CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12589/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. li ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al dedotto vizio di violazione di legge processuale correlato ad un dispositivo ritenuto privo di elementi essenziali quanto alla conferma della già applicata sospensione condizionale della pena è inammissibile siccome correttamente i giudici di appello si sono pronunziati su quanto devoluto e siccome come noto la sentenza di primo grado ove riformi la precedente deve esprimersi sulle parti riformate confermando nel resto la decisione impugnata come avvenuto nel caso di specie. Quanto al dedotto vizio di motivazione, si tratta di argomentazioni meramente rivalutative del merito come tali inammissibili in questa sede. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20.1