CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 28474/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dicini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che haconcluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 11 marzo 2026, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto larichiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale è stata applicata la misura cautelare dellacustodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cuiall’art. 609-bis, comma 1, cod. pen., per essersi introdotto, mediante violenza, contro lavolontà XXXXXXXXXXXXXXXX, nella sua abitazione, ed averla ivi aggredita fisicamente,sbattendola al muro e toccandole i seni e la vagina, così costringendola a subire attisessuali.2. Avverso l’indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore difiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125,274 e 275 cod. proc. pen., per omessa motivazione sulla richiesta difensiva di applicazionedegli arresti domiciliari in un comune diverso da quello ove sono avvenuti i fatti.Deduce la difesa l’omesso esame della richiesta di sostituzione della massima misuracustodiale con quella degli arresti domiciliari in un comune diverso da quello ove sonoavvenuti i fatti, ovvero in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, presso l’abitazionedella compagna convivente, con o senza presidio elettronico oltre che con braccialetto GPS.Lamenta, conseguentemente, violazione dell’art. 275 cod. proc. pen., che impone la verificain concreto della idoneità di misure meno afflittive, nonché la violazione dell’art. 125 cod.proc. pen., per totale omissione del percorso argomentativo.2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 273 cod. proc. pen., per erroneavalutazione dei gravi indizi di colpevolezza.Contesta la difesa che gli elementi indicati quali riscontri erano elementi non autonomi,né individualizzanti, poiché provenivano dal medesimo contesto dichiarativo ed erano,quindi, privi di una reale capacità dimostrativa autonoma.2.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione ex art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla valutazione della credibilità della persona offesa.Lamenta la difesa che la credibilità della persona offesa era stata affermata dallaordinanza impugnata mediante formule assertive, senza procedere ad una reale analisicritica e concreta delle tante incongruenze evidenziate dalla difesa.2.4. Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione ex art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla ricostruzione della dinamica del fatto.Deduce la difesa che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la dinamicadescritta dalla persona offesa fosse compatibile, nonostante le evidenti e numerose criticitàevidenziate dalla difesa circa la concreta realizzabilità della condotta per come contestatanell’editto accusatorio.2.5. Con un quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 274 cod.proc. pen., per carenza di motivazione sulle esigenze cautelari.Lamenta la difesa che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto sussistenti esigenzecautelari sulla base di valutazioni generiche e stereotipate, senza individuare elementiconcreti e attuali idonei a giustificare la misura più grave e senza dimostrare l’attualità delpericolo di recidivanza e senza effettuare un concreto bilanciamento con misure menoafflittive.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare, occorre innanzitutto richiamare la consolidata affermazione diquesta Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non èomologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio dicolpevolezza finale. Al fine dell’adozione della misura è infatti sufficiente l’emersione diqualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità sullaresponsabilità dell’indagato” in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devonoessere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 comma2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l’art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen.richiama l’art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, ilquale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi.Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito che, in tema di misurecautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazionedel provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei graviindizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiarenatura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbiadato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazioneriguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principidi diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del22/03/2000, Audino, Rv. 215828).Il controllo di logicità deve rimanere quindi “all’interno” del provvedimento impugnato,non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziantio a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altritermini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementimateriali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcunpotere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, in ciò rientrandoanche l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi diapprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l’applicazionedella misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto alsolo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a duerequisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione delle ragionigiuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti,risultanti cioè prima facie dal testo dell’atto impugnato (sul punto, tra le tante, cfr. Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013 Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 –01).2. [OSCURATO:PERSONA] luce di tali condivise premesse ermeneutiche, il secondo, il terzo e il quartomotivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché incentrati sulla sussistenza dellagravità indiziaria, sono manifestamente infondati.Deve, infatti, rilevarsi che il giudizio formulato dal Tribunale del riesame sullaqualificazione giuridica e sulla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al fatto contestatonella provvisoria incolpazione non presta il fianco a censure di irragionevolezza e di omessamotivazione, avendo il Tribunale cautelare, adeguatamente e senza vizi logici, correttamentevalutato, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute lineari e prive dicontraddizioni intrinseche, nonché di quanto riferito dai figli minori della stessa, quali testioculari, dalla madre della denunciante, dal figlio [OSCURATO:PERSONA], quale testeoculare dello stato di agitazione della madre e dei due fratelli minori, la condotta posta inessere dall’indagato, autore di atti sessuali ai danni della persona offesa, consistite, dopoessersi introdotto nella abitazione di costei con violenza, nell’averla aggredita, sbattendola almuro e toccandole i seni e la vagina.L’ordinanza impugnata descrive analiticamente gli elementi acquisiti, prendendo lemosse dalla descrizione degli eventi fornita dalla persona offesa, caratterizzata daprecisione e da logica e lucida collocazione degli eventi nel contesto spazio-temporale,seguita dalle sommarie informazioni rese dai due figli minori di costei, acquisite in sede diaudizione protetta, rivelatesi anch’esse lucide, logiche, precise e circostanziate, essendo leincoerenze denunciate marginali e non riferibili al nucleo essenziale del racconto, tenutoperaltro conto che, prima di allora, i due minori neanche conoscevano l’indagato. Il terzofiglio della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, avendo raggiunto il salottodi casa, luogo teatro dei fatti, subito dopo gli accadimenti, ha rappresentato lo stato diagitazione della madre e dei due fratelli minori. Infine, l’ordinanza impugnata cita, a riscontro,i fatti oggetto del procedimento 5448/2025 R.G.N.R. relativi alla aggressione subitadall’odierno indagato ad opera di 8/9 persone di cui faceva parte [OSCURATO:PERSONA],poco tempo dopo gli atti di violenza sessuale da lui compiuti, che ne hanno costituito ilmovente.Il Tribunale risponde congruamente alle censure contenute nell’atto di impugnazione,precisando che le incoerenze denunciate tra quanto dichiarato dalla persona offesa e quantoriferito dai figli minori riguardasse circostanze marginali, mentre la versione dell’indagato,circa le ragioni della sua presenza in quella zona della città (ricerca della suocera al fine diottenere da costei una intercessione nei confronti della moglie che non gli consentiva divedere i figli) e circa il motivo della aggressione subita (l’essere figlio di un collaboratore digiustizia), non erano tali da contrastare il compendio accusatorio.La ricostruzione dei giudici della cautela è, dunque, il frutto di una esauriente erazionale rassegna degli elementi investigativi acquisiti, che resiste alle censure delricorrente, invero generiche e miranti a sollecitare una lettura alternativa delle fontidimostrative disponibili, attraverso una diversa valutazione delle circostanze esaminate dalgiudice di merito, operazione questa che, come già anticipato, non può trovare ingresso insede di legittimità. 3. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo di ricorso, incentrato sullacarenza di motivazione delle esigenze cautelari; è fondato, invece, il primo motivo di ricorsorelativo al criterio di scelta della misura, in particolare la doglianza riguardante l’omessamotivazione sulla mancata applicazione degli arresti domiciliari in comune diverso da quellodove sono avvenuti i fatti.3.1. Sulla carenza di motivazione delle esigenze cautelari, il Tribunale del riesamerichiama l’ordinanza genetica emessa dal giudice per le indagini preliminari (pagine 19-22), ilrapporto di reciproca complementarità tra i due provvedimenti (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996,Moni, Rv. 205257), aggiungendo sul punto la mancanza di evidenze escludenti le esigenzecautelari presunte al massimo grado dall’art. 275, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen.,in ragione del titolo cautelare di cui all’art. 609-bis cod. proc. pen.Deve infatti essere ricordato che, in materia, opera la duplice presunzione di cui all'art.275, comma 3, cod. proc. pen. e che, pertanto, il principio di diritto costantemente affermatoè che, qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delittiindicati nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e il giudice di merito non ritenga di potersuperare la presunzione relativa, su di lui incombe solo l'obbligo di dare atto dell'inesistenzadi elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l'obbligo di motivazione è imposto ediventa più oneroso nell'ipotesi in cui l'indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementiidonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbiano allegato, o anche solodedotto l'esistenza ex actis di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risultiche le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. U, n. 16 del05/10/1994, Demitry, Rv. 199387; Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Rv. 271576; Sez. 3, n.33037 del 15/07/2015, Rv. 264190; Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep. 2014, Rv. 258017).Ebbene, gli elementi difensivi di contrasto sul punto sono mancanti o, comunque, deltutto generici e tali da non dimostrare la non sussistenza di esigenze cautelari.3.2. Colgono, invece, nel segno le doglianze sulla omessa motivazione in ordine allascelta della misura da applicare a fini contenitivi.Il Tribunale cautelare, infatti, nel disattendere la richiesta di custodia attenuata, neitermini in cui è stata prospettata, vale a dire presso l’abitazione della compagna convivente,in comune diverso da quello in cui si sono verificati i fatti, e con mezzo elettronico di controlloe con braccialetto GPS, ha fatto ancora una volta integrale riferimento alla motivazionedell’ordinanza genetica, richiamando anche la sussistenza del regime di presunzione legalerelativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.In tal modo, il Tribunale non ha fatto buon governo dei principi ripetutamente affermatida questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di esigenze cautelari, la presunzionerelativa della loro sussistenza, predicata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti iviindicati, riguarda tutte quelle indicate dall'art. 274, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., compresaquella correlata al pericolo di inquinamento probatorio, ferma la necessità di motivaresull'inadeguatezza degli arresti domiciliari assistiti dal braccialetto elettronico ove non ricorraun'ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere (ormailimitata agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen.) (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi,Rv. 266651; Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287813).Se è vero, infatti, che l'ordinanza del riesame può richiamare, o riprodurre, leargomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, nell'ambito di una valutazionecomplessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, in rapporto a deduzionidifensive inidonee, anche per la loro genericità, a disarticolare il ragionamento probatorioproposto nell'ordinanza genetica (Sez. 1, Sentenza n. 8676 del 15/1/2018, Falduto, Rv.272628; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappi, Rv. 265765), è altrettanto vero cherisulterà viziata per difetto di motivazione la decisione di secondo grado che, in presenza dispecifiche doglianze su uno o più punti del provvedimento impugnato, motivi per relationem,limitandosi a richiamare quest'ultimo (Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M., Rv. 259666; Sez.4, n. 6779 del 18/12/2013, dep. 2014, Balzamo, Rv. 259316; Sez. 6, n. 17912 del07/03/2013, Adduci, Rv. 255392), senza così confrontarsi con le questioni poste nell'atto digravame ed eludendole. La sostanziale riproposizione degli argomenti del primo giudice èammessa solo ove tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi di quellededuzioni e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento della loroinfondatezza (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127).Ora, sulla base dei principi esposti, il Collegio rileva che, rispetto alla specificacontestazione mossa in ricorso e relativa alla idoneità a contenere il pericolo di ricaduta nelreato di una misura cautelare domiciliare, in comune diverso da quello di verificazione deifatti, con GPS e mezzo elettronico di controllo, il Tribunale abbia omesso una esplicita edoverosa analisi di tali deduzioni difensive, risultando, a tal fine, apodittico il mero richiamo alregime presuntivo relativo di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ed alleargomentazioni contenute nella ordinanza genetica.4. In conclusione, discende dalle considerazioni svolte l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata, limitatamente alla selezione della misura cautelare e alla ritenuta inadeguatezzadegli arresti domiciliari nelle modalità proposte dal ricorrente, con rinvio per nuovo giudizio alTribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], attraverso una esplicita ed appropriata valutazionein proposito, tenendo conto della natura e del grado delle esigenze cautelari da soddisfarenel caso concreto, nonché dell’adeguatezza o meno dell’affidamento fiduciario collegato allamisura cautelare richiesta, implicante pur sempre una prognosi positiva sulla capacitàdell'indagato di autolimitare la propria libertà personale e di rispettare il divieto di non usciredal domicilio coatto. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.[OSCURATO:PERSONA] spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla ritenuta inadeguatezza degli arrestidomiciliari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competenteai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda allaCancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.