CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 18015/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZ:A ekse sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 giugno 1952, parte offesa nel procedimento a carico di ignoti avverso il decreto dell'8 ottobre 2016 del Tribunale di Chieti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto reso l'8 ottobre 2016 dal Tribunale di Chieti, che ha disposto l'archiviazione del procedimento incardinato a seguito della denuncia sporta dall'attuale ricorrente; - che il ricorso è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, avuto riguardo al principio di dritto secondo il quale "il ricorso per cassazione, proposto avverso il provvedimento di archiviazione nell'interesse della persona offesa dal reato, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, che sia stato nominato mediante dichiarazione resa o consegnata dallo stesso all'autorità procedente ovvero ad essa inviata con raccomandata, non occorrendo peraltro il conferimento al predetto difensore d( procura speciale "ad hoc" ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen." (così Sez. Un., n. 47473 del 27.09.2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237854; Sez. 6, n. 2330 del 15.01.2014, Rv. 258256; Sez. 6, n. 7472 del 26/01/2017, Rv. 269739); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il P