CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2021
Cassazione n. 07911/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17245/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; -intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PALERMO n. 2089/2021, depositata il 14/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato un contratto di garanzia convenzionale, di durata annuale, denominato “[OSCURATO:PERSONA] 2 garanzia convenzionale soccorso stradale”, relativo ad un’auto usata acquistata nel marzo 2017, veniva convenuta dinanzi al Giudice di Pace di Palermo da [OSCURATO:PERSONA] affinché, accertatone l’inadempimento agli obblighi assunti, fosse condannata a pagare la somma di euro 4.000,00, ovvero la maggiore o minore somma di giustizia, per le spese di riparazione dell’auto ovvero a provvedere direttamente al pagamento delle somme richieste a tale titolo dall’Autofficina autorizzata. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, con la sentenza n. 3203/2019, accoglieva la domanda attorea e condannava la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a rifondere le spese della riparazione nei limiti della somma garantita, pari ad euro 2.500,00, oltre alle spese di giudizio. Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 2089/2021, pubblicata il 14.05.2021, ha accolto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed ha riformato la sentenza del Giudice di Pace, ritenendo che l’appellato non avesse provato la riferibilità del danno riscontrato nel marzo del 2018 dall’officina autorizzata al guasto denunciato alla compagnia di assicurazioni nel dicembre 2017. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta pronuncia, articolando tre motivi. Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rimasta intimata. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo, exart. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 cod.civ. e dell’art. 133 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo) in relazione a quanto previsto dagli artt. 1 e 7 delle condizioni generali di contratto, predisposte unilateralmente dalla società resistente. Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale, a fronte dell’inequivoco contenuto della lettera inviata dall’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. del 6.03.2018, con la quale quest’ultima comunicava che la causa del guasto al motore era da attribuire alla rottura del turbocompressore e dichiarava che detto danno era astrattamente rientrante nella garanzia convenzionale, abbia ritenuto non accertato che detto danno non fosse uguale a quello denunciato in data 13.12.2017 alla [OSCURATO:PERSONA]. La tesi del ricorrente è che, essendo stata riscontrata la rottura del turbocompressore all’interno del periodo di garanzia previsto dalle parti nel modulo di attivazione, 12 mesi a decorrere dal 15.03.2017, a prescindere da quando il danno era stato denunciato e dal fatto che tale danno fosse stato proprio quello denunciato nel mese di dicembre 2017, essendosi il sinistro verificato all’interno del periodo di efficacia della copertura assicurativa, il danno andava comunque risarcito. Il Tribunale, pur riconoscendo che il danno riportato dal mezzo era “in astratto coperto dalla garanzia”, violando l’art. 133, 1° comma, d.lgs n. 6 settembre 2015 n. 206, a mente del quale “La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità”, aveva negato rigettato la domanda dell’appellato. Il motivo è inammissibile. Violando le prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ., il ricorrente non ha riportato le condizioni della polizza per l’attivazione della copertura assicurativa; il che impedisce di verificare la fondatezza della censura. 2) Con il secondo motivo, ex art. 360, 1° comma, n. 3, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ., 2697 cod.civ. e 111, comma 6, Cost. in relazione alla mancata attribuzione di valore di prova alla lettera della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. del 6.03.2018. Il Tribunale ha dato atto del contenuto della lettera della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. del 6.03.2018, ritenendo che il danno ivi contemplato fosse in astratto coperto dalla garanzia, affermando, tuttavia, che “Per quanto esposto, non avendo l’appellato dato prova della effettiva verificazione del danno … “, la domanda dell’appellato andava rigettata, senza motivare –sostiene il ricorrente - perché la lettera dell’officina non assurgesse a prova, limitandosi a sospettare che, in occasione del guasto riportato nel mese di dicembre, avesse fatto valere i danni riconducibili all’episodio del precedente mese di aprile. Di qui la denunciata violazione oltre che dell’art. 116 cod.proc.civ., dell’art. 115, 1° comma, cod.proc.civ., a mente del quale “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Il motivo è fondato. Sebbene il Tribunale abbia attribuito rilievo ad una comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], con la quale veniva contestato all’odierno ricorrente di aver tenuto un comportamento colposo “atteso che dall’iniziale mal funzionamento della pompa olio alla fusione delle bronzine ed al danneggiamento dell’albero motore, passa un lasso di tempo apprezzabile, il conducente del veicolo avrebbe dovuto, con normale diligenza, arrestare il motore alle prime avvisaglie, limitando il guasto alla sola sostituzione delle bronzine” e sebbene di tale affermazione il ricorrente non abbia tenuto conto nella formulazione della censura, ad avviso del Collegio non è chiaro, quando ha ritenuto non provato che il danno riparato nel 2018 fosse quello denunciato nel 2017, se il giudice a quo abbia inteso dire che sospettava che il danno riscontrato nel 2018 e riparato in pari data fosse stato cagionato dalla mancata riparazione del danno riscontrato nel 2017 da parte dell’assicurato: quello che la compagnia assicuratrice aveva ritenuto non coperta dalla polizza assicurativa. Neppure è dato comprendere perché abbia attribuito rilievo al fatto che il titolare dell’officina, confrontando il contenuto della proforma di fattura dell’8/10/2018 ed il preventivo del 27/04/2017, avesse trovato diverse corrispondenze tra i materiali tecnici ivi indicati. Complessivamente, insomma, il ragionamento che ha indotto il giudice a quo a rigettare la richiesta dell’odierno ricorrente non lascia trasparire il percorso argomentativo seguito, avendo omesso di esplicitare gli elementi da cui ha desunto il suo convincimento. Ricorre, pertanto, ilvizio di motivazione apparente della sentenza, denunciato dal ricorrente, atteso che, benché graficamente esistente, la motivazione non rende percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr., ex multis, Cass. 31/10/2023, n. 30178). 3) Con il terzo motivo, ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., è denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. e 2697 cod.civ. conseguente all’omesso esame della prova testimoniale resa da [OSCURATO:PERSONA] titolare dell’autofficina convenzionata con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., innanzi al Giudice di Pace di Palermo; era stato confermato che l’auto era stata portata in officina il 13.12.2017 e che con la nota del 6.03.2018 era stata acclarata la rottura del turbo compressore, con infiltrazione di acqua nei cilindri e conseguente piegatura della biella del cilindro n. 2, che l’auto era stata ricoverata presso l’officina per la complessità della indagine esplorativa per stabilire la tipologia del danno, che, stabilita l’entità del danno, era stato chiesto al cliente l’autorizzazione a smontare il motore e relazionato alla Mango sulla tipologia dell’intervento, che l’auto era rimasta presso l’officina fino a settembre 2018, che per la riparazione era prevista una spesa di euro 3.899,73, come risulta dalla pro forma di fattura del 8.10.2018, che confrontando il contenuto della proforma di fattura del 8.10.2018 ed il preventivo depositato dalla Mango del 27.04.2017 vi erano corrispondenze tra i materiali tecnici ivi indicati”. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo. 4) Per le ragioni esposte va accolto il secondo motivo, va dichiarato inammissibile il primo ed assorbito il terzo. 5) L’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Palermo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame e provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il 2° motivo, dichiara assorbito il 3° motivo e inammissibile il 1°. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassaz