CassazionedecretoSezione LDecisione del 14 settembre 2023
Cassazione n. 26182/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7454/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati come da pec registri di giustizia presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E MERITO, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -resistente- avverso la SENTENZA n. 3131/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 14/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che, quanto al Ministero, vanno poste a carico delle ricorrenti secondo soccombenza, mentre nulla è a disporsi rispetto all’[OSCURATO:PERSONA], limitatosi alla costituzione in giudizio senza svolgimento di difese; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna le ricorrent i al pagamento, in favore de l Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e del Merito, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 2. 2 00,00 per compensi, oltre alle spese prenota