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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2024

Cassazione n. 15536/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo dedotto in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché ripetitivo, generico e comunque manifestamente infondato; considerato, in particolare, che il motivo censura la motivazione del provvedimento impugnato in punto di pena e che esso non si confronta con il ragionamento del giudice di appello, il quale correttamente ha valorizzato la complessiva gravità del fatto e i precedenti a carico del ricorrente, risultando la Motivazione immune da censure sul piano logico-giuridico; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 marzo 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo dedotto in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché ripetitivo, generico e comunque manifestamente infondato; considerato, in particolare, che il motivo censura la motivazione del provvedimento impugnato in punto di pena e che esso non si confronta con il ragionamento del giudice di appello, il quale correttamente ha valorizzato la complessiva gravità del fatto e i precedenti a carico del ricorrente, risultando la Motivazione immune da censure sul piano logico-giuridico; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.
Sentenza Cassazione n. 15536/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris