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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 1965

Cassazione n. 36786/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nonché la memoria depositata nell'interesse del medesimo; ritenuto che con il primo motivo di ricorso con cui si lamenta il travisamento della prova per omissione della deposizione del teste Hasaj non risulta adeguatamente dedotto con i motivi di appello, né è prospettato in misura da rilevare un'omissione decisiva ai fini della ricostruzione del fatto; che il secondo motivo, con cui si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità si traduce in una non consentita lettura alternativa degli elementi di prova, a fronte della vendita della vettura con un chilometraggio dichiarato ben inferiore a quello effettivo; ritenuto che il terzo motivo lungamente reiterato in memoria che prospetta la violazione dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen. deduce il vizio di un atto, la cd. relazione tecnica, che non appare comunque decisivo ai fini della ricostruzione dei fatti e non risulta comunque adeguatamente dedotto in sede d'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nonché la memoria depositata nell'interesse del medesimo; ritenuto che con il primo motivo di ricorso con cui si lamenta il travisamento della prova per omissione della deposizione del teste Hasaj non risulta adeguatamente dedotto con i motivi di appello, né è prospettato in misura da rilevare un'omissione decisiva ai fini della ricostruzione del fatto; che il secondo motivo, con cui si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità si traduce in una non consentita lettura alternativa degli elementi di prova, a fronte della vendita della vettura con un chilometraggio dichiarato ben inferiore a quello effettivo; ritenuto che il terzo motivo lungamente reiterato in memoria che prospetta la violazione dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen. deduce il vizio di un atto, la cd. relazione tecnica, che non appare comunque decisivo ai fini della ricostruzione dei fatti e non risulta comunque adeguatamente dedotto in sede d'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 36786/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris