CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05367/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], assistito dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Belvis, quest'ultimo non cassazionista, pertanto non destinatario della notifica dell'avviso di udienza. Rilevato che l'imputato è stato ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo eroina da cui erano ricavabili n. 23 dosi con condanna alla pena di mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 800 di multa. Rilevato che il ricorrente si duole della dosimetria della pena, deducendo carenza, contraddittorietà e manifesta illogic:ità della motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. Considerato che la sentenza è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la pena inflitta in primo grado, evidenziando come la stessa non potesse essere suscettibile di ulteriori riduzioni, tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche e della esclusione della recidiva. Considerato che la determinazione della pena in concreto irrogata è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa