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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17847/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 25 settembre 2025,confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato GiuseppeSchiavo responsabile dei reati di rapina aggravata e porto d’armi in luogo pubblico;avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA],eccependo:1.1. violazione dell’art. 598-ter comma 1 cod. proc. pen. in relazione agliartt.157-ter e 420-bis commi 1,2,3 cod. proc. pen. stabiliti a pena di nullitàassoluta dall’art. 179 cod.proc.pen. in caso di omessa citazione dell’imputato: igiudici di appello aveva rigettato l’eccezione di nullità del decreto di citazione inappello dell’imputato incuranti della irregolarità della notifica dell’atto introduttivo,effettuata a [OSCURATO:PERSONA] presso il difensore, anziché presso il domicilio dichiarato oeletto; la mancata notifica a [OSCURATO:PERSONA] del decreto di citazione presso il domicilioeletto aveva comportato, di fatto, che lo stesso non aveva mai avuto conoscenzadel giudizio, con limitazione dei suoi diritti previsti dagli artt. 24 e 111 Cost. e diesercitare quindi una difesa completa;1.2 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto agli attidel processo e, in particolare, alle dichiarazioni delle persone offese, dalle qualiemergevano parecchi dubbi sulla individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore dellacontestata rapina;1.3 inosservanza degli artt. 628 comma 3 n.1 cod. pen., 61 n.2 e 4 comma1 legge n. 110/75 in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto considerare il reatodi porto d’armi in luogo pubblico assorbito in quello di rapina;1.4 inosservanza degli artt. 62 n.4 e 62-bis cod. pen.: in particolare, la Cortedi appello aveva omesso di tenere conto del modesto danno economico cagionato,della giovane età dell’imputato e delle sue disagiate condizioni economiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1 Occorre innanzitutto precisare che la norma di cui è stata denunciata laviolazione, vale a dire l’art. 157-ter, cod. proc. pen., è applicabile alle soleimpugnazioni proposte avverso sentenze di primo grado pronunciate in datasuccessiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativon. 150 del 2022, secondo quanto disposto dall’art. 89 del predetto decreto n. 150del 2022; impugnazioni nelle quali rientra quella proposta contro la sentenza delTribunale di Palermo, pronunciata il 5 marzo 2024, confermata dalla Corteterritoriale e oggetto di ricorso per cassazione.Ciò premesso, sul primo motivo di ricorso non vi è alcun confronto con lamotivazione dell’ordinanza con la quale la Corte di appello ha rigettato l’eccezionepresentata; a fronte dell’eccezione, la Corte rilevava che “la notifica del decreto dicitazione a giudizio veniva dapprima tentata presso il domicilio dichiarato diBagheria in via [OSCURATO:PERSONA] 1 in data 21/6/25, riscontrandosi in quella occasioneche l'imputato risultava sconosciuto all'indirizzo indicato, come da informazioniassunte in loco; rilevato che a seguito di questo tentativo, ritenuta l'impossibilitàdella notifica in quel domicilio, la cancelleria provvedeva a notificare l'atto aldifensore ai sensi dell'art 161 comma 4 c.p.p., il che avveniva in data 03/07/2025”.Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, vi è stato un tentativo dinotifica presso il domicilio dichiarato dell’imputato, ma non essendo andato a buonfine lo stesso, è stata seguita la procedura di cui all’art. 161 comma 4 cod. proc.pen.; come correttamente rilevato dalla Corte di appello, la procedura è conformea quanto previsto dall'art 157-ter comma 1 cod.proc.pen che, al suo primo comma,prevede espressamente che continua ad applicarsi l’art. 161 comma 4 cod. proc.pen. (art. 157-ter cod. proc. pen.: “La notificazione all'imputato non detenutodell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensidegli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale dicondanna è effettuata al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161,comma 1.

In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, fuori dai casi di cuiall'articolo 161, comma 4, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalitàdi cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148,comma”).1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, si deve precisare quale siala natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questaCorte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che sisostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementiprobatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio dilegittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacitàdimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censureche siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultatoprobatorio.

Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimitàla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione deifatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliorecapacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n.47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamentoesposto dai giudici della Corte d’appello, in quanto esso risponde ai parametrisopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr.Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la motivazione della sentenzaimpugnata ha infatti risposto al motivo di ricorso evidenziando nelle pagine 3 e 4che le persone offese Labate e Pierini ed il teste Costa hanno riconosciuto “conassoluta certezza” l’imputato quale autore della rapina, rispondendo, a pag.4, allecensure difensive riproposte con il presente motivo di ricorso, con una valutazionedi fatto non censurabile in sede di legittimità.1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, si deve ribadire che “L'uso dell'arma,costituente aggravante della rapina, è fatto oggettivamente distintodal porto abusivo di arma, il quale costituisce un reato di mero pericolo, il cuielemento materiale non può, pertanto, considerarsi assorbito, in base allanormativa del reato complesso, nell'obiettività del delitto di rapina, tanto più chequesto può essere aggravato, a norma dell'art. 628, primo comma, n. 1 cod. pen.,anche quando l'arma impiegata non risulti detenuta e portata illegalmente.(Fattispecie relativa al concorso nei reati di rapina e porto abusivodi arma impropria)” (Sez.2, n. 8999 del 18/11/2014, dep. 2015, Rv. 263229).1.4 Relativamente all’ultimo motivo di ricorso, la motivazione della Corte diappello è contenuta nelle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, nelle qualivengono esposte le ragioni per le quali non possono essere concesse né le2.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannataal pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore dellaCassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata inragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 16/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 25 settembre 2025,confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato GiuseppeSchiavo responsabile dei reati di rapina aggravata e porto d’armi in luogo pubblico;avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA],eccependo:1.1. violazione dell’art. 598-ter comma 1 cod. proc. pen. in relazione agliartt.157-ter e 420-bis commi 1,2,3 cod. proc. pen. stabiliti a pena di nullitàassoluta dall’art. 179 cod.proc.pen. in caso di omessa citazione dell’imputato: igiudici di appello aveva rigettato l’eccezione di nullità del decreto di citazione inappello dell’imputato incuranti della irregolarità della notifica dell’atto introduttivo,effettuata a [OSCURATO:PERSONA] presso il difensore, anziché presso il domicilio dichiarato oeletto; la mancata notifica a [OSCURATO:PERSONA] del decreto di citazione presso il domicilioeletto aveva comportato, di fatto, che lo stesso non aveva mai avuto conoscenzadel giudizio, con limitazione dei suoi diritti previsti dagli artt. 24 e 111 Cost. e diesercitare quindi una difesa completa;1.2 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto agli attidel processo e, in particolare, alle dichiarazioni delle persone offese, dalle qualiemergevano parecchi dubbi sulla individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore dellacontestata rapina;1.3 inosservanza degli artt. 628 comma 3 n.1 cod. pen., 61 n.2 e 4 comma1 legge n. 110/75 in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto considerare il reatodi porto d’armi in luogo pubblico assorbito in quello di rapina;1.4 inosservanza degli artt. 62 n.4 e 62-bis cod. pen.: in particolare, la Cortedi appello aveva omesso di tenere conto del modesto danno economico cagionato,della giovane età dell’imputato e delle sue disagiate condizioni economiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1 Occorre innanzitutto precisare che la norma di cui è stata denunciata laviolazione, vale a dire l’art. 157-ter, cod. proc. pen., è applicabile alle soleimpugnazioni proposte avverso sentenze di primo grado pronunciate in datasuccessiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativon. 150 del 2022, secondo quanto disposto dall’art. 89 del predetto decreto n. 150del 2022; impugnazioni nelle quali rientra quella proposta contro la sentenza delTribunale di Palermo, pronunciata il 5 marzo 2024, confermata dalla Corteterritoriale e oggetto di ricorso per cassazione.Ciò premesso, sul primo motivo di ricorso non vi è alcun confronto con lamotivazione dell’ordinanza con la quale la Corte di appello ha rigettato l’eccezionepresentata; a fronte dell’eccezione, la Corte rilevava che “la notifica del decreto dicitazione a giudizio veniva dapprima tentata presso il domicilio dichiarato diBagheria in via [OSCURATO:PERSONA] 1 in data 21/6/25, riscontrandosi in quella occasioneche l'imputato risultava sconosciuto all'indirizzo indicato, come da informazioniassunte in loco; rilevato che a seguito di questo tentativo, ritenuta l'impossibilitàdella notifica in quel domicilio, la cancelleria provvedeva a notificare l'atto aldifensore ai sensi dell'art 161 comma 4 c.p.p., il che avveniva in data 03/07/2025”.Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, vi è stato un tentativo dinotifica presso il domicilio dichiarato dell’imputato, ma non essendo andato a buonfine lo stesso, è stata seguita la procedura di cui all’art. 161 comma 4 cod. proc.pen.; come correttamente rilevato dalla Corte di appello, la procedura è conformea quanto previsto dall'art 157-ter comma 1 cod.proc.pen che, al suo primo comma,prevede espressamente che continua ad applicarsi l’art. 161 comma 4 cod. proc.pen. (art. 157-ter cod. proc. pen.: “La notificazione all'imputato non detenutodell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensidegli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale dicondanna è effettuata al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161,comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, fuori dai casi di cuiall'articolo 161, comma 4, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalitàdi cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148,comma”).1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, si deve precisare quale siala natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questaCorte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che sisostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementiprobatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio dilegittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacitàdimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censureche siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultatoprobatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimitàla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione deifatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliorecapacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n.47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamentoesposto dai giudici della Corte d’appello, in quanto esso risponde ai parametrisopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr.Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la motivazione della sentenzaimpugnata ha infatti risposto al motivo di ricorso evidenziando nelle pagine 3 e 4che le persone offese Labate e Pierini ed il teste Costa hanno riconosciuto “conassoluta certezza” l’imputato quale autore della rapina, rispondendo, a pag.4, allecensure difensive riproposte con il presente motivo di ricorso, con una valutazionedi fatto non censurabile in sede di legittimità.1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, si deve ribadire che “L'uso dell'arma,costituente aggravante della rapina, è fatto oggettivamente distintodal porto abusivo di arma, il quale costituisce un reato di mero pericolo, il cuielemento materiale non può, pertanto, considerarsi assorbito, in base allanormativa del reato complesso, nell'obiettività del delitto di rapina, tanto più chequesto può essere aggravato, a norma dell'art. 628, primo comma, n. 1 cod. pen.,anche quando l'arma impiegata non risulti detenuta e portata illegalmente.(Fattispecie relativa al concorso nei reati di rapina e porto abusivodi arma impropria)” (Sez.2, n. 8999 del 18/11/2014, dep. 2015, Rv. 263229).1.4 Relativamente all’ultimo motivo di ricorso, la motivazione della Corte diappello è contenuta nelle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, nelle qualivengono esposte le ragioni per le quali non possono essere concesse né le2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannataal pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore dellaCassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata inragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 16/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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