CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03834/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Aquino che, riportatosi alla requisitoria scritta in atti, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Letti i motivi aggiunti depositati in data 1.7.2025 nonché le conclusioni scritte, con nota spese, depositate in udienza dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] civile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano ha assolto [OSCURATO:PERSONA], con la formula “il fatto non costituisce reato”, dal delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 219 co. 2 n. 1), 223 co. 1 e 2 n. 2), 216 co. 1 n. 1) R.D. 267/42, alui contestato perché, in concorso con l’amministratore [OSCURATO:PERSONA] (posizione separatamente deinita con sentenza di NDP per morte del reo), aveva distratto risorse societarie mediante una serie di transazioni che, stipulate a partire dal febbraio 2016 e prive di reale giustiicazione, avevano determinato pagamenti per euro 643.737,79 in danno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi dichiarata fallita in data 25.10.2019. Così pronunciando, la Corte d’appello milanese ha riformato nei termini anticipati la sentenza 1283/24 emessa dal Tribunale Collegiale di Milano che, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione nonché al risarcimento dei danni alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., danni quantiicati nell’importo di euro 643.737,79, corrispondente ai pagamenti oggetto di distrazione. Contro la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso la parte civile,proponendo tre motivi originari. Con atto trasmesso in via telematica in data 1.7.2025, la difesa della parte civile ha articolato ulteriori due motivi di ricorso. 2. I motivi di ricorso sono di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, dedotta ex art. 606 lett. e), c.p.p., documentata e cristallizzata da antinomia tra dispositivo e motivazione.”. Antinomia, quella così introdotta, che il ricorrente ravvisa tra il dispositivo di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” e i passaggi della motivazione secondo cui, in primo luogo, la riforma della sentenza appellata comportava la “assoluzione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto, per non aver commesso il fatto", ed, in secondo luogo, doveva “escludersi che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] abbia concorso consapevolmente nella distrazione contestata". La contraddizione così individuata, ad avviso del ricorrente, era insanabile e non superabile ai sensi dell’art. 619 c.p.p. 2.2. Con il secondo motivo, deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. p en ., inosservanza o comunque erronea applicazione dell'art. 42 cod.pen., in relazione all'art. 110 cod. p en . , con riguardo alla condotta di cui agli art. 219 co. 2 n. 1), 223 co. 1 e 2 n. 2), 216 co. 1 n. 1) R.D. 267/42, posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] come da contestazioni. Argomenta che la sentenza della Corte milanese, in riforma della condanna emessa dal Tribunale e senza speciico confronto con gli argomenti da quello spesi, aveva assolto il [OSCURATO:PERSONA] per difetto dell’elemento soggettivo in ragione di: a) assenza di accordocriminoso; b) reale esistenza dei crediti vantati; c) origine dei crediti dell’imputato fondata su atti formali e/o pubblici. Aveva così omesso di considerare che: a) [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza della situazione patrimoniale di tutti i soggetti coinvolti ([OSCURATO:PERSONA], 2 R [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]),tanto da spostare il debito dai soggetti già obbligati, ma incapienti, a quello non obbligato, ma capiente; b) era altresì a conoscenza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non era obbligata rispetto al credito vantato dall’imputato verso il [OSCURATO:PERSONA]. Elementi, quelli così richiamati, su cui la sentenza di primo grado aveva fondato la conclusione che il [OSCURATO:PERSONA] avesse in modo mirato preteso il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] secondo un percorso motivazionale con cui la sentenza di secondo grado non si era concretamente confrontata. 2.3. Con il terzo motivo deduce, ancora ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., inosservanza o comunque erronea applicazione dell'art. 110 c.p. in relazione alla condotta di cui agli art. 219 co. 2 n. 1), 223 co. 1 e 2 n. 2), 216,co. 1 n. 1),R.D. 267/42, posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] come da contestazioni. Deduce che, erroneamente, la motivazione della sentenza impugnata, muovendo dalla premessa che il concorso dell’extraneusnella bancarotta dell’amministratore richiede un previo accordo,non essendo sufi ciente un consapevole contributo del primo all’azione del secondo, aveva omesso di considerare una serie di condotte del [OSCURATO:PERSONA] (quali la “spinta, il convincimento, la pressione, il supporto, il supporto professionale in direzione di un risultato”) che erano in tal senso rilevanti, come valutato dalla sentenza del Tribunale. Parimenti, aveva pretermesso l’incidenza, già sul piano oggettivo, della vicenda estintiva del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] prodotta dagli accordi dell’ottobre 2015, secondo la linea argomentativa che aveva portato il giudice civile fallimentare a ritenere prive di causa le transazioni successive a quelle così richiamate. Ciò mentre nemmeno erano stati valutati gli indici di criticità della cessione del credito da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. all’imputato. La sentenza censurata non aveva tenuto conto del fatto che il Totaroavesse dichiarato al curatore di essere stato costretto alla sottoscrizione della scrittura privata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Deduce che, soprattutto, il credito in rilievo, anche ad ammettere che fosse stato eficacemente ceduto al [OSCURATO:PERSONA] conferendogli la conseguente legittimazione a riscuoterlo, vedeva quale soggetto passivo il [OSCURATO:PERSONA], senza che ciò giustiicasse l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che, invece, pur terza rispetto al rapporto obbligatorio, aveva prestato garanzia sia personale che reale. 2.4. Con il primo dei motivi aggiunti, il ricorrente deduce vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza ha escluso il concorso delPittini nella distrazione per il semplice fatto che lo stesso si sia limitato a "pretendere il pagamento di un proprio credito", senza considerare, peraltro, che il carico del debito era stato riversato sulla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pur essendo questaun soggetto diverso dal debitore originario,individuato nel [OSCURATO:PERSONA]. Divergenza, che, di per sé, valeva a signiicare la distorsione del rapporto. 2.5. Con il secondo motivo aggiunto deduce vizio di motivazione per contraddizione intrinseca ed estrinseca,laddove la sentenza ha escluso il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel fatto distrattivo sul presupposto della mancanza della "prova di un accordo illecito ... tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]", pur avendo al contempo riconosciuto l'esistenza di "accordi intercorsi tra le parti" in merito all'assunzione del debito da parte della [OSCURATO:PERSONA], del resto risultanti dalla documentazione contrattuale acquisita. 3. Il PG ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. [OSCURATO:PERSONA] quanto emerge dalla sentenza impugnata, la distrazione qui in rilievo ha riguardo alla vicenda con cui l’attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], acquisito da una società da lui controllata, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito anche solo PGI) un credito verso [OSCURATO:PERSONA], aveva stipulato nel 2016 successive transazioni con cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società poi fallita, in cui era socio unico la 2R [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., controllata dal medesimo [OSCURATO:PERSONA]) aveva afiancato nella responsabilità il debitore originario, prestando garanzie immobiliari e personali. Rinviando per il dettaglio alla rassegna degli elementi operata dalla Corte d’appello, mette conto evidenziare gli snodi di più speciico rilievo della sequenza. 2.1. Nell’ottobre 2010, la PGI aveva maturato un credito verso il [OSCURATO:PERSONA] per complessivi euro 500.000 (cd. [OSCURATO:PERSONA]) in forza della cessione al medesimo della quota del 49% nella 2R [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito anche “[OSCURATO:PERSONA]”), società che, medio tempore, a sua volta, aveva acquisito il controllo totale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito anche soltanto “[OSCURATO:PERSONA]”), società impegnata in una iniziativa edilizia in Lainate. Oltre a condizioni ulteriori, era prevista la retroversione della quota in caso di mancato pagamento. Dopo un periodo di attesa, a seguito di iniziativa assunta dalla PGI, medio temporedivenuta [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito anche solo “Loin”), in data 28/10/2015 erano stipulati due atti distinti, ma contestuali (cd. “transazione 2015”) con cui rispettivamente: a) Loin cedeva a [OSCURATO:PERSONA] l'intero ammontare del cd. "[OSCURATO:PERSONA]" di 500.000 euro; b) [OSCURATO:PERSONA] riconosceva a Loin di non poter restituire quanto alla stessa dovuto e la società rinunciava formalmente all'esercizio del diritto di riacquisto del 49% delle quote di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando di non avere più nulla a pretendere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Nel 2016 successive scritture avevano cercato di superare contrasti e controversie insorte nell’adempimento dei precedenti accordi. 2.2.1. Con la scrittura redatta in data 8/02/2016, mentre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] premetteva di essere subentrato nel credito vantato da Loin verso [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo si riconosceva debitore verso Loin per 500.000,00 euro, di cui prometteva il pagamento secondo una tempistica collegata alle attività della [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima società, rappresentata dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], si impegnava a garantire il credito del [OSCURATO:PERSONA] mediante costituzione diipoteca sui propri immobili in Lainate,nonché prestando ideiussione. 2.2.2. Risoltasi la predettatransazione per mancato pagamento della prima rata, un nuovo accordo era concluso il 14/06/2016, con cui, oltre a pattuizioni relative ad un parallelo incarico al [OSCURATO:PERSONA] per regolare proili inanziari (la cui remunerazione costituiva oggetto del cd. Sec ondo [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] confermava il proprio debito di 500.000 euro verso [OSCURATO:PERSONA] e, anche nella sua qualità di amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA], riconosceva il [OSCURATO:PERSONA] in favore del [OSCURATO:PERSONA], assumendone l'obbligo di pagamento pure per conto della società. [OSCURATO:PERSONA] era impegnata a costituire ipoteca volontaria sul proprio immobile di Lainate, a garanzia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Sulla base delle scritture così richiamate, a partire dalla ine del 2016, il [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto decreti ingiuntivi ed agito con esecuzione, anche presso terzi, verso la medesima [OSCURATO:PERSONA], riscuotendo le somme qui oggetto di contestazione. In tale fase, il giudice dell’esecuzione civile aveva anche rigettato l’opposizione della società esecutata che, in quella sede, aveva dedotto per la prima volta la carenza di causa delle transazioni del 2016. 2.4. Intervenuto in data 25.10.2019 il fallimento della [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'insinuazione al passivo fallimentare per il credito residuo di 71.000,00euro. La domanda era stata però rigettata da curatore e giudice delegato. Il Tribunale di Milano aveva respinto altresì l’opposizione allo stato passivo proposta dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], ritenendo la carenza di causa delle transazioni sul cd. [OSCURATO:PERSONA], per cui assumeva intervenuta una “estinzione tombale” a seguito della rinuncia della Loin (già PGI) s.r.l. in data 28/10/2015. 2.5. Nel quadro così illustrato, l’accusa ha contestato, per quanto qui di interesse, il concorso di [OSCURATO:PERSONA], quale extraneus, con [OSCURATO:PERSONA] nella distrazione di complessivi di 643.739,79 euro ai danni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per efetto dei descritti pagamenti. 2.6 Il Tribunale di Milano, in un quadro in cui era stato separatamente pronunciato il proscioglimento del [OSCURATO:PERSONA] in ragione del suo decesso, condannava il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed all’indicato risarcimento dei danni al [OSCURATO:PERSONA]. In sintesi reputava che: a) [OSCURATO:PERSONA], sorto in capo a GPI (poi denominata Loin) si era estinto in ragione della transazione 2015; b) la transazione 2016 aveva contenuto distrattivo in quanto: b-1) riconosceva quale causa un debito estinto in capo a [OSCURATO:PERSONA]; b-2) caricava dell’adempimento solidale la [OSCURATO:PERSONA] che era estranea al rapporto; b-3) poneva a carico della [OSCURATO:PERSONA] una garanzia ipotecaria; c) gli accordi successivi insistevano nello stesso quadro di rapporti così viziato; d) i pagamenti ricevuti da [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione forzata di tali accordi avevano natura appunto distrattiva. 2.7. La Corte d’appello ha, di contro, assolto il [OSCURATO:PERSONA] con la formula “il fatto non costituisce reato”. Pure in sintesi ha ritenuto che: a) gli accordi del 28/10/2015, interpretati nella loro congiunzione, non avevano prodotto l’estinzione per rinuncia del “[OSCURATO:PERSONA] credito”, ma la sua cessione da Loin a [OSCURATO:PERSONA]; b) al momento delle concatenate transazioni del 2016, il [OSCURATO:PERSONA] era estraneo all’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] ed, a fortiori, della [OSCURATO:PERSONA]; c) la determinazione di coinvolgere [OSCURATO:PERSONA] non era imputabile a [OSCURATO:PERSONA],bensì a [OSCURATO:PERSONA] che era amministratore della società; d) difettavano l’accordo criminoso ed un contributo consapevole, atteso che “non può ritenersi conigurato il concorso dell'extraneus nei confronti di chi si limiti a pretendere il pagamento di un proprio credito, in assenza di ulteriori condotte che denotino la sua adesione al reato e la volontà di contribuire all'illecita distrazione”; e) la stessa forma degli accordi conclusi ne denotava la trasparenza. 3. I motivi enunciati nel ricorso e quelli aggiunti devono essere unitariamente valutati, siccome volti in modo convergente ad afermare che la sentenza impugnata era incorsa in inosservanza della legge penale ed in difetto di motivazione,laddove aveva escluso il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel reato di bancarotta per distrazione commesso dal [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., riformando senza adeguate ragioni la opposta conclusione cui era pervenuto il Tribunale. I motivi devono essere disattesi. 3.1. L’imputazione a carico del [OSCURATO:PERSONA] si articola secondo il paradigma del concorso ex art. 110 cod. pen. dell’extraneusnei reati di bancarotta fraudolenta. 3.1.1. In generale, il concorso di persone ex art. 110 cod. pen. richiede che più soggetti arrechino contributi, morali o materiali, alla commissione di un medesimo reato, senza che sifatta convergenza debba essere oggetto di previo accordo o anche solo di reciproca consapevolezza. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo suficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indiferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro” (Sez. U, Sentenza n. 31 del 22/11/2000 Ud., dep. 03/05/2001, Rv. 218525 –01; cfr., altresì , Sez. 5, Sentenza n. 25894 del 15/05/2009 Ud., Rv. 243901 –01). Al riguardo, è stato anzi speciicato che “In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. Ne deriva che a tal ine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si veriica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla ine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è suficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui” (Sez. 5, Sentenza n. 25894 del 15/05/2009 Ud., dep. 19/06/2009, Rv. 243901 -01). 3.1.2. Il concorso di persone ai sensi dell’art. 110 cod. pen. trova applicazione anche per i reati propri, che possono essere commessi soltanto da soggetti qualiicati. Laddove il reato proprio sia anche esclusivo o di mano propria è richiesto che, anche nel concorso, il soggetto qualiicato si ponga quale autore materiale dell’azione tipica (cfr. ex multis,Sez. Unite, Sent., 16/07/2020, dep. 23/10/2020, n. 29541; Sez. 5, sentenza n. 2179 del 07/12/1983, dep. 08/03/1984, Costantino, Rv. 163042). Per gli stessi reati propri, ove pure esclusivi, non è richiesta la ricorrenza di accordi preventivi o laconsapevolezza reciproca dei rispettivi apporti in capo ai concorrenti, potendo addirittura far difetto la consapevole partecipazione dello stesso autore qualiicato dell’azione tipica. E’ stato afermato che «l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo in capo al concorrente "intraneo", cui sia riferibile il fatto tipico, nella sua oggettiva materialità, non esclude di per sé la responsabilitàdel concorrente "extraneus"» (Cass., Sez. 6 , Sentenza, 04/12/2024, n. 3755, Rv. 287507-01). 3.1.3. Come correttamente indicato dalla sentenza impugnata, quelli di bancarotta sia propria che impropria costituiscono reati propri, non esclusivi rispettivamente dell’imprenditore e dei soggetti indicati dall’art. 223 comma 1 L. Fall. [OSCURATO:PERSONA] le illustrate regole generali, l’extraneuspuò concorrere con un contributo morale o materiale all’azione tipica. Anche in questo caso, non sono richiesti previ accordi criminosi, tanto che il concorso dell’extraneus può essere riconosciuto anche laddove l’amministratore abbia commesso oggettivamente l’azione tipica senza il correlato elemento soggettivo [«L'extraneus, inoltre, può essere dichiarato colpevole di bancarotta fraudolenta anche se il soggetto qualiicato viene assolto per difetto dell'elemento psicologico del reato, poichéil concorso di persone nel delitto di bancarotta fraudolenta viene disciplinato dalle stesse norme che regolano il concorso di qualsiasi reato proprio» (Cass. pen., Sez. 5, 16/09/2020, n. 29705)]. Discende, per contro, dalla stessa natura di reati propri qui in rilievo,la conclusione che i delitti di bancarotta non sono integrati laddove sia escluso il contributo oggettivo del soggetto qualiicato alla commissione dell’azione tipica (cfr. ex multis Sez. 5, sentenza n. 2179 del 07/12/1983, dep. 08/03/1984, Costantino, Rv. 163042, secondo cui risulta necessario, per la conigurazione della fattispecie a carico di un extraneus « che la condotta sia stata posta in essere in concorso con uno dei soggettiqualiicati, il che, nel caso di specie, è ostacolato dall'assoluzione dell'amministratrice unica della società, A.F., per non aver commesso il fatto»). 3.1.4. Alla stregua dei criteri enunciati, per quanto qui di più diretto interesse, è dato afermare che l’extraneus può concorrere nella condotta di bancarotta per distrazione commessa dall’amministratore della società fallita al di fuori di ogni accordo preventivo, purché sia consapevole del contributo che reca all’azione tipica del soggetto qualiicato. In generale, la bancarotta patrimoniale postula il dolo generico. Con riguardo più speciico al concorso del soggetto non qualiicato, dopo iniziali oscillazioni, la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nell’afermare che «In tema di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale documentale, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un pregiudizio per i creditori, non essendo, invece, richiesta la speciica conoscenza del dissesto della società. La speciica conoscenza del dissesto può rilevare sul piano probatorio quale indice signiicativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori» (Cass., Sez.5, 29/03/2022, n. 21475; cfr. anche Cass. pen., Sez. 5, 16/09/2020, n. 29705). Analogamente che per l’intraneus, anche per l’extraneus, l’elemento psicologico può atteggiarsi nella forma del dolo eventuale. È stato al riguardoafermato che «L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico; coerentemente con la natura di reato di pericolo della bancarotta patrimoniale, non si richiede lo speciico intento di recare pregiudizio ai creditori, essendo suficiente la consapevolezza della mera possibilità di danno potenzialmente derivante alle ragioni creditorie; e, infatti, si è ripetutamente afermato che il dolo può essere diretto, ma anche indiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio di subire una perdita altamente probabile se non certa. Pertanto, è suficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo» (Cass., Sez. 5, 10/10/2023, n. 46153; cfr. ex multis, Cass., Sez. 5 , 05/12/2014, n. 15613;Sez. 5 , n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273825; Sez. 5 , n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5,n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5, n. 10941 del 20/12/1996, Rv. 206542). E’, comunque, suficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo (Sez. 5,n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739). 3.2. Chiariti così i termini generali della questione, è dato escludere che la sentenza impugnata sia incorsa in inosservanza della legge penale. 3.2.1. [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente (in particolare, secondo e terzo motivo dell’atto introduttivo nonché secondo motivo aggiunto) l’inosservanza è ravvisabile nel fatto che la Corte territoriale: a) aveva postulato che il concorso richiedeva il previo accordo criminoso; b) nemmeno aveva considerato che l’accordo qui esisteva, essendo integrato dalle transazioni in rilievo, speciicamente quelle del febbraio e del giugno 2016, menzionate nell’imputazione; c) non aveva considerato il contributo oferto dal [OSCURATO:PERSONA] nel determinare il [OSCURATO:PERSONA] alla azione distrattiva in rilievo. 3.2.2. Alla stregua di quanto illustrato, è certamente corretta la considerazione del ricorrente secondo cui il concorso dell’extraneus non richiede alcun accordo preventivo con l’amministratore, essendo suficiente un contributo consapevole dello stesso alla azione tipica del soggetto qualiicato. Può anche riconoscersi che alcune espressioni della motivazione del giudice di appello lascino intendere che la assoluzione sia stata impropriamente fondata sulla carenza del previo accordo, in termini che si espongono a censura sia in quanto, in astratto,si conigura così come indefettibile un elemento che tale non è, sia in quanto si trascura di considerare che l’accordo aveva qui trovato espressione nei contratti transattivi indicati già nella imputazione. Vero è, peraltro, che la motivazione, già non ha indicato la semplice assenza di accordi,bensì quella, diversamente qualiicata, di accordi criminosi, intesi quali atti in cui il [OSCURATO:PERSONA] concorresse in modo consapevole alla condotta distrattiva del [OSCURATO:PERSONA]. Sotto più ampio proilo, la carenza,su cui la sentenza fonda l’assoluzione,è quella proprio di sifatta consapevolezza in cui deve sostanziarsi –secondo le considerazioni già sopra espresse - il dolo dell’ extraneus in una simile vicenda. Ratio decidendi, questa, che risulta scolpita in passaggi in cui la motivazione, richiamate le premesse generali (v. p. 42: «Ancora sotto il proilo dell'elemento soggettivo, si richiede che il terzo estraneo abbia consapevolezza della qualiica dell'intraneo e di contribuire, con questi, alla realizzazione del fatto tipico, in ciò concretandosi il c.d. dolo di concorso.»), trae i criteri da applicare al caso concreto (cfr. pp. 46 e s. laddove assume che manca «la prova dell'accordo criminoso tral'extraneus PITIINI e l' intraneus [OSCURATO:PERSONA] ovvero, in alternativa, che l' extraneus PITIINI abbia consapevolmente e volontariamente partecipato alla distrazione, con piena cognizione dell'illiceità dell'atto e del danno arrecato al ceto creditorio»). Si tratta di fondamento della decisione che è conforme ai principi applicabili alla materia, come sopra enucleati, e la cui riferibilità al caso concreto è corroborata dall’iter logico della motivazione, come di seguito pure esaminato. 3.2.3. Su tale piano trova soluzione anche la dissonanza, in realtà soltanto incidentale e formale, dei passaggi della motivazione che, apparendo riferiti alla oggettiva carenza del contributo materiale del [OSCURATO:PERSONA] alla azione del [OSCURATO:PERSONA], si pongono in contrasto con la formula di assoluzione adottata nel dispositivo “perché il fatto non costituisce reato”, con antinomia censurata nel primo motivo di ricorso. Nel caso di specie, anche a prescindere dalla regola di prevalenza del dispositivo sulla motivazione, è a dire che le espressioni in tal senso stigmatizzate (quale quella secondo cui «deve escludersi che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] abbia concorso consapevolmente nella distrazione contestata») non valgono a contraddire il senso complessivo della decisione,che fonda l’assoluzione sulla carenza di elemento soggettivo. 3.3. La sentenza,poi, conun adeguato vaglio degli elementi di prova, individua un fondamento logico alla conclusione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato dolosamente alla distrazione. Al riguardo, il ricorso non deduce illogicità manifesta o contraddizioni o carenza della motivazione capaci di integrare un vizio suscettibile di sindacato nella presente sede di legittimità. 3.3.1. Sotto un primo proilo, il ricorso contesta la vicenda traslativa del credito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con riguardo all’irrisorietà del prezzo ed allanatura pro - solvendo, invece che pro-soluto. In realtà, a parte quanto indicato meglio di seguito in altra prospettiva, contenuti e natura della menzionata cessione del “[OSCURATO:PERSONA]”, in sé considerati, appaiono sostanzialmente irrilevanti nella vicenda distrattiva, aferendo soltanto alla sostituzione di un creditore della fallita ad un altro, in termini, del resto, incontestati dalla società cedente. Né è a dire che l’asserita entità irrisoria del prezzo di cessione si correli a proili speciici di fraudolenza nel quadro, in sé incontroverso, in cui la Loin era in liquidazione volontaria ed il credito ceduto appariva oggettivamente “incagliato”, siccome la sua riscossione si connetteva alle tormentate vicende edilizie della [OSCURATO:PERSONA]. Superluo, sotto altro proilo, rimarcare che eventuali sottostime del corrispettivo di cessione potevano aferire a proili in danno della Loin, mai peraltro venuti in rilievo, e, comunque, qui assolutamente privi di signiicato nella distinta direzione in esame. 3.3.2. Valenza potenzialmente diferente è quella riferibile al senso complessivo dei due accordi contestuali in cui la cessione si è inserita. Come sopra accennato, la vicenda contrattuale è stata oggetto di opposta interpretazione già in sede civile, posto che mentre il Giudice dell’esecuzione ne ha riconosciuto validità ed eficacia, giudice delegato e Tribunale fallimentare, in sede di opposizione allo stato passivo , hanno ritenuto che la rinuncia al [OSCURATO:PERSONA] da parte di Loin avesse natura tombale e, per l’efetto, determinasse la carenza di causa delle collegate transazioni del 2016 che avrebbero dovuto regolare le vicende del credito stesso. Nel quadro così delineato, il ricorso, riprendendo la seconda interpretazione, già fatta propria dal giudice di primo grado, ha dedotto che [OSCURATO:PERSONA] non poteva avere acquistato alcun credito verso [OSCURATO:PERSONA],atteso che già la cedente Loin vi aveva rinunciato. Di rimando, le transazioni del febbraio e del giugno 2016, volte alla riscossione di un credito inesistente e prive di causa negoziale, risultavano già per tale ragione distrattive in termini di cui il medesimo [OSCURATO:PERSONA] doveva avere naturale contezza. 3.3.3. Sul tema, la sentenza impugnata ha ritenuto che «non può condividersi la conclusione cui è giunto il Tribunale di prime cure, il quale, sulla base di una lettura atomistica e formalistica della vicenda, ha ritenuto che l'accordo del 28 ottobre 2015 tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] costituisse una rinuncia tombale da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. al credito, ragione per cui ogni successivo accordo sarebbe stato privo di fondamento». Si tratta di ricostruzione logica in relazione agli elementi disponibili che danno conto anche di come né il [OSCURATO:PERSONA] né le altre persone giuridiche direttamente o indirettamente coinvolte avessero mai messo in discussione l’interpretazione così declinata prima delle iniziative esecutive del ricorrente, comunque validate dal giudice dell’esecuzione. Contestualità degli atti negoziali, comportamenti immediati e successivi delle parti debitrici, tradottisi in ripetute ricognizioni di debito (l’ultima delle quali in data 13.12.2017, per regolare le controversie sorte dalle transazioni del 2016), avallanol’assunto che la lettura combinata delle due operazioni descriva una vicenda che non ha avuto altra funzione che quella di regolare la rinuncia della Loin ad agire contro il [OSCURATO:PERSONA], nonché per il riacquisto delle quote della [OSCURATO:PERSONA],mentre il correlatoPrimo [OSCURATO:PERSONA] era ceduto da Loin a [OSCURATO:PERSONA]. Nel quadro in cui il tema speciico ha, oltretutto, registrato diferenti interpretazioni nei giudizi civili, la valutazione così assunta appare del tutto ragionevole e, comunque, idonea a descrivere la prospettiva con cui il [OSCURATO:PERSONA] poteva avere stipulatole transazioni del 2016. 3.3.4. [OSCURATO:PERSONA] quanto è evidente, la conclusione elide l’argomento in base al quale le transazioni del 2016 erano distrattive già in quanto [OSCURATO:PERSONA] stava così garantendosi il pagamento del [OSCURATO:PERSONA],che era inesistente. Proilo distrattivo che, ove efettivamente fondato, era naturalmente destinato a ricadere nella sua rappresentazione e, di rimando, volizione, in quanto egli era a conoscenza della inesistenza del credito per tale via fatto valere. Appare, pertanto, priva di contraddizioni la linea argomentativa della sentenza laddove aferma che, con gli accordi del febbraio e del giugno 2016, il [OSCURATO:PERSONA] mirava soltanto a garantirsi il pagamento del credito che, secondo la sua ragionevole lettura dei fatti, era esistente. Sicché, sotto tale proilo, la complessiva operazione era priva di tratti distrattivi che, comunque, potessero afermarsi oggetto di rappresentazione da parte dell’imputato. 3.3.5. Sotto diferente proilo, il ricorso ha dedotto che il carattere distrattivo dell’operazione risiedeva comunque nel fatto che, anche ad ammettere che il [OSCURATO:PERSONA] facesse per tale via valere un credito proprio, con le transazioni del 2016 in rilievolo faceva gravare sulla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che era estranea al rapporto, originariamente diretto verso il solo debitore [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, la sentenza impugnata ha argomentato, in sintesi, che: a) l’assunzione del carico delle obbligazioni in capo alla [OSCURATO:PERSONA] poteva avere un signiicato distrattivo ove non giustiicato da rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] o da interessi propri della medesima fallita; b) di sifatta vicenda distrattiva era diretto responsabile il [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore della società fallita; c) non constava idoneamente che il [OSCURATO:PERSONA] avesse concordato con il [OSCURATO:PERSONA] i proili dell’operazione né che, comunque, avesse avutoconsapevolezza della connotazione distrattiva della stessa. Nel complesso, la conclusione assunta appare priva di illogicità manifesta e di contraddizioni intrinseche o estrinseche,posto che gli atti qui conoscibili non ofrono indicazioni per smentire che il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito per ottenere il pagamento di un proprio credito e non aveva elementi per assumere che il coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presentasse caratteri di ingiustiicato pregiudizio nei confronti della stessa in assenza di adeguato interesse. In senso contrario non è suficiente il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], mentre aveva fatto valere un credito verso [OSCURATO:PERSONA], aveva ottenuto una coobbligazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], estranea al rapporto originario. Ciò mentre è, in qualche misura,naturale che le garanzie fossero prestate dalla società del “gruppo [OSCURATO:PERSONA]”,che era in grado di fornirle. Di contro, a fronte del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era uscito dalla compagine di [OSCURATO:PERSONA] dal 2010, non consta che lo stesso, nel momento della stipula delle transazioni del 2016, avesse informazioni attuali sui rapporti interni tra le società del gruppo e il [OSCURATO:PERSONA] stesso in termini tali da consentirgli di valutare la ricorrenza di interessi capaci di giustiicare o meno l’assunzione delle obbligazioni in rilievo da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Né constano accordi fraudolenti diretti tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA]. Le transazioni in oggetto non possono essere deinite tali nemmeno tanto per la loro stipula mediante atti pubblici, quanto per la carenza di prova della consapevolezza dell’illiceità dell’operazione in capo al ricorrente. D’altro canto, il complesso dei rapporti descrive un andamento in cui, al contrario, il [OSCURATO:PERSONA] aveva perseguito il pagamento dei propri crediti contro il comportamento sfuggente e tutt’altro che sinergico del [OSCURATO:PERSONA]. Né carattere idoneo a sovvertire le conclusioni è dato assegnare alle dichiarazioni con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito al curatore che il [OSCURATO:PERSONA] lo aveva indotto a sottoscrivere le scritture in rilievo. A prescindere dalla parziale indeterminatezza del riferimento,che pare avere riguardo alla scrittura del 28.10.2015 che, invero, nemmeno è quella che direttamente integra le operazioni distrattive costituendone,al più,un antefatto, rimane il rilievo che si tratta di dichiarazioni non riscontrate del coimputato e che le stesse nemmeno rimarcano nulla di più che la pretesa del ricorrente di conseguire idonee garanzie di pagamento. 3.3.6. In conclusione, la sentenza dà conto, con idoneo percorso motivazionale, della conclusione secondo cui non è dimostrato il dolo dell’extraneus [OSCURATO:PERSONA] nella distrazione commessa dall’amministratore [OSCURATO:PERSONA] ai danni della società fallita. Le prospettazioni del ricorso, senza riuscire a delineare proili di illogicità e contraddittorietà, si limitano a proporre ricostruzioni alternative che, ove pure ragionevoli, esulano dall’orizzonte del sindacato di legittimità e che, comunque, nemmeno sono idonee a superare il ragionevole dubbio sulla sussistenza d