CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11679/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zi, entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (R M ), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale delLazio il 23 dicembre 2019, n. 7241/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2 1 aprile 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 23 dicembre 2019, n. 7241/03/2019 , che, in [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOcontroversia su impugnazione di avvisi di accertamento per l’IMUrelativa a gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 con riguardo ad unsuolo sito in [OSCURATO:PERSONA] (RM), del quale egli era proprietario, ha rig ettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM) avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria provinciale diRoma col n. 19935 / 27 /201 8 , con co ndanna alla rifusione delle spese giudiziali; 2. la C ommissione t ributaria r egi onale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto dell’edificabilità del suolo in questione secondo le prescrizioni della pianificazione urbanistica; 3.il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM) è rimasto intimato; 4. il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia “erronea applicazione ed interpretazione” dell’art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, (verosimilmente) in relazioneall’art. 360, primo comma, n . 3 , cod. proc. civ. , per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’inaccessibilità diretta, la limitata edificabilità e la vocazione agricola del suolo in questione escludessero la congruità di un valore unitario di €/mq.55,00 ai fini della determinazione della base imponibile per la liquidazione dell’IMU; [OSCURATO:PERSONA]: 1. l’esame degli atti processuali ha evidenziato la mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA] al Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), che è stata eseguita tramite il servizio postale l’8 settembre 2020, ai sensi dell’art. 7 della legge 21 gennaio 1994, n. 53; 2.per costante giurisprudenza di questa Corte, l a produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia delricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 cod. p roc . c iv ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio; ne consegue che l'avvisodi ricevimento non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c od . p roc . c iv ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380-biscod. p roc . c iv ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, secondo comma, cod.p roc. c iv.; i n caso, però, di mancata produzione dell'avvisodi ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per ildeposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c od . p roc . c iv .; tuttavia, il difensore delricorrente presente in udienza o all'adunanza della Corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per ildeposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avvisostesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 1 ottobre 2015, n. 19623; Cass., Sez. 6^-2, 12 luglio 2018, n. 18361; Cass., Sez. 1^, 28 marzo 2019, n. 8641; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2020, n. 24530; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30824; Cass., Sez. 6^-3, 1 dicembre 2021, n. 37706; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2022, n. 14801; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2022, n. 22045; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2031; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10244); 3. pertanto, non essendo stata richiesta la rimessione in termini per l’osservanza di tale adempimento fino all’adunanza camerale,si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso; 4. nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, giacché la parte vittoriosa non si è costituita in giudizio; 5.ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d . P.R. 30 maggio 2002,n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso ; dà atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Romanella camera di consiglio del 21 aprile 2023. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]