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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 gennaio 2025

Cassazione n. 39517/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 079W2W9), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa in data 2 ottobre 2025 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito dell'estradizione promossa dalla Corte penale di pace di Bakirkoy (Turchia) per procedere nei suoi confronti per i reati di associazione per delinquere, riciclaggio e danneggiamento seguito da incendio commessi in Istanbul dal 14 novembre 2024 al 6 gennaio 2025.

2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e, proponendo un unico motivo, ne ha chiesto l'annullamento.

Il difensore ha dedotto l'erronea applicazione della disciplina nazionale e convenzionale in materia di misure cautelari emesse in una procedura estradizionale e, segnatamente, degli artt. 705, 714 cod. proc. pen. e art. 5 CEDU.

Il difensore rileva di aver depositato adeguata documentazione dalla quale risulterebbe l'insussistenza del pericolo di fuga e, segnatamente: la stabile residenza dell'estradando in Italia sin dal 4 dicembre 2023; un contratto di lavoro a tempo indeterminato con un datore di lavoro italiano; la disponibilità di un alloggio in territorio italiano (documentata da un contratto di locazione e dalla dichiarazione di accoglienza del locatore), oltre che dalla presenza di familiari residenti e regolarmente dimoranti in territorio italiano, nonché l'offerta di ospitalità a casa di un connazionale turco, contribuente italiano sin dal 2004.

La produzione di questa documentazione dimostrerebbe un sufficiente radicamento del ricorrente in Italia, nonché la sussistenza di una adeguata capacità economica dello stesso in caso di concessione degli arresti domiciliari.

La Corte di appello ha, tuttavia, rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare, facendo genericamente riferimento alla pregressa procedura di estradizione subita dal ricorrente in Germania (risoltasi con la sua scarcerazione), senza evidenziare elementi specifici di concretezza e attualità del pericolo di fuga.

Non vi sarebbe alcun pericolo di allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato e, comunque, le esigenze cautelari indicare avrebbero potuto essere soddisfatte con misure cautelari meno afflittive, quali quella degli arresti domiciliari, eventualmente anche con l'applicazione di strumenti di controllo elettronico. 3.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 3 novembre 2025, il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato.

2. Il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, ha censurato l'erronea applicazione della disciplina nazionale e convenzionale in materia di misure cautelari emesse in una procedura estradizionale e, segnatamente, degli artt. 705, 714 cod. proc. pen. e art. 5 CEDU.

3. Il motivo è inammissibile.

3.1. L'art. 719 cod. proc. pen. ammette il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o di sostituzione dei provvedimenti cautelari strumentali all'estradizione solo per violazione di legge.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, in tema di estradizione per l'estero, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o sostituzione delle misure cautelari strumentali all'estradizione non è ammesso per vizio di motivazione (Sez. 6, n. 40398 del 20/10/2021, Georgiev, Rv. 282256 - 01; cfr., Sez. 6, n. 29410 de125/06/2009, M., Rv. 244535; Cass., Sez. 6, n. 3136 del 7/07/2000, Salmanzadeh, Rv. 217712; Sez. 6, n. 1734 del 10/5/1999, Romeiro, Rv. 214753).

3.2. Il ricorrente, pur denunciando formalmente la violazione della legge processuale, ha invero censurato la motivazione dell'ordinanza impugnata.

Il difensore, del resto, non si è confrontato con le argomentazioni del provvedimento impugnato e si è limitato a sollecitare un rinnovato esame delle risultanze processuali, non consentito nel giudizio di legittimità.

Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

La Corte di appello di Roma ha, del resto, non illogicamente ritenuto sussistente il pericolo di fuga e adeguata la sola misura della custodia cautelare in carcere, evidenziando che, oltre alla gravità dei fatti oggetti della domanda di estradizione e all'ormai prossima definizione della procedura, l'estradando risulta, nel luglio 2025, essersi allontanato dalla Germania, ove era in corso analoga procedura di estradizione - che aveva condotto al suo arresto - appena rimesso in libertà e che non emerge alcun radicamento in Italia, vivendo egli in una casa vacanze insieme ad altri connazionali richiedenti protezione internazionale o privi di regolare permesso.

4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentatosenza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 079W2W9), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa in data 2 ottobre 2025 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito dell'estradizione promossa dalla Corte penale di pace di Bakirkoy (Turchia) per procedere nei suoi confronti per i reati di associazione per delinquere, riciclaggio e danneggiamento seguito da incendio commessi in Istanbul dal 14 novembre 2024 al 6 gennaio 2025. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e, proponendo un unico motivo, ne ha chiesto l'annullamento. Il difensore ha dedotto l'erronea applicazione della disciplina nazionale e convenzionale in materia di misure cautelari emesse in una procedura estradizionale e, segnatamente, degli artt. 705, 714 cod. proc. pen. e art. 5 CEDU. Il difensore rileva di aver depositato adeguata documentazione dalla quale risulterebbe l'insussistenza del pericolo di fuga e, segnatamente: la stabile residenza dell'estradando in Italia sin dal 4 dicembre 2023; un contratto di lavoro a tempo indeterminato con un datore di lavoro italiano; la disponibilità di un alloggio in territorio italiano (documentata da un contratto di locazione e dalla dichiarazione di accoglienza del locatore), oltre che dalla presenza di familiari residenti e regolarmente dimoranti in territorio italiano, nonché l'offerta di ospitalità a casa di un connazionale turco, contribuente italiano sin dal 2004. La produzione di questa documentazione dimostrerebbe un sufficiente radicamento del ricorrente in Italia, nonché la sussistenza di una adeguata capacità economica dello stesso in caso di concessione degli arresti domiciliari. La Corte di appello ha, tuttavia, rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare, facendo genericamente riferimento alla pregressa procedura di estradizione subita dal ricorrente in Germania (risoltasi con la sua scarcerazione), senza evidenziare elementi specifici di concretezza e attualità del pericolo di fuga. Non vi sarebbe alcun pericolo di allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato e, comunque, le esigenze cautelari indicare avrebbero potuto essere soddisfatte con misure cautelari meno afflittive, quali quella degli arresti domiciliari, eventualmente anche con l'applicazione di strumenti di controllo elettronico. 3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 3 novembre 2025, il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato. 2. Il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, ha censurato l'erronea applicazione della disciplina nazionale e convenzionale in materia di misure cautelari emesse in una procedura estradizionale e, segnatamente, degli artt. 705, 714 cod. proc. pen. e art. 5 CEDU. 3. Il motivo è inammissibile. 3.1. L'art. 719 cod. proc. pen. ammette il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o di sostituzione dei provvedimenti cautelari strumentali all'estradizione solo per violazione di legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, in tema di estradizione per l'estero, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o sostituzione delle misure cautelari strumentali all'estradizione non è ammesso per vizio di motivazione (Sez. 6, n. 40398 del 20/10/2021, Georgiev, Rv. 282256 - 01; cfr., Sez. 6, n. 29410 de125/06/2009, M., Rv. 244535; Cass., Sez. 6, n. 3136 del 7/07/2000, Salmanzadeh, Rv. 217712; Sez. 6, n. 1734 del 10/5/1999, Romeiro, Rv. 214753). 3.2. Il ricorrente, pur denunciando formalmente la violazione della legge processuale, ha invero censurato la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il difensore, del resto, non si è confrontato con le argomentazioni del provvedimento impugnato e si è limitato a sollecitare un rinnovato esame delle risultanze processuali, non consentito nel giudizio di legittimità. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). La Corte di appello di Roma ha, del resto, non illogicamente ritenuto sussistente il pericolo di fuga e adeguata la sola misura della custodia cautelare in carcere, evidenziando che, oltre alla gravità dei fatti oggetti della domanda di estradizione e all'ormai prossima definizione della procedura, l'estradando risulta, nel luglio 2025, essersi allontanato dalla Germania, ove era in corso analoga procedura di estradizione - che aveva condotto al suo arresto - appena rimesso in libertà e che non emerge alcun radicamento in Italia, vivendo egli in una casa vacanze insieme ad altri connazionali richiedenti protezione internazionale o privi di regolare permesso. 4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentatosenza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui al
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