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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 giugno 2024

Cassazione n. 38208/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Raffaele PICCIRILLO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di Klodian MATOSHA ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., osservando che "la semplice reiterazione dei reati commessi dall'istante - seppur alcuni di essi in un arco temporale relativamente ristretto (da maggio 2016 a dicembre 2016) ma anche in località diverse (tranne i primi due in loc.

Giovinazzo) - non può di per sé ritenersi come parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, non ravvisandosene i presupposti".

Siccome non si trattava, ad esempio, di furti in appartamento commessi presso lo stesso condominio, rispetto ai quali si sarebbe potuta ravvisare una matrice deliberativa unitaria, concludeva il giudicante rilevando che la pluralità dei reati, nel caso in esame, andava apprezzata solo come sintomatica di abitualità criminosa.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per mezzo del suo difensore, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen.

Il ricorrente si duole che il giudice dell'esecuzione, pur avendo dato atto della presenza degli indici sintomatici della continuazione allegati dalla difesa, quali la contiguità temporale e spaziale tra le condotte poste in essere, nonché la omogeneità dei beni aggrediti, abbia, comunque, negato la concessione del beneficio con motivazione del tutto illogica e contradditoria, soprattutto laddove ha sostenuto che avrebbe potuto ravvisarsi un identico disegno criminoso solo nel caso in cui i furti in appartamento fossero stati commessi nel contesto di uno stesso complesso condominiale.

3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate 'di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).

3. Il Tribunale di Bari, oltre a non aver neppure indicato, nel provvedimento impugnato, le sentenze e i fatti di reato da porre in continuazione (che si evincono solo dall'atto introduttivo dell'incidente), ha giustificato il rigetto dell'istanza con una motivazione sbrigativa e, in parte, contraddittoria, in quanto, come dedotto in ricorso e rilevato nella requisitoria dal Procuratore generale, pur avendo dato atto dell'esistenza di alcuni indicatori potenzialmente sintomatici dell'unicità del disegno criminoso (omogeneità dei reati, vicinanza temporale e spaziale di alcuni di essi), ha negato tale unicità senza, tuttavia, richiamare elementi concreti e specifici, desunti dalle decisioni allegate, capaci di superare la valenza positiva dei predetti indicatori.

Del tutto apoditticamente, quindi, ha affermato, in conclusione, che la pluralità dei reati oggetto della richiesta iniziale costituiva espressione di abitualità a delinquere.

4. La carenza e la contraddittorietà del vaglio operato dal giudice di merito impongono l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, in diversa persona fisica (C. cost., 9 luglio 2013, n. 183), che provvederà a colmare le lacune e a sciogliere le contraddizioni rilevate.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, in diversa persona fisica.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Raffaele PICCIRILLO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di Klodian MATOSHA ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., osservando che "la semplice reiterazione dei reati commessi dall'istante - seppur alcuni di essi in un arco temporale relativamente ristretto (da maggio 2016 a dicembre 2016) ma anche in località diverse (tranne i primi due in loc. Giovinazzo) - non può di per sé ritenersi come parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, non ravvisandosene i presupposti". Siccome non si trattava, ad esempio, di furti in appartamento commessi presso lo stesso condominio, rispetto ai quali si sarebbe potuta ravvisare una matrice deliberativa unitaria, concludeva il giudicante rilevando che la pluralità dei reati, nel caso in esame, andava apprezzata solo come sintomatica di abitualità criminosa. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per mezzo del suo difensore, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. Il ricorrente si duole che il giudice dell'esecuzione, pur avendo dato atto della presenza degli indici sintomatici della continuazione allegati dalla difesa, quali la contiguità temporale e spaziale tra le condotte poste in essere, nonché la omogeneità dei beni aggrediti, abbia, comunque, negato la concessione del beneficio con motivazione del tutto illogica e contradditoria, soprattutto laddove ha sostenuto che avrebbe potuto ravvisarsi un identico disegno criminoso solo nel caso in cui i furti in appartamento fossero stati commessi nel contesto di uno stesso complesso condominiale. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate 'di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). 3. Il Tribunale di Bari, oltre a non aver neppure indicato, nel provvedimento impugnato, le sentenze e i fatti di reato da porre in continuazione (che si evincono solo dall'atto introduttivo dell'incidente), ha giustificato il rigetto dell'istanza con una motivazione sbrigativa e, in parte, contraddittoria, in quanto, come dedotto in ricorso e rilevato nella requisitoria dal Procuratore generale, pur avendo dato atto dell'esistenza di alcuni indicatori potenzialmente sintomatici dell'unicità del disegno criminoso (omogeneità dei reati, vicinanza temporale e spaziale di alcuni di essi), ha negato tale unicità senza, tuttavia, richiamare elementi concreti e specifici, desunti dalle decisioni allegate, capaci di superare la valenza positiva dei predetti indicatori. Del tutto apoditticamente, quindi, ha affermato, in conclusione, che la pluralità dei reati oggetto della richiesta iniziale costituiva espressione di abitualità a delinquere. 4. La carenza e la contraddittorietà del vaglio operato dal giudice di merito impongono l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, in diversa persona fisica (C. cost., 9 luglio 2013, n. 183), che provvederà a colmare le lacune e a sciogliere le contraddizioni rilevate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024
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