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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29635/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 13 novembre 2025, con la quale il Gip del Tribunale di Bergamo ha applicato la pena da lui richiesta per il reato, di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309; che, con un unico motivo di doglianza, la difesa denuncia la violazione di legge penale e processuale, per l'omessa motivazione su più punti.

Considerato che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto lo stesso stato proposto avverso sentenza applicativa di pena (art. 444, cod. proc. pen.) dopo il 3 agosto 2017, al di fuori dei casi consentiti.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 13 novembre 2025, con la quale il Gip del Tribunale di Bergamo ha applicato la pena da lui richiesta per il reato, di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309; che, con un unico motivo di doglianza, la difesa denuncia la violazione di legge penale e processuale, per l'omessa motivazione su più punti. Considerato che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto lo stesso stato proposto avverso sentenza applicativa di pena (art. 444, cod. proc. pen.) dopo il 3 agosto 2017, al di fuori dei casi consentiti. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in C 3.000,00. P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 29635/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris