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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 11658/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d'appello di L'Aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che, in presenza di una doppia decisione conforme dei giudici di merito, l’unicomotivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] si caratterizza per genericità ed aspecificità, inassenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, sicché la censura si risolvenella proposta di una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in presenza tra l’altro di motivi del tutto reiterativi che nonsi confrontano con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che harichiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente (pag. 3 e seg. conspecifica risposta ad ogni deduzione difensiva e chiara ricostruzione della condotta posta inessere dai ricorrenti, che non hanno negato la loro presenza sui luoghi, la consegna di unacarta e la riscontrata anomalia delle tre operazioni senza causa, il ruolo attivo agli stessiriferibile, anche attesi i diversi momenti della condotta posta in essere, per come emersadalle diverse telecamere interessate dalle video riprese, con articolazione di una corposaprova logica del tutto esente da aporie e basata su argomentazioni non manifestamenteillogiche o contraddittorie)che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] può essere dedotta la violazione di legge conriferimento all’art. 192 cod. proc. pen. così come articolata al punto 1 del ricorso ( Sez. 4, n.51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017,Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n.7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01);rilevato che, comunque, non ricorre il lamentato vizio della motivazione quanto allaaffermazione di responsabilità a carico del ricorrente a titolo di concorso; che leargomentazioni proposte in questa sede si caratterizzano in quanto reiterative in assenza diconfronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendono aprefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fattimediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee alsindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivitravisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza dispecificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, comeindeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioniargomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione(Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01;Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per comericostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando leragioni del loro convincimento, specificamente analizzando la portata degli elementiprobatori acquisiti, particolarmente significativi ed univoci in ordine alla condotta tenuta dalricorrente, in assenza di qualsiasi travisamento (vedi le considerazioni esposte anche quantoal concorrente Marcoaurelio quanto alla specifica e logica ricostruzione posta in essere dallaCorte di appello, con richiamo ad una serie di dati inequivoci, sulla base di elementi concretie di una corposa prova logica pag. 7 e seg.);considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità imputata sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena diinammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche,senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlaticongrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11658/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4519/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38729/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d'appello di L'Aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che, in presenza di una doppia decisione conforme dei giudici di merito, l’unicomotivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] si caratterizza per genericità ed aspecificità, inassenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, sicché la censura si risolvenella proposta di una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in presenza tra l’altro di motivi del tutto reiterativi che nonsi confrontano con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che harichiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente (pag. 3 e seg. conspecifica risposta ad ogni deduzione difensiva e chiara ricostruzione della condotta posta inessere dai ricorrenti, che non hanno negato la loro presenza sui luoghi, la consegna di unacarta e la riscontrata anomalia delle tre operazioni senza causa, il ruolo attivo agli stessiriferibile, anche attesi i diversi momenti della condotta posta in essere, per come emersadalle diverse telecamere interessate dalle video riprese, con articolazione di una corposaprova logica del tutto esente da aporie e basata su argomentazioni non manifestamenteillogiche o contraddittorie)che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] può essere dedotta la violazione di legge conriferimento all’art. 192 cod. proc. pen. così come articolata al punto 1 del ricorso ( Sez. 4, n.51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017,Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n.7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01);rilevato che, comunque, non ricorre il lamentato vizio della motivazione quanto allaaffermazione di responsabilità a carico del ricorrente a titolo di concorso; che leargomentazioni proposte in questa sede si caratterizzano in quanto reiterative in assenza diconfronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendono aprefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fattimediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee alsindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivitravisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza dispecificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, comeindeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioniargomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione(Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01;Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per comericostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando leragioni del loro convincimento, specificamente analizzando la portata degli elementiprobatori acquisiti, particolarmente significativi ed univoci in ordine alla condotta tenuta dalricorrente, in assenza di qualsiasi travisamento (vedi le considerazioni esposte anche quantoal concorrente Marcoaurelio quanto alla specifica e logica ricostruzione posta in essere dallaCorte di appello, con richiamo ad una serie di dati inequivoci, sulla base di elementi concretie di una corposa prova logica pag. 7 e seg.);considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità imputata sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena diinammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche,senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlaticongrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d'appello di L'Aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che, in presenza di una doppia decisione conforme dei giudici di merito, l’unicomotivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] si caratterizza per genericità ed aspecificità, inassenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, sicché la censura si risolvenella proposta di una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in presenza tra l’altro di motivi del tutto reiterativi che nonsi confrontano con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che harichiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente (pag. 3 e seg. conspecifica risposta ad ogni deduzione difensiva e chiara ricostruzione della condotta posta inessere dai ricorrenti, che non hanno negato la loro presenza sui luoghi, la consegna di unacarta e la riscontrata anomalia delle tre operazioni senza causa, il ruolo attivo agli stessiriferibile, anche attesi i diversi momenti della condotta posta in essere, per come emersadalle diverse telecamere interessate dalle video riprese, con articolazione di una corposaprova logica del tutto esente da aporie e basata su argomentazioni non manifestamenteillogiche o contraddittorie)che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] può essere dedotta la violazione di legge conriferimento all’art. 192 cod. proc. pen. così come articolata al punto 1 del ricorso ( Sez. 4, n.51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017,Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n.7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01);rilevato che, comunque, non ricorre il lamentato vizio della motivazione quanto allaaffermazione di responsabilità a carico del ricorrente a titolo di concorso; che leargomentazioni proposte in questa sede si caratterizzano in quanto reiterative in assenza diconfronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendono aprefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fattimediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee alsindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivitravisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza dispecificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, comeindeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioniargomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione(Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01;Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per comericostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando leragioni del loro convincimento, specificamente analizzando la portata degli elementiprobatori acquisiti, particolarmente significativi ed univoci in ordine alla condotta tenuta dalricorrente, in assenza di qualsiasi travisamento (vedi le considerazioni esposte anche quantoal concorrente Marcoaurelio quanto alla specifica e logica ricostruzione posta in essere dallaCorte di appello, con richiamo ad una serie di dati inequivoci, sulla base di elementi concretie di una corposa prova logica pag. 7 e seg.);considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità imputata sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena diinammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche,senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlaticongrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11658/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4519/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38729/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d'appello di L'Aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che, in presenza di una doppia decisione conforme dei giudici di merito, l’unicomotivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] si caratterizza per genericità ed aspecificità, inassenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, sicché la censura si risolvenella proposta di una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in presenza tra l’altro di motivi del tutto reiterativi che nonsi confrontano con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che harichiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente (pag. 3 e seg. conspecifica risposta ad ogni deduzione difensiva e chiara ricostruzione della condotta posta inessere dai ricorrenti, che non hanno negato la loro presenza sui luoghi, la consegna di unacarta e la riscontrata anomalia delle tre operazioni senza causa, il ruolo attivo agli stessiriferibile, anche attesi i diversi momenti della condotta posta in essere, per come emersadalle diverse telecamere interessate dalle video riprese, con articolazione di una corposaprova logica del tutto esente da aporie e basata su argomentazioni non manifestamenteillogiche o contraddittorie)che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] può essere dedotta la violazione di legge conriferimento all’art. 192 cod. proc. pen. così come articolata al punto 1 del ricorso ( Sez. 4, n.51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017,Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n.7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01);rilevato che, comunque, non ricorre il lamentato vizio della motivazione quanto allaaffermazione di responsabilità a carico del ricorrente a titolo di concorso; che leargomentazioni proposte in questa sede si caratterizzano in quanto reiterative in assenza diconfronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendono aprefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fattimediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee alsindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivitravisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza dispecificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, comeindeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioniargomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione(Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01;Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per comericostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando leragioni del loro convincimento, specificamente analizzando la portata degli elementiprobatori acquisiti, particolarmente significativi ed univoci in ordine alla condotta tenuta dalricorrente, in assenza di qualsiasi travisamento (vedi le considerazioni esposte anche quantoal concorrente Marcoaurelio quanto alla specifica e logica ricostruzione posta in essere dallaCorte di appello, con richiamo ad una serie di dati inequivoci, sulla base di elementi concretie di una corposa prova logica pag. 7 e seg.);considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità imputata sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena diinammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche,senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlaticongrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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