CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23699/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]La [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II grado della Sicilian. 6628/2023 depositata il 04/08/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il contribuente ha impugnato un avviso di pagamento emesso dalConsorzio di Bonifica 6 Enna, qualificatosi quale mandatario senzarappresentanza del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], con il qualegli è stato richiesto il pagamento della somma di euro 398,76, a titolo dicontributo per opere irrigue, riferito alle annualità 2015, 2016 e 2017. L’attoè stato comunicato al contribuente a mezzo posta ordinaria ed è statocontestato assumendone l’inesistenza o la nullità, in quanto adottato da unNumero registro generale 1098/2024Numero sezionale 5478/2026Numero di raccolta generale 23699/2026Data pubblicazione 21/07/2026soggetto privo di potere impositivo, sul presupposto che il Consorzio diBonifica 6 Enna era stato soppresso e accorpato, ai sensi dell’art. 13 dellalegge regionale siciliana n. 5 del 2014, nel nuovo Consorzio di Bonifica dellaSicilia Orientale. Sono stati altresì dedotti la mancanza di sottoscrizionedell’avviso, la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 3della legge n. 241 del 1990, nonché la violazione dell’art. 10 della leggeregionale n. 45 del 1995.2. Il giudizio di primo grado è stato instaurato dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Enna che, con sentenza n. 238/2020,depositata il 24 luglio 2020, ha rigettato il ricorso, compensando le spesedi lite. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la normativa regionale e ilRegolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica della SiciliaOrientale avessero previsto un regime transitorio, nel corso del quale iconsorzi territoriali accorpati, tra cui il Consorzio di Bonifica 6 Enna,avrebbero potuto continuare ad operare quali mandatari senzarappresentanza del nuovo ente, mantenendo la propria denominazione e ipropri codici identificativi, in forza della deliberazione commissariale n. 8del 2017. Ha quindi escluso l’inesistenza dell’ente emittente e ha ritenutoinfondati anche gli ulteriori motivi di ricorso.3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello,iscritto al n. 1263/2021 del registro generale, dinanzi alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Caltanisetta.Nell’atto di gravame l’appellante ha insistito, in particolare, sulla violazionedell’art. 13 della legge regionale n. 5 del 2014, sostenendo che dettadisposizione aveva determinato la soppressione dei consorzi di bonificaterritoriali e la loro sostituzione con due soli nuovi consorzi, tra cui quellodella [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che il Consorzio di Bonifica 6 Ennanon era più esistente e non poteva ricevere né esercitare alcuna delega dipoteri impositivi. Ha altresì ribadito l’illegittimità del preteso mandato senzaNumero registro generale 1098/2024Numero sezionale 5478/2026Numero di raccolta generale 23699/2026Data pubblicazione 21/07/2026rappresentanza, ritenuto incompatibile con l’esercizio di funzioni pubblichein assenza di una espressa previsione legislativa.4. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia hadeciso con sentenza n. 6628/2023, depositata il 4 agosto 2023, riformandola prima decisione. Il giudice d’appello ha affermato che l’art. 13 della leggeregionale n. 5 del 2014 aveva determinato una vera e propria successionetra enti pubblici, con estinzione dei consorzi di bonifica territoriali accorpatie subentro, a titolo universale, dei nuovi consorzi istituiti. Ha escluso che lanormativa regionale avesse previsto un periodo transitorio idoneo alegittimare la prosecuzione dell’attività impositiva da parte dei consorzisoppressi e ha ritenuto che il mandato senza rappresentanza richiamatonelle deliberazioni commissariali non fosse configurabile nel diritto pubblico,trattandosi, in sostanza, di una delega di funzioni priva di base legislativa.Su tali premesse la Corte ha qualificato l’avviso di pagamento come nulloper difetto assoluto di attribuzione, in quanto emanato da un soggettogiuridicamente inesistente e comunque privo di competenza, ha annullatol’atto impugnato e ha condannato in solido il Consorzio di Bonifica 6 Enna eil Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese dientrambi i gradi di giudizio, disponendo altresì la trasmissione degli atti allaProcura regionale della Corte dei Conti.5. Avverso la suddetta sentenza di gravame il Consorzio ha propostoricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito concontroricorso il contribuente.6. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Parte controricorrente ha sollevato, in via preliminare, l’eccezionedi inammissibilità dell’intero ricorso per cassazione per difetto di valida etempestiva procura speciale, deducendo la mancanza dell’attestazione diNumero registro generale 1098/2024Numero sezionale 5478/2026Numero di raccolta generale 23699/2026Data pubblicazione 21/07/2026conformità all’originale cartaceo della procura allegata alla notifica a mezzoPEC.È stata inoltre eccepita l’inammissibilità del ricorso per difetto dilegitimatio ad causam del ricorrente, assumendosi che il Consorzio diBonifica 6 Enna non fosse più esistente a seguito dell’accorpamentodisposto dall’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5 del 2014, conconseguente carenza di legittimazione attiva a proporre l’impugnazione.1.1. La prima eccezione è infondata.Questa Corte ha già affermato che in caso di notifica di un attogiudiziario a mezzo PEC, la procura rilasciata su supporto analogico dallaparte al difensore, ai sensi dell'art. 16 undecies del d.l. n. 179 del 2012,deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e, successivamente,trasformata in copia informatica di documento analogico, lacui conformità all'originale deve essere attestata dal difensore nella relatadi notifica (Cass. 02/03/2023, n. 6318 (Rv. 667130 - 01)), ma ha ancheprecisato che tale attestazione può essere prodotta fino alla celebrazionedella camera di consiglio: in tema di notifica del ricorso per cassazione conmodalità telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notifica ènecessaria la produzione - in formato digitale ovvero, quando non èpossibile, in formato analogico con attestazione di conformità all'originaledel difensore - del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati(ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenutaconsegna in formato ".eml" o ".msg"; l'omessa produzione di tali ricevute -che può intervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza didiscussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglioex art. 380-bis c.p.c. - determina l'inesistenza della notificazione,impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, conconseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291c.p.c. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7041 (Rv. 674706 - 01)).Numero registro generale 1098/2024Numero sezionale 5478/2026Numero di raccolta generale 23699/2026Data pubblicazione 21/07/2026Il difensore ha prodotto la attestazione di conformità con deposito del30 marzo 2026, sanando la irregolarità.1.2. Anche la seconda eccezione deve essere respinta.Invero questa Corte si è già pronunciata sullo specifico tema conarticolata argomentazione (Cass. 19/03/2026, n. 6611), con la quale èpervenuta alla conclusione, da intendersi in questa sede interamenterichiamata, da cui non vi è ragione di discostarsi, che l’accorpamento deiconsorzi ex l.r. Sicilia n. 5/2014 non determina l’immediata estinzione deglienti preesistenti, ma dà luogo a un processo graduale; fino al suocompletamento, i consorzi accorpati conservano la propria soggettività erestano legittimati all’esercizio delle funzioni loro affidate, inclusa quellaimpositiva.2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma I,n. 3 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] ricorrente sostiene che l’atto impugnato dal contribuenteera un mero avviso di pagamento di contributi consortili, comunicato amezzo posta ordinaria, privo di natura provvedimentale tipica e non inclusotra gli atti tassativamente elencati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.Ne deriva, secondo il ricorrente, che l’impugnazione sarebbe stataammissibile solo per contestare la legittimità sostanziale dell’obbligazionetributaria, mentre i giudici di merito avrebbero erroneamente accoltocensure di carattere meramente formale, quali l’asserita inesistenzadell’atto per difetto di legittimazione dell’ente emittente e la mancanza disottoscrizione, che avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili.Nel controricorso si replica che l’avviso di pagamento eraautonomamente impugnabile in quanto recava una pretesa tributariacompiuta e immediatamente lesiva, con indicazione delle ragioni fattuali egiuridiche della pretesa, sicché, secondo la giurisprudenza di legittimità, ilcontribuente era legittimato a far valere non solo vizi sostanziali, ma ancheNumero registro generale 1098/2024Numero sezionale 5478/2026Numero di raccolta generale 23699/2026Data pubblicazione 21/07/2026profili di legittimità dell’atto, ivi compresa la carenza del potere impositivoin capo all’ente che lo aveva emesso.2.1. Il motivo non è fondato.La stessa giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass. civ., Sez. V, Ord.,07/06/2023, n. 16118) ha chiarito che l’atto in questione rientra tra gli attiimpugnabili facoltativamente, ma non fa nessuna distinzione in relazione altipo di vizi censurabili, come invece pretende la doglianza. Ben poteva (edoveva) il giudice del merito valutare tutti i profili di vizio dedotti dalcontribuente.3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 21 d.lgs 546/1992 e 2697 cod. civ. in relazioneall’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.Il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano omesso ogniverifica sulla tempestività del ricorso introduttivo del contribuente,nonostante l’avviso di pagamento fosse stato comunicato senza data certa.A suo dire, l’onere di provare la proposizione del ricorso nel termine disessanta giorni gravava sul contribuente, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n.546 del 1992 e dell’art. 2697 c.c., e la mancata dimostrazione di talerequisito avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di inammissibilità delricorso originario.Nel controricorso si osserva, in via preliminare, che il motivo èinammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non avendo ilricorrente ricostruito compiutamente le circostanze di fatto relative allaconoscenza dell’atto. In via subordinata, si deduce l’infondatezza dellacensura, evidenziando che l’avviso era stato trasmesso a mezzo postaordinaria, priva di data certa, sicché non era possibile individuare concertezza il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione; in talesituazione, l’onere probatorio non poteva gravare sul contribuente, masull’ente impositore che aveva scelto una modalità di comunicazioneinidonea a fornire prova della data di ricezione.Numero registro generale 1098/2024Numero sezionale 5478/2026Numero di raccolta generale 23699/2026Data pubblicazione 21/07/20263.1. Analogamente a quanto evidenziato anche nella citata ordinanzadi questa Corte n. 6610/2026, si tratta di motivo inaccoglibile. Esso, difatti,lamenta una pretesa lacuna nell’attività del giudice circa la verifica dellaregolarità processuale dell’impugnazione sotto il profilo della suatempestività, così veicolando la censura sul puro versante accademico,senza dedurre la sussistenza di alcun vizio, meno che mai quello dellatardività dell’impugnazione. Trascurando di considerare poi che la verifica èstata verosimilmente operata, senza darne atto in motivazione, in assenzadi contestazione, laddove del tutto fuori fuoco si presenta la contestataviolazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, non essendo nemmenorappresentato che l’impugnazione sia stata proposta decorsi i sessanta dallanotifica dell’atto.4. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 13 della Legge 28 gennaio 2014 n. 5 della RegioneSiciliana e 19, commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA], 97 Cost., 24 e 111 Cost., 100 c.p.c.,23 e 54 d.lgs 546/1992, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte incui ha ritenuto che la riforma regionale del 2014 abbia determinatol’estinzione del Consorzio di Bonifica 6 Enna, con conseguente nullità dellasua costituzione in giudizio. Sostiene che l’art. 13 della legge regionale n. 5del 2014 non avrebbe soppresso i consorzi territoriali, ma si sarebbe limitatoa unificarne gli ambiti operativi in due macro-consorzi, prevedendo unregime transitorio nel quale i consorzi accorpati avrebbero continuato aoperare, come confermato dal regolamento di organizzazione e dallesuccessive deliberazioni regionali.Nel controricorso si eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità delmotivo per violazione dell’art. 372 c.p.c., poiché fondato su documenti nonprodotti nei gradi di merito. Nel merito, si sostiene che la correttainterpretazione dell’art. 13 citato conduce a ritenere avvenuta una vera eNumero registro generale 1098/2024Numero sezionale 5478/2026Numero di raccolta generale 23699/2026Data pubblicazione 21/07/2026propria successione tra enti pubblici, con estinzione giuridica dei consorziaccorpati e subentro a titolo universale del nuovo Consorzio della SiciliaOrientale, con conseguente carenza di legittimazione del Consorzio 6 Ennaa stare in giudizio e a esercitare poteri impositivi.4.1. Il motivo è fondato.La questione è stata già affrontata nell’ambito delle eccezionipreliminari, in quanto riproposta come difetto di legittimazione a proporreil ricorso per cassazione, e ci si richiama dunque a quanto già espresso inrisposta a tale questione, trattandosi di tema già risolto da questa Corte(Cass. 19/03/2026, n. 6611 cit.).4.2. Giova comunque sintetizzare il ragionamento.Sul punto, invero, questa Corte ha premesso innanzitutto che la leggeregionale non prevede espressamente l’estinzione immediata dei consorzipreesistenti, ma si limita a disporne l’accorpamento in nuovi enti. Da ciò laCorte ha ricavato che la riorganizzazione non si realizza in modo istantaneo,ma attraverso un processo graduale che richiede tempo per esserecompletato e che, in questo contesto, risulta coerente la previsione di unperiodo transitorio, durante il quale i consorzi originari continuano a operareper garantire la continuità dell’azione amministrativa.Si è sottolineato poi che le disposizioni regolamentari mantengono invigore gli atti e gli affidamenti dei consorzi accorpati fino a nuovadeterminazione, il che implica che tali enti continuino concretamente asvolgere le loro funzioni, compresa quella impositiva. Ne ha derivato che ilConsorzio 6 Enna non aveva perso la propria capacità di agire, ma erarimasto operante fino al completamento del processo di accorpamento.Quanto al riferimento al mandato senza rappresentanza, la Corte diCassazione lo ha considerato giuridicamente improprio e non necessario,poiché nel diritto pubblico le funzioni non si trasferiscono tramite taleschema. Tuttavia, ha ritenuto che questo errore qualificatorio non incidessesulla validità dell’atto, perché il potere del Consorzio deriva direttamenteNumero registro generale 1098/2024Numero sezionale 5478/2026Numero di raccolta generale 23699/2026Data pubblicazione 21/07/2026dalla sua perdurante esistenza e dall’affidamento delle funzioni, e noninvece dal mandato.4.3. In conclusione, la Corte ha affermato che il Consorzio di bonifica6 Enna era ancora legittimato ad emettere l’avviso di pagamento, poichénon era stato estinto e continuava ad operare nel periodo transitorio;pertanto, non sussisteva alcuna carenza di potere.4.4. La censura va conseguentemente accolta.5. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1705 c.c., 97 Cost., 21-septies L. 241/1990, 13 dellaLegge regionale n. 5/2014, 19 del Regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] e della deliberazione commissariale n.8 del 30 ottobre 2017, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.Il ricorrente contesta la qualificazione, operata dalla Corte di merito,del rapporto intercorrente tra il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e ilConsorzio 6 Enna come illegittimo “mandato senza rappresentanza”,ritenuto incompatibile con l’esercizio di pubbliche funzioni. Sostiene che ladeliberazione commissariale avrebbe in realtà previsto una legittima delegainterorganica, idonea a consentire al Consorzio 6 Enna di continuare aemettere avvisi di pagamento e a riscuotere i contributi consortili nelperiodo transitorio.Nel controricorso si eccepisce, anche per questo motivo,l’inammissibilità per violazione dell’art. 372 c.p.c., in quanto fondato sudocumenti nuovi, e se ne deduce comunque l’infondatezza nel merito,osservando che la delega di poteri impositivi tra enti pubblici è ammissibilesolo in presenza di una espressa previsione legislativa, nella specieinsussistente. Ne consegue che l’atto impugnato dal contribuente è statocorrettamente ritenuto nullo per incompetenza assoluta dell’organo che loha emanato.5.1. Anche la presente questione è stata già affrontata da questaCorte nella sentenza sopra menzionata “ (Cass. 19/03/2026, n. 6611)”.Numero registro generale 1098/2024Numero sezionale 5478/2026Numero di raccolta generale 23699/2026Data pubblicazione 21/07/2026Il motivo risulta assorbito dal precedente.6. In conclusione, il ricorso va accolto relativamente al motivo n. 3,assorbito il n. 4, rigettati i primi due, e la sentenza impugnata va cassata,con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spesedi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto,rigetta il primo ed il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia in diversa composizione, che provvederà anche in ordinealle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]