CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 14081/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A VICO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: RESPONSABILE CIVILE avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.G. persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inamnnissibilità del ricorso. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa delle [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, in data 10 luglio 2023, ha dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione l'appello coltivato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali parti civili intervenute nella qualità di eredi dell'originaria parte civile [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati assolti in ordine ai reati di cui agli artt. 673 cod. pen. e 589 cod. pen. per non aver commesso il fatto. 2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso le parti civili, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui hanno dedotto la violazione di legge per avere la Corte di Appello ritenuta inverata l'ipotesi della revoca della costituzione ex art. 82, comma 2, cod. proc. pen. Il difensore osserva che si determina revoca tacita della costituzione di parte civile, ai sensi dell'art. 82 comma 2, cod. proc. pen. solo quando vi è identità di giudizi sugli interessi civili in sede civile e penale, con sospensione del processo civile ai sensi dell'art. 75 comma 3 cod. proc. pen., nell'attesa della definizione del processo penale, stante l'esigenza di evitare una duplicazione dei giudizi. L'identità di un giudizio civile si determina in relazione alla causa petendi, al petitum ed ai soggetti del medesimo, mentre dalla sentenza prodotta dalla difesa degli imputati in appello era emerso che i soggetti del giudizio civile instaurato dinanzi al giudice civile e quelli dell'azione civile di danno instaurata con la costituzione di parte civile in sede penale non erano i medesimi e anche il petitum e la causa petendi erano differenti. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, in data 4 marzo 2024, una memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, in data marzo 2024, una memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 6.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.7. La Corte di Appello ha rilevato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA], la cui azione era poi stata proseguita dagli eredi, si era costituita nel giudizio penale nei confronti dei suddetti imputati all'udienza del 21 gennaio 2010 e che, in epoca successiva, nei confronti degli stessi soggetti la parte civile aveva promosso una separata ed autonoma azione civile risarcitoria culminata con sentenza del Tribunale civile di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha ritenuto, pertanto, che nel caso di specie si fosse verificata l'ipotesi della revoca tacita della costituzione nel processo penale ex art. 82, comma 2, cod. proc. pen.. L'azione risarcitoria può essere coltivata dalle parti danneggiate in sede civile, pur dopo la costituzione delle si:esse nel processo penale celebratosi a carico dei medesimi convenuti/imputati, ma ciò determina- hanno osservato i giudici- la revoca tacita dlella loro costituzione nel processo penale ai sensi dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., la sospensione del processo civile fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione ai sensi dell'art. 75, comma 3, cod. proc. pen. e la efficacia della pronuncia irrevocabile di assoluzione resa nei confronti degli imputati nel processo penale con la formula "perché il fatto non sussiste" o per non aver commesso il fatto" anche nel processo civile instaurato nei loro confronti ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen. Vero è che nel caso di specie il giudice civile aveva errato nel decidere la causa senza sospenderla in attesa della sentenza penale irrevocabile. Ma tale erronea decisione, rispetto alla quale potevano essere esperiti i rimedi dell'appello in sede civile, non poteva avere ripercussione alcuna nella vicenda processuale penale, in quanto gli effetti della coltivazione del giudizio civile dopo la costituzione della parte civile nel processo penale sono inderogabilmente fissati dal legislatore all'art. 82, comma 2, cod. proc. pen.. La esclusione ex lege della parte civile sin dal giudizio di primo grado determina la carenza di legittimazione della stessa ad impugnare la sentenza del giudice di prime cure per i soli interessi civili ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. 7. A fronte di tale percorso argomentativo, rispettoso del dettato normativo, il motivo di ricorso si è limitato a contestare in maniera generica l'identità del giudizio civile instaurato in sede penale e del giudizio civile instaurato in sede civile. In linea generale, la revoca tacita prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, si verifica quando sussiste coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi (Sez. 4, Sentenza n. 3454 del 19/12/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261950; Sez. 2, n. 62 del 16/12/2009, dep.2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246266). La coincidenza fra le due domande sussiste nell'ipotesi in cui l'azione in sede civile venga intentata nei confronti degli stessi soggetti ed abba analogo contenuto. La Corte di Appello ha dato atto che ciò era accaduto nel caso di specie, posto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in sede civile avevano convenuto, fra gli altri, anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati nel processo penale nel quale era avvenuta la costituzione di parte civile, per ottenere il risarcimento del danno da fatto illecito, rappresentato dall'incidente stradale nel quale aveva perso la vita il congiunto. Il ricorrente, come detto, contesta solo la ritenuta identità dei due giudizi, sottolineando come nella causa civile fossero stati convenuti, oltre agli originari imputati, anche altri soggetti. La conseguenza che fa discendere, tuttavia, da tale circostanza, ovvero l'asserita diversità del petitum e della causa petendi, è apodittica ed errata, in quanto la domanda fatta valere in sede civile dai ricorrenti nei confronti, fra gli altri, dei convenuti/imputati era pur sempre volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti e patiendi in conseguenza del decesso di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo, peraltro, non indica quali siano gli elementi di autonomia che contraddistinguono la nuova domanda risarcitoria o restitutoria, rispetto a quella fatta valere cori la costituzione di parte civile nel processo penale. 8. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a loro carico, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cass