Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1698/2020
ECLI:EU:T:2020:56
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0505_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 febbraio 2020 – Ungheria / Commissione
(causa T‑505/18)
«FEAGA e Feader – Spese escluse dal finanziamento – Sostegno allo sviluppo rurale – Aiuto concesso ai gruppi di produttori – Spese effettuate dall’Ungheria – Articolo 35 del regolamento (CE) n. 1698/2005 – Riconoscimento qualificato – Ammissibilità del beneficiario dell’aiuto – Rettifica finanziaria calcolata – Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento UE n. 1306/2013 – Leale cooperazione – Tutela del legittimo affidamento – Proporzionalità – Certezza del diritto – Importi non ammissibili»
1.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro
(v. punti 34‑36)
2.
Atti delle istituzioni – Regolamenti – Applicabilità diretta – Competenza di esecuzione attribuita a uno Stato membro – Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 1698/2005)
(v. punti 37‑39)
3.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Principi – Conformità delle spese alle norme dell’Unione – Interpretazione restrittiva – Necessità di garantire la parità di trattamento degli operatori economici
(Regolamento del Consiglio n. 1698/2005)
(v. punto 41)
4.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Ammissibilità delle operazioni e delle spese – Rispetto dei criteri di selezione fissati nel diritto nazionale – Potere discrezionale degli Stati membri per la fissazione dei criteri – Limiti – Applicazione alla concessione di un aiuto ai gruppi di produttori
(Regolamento del Consiglio n. 1698/2005, artt. 35 e 71, § 3)
(v. punti 54‑60)
5.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Constatazione di carenze nel sistema di concessione di aiuti ai gruppi di produttori – Applicazione di una rettifica finanziaria calcolata – Ammissibilità – Presupposti – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza – Violazione dei principi di leale cooperazione, di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto – Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 1698/2005, considerando 30 e art. 35, §§ 1 e 2)
(v. punti 77‑80, 83‑86, 92‑109)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (
GU 2018, L 152, pag. 29
).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Ungheria è condannata alle spese.