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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 19172/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25992/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione, difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in atti -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 159/2021 depositata il06/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Victor ricorre per sette mezzi, con atto che nell’intestazione indica quale controparte, oltre al Ministero dell’interno, anche la Prefettura di Potenza, ma che è notificato al solo Ministero, contro il provvedimento del 6 luglio del 2021 con cui il Giudice di pace di Potenza ha respinto il suo ricorso avverso decreto di espulsione e relativo ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

L’amministrazione intimata non spiega difese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso contiene i seguenti motivi.

1. Violazione dell’art. 360, comma 1, n.ri 3 e 5, cpc.

2. Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cpc in relazione all’art. 13 Comma 7 Dlgs n. 286/98 – omessa traduzione nella lingua madre del ricorrente.

3. Violazione dell'art. 360, comma 1 n. 3 e 5 cpc in relazione agli artt. 3, 7, 8 e 10 bis della L. 241/90

4. Violazione dell’art. 360 cpc, n.ri 3, 4 e 5 in relazione all’art. 13, terzo comma, TU immigrazione - omessa motivazione del decreto di esplusione –nullità del decreto di esplusione.

5. Violazione dell’art. 360 cpc, n.ri 3, 4 e 5 - Inespellibilità del ricorrente per violazione del bene costituzionalmente garantito della salute in ragione dell’emergenza covid19

6. Inesistenza e/o nullità dell’ordine del questore – violazione dell’art. 360 cpc, n. 3

7. Omessa motivazione dell’ordine del questore in ordine alle ragioni per le quali non è stato possibile l’accompagnamento alla frontiera o il trattenimento in un centro di permanenza temporanea –violazione dell’art. 360 cpc, n. 3 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso come in questo caso proposto contro il Ministero dell'Interno e ad esso notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato (Cass. 21 settembre 2022, n. 27555).

Nulla per le spese.

Non v’è luogo al raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. per essere il procedimento esente.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25992/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione, difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in atti -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 159/2021 depositata il06/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Victor ricorre per sette mezzi, con atto che nell’intestazione indica quale controparte, oltre al Ministero dell’interno, anche la Prefettura di Potenza, ma che è notificato al solo Ministero, contro il provvedimento del 6 luglio del 2021 con cui il Giudice di pace di Potenza ha respinto il suo ricorso avverso decreto di espulsione e relativo ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. L’amministrazione intimata non spiega difese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso contiene i seguenti motivi. 1. Violazione dell’art. 360, comma 1, n.ri 3 e 5, cpc. 2. Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cpc in relazione all’art. 13 Comma 7 Dlgs n. 286/98 – omessa traduzione nella lingua madre del ricorrente. 3. Violazione dell'art. 360, comma 1 n. 3 e 5 cpc in relazione agli artt. 3, 7, 8 e 10 bis della L. 241/90 4. Violazione dell’art. 360 cpc, n.ri 3, 4 e 5 in relazione all’art. 13, terzo comma, TU immigrazione - omessa motivazione del decreto di esplusione –nullità del decreto di esplusione. 5. Violazione dell’art. 360 cpc, n.ri 3, 4 e 5 - Inespellibilità del ricorrente per violazione del bene costituzionalmente garantito della salute in ragione dell’emergenza covid19 6. Inesistenza e/o nullità dell’ordine del questore – violazione dell’art. 360 cpc, n. 3 7. Omessa motivazione dell’ordine del questore in ordine alle ragioni per le quali non è stato possibile l’accompagnamento alla frontiera o il trattenimento in un centro di permanenza temporanea –violazione dell’art. 360 cpc, n. 3 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso come in questo caso proposto contro il Ministero dell'Interno e ad esso notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato (Cass. 21 settembre 2022, n. 27555). Nulla per le spese. Non v’è luogo al raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. per essere il procedimento esente. P
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