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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 05033/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trapani in data 20/12/2020, rideterminando in 6 mesi di arresto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, per avere circolato alla guida di un autocarro benché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e nonostante che la patente di guida gli fosse stata revocata dalla prefettura di Trapani; fatto accertato in Castellammare del Golfo in data 16/6/2018.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante che i reati contestati non fossero gravi, trattandosi di un solo episodio e nonostante la positiva condotta carceraria tenuta nel corso di una successiva detenzione, in relazione alla quale Milazzo sarebbe stato ammesso alla detenzione domiciliare, attualmente in corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. è stato giustificato dalla Corte territoriale con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, avendo la sentenza di appello sottolineato la negativa personalità dell'imputato, desunta dai numerosi e gravi precedenti penali da cui lo stesso era gravato.

In questo modo, la pronuncia impugnata si è conformata all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di merito, se si determina per il mancato riconoscimento delle attenuanti in parola, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01), senza che, peraltro, sia necessario che li esamini tutti, potendo limitarsi a specificare a quali, tra essi, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-01).

Pertanto, e conclusivamente, deve ritenersi che le censure difensive siano manifestamente infondate, atteso che la motivazione resa dai Giudici di merito in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche appare adeguata e non manifestamente illogica, avendo la sentenza impugnata puntualmente scrutinato le deduzioni articolate dalla difesa nell'atto di appello, facendo corretta applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. e, in definitiva, non incorrendo nella prospettata violazione dell'art. 62-bis cod. pen. 3.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 2/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trapani in data 20/12/2020, rideterminando in 6 mesi di arresto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, per avere circolato alla guida di un autocarro benché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e nonostante che la patente di guida gli fosse stata revocata dalla prefettura di Trapani; fatto accertato in Castellammare del Golfo in data 16/6/2018. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante che i reati contestati non fossero gravi, trattandosi di un solo episodio e nonostante la positiva condotta carceraria tenuta nel corso di una successiva detenzione, in relazione alla quale Milazzo sarebbe stato ammesso alla detenzione domiciliare, attualmente in corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. è stato giustificato dalla Corte territoriale con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, avendo la sentenza di appello sottolineato la negativa personalità dell'imputato, desunta dai numerosi e gravi precedenti penali da cui lo stesso era gravato. In questo modo, la pronuncia impugnata si è conformata all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di merito, se si determina per il mancato riconoscimento delle attenuanti in parola, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01), senza che, peraltro, sia necessario che li esamini tutti, potendo limitarsi a specificare a quali, tra essi, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-01). Pertanto, e conclusivamente, deve ritenersi che le censure difensive siano manifestamente infondate, atteso che la motivazione resa dai Giudici di merito in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche appare adeguata e non manifestamente illogica, avendo la sentenza impugnata puntualmente scrutinato le deduzioni articolate dalla difesa nell'atto di appello, facendo corretta applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. e, in definitiva, non incorrendo nella prospettata violazione dell'art. 62-bis cod. pen. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 2/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]