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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10552/2026

Testo disponibile della fonte

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esentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato– ricorrente –[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’avv.- controricorrente –avverso la sentenza n. 2625/2021 della Commissione tributaria regionaledel Lazio, depositata in data 19.5.2021, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 589/2022Numero sezionale 1971/2026Numero di raccolta generale 10552/2026Data pubblicazione 21/04/20261.

L’Agenzia delle Entrate, previo invito, notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso diaccertamento n.

TK501F203904, per l’anno di imposta 2010, con il qualerettificava il reddito dichiarato, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e ss.

Deld.p.r. n. 600/73, accertando un maggior reddito pari ed euro 475.463,00sulla base di indici di capacità contributiva (spese per elementi certi, speseper investimenti).2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, adita dal contribuente,accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo del 50% la quota riferibile agliaffitti ossia la spesa per elementi certi, rigettando nel resto.3.

La CTR del Lazio, adita dal contribuente, ritenuto inammissibile l’appelloquanto alla ripresa relativa alla spese per elementi certi, lo accoglieva nelresto, sul rilievo che la spesa per investimenti era basata su un contratto diacquisto di quote sociali, per il quale l’appellante aveva affermato di nonaver corrisposto il prezzo della cessione “in quanto non si eranoconcretizzate le condizioni previste nel contatto di compravendita”, mal’A.F. non aveva provato, ad esempio mediante esame dei movimentibancari, l’effettivo sostenimento della spesa ossia il fatto noto della spesasostenuta.4.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unicomotivo.5.

L’intimato resiste con controricorso.6.

E stata fissata l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo ed unico motivo – rubricato «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2967 c.c. e dell’art. 38, commi 4 e seguenti del d.P.R.n. 600/73, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c. – l’Agenziadelle Entrate assume la violazione dei criteri di riparto dell’onere dellaprova in materia di accertamento sintetico da parte dei giudici di appello,Numero registro generale 589/2022Numero sezionale 1971/2026Numero di raccolta generale 10552/2026Data pubblicazione 21/04/2026ritenendo di aver compiutamente assolto al proprio onere probatoriomediante la produzione in giudizio dell’atto notarile, debitamenteregistrato, avente ad oggetto l’acquisto di quote sociali per l’importo dieuro 460.000,00.

Spettava al contribuente dare la prova che nessunesborso era stato mai sostenuto ovvero che lo stesso fosse stato sostenutonell’anno 2011, annualità non oggetto di accertamento.

Il contribuente siera invece limitato ad affermare, senza fornire alcun elemento di prova asupporto, che il prezzo della cessione non era stato mai corrisposto.

Erratapertanto era l’affermazione dei giudici di appello, secondo cui il prezzoavrebbe potuto esser stato pagato nel 2011, in quanto secondo l’atto dicessione il prezzo doveva essere pagato entro il 31 maggio 2011.1.1.

Il motivo è ammissibile, oltre che fondato.1.2.

La parte ricorrente ha infatti fondato la censura propriosull’orientamento costante di questa Corte ("ex plurimis" Cass. n.9539/2013, Cass. 5340/2020, Cass. 2893/2024), secondo cui l'art. 38 deld.P.R. n. 600/73 prevede la possibilità che l'Amministrazione emani decretiministeriali per disciplinare la valutazione in concreto dei beni posseduti dalcontribuente nel momento in cui l'ufficio prende in esame la dichiarazioneal fine di verificarne l'attendibilità con riferimento alla capacitàcontributiva; sicché, in buona sostanza, i decreti in questione, servonogiustappunto ed esclusivamente a fini accertativi e probatori e nonpossono, quindi, considerarsi di natura sostanziale, poiché non contengononorme per la determinazione del reddito; e sulla base di ciò questa Corte(Cass. n. 16912/16 - Cass. n. 27811/2018), in ordine agli oneri probatori,ha affermato che in tema di accertamento in rettifica sui redditi dellepersone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sullabase degli indici previsti dai decreti ministeriali (redditometro), dispensal'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza deifattori- indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamentofondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizioneNumero registro generale 589/2022Numero sezionale 1971/2026Numero di raccolta generale 10552/2026Data pubblicazione 21/04/2026di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere didimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.1.3.

Trova pertanto applicazione il principio giurisprudenziale per cui, intema di accertamento dell'imposta sui redditi ed al fine delladeterminazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo laprevisione dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - che consistenell'applicazione di presunzioni semplici, in virtù delle quali (art. 2727 cod.civ.) l'ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto (nellaspecie, l’ acquisto di quote sociali per euro 460,000,00, in virtù di attonotarile registrato alla Camera di Commercio) a quello ignorato(sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva)-, lapresunzione semplice genera l'inversione dell'onere della prova,trasferendo al contribuente l'impegno di dimostrare che il dato di fatto(costituito dal contratto di acquisto) sul quale essa si fonda noncorrisponde alla realtà; in particolare, nella specie, che il pagamento delprezzo non è avvenuto e, quindi, l'effettuata acquisizione di beni nondenota una reale disponibilità economica, suscettibile di valutazione a finifiscali, ad esempio poiché il contratto stipulato, in ragione della sua naturasimulata, ha una causa gratuita anziché quella onerosa apparente (Cass.,17 marzo 2006, n. 5991; nello stesso senso Cass., 26 maggio 2017, n.13339; Cass., 17 giugno 2002, n. 8665; Cass., 10 ottobre 2014, n. 21442,Cass. 10872/2022) oppure perché il contratto di cessione è statoconsensualmente risolto ovvero risolto per inadempimento.1.4.

Appare, pertanto, in contrasto con i suddetti principi, il ritenere, daparte della CTR, che fosse onere dell'Ufficio effettuare accertamenti mirati,al fine di dimostrare che il prezzo della cessione era stato effettivamentepagato nell’anno 2010, anziché verificare quali prove liberatorie avesseeventualmente fornito il contribuente a supporto dell’affermazione delmancato pagamento del prezzo.Numero registro generale 589/2022Numero sezionale 1971/2026Numero di raccolta generale 10552/2026Data pubblicazione 21/04/20262.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata, con rinvioalla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,per un nuovo e motivato esame, alla luce dei principi sopra illustrati, oltreche per provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per unnuovo e motivato esame, oltre che per provvedere alla liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.3.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato– ricorrente –[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’avv.- controricorrente –avverso la sentenza n. 2625/2021 della Commissione tributaria regionaledel Lazio, depositata in data 19.5.2021, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 589/2022Numero sezionale 1971/2026Numero di raccolta generale 10552/2026Data pubblicazione 21/04/20261. L’Agenzia delle Entrate, previo invito, notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso diaccertamento n. TK501F203904, per l’anno di imposta 2010, con il qualerettificava il reddito dichiarato, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e ss. Deld.p.r. n. 600/73, accertando un maggior reddito pari ed euro 475.463,00sulla base di indici di capacità contributiva (spese per elementi certi, speseper investimenti).2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, adita dal contribuente,accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo del 50% la quota riferibile agliaffitti ossia la spesa per elementi certi, rigettando nel resto.3. La CTR del Lazio, adita dal contribuente, ritenuto inammissibile l’appelloquanto alla ripresa relativa alla spese per elementi certi, lo accoglieva nelresto, sul rilievo che la spesa per investimenti era basata su un contratto diacquisto di quote sociali, per il quale l’appellante aveva affermato di nonaver corrisposto il prezzo della cessione “in quanto non si eranoconcretizzate le condizioni previste nel contatto di compravendita”, mal’A.F. non aveva provato, ad esempio mediante esame dei movimentibancari, l’effettivo sostenimento della spesa ossia il fatto noto della spesasostenuta.4. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unicomotivo.5. L’intimato resiste con controricorso.6. E stata fissata l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo ed unico motivo – rubricato «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2967 c.c. e dell’art. 38, commi 4 e seguenti del d.P.R.n. 600/73, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c. – l’Agenziadelle Entrate assume la violazione dei criteri di riparto dell’onere dellaprova in materia di accertamento sintetico da parte dei giudici di appello,Numero registro generale 589/2022Numero sezionale 1971/2026Numero di raccolta generale 10552/2026Data pubblicazione 21/04/2026ritenendo di aver compiutamente assolto al proprio onere probatoriomediante la produzione in giudizio dell’atto notarile, debitamenteregistrato, avente ad oggetto l’acquisto di quote sociali per l’importo dieuro 460.000,00. Spettava al contribuente dare la prova che nessunesborso era stato mai sostenuto ovvero che lo stesso fosse stato sostenutonell’anno 2011, annualità non oggetto di accertamento. Il contribuente siera invece limitato ad affermare, senza fornire alcun elemento di prova asupporto, che il prezzo della cessione non era stato mai corrisposto. Erratapertanto era l’affermazione dei giudici di appello, secondo cui il prezzoavrebbe potuto esser stato pagato nel 2011, in quanto secondo l’atto dicessione il prezzo doveva essere pagato entro il 31 maggio 2011.1.1. Il motivo è ammissibile, oltre che fondato.1.2. La parte ricorrente ha infatti fondato la censura propriosull’orientamento costante di questa Corte ("ex plurimis" Cass. n.9539/2013, Cass. 5340/2020, Cass. 2893/2024), secondo cui l'art. 38 deld.P.R. n. 600/73 prevede la possibilità che l'Amministrazione emani decretiministeriali per disciplinare la valutazione in concreto dei beni posseduti dalcontribuente nel momento in cui l'ufficio prende in esame la dichiarazioneal fine di verificarne l'attendibilità con riferimento alla capacitàcontributiva; sicché, in buona sostanza, i decreti in questione, servonogiustappunto ed esclusivamente a fini accertativi e probatori e nonpossono, quindi, considerarsi di natura sostanziale, poiché non contengononorme per la determinazione del reddito; e sulla base di ciò questa Corte(Cass. n. 16912/16 - Cass. n. 27811/2018), in ordine agli oneri probatori,ha affermato che in tema di accertamento in rettifica sui redditi dellepersone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sullabase degli indici previsti dai decreti ministeriali (redditometro), dispensal'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza deifattori- indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamentofondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizioneNumero registro generale 589/2022Numero sezionale 1971/2026Numero di raccolta generale 10552/2026Data pubblicazione 21/04/2026di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere didimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.1.3. Trova pertanto applicazione il principio giurisprudenziale per cui, intema di accertamento dell'imposta sui redditi ed al fine delladeterminazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo laprevisione dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - che consistenell'applicazione di presunzioni semplici, in virtù delle quali (art. 2727 cod.civ.) l'ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto (nellaspecie, l’ acquisto di quote sociali per euro 460,000,00, in virtù di attonotarile registrato alla Camera di Commercio) a quello ignorato(sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva)-, lapresunzione semplice genera l'inversione dell'onere della prova,trasferendo al contribuente l'impegno di dimostrare che il dato di fatto(costituito dal contratto di acquisto) sul quale essa si fonda noncorrisponde alla realtà; in particolare, nella specie, che il pagamento delprezzo non è avvenuto e, quindi, l'effettuata acquisizione di beni nondenota una reale disponibilità economica, suscettibile di valutazione a finifiscali, ad esempio poiché il contratto stipulato, in ragione della sua naturasimulata, ha una causa gratuita anziché quella onerosa apparente (Cass.,17 marzo 2006, n. 5991; nello stesso senso Cass., 26 maggio 2017, n.13339; Cass., 17 giugno 2002, n. 8665; Cass., 10 ottobre 2014, n. 21442,Cass. 10872/2022) oppure perché il contratto di cessione è statoconsensualmente risolto ovvero risolto per inadempimento.1.4. Appare, pertanto, in contrasto con i suddetti principi, il ritenere, daparte della CTR, che fosse onere dell'Ufficio effettuare accertamenti mirati,al fine di dimostrare che il prezzo della cessione era stato effettivamentepagato nell’anno 2010, anziché verificare quali prove liberatorie avesseeventualmente fornito il contribuente a supporto dell’affermazione delmancato pagamento del prezzo.Numero registro generale 589/2022Numero sezionale 1971/2026Numero di raccolta generale 10552/2026Data pubblicazione 21/04/20262. In accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata, con rinvioalla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,per un nuovo e motivato esame, alla luce dei principi sopra illustrati, oltreche per provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per unnuovo e motivato esame, oltre che per provvedere alla liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.3.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])