituzione in appello) Aelaestante-eleiela stessa Banca /I avesse ammesso che "...la Cassa di Risparmio di Imola, oltre ad inoltrare tempestivamente a Finconad tutte le comunicazioni da cui potevano immediatamente rilevarsi le dette discrepanze ....pur non essendovi tenuta contrattualmente, ma per mero tuziorismo, comunicava telefonicamente tali rilievi anche ai responsabili del supermercato...".

In ordine alla predetta contestazione della violazione dell'art. 115 comma 1° cod. proc. civ., non può non rilevarsi che la ricorrente, nel riportare il passaggio sopra evidenziato contenuto nelle memorie di costituzione della banca, ha valoriz zatj solo i punti a sé favorevoli, omettendo di riportare che la Banca aveva dedotto di aver, in realtà, segnalato anche ai responsabili del supermercato, pur non essendovi tenuta contrattualmente, le difformità tra denaro contante e distinte riepilogative (proprio la prestazione accessoria di cui la ricorrente lamenta la mancata esecuzione).

Orbene, ai fini dell'operatività del principio di non contestazione specifica di cui all'art. 115 comma 1° cod. proc. civ., la parte non può valorizzare solo la parte a sé favorevole delle dichiarazioni altrui.

In ogni caso, le eventuali ammissioni della Banca riguardano un servizio di conta che lo stesso istituto deduce di aver svolto contrattualmente solo a vantaggio della società correntista, ovvero la Finconad, e non, invece, nei confronti della società che gestiva il supermercato (in relazione alla quale la stessa Banca ha avuto cura di precisare nei propri atti difensivi che le segnalazioni delle difformità erano state fatte sostanzialmente a mero titolo di cortesia, e non perché obbligata contrattualmente).

Dunque, le ammissioni della Banca sono prive di decisività in relazione alla deduzione della ricorrente di essere, contrattualmente, diretta destinataria della prestazione accessoria, gravante sulla Banca, di segnalazione delle difformità tra il denaro contante affluito in banca e le distinte dei cassieri.

Quanto alla dedotta violazione dei criteri di interpretazione contrattuale, la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto del comportamento della Banca successivo alla stipulazione, ma senza precisare esattamente quale, e comunque non tenendo conto che l'eventuale ammissione della banca, come sopra evidenziato, riguarderebbe comunque una prestazione contrattuale che l'istituto di credito aveva allegato aver svolto a favore della correntista, e non della società che gestiva il supermercato.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1411 cod. civ. in relazione all'art. 115 comma 10 cod. proc. civ..

Espone la ricorrente che, nel caso di specie, sussistevano molteplici evidenze probatorie ed indiziarie, le quali deponevano in modo concorde ed univocamente per la sussumibilità della fattispecie di cui è causa nell'ambito del contratto a favore di terzi, di cui all'art. 1411 cod. civ. .Era, in primo luogo, circostanza pacifica nota a tutte le parti che era Pola e non la società correntista a gestire il supermercato. [OSCURATO:PERSONA] non poteva, inoltre, ignorare i rapporti tra l'allora [OSCURATO:PERSONA] (ora Finconad) e la sua socia Pola s.r.I., che emergevano anche dallo statuto del consorzio.

Infine, la Corte d'appello non aveva valorizzato la circostanza - ritenendola erroneamente indimostrata - che la Banca telefonava al supermercato al fine di chiedere l'autorizzazione ad accreditare le somme sul conto corrente, nonostante le anomalie contabili riscontrate.

Le predette circostanze fondavano la legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA], quale terzo soggetto destinatario della prestazione accessoria, a far valere la responsabilità contrattuale della Banca.

4. Il motivo è inammissibile.

Non vi è dubbio che il ricorrente, nel lamentare l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte della Corte e la mancata valorizzazione di circostanze indiziarie idonee a fornire la prova dei fatti dallo stesso allegati, formuli inammissibilmente delle censure di mero merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti e delle risultanze probatorie rispetto a quella operata dalla Corte d'Appello.

5. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 112 cod. pro.

Civ. in relazione all'art. 91 cod. proc. civ..

Lamenta la ricorrente che la Corte d'Appello ha totalmente omesso di provvedere sul motivo di appello in cui aveva contestato la liquidazione eccessiva delle spese di lite effettuata dal giudice di primo grado.

6. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che, posto che nel provvedimento impugnato non vi è traccia della questione relativa alla contestata liquidazione delle spese da parte del giudice di primo grado, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 13/06/2018, n. 15430; .Cass., 09/07/2013, n. 17041).

Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare, non solo in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, ma anche il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione, essendosi limitata a riportare la questione non esaminata dal giudice d'appello, ma senza minimamente fornire elementi in ordine al luogo e modulo di formulazione di tale censura innanzi alla Corte territoriale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in C 7.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 29643/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2334/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 10/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ora [OSCURATO:SOCIETA].), nell'anno 1998 gestiva il supermercato ubicato nel [OSCURATO:PERSONA]Oviesse di Bologna. Per il versamento degli incassi del supermercato in banca [OSCURATO:SOCIETA]. si avvaleva di un condotto di posta pneumatica nel quale i cassieri inserivano i recipienti (bossoli) contenenti il contante. Dopo un primo controllo della corrispondenza tra il danaro contenuto nei bossoli e le cifre indicate nelle distinte compilate dai cassieri, un secondo tratto di posta pneumatica collegava la sala-conta del supermercato con la cassa continua, nella quale i bossoli venivano automaticamente inseriti in sacchi sigillati e quindi prelevati da portavalori per essere portati presso la Cassa di Risparmio di Imola (ora [OSCURATO:SOCIETA]) e accreditati su un conto corrente, intestato alla Finconad soc. Coop. (già [OSCURATO:PERSONA]), ente che gestiva il servizio di tesoreria della [OSCURATO:SOCIETA]. La predetta società contesta alla Banca che gli impiegati di quest'ultima che ricevevano il denaro e le distinte riepilogative del contante redatte dai cassieri, pur avendo persistentemente riscontrato delle difformità tra il danaro portato in banca e le cifre indicate nei moduli riassuntivi (dovuti a sottrazione di denaro che si era verificate durante il suo percorso), si erano limitati a correggere a mano tali documenti e ad inviarli alla Finconad, intestataria del conto, senza segnalare le predette discordanze ai dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA] .). Sul presupposto che la Banca non avesse adempiuto alla prestazione accessoria (contratta direttamente nei confronti del gestore del supermercato) di segnalare con tempestività le riscontrate difformità tra denaro contante e distinte riepilogative, così impedendo di poter ridurre l'entità del furto poi perpetrato, ammontante complessivamente ad C 498.160,41, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna l'istituto di credito per sentirlo condannare al risarcimento del danno. La decisione del giudice di primo grado di rigetto della domanda attorea è stata confermata dalla Corte di Bologna, che ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].. Il giudice di secondo grado ha escluso, avuto riguardo al tenore del contratto di conto corrente concluso tra Finconad e la Banca, che l'azienda di credito fosse obbligata alla "conta" del danaro recapitato presso la stessa dal servizio di sicurezza, nel senso che fosse tenuta a controllare la corrispondenza del danaro ricevuto con le somme indicate nelle distinte riepilogative redatte dai cassieri del supermercato. Gli impiegati della banca avevano provveduto sì alla conta del denaro, ma non in esecuzione di un obbligo assunto, ma al solo fine di quantificato l'esatto ammontare della posta contabile di accredito. La Corte d'Appello ha, altresì, escluso che la fattispecie di cui è causa potesse essere ricondotta all'istituto del contratto a favore di terzo di cui all'art. 1411 cod. civ., pattuizione della quale non vi era traccia nel contratto di conto corrente. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con i primi due motivi, illustrati congiuntamente, è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 115 comma 1° cod. proc. civ. e 1372 cod. cív.. nonché la violazione èE' stata dedotta la violazione degli artt. 1362 e 1370 cod. civ.. Deduce la ricorrente che la stessa Banca, come sì evince da alcuni passaggi della memoria di costituzione sia nel primo che nel secondo grado del giudizio - che ha provveduto a trascrivere nel ricorso - aveva ammesso univocamente, anche se implicitamente, di aver assunto l'obbligo di procedere al servizio conta nonché di segnalare alla società correntista eventuali irregolarità o ammanchi. Ne consegue che la Corte d'Appello aveva pronunciato d'ufficio su un'eccezione non sollevata dalla parte sostanziale. Inoltre, anche ammettendo che la Banca non avesse ammesso l'esistenza in capo alla medesima di un obbligo contrattuale comprensivo della prestazione di segnalare eventuali ammanchi, il giudice di secondo grado aveva violato i canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e 130 cod. civ., procedendo solo ad un'interpretazione letterale del contratto, senza ricercare la comune intenzione delle parti risultante dal comportamento successivo alla stipulazione. 2. Entrambi i motivi sono in parte infondati e in parte inammissibili. La ricorrente lamenta, in primo luogo, la violazione dell'art. 115 comma 2° cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto che l'azienda di credito non fosse tenuta a controllare la corrispondenza del danaro ricevuto con le somme indicate nelle distinte riepilogative redatte dai cassieri del supermercato, atteso che nei propri atti difensivi (pag. 10 memoria di primo grado e 19 memoria costituzione in appello) Aelaestante-eleiela stessa Banca /I avesse ammesso che "...la Cassa di Risparmio di Imola, oltre ad inoltrare tempestivamente a Finconad tutte le comunicazioni da cui potevano immediatamente rilevarsi le dette discrepanze ....pur non essendovi tenuta contrattualmente, ma per mero tuziorismo, comunicava telefonicamente tali rilievi anche ai responsabili del supermercato...". In ordine alla predetta contestazione della violazione dell'art. 115 comma 1° cod. proc. civ., non può non rilevarsi che la ricorrente, nel riportare il passaggio sopra evidenziato contenuto nelle memorie di costituzione della banca, ha valoriz zatj solo i punti a sé favorevoli, omettendo di riportare che la Banca aveva dedotto di aver, in realtà, segnalato anche ai responsabili del supermercato, pur non essendovi tenuta contrattualmente, le difformità tra denaro contante e distinte riepilogative (proprio la prestazione accessoria di cui la ricorrente lamenta la mancata esecuzione). Orbene, ai fini dell'operatività del principio di non contestazione specifica di cui all'art. 115 comma 1° cod. proc. civ., la parte non può valorizzare solo la parte a sé favorevole delle dichiarazioni altrui. In ogni caso, le eventuali ammissioni della Banca riguardano un servizio di conta che lo stesso istituto deduce di aver svolto contrattualmente solo a vantaggio della società correntista, ovvero la Finconad, e non, invece, nei confronti della società che gestiva il supermercato (in relazione alla quale la stessa Banca ha avuto cura di precisare nei propri atti difensivi che le segnalazioni delle difformità erano state fatte sostanzialmente a mero titolo di cortesia, e non perché obbligata contrattualmente). Dunque, le ammissioni della Banca sono prive di decisività in relazione alla deduzione della ricorrente di essere, contrattualmente, diretta destinataria della prestazione accessoria, gravante sulla Banca, di segnalazione delle difformità tra il denaro contante affluito in banca e le distinte dei cassieri. Quanto alla dedotta violazione dei criteri di interpretazione contrattuale, la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto del comportamento della Banca successivo alla stipulazione, ma senza precisare esattamente quale, e comunque non tenendo conto che l'eventuale ammissione della banca, come sopra evidenziato, riguarderebbe comunque una prestazione contrattuale che l'istituto di credito aveva allegato aver svolto a favore della correntista, e non della società che gestiva il supermercato. 3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1411 cod. civ. in relazione all'art. 115 comma 10 cod. proc. civ.. Espone la ricorrente che, nel caso di specie, sussistevano molteplici evidenze probatorie ed indiziarie, le quali deponevano in modo concorde ed univocamente per la sussumibilità della fattispecie di cui è causa nell'ambito del contratto a favore di terzi, di cui all'art. 1411 cod. civ. .Era, in primo luogo, circostanza pacifica nota a tutte le parti che era Pola e non la società correntista a gestire il supermercato. [OSCURATO:PERSONA] non poteva, inoltre, ignorare i rapporti tra l'allora [OSCURATO:PERSONA] (ora Finconad) e la sua socia Pola s.r.I., che emergevano anche dallo statuto del consorzio. Infine, la Corte d'appello non aveva valorizzato la circostanza - ritenendola erroneamente indimostrata - che la Banca telefonava al supermercato al fine di chiedere l'autorizzazione ad accreditare le somme sul conto corrente, nonostante le anomalie contabili riscontrate. Le predette circostanze fondavano la legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA], quale terzo soggetto destinatario della prestazione accessoria, a far valere la responsabilità contrattuale della Banca. 4. Il motivo è inammissibile. Non vi è dubbio che il ricorrente, nel lamentare l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte della Corte e la mancata valorizzazione di circostanze indiziarie idonee a fornire la prova dei fatti dallo stesso allegati, formuli inammissibilmente delle censure di mero merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti e delle risultanze probatorie rispetto a quella operata dalla Corte d'Appello. 5. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 112 cod. pro. Civ. in relazione all'art. 91 cod. proc. civ.. Lamenta la ricorrente che la Corte d'Appello ha totalmente omesso di provvedere sul motivo di appello in cui aveva contestato la liquidazione eccessiva delle spese di lite effettuata dal giudice di primo grado. 6. Il motivo è inammissibile. Va osservato che, posto che nel provvedimento impugnato non vi è traccia della questione relativa alla contestata liquidazione delle spese da parte del giudice di primo grado, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 13/06/2018, n. 15430; .Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare, non solo in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, ma anche il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione, essendosi limitata a riportare la questione non esaminata dal giudice d'appello, ma senza minimamente fornire elementi in ordine al luogo e modulo di formulazione di tale censura innanzi alla Corte territoriale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in C 7.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni
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