CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 08213/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 35850/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 34P45 G991B), [OSCURATO:PERSONA] Carolina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64C57 G991F), [OSCURATO:PERSONA] Domenico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65T22 G596N), [OSCURATO:PERSONA] Antonio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67E04 G991U), [OSCURATO:PERSONA] Liberata (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69E58 G991J), [OSCURATO:PERSONA] Lucia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72D61 G991I) e [OSCURATO:PERSONA] Giovanni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74A31 G596L), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Cassiodoro n. 19, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56P63 G991P), in proprio e in qualità di unica erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Dardanelli n. 15, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - R.G.N. 35850/18 C.C.7/02/2023 Proprietà – Distanze vedute dal confine – Usucapione – Prova avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2252/2018, pubblicata il 17 maggio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell’interesse dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto di citazione notificato il 15 dicembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], affinché il convenuto fosse condannato a ripristinare lo stato dei luoghi ovvero ad arretrare a distanza regolamentare i manufatti edificati a ridosso del muro perimetrale che delimitava la proprietà dell’attore, con ordine di ulteriore demolizione del muro edificato dal convenuto all’interno della proprietà dell’istante, di estirpazione delle piante di vitigno poste a distanza inferiore da quella legale dal confine e di condanna al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alle domande avversarie e, in via riconvenzionale, chiedeva che l’attore fosse condannato ad arretrare il balcone posto al primo piano della sua abitazione, realizzato dopo la transazione del 1985, della tettoia e di alcuni manufatti, nel rispetto delle distanze legali dal confine, nonché a demolire il muro di cinta che aveva occupato la proprietà del convenuto. Nel corso del giudizio erano escussi i testimoni ammessi ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Si costituivano inoltre in giudizio gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quindi, con sentenza n. 88/2010, depositata il 1° luglio 2010, il Tribunale adito, in parziale accoglimento delle domande principali, ordinava al convenuto di abbattere ovvero arretrare la tettoia a distanza di ml. 3,00 dal confine ovvero di costruirla in aderenza o in appoggio almuro costruito sul confine, condannava il convenuto al risarcimento dei danni nella misura di euro 209,60 e disponeva l’estirpazione delle piante di vite che non rispettavano le distanze legali dal confine. In parziale accoglimento delle domande riconvenzionali, condannava gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] alla demolizione della quota parte del terrazzo del primo piano, nel rispetto della distanza di ml. 1,50 dal confine. 2.– [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello, lamentando che il balcone posto sul fronte della costruzione attorea era stato realizzato in data antecedente al 1984, contrariamente all’assunto del Giudice di prime cure, che aveva disatteso l’eccezione riconvenzionale di usucapione, ritenendo, invece, che detto balcone fosse stato realizzato in epoca successiva al 1984 e antecedente alla data di presentazione della domanda di sanatoria del 1986. Si costituivano nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], le quali chiedevano che fosse disatteso il gravame proposto dalle controparti e proponevano appello incidentale, chiedendo che fossero riformati i capi della pronuncia impugnata che avevano disposto l’eliminazione della tettoia e dei muri perimetrali nonché l’arretramento delle piante di vite, essendo maturata l’usucapione del diritto a tenerle a distanza inferiore rispetto a quella di legge. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello principale e l’appello incidentale e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che doveva essere confermata la motivazione del Giudice di primo grado, in ordine all’individuazione dell’epoca di realizzazione del balcone – risalente all’anno 1984 –, alla luce delle testimonianze assunte, dell’esito dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio e del contenuto della transazione raggiunta nell’anno 1985, la quale non menzionava affatto detto balcone; b) che, in particolare, tale accordo transattivo prevedeva la chiusura delle finestre, ma non indicava il balcone, che altrimenti sarebbe statoanch’esso oggetto della relativa disposizione di chiusura; c) che non poteva essere accolta la richiesta subordinata degli appellanti, volta a mantenere il balcone, previa realizzazione degli opportuni accorgimenti, idonei ad impedirne la veduta, atteso che non era praticabile un rimedio alternativo alla demolizione che non perpetuasse le violazioni riscontrate e non ne creasse di ulteriori e più gravi. 3.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di unica erede di [OSCURATO:PERSONA]. 4.–I ricorrenti hanno presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 della legge n. 47/1985, per avere la Corte di merito erroneamente confermato l’accoglimento della domanda riconvenzionale di arretramento del balcone a distanza di ml. 1,50 dal confine, rigettando le deduzioni difensive in ordine alla ricorrenza dei presupposti dell’usucapione per essere stato il balcone realizzato inepoca antecedente al 1983. Ad avviso degli istanti, la Corte d’appello non avrebbe considerato che la sanabilità delle opere abusive avrebbe potuto essere richiesta, come in effetti era stata richiesta, per le sole opere realizzate entro la data del 1° ottobre 1983, sicché dalla presentazione della domanda di sanatoria in data 30 aprile 1986 si sarebbe potuto desumere che anche il balcone era stato realizzato inequivocabilmente in epoca anteriore alla data indicata. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto ottenere la licenza in sanatoria, invece puntualmente rilasciata. 1.1.–Il motivo è inammissibile. Premesso che l’art. 31 della legge n. 47/1985 si riferisce alle opere principali suscettibili di concessione in sanatoria e quindi non impedisce affatto, neanche sul piano amministrativo, che il balcone, quale intervento accessorio, possa essere stato realizzato in epoca successiva, ad ogni modo le vicende relative alla pratica amministrativa di sanatoria, per un verso, non costituiscono elemento dirimente per la dimostrazione del momento storico in cui il balcone fu realizzato e, per altro verso, non comportano alcuna deroga alla vigente normativa urbanistico-edilizia, limitandosi a disciplinare la regolarizzazione delle opere dal punto di vista amministrativo, penale e fiscale, per fini di interesse generale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9268 del 16/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 992 del 18/01/2008; Sez. 2, Sentenza n. 12984 del 23/11/1999; Sez. 2, Sentenza n. 4438 del 19/05/1997; Sez. 2, Sentenza n. 3737 del 20/04/1994; Sez. 2, Sentenza n. 4901 del 16/11/1989; Sez. 2, Sentenza n. 9352 del 16/12/1987). Ora, la Corte territoriale ha tratto il proprio convincimento in ordine all’individuazione del tempo di realizzazione del terrazzo sulla scorta delle convergenti risultanze – non specificamente contestate –, ricavate dalle deposizioni testimoniali assunte, dalle indagini peritali effettuate dal consulente d’ufficio nominato e dal contenuto dell’accordo transattivo raggiunto tra le parti nell’anno 1985 (che, nel prevedere la chiusura di ogni veduta esistente nel fabbricato del dante causa degli odierni ricorrenti, non menzionava affatto il balcone in discussione). Sicché il mezzo di critica, sotto l’apparente veste di vizio di violazione di legge, mira, in realtà, ad ottenere una rivalutazione dei fatti storici, preclusa in sede di legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017). 2.– Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., per avere la Corte territoriale fondato il convincimento sulla realizzazione del balcone in epoca non utile alla maturazione dell’acquisto per usucapione su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e, segnatamente, sulla base delle testimonianze raccolte, dell’esito della espletata consulenza tecnica d’ufficio e della mancata menzione del balcone nell’accordo transattivo dell’anno 1985, riscontri che avrebbero potuto essere superati alla luce di altri elementi probatori, non adeguatamente valutati. Né, secondo gli istanti, il Giudice sarebbe potuto risalire al fatto ignoto utilizzando una serie consecutiva di presunzioni, in violazione del divieto di presumptio de presumpto. 2.1.–La censura è priva di fondamento. Infatti, nel criticare le conclusioni cui è pervenuto il Giudice del gravame, a fronte degli indizi espressamente evocati, i ricorrenti non hanno dedotto alcunché sull’insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata. Per contro, a fronte del vizio di violazione di legge, gli istanti non potevano svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando altri fatti non risultanti dalla motivazione). Ora, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia –di regola – desunt o da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022; Sez. L, Sentenza n. 18611 del 30/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3541 del 13/02/2020; Sez. L, Sentenza n. 29635 del 16/11/2018). Nella fattispecie, invece, la sentenza d’appello ha dato ampia contezza del ragionamento che ha indotto, sulla scorta dei fatti secondari indicati, a ritenere che il balcone fosse stato realizzato in epoca successiva al 1984 e antecedente al 1986, senza che tale convincimento sia stato scalfito dai rilievi dei ricorrenti. D’altronde, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21403 del 26/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3513 del 06/02/2019). 3.–Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, peravere la Corte distrettuale tralasciato di esaminare la domanda in sanatoria regolarmente depositata in atti, completa di materiale fotografico ritraente la casa dei ricorrenti in epoca anteriore al 1983, e corredata dai grafici che avrebbero riprodotto lo stato dei luoghi e avrebbero attestato inequivocabilmente la presenza del balcone sul fronte principale dell’immobile prospiciente il confine tra le due proprietà. 3.1.–La doglianza è inammissibile per più ordini di motivi. In primis, gli istanti adducono un fatto asseritamente decisivo senza rilevare se di esso le parti abbiano discusso, requisito indispensabile affinché possa essere fatto valere il vizio di omessa motivazione. In secondo luogo, il fatto addotto non è decisivo, poiché gli stessi ricorrenti hanno affermato, nel corpo del ricorso, che la domanda di sanatoria è stata presentata il 30 aprile 1986, prot. n. 2053, con l’effetto che i suoi allegati non possono fare stato in ordine ad un’epoca pregressa. 4.– Il quarto motivo investe, ai sensi de ll’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d’appello disatteso l’istanza subordinata di esecuzione di opere alternative alla demolizione di quota del balcone, ritenendo apoditticamente che l’adozione di accorgimenti volti ad impedire la veduta perpetuasse la violazione delle distanze e creasse violazioni più serie. 4.1.–Il motivo è infondato. E ciò sebbene l’eliminazione delle vedute abusive possa essere realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si realizza la violazione lamentata, ma anche attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui, come l’arretramento del parapetto o l’apposizione di idonei pannelli che rendano impossibili il prospicere e l’ inspicere in alienum, che il giudice può disporre in alternativa alla demolizione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 23184 del 23/10/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 4834 del 19/02/2019; Sez. 2, Sentenza n. 14194 del 27/06/2011; Sez. 2, Sentenza n. 9640 del 27/04/2006), previa richiesta espressa al giudice. Nondimeno, il giudizio di adeguatezza e di idoneità di tali correttivi alternativi all’arretramento è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15557 del 25/07/2005; Sez. 2, Sentenza n. 2959 del 14/02/2005; Sez. 2, Sentenza n. 1061 del 20/03/1975). Nella fattispecie, il Giudice d’appello, sulla scorta dei rilievi del consulente tecnico d’ufficio, ha ritenuto che gli accorgimenti genericamente proposti dagli appellanti non fossero risolutivi della denunciata violazione delle distanze del balcone dal confine, ne potessero aggravare lo stato e potessero provocare altre, più gravi violazioni. 5.–In definitiva, il ricorso deve essere disatteso. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori comeper legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà att